REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA



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REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA Art. 1 Orario Pag. 2 Art. 2 Soggetti Pag. 2 Art. 3 Oneri Pag. 3 Art. 4 Pagamento Pag. 4 Art. 5 Prenotazioni e fruizione Pag. 4 Art. 6 Norme comportamentali Pag. 5 Art. 7 Controlli Pag. 6 Art. 8 Norma finale Pag. 6 1

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA Art. 1 ORARIO 1. Il servizio mensa dell Azienda è erogato presso l Ospedale San Carlo di Potenza dalle ore 12,30 alle ore 13.00 (I turno) e dalle ore 14.00 alle ore 14.30 (II turno) dal lunedì al sabato, esclusi i festivi e presso l Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano mediante fornitore esterno, nell ambito delle obbligazioni contrattualmente previste. 2. La fruizione del pasto è consentita al di fuori dell orario di lavoro effettuando la timbratura in uscita dal servizio prima dell inizio del pasto e la timbratura in entrata al momento del rientro in servizio. 3. Il pasto può essere fruito in uno dei turni previsti, nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione. 4. Il tempo impiegato per consumare il pasto è stabilito in 30 minuti. Art. 2 SOGGETTI 1. Hanno diritto alla mensa, nei giorni di effettiva presenza ed in relazione alla particolare articolazione dell orario di lavoro, tutti i dipendenti dell AOR, a tempo determinato o indeterminato, ed il personale dipendente da altri Enti che svolga la propria attività lavorativa in posizione di comando o distacco. 2. In particolare il personale di cui al precedente punto 1. ha diritto alla mensa nei casi e nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale. 3. Il personale di cui al precedente punto 2, che sia impegnato in attività che si protraggono oltre l orario di apertura della mensa e che non possono determinare soluzioni di continuità nello svolgimento delle attività rese, ha diritto a fruire, alle medesime condizioni del restante personale, di un pasto da consumarsi in orario di servizio e nei locali all uopo individuati in ciascuna articolazione organizzativa. 4. Possono altresì fruire della mensa, senza alcun costo: a) il personale che presta la propria opera professionale a favore dell Azienda per effetto di convenzioni, incarichi di consulenza e contratti di prestazione di qualsiasi natura, ove nei relativi contratti sia previsto il rimborso delle spese di vitto. In mancanza di tale previsione, il citato personale può essere ammesso alle condizioni di cui al successivo art. 3 comma 5; 2

b) i componenti di commissioni e collegi previsti dalla normativa vigente, relatori di convegni, seminari, o altre iniziative di aggiornamento o formazione professionale per operatori dell Azienda, o comunque del Servizio Sanitario, organizzati, patrocinati o autorizzati dall Azienda, previa formale autorizzazione del Direttore Generale; c) soggetti in visita istituzionale presso l AOR, previa autorizzazione del Direttore Generale. 5. Previa convenzione con gli Enti e Ditte di riferimento, nell ambito della quale sono stabiliti i criteri, i compensi e le modalità di fruizione, possono essere ammessi a fruire del servizio mensa, nel caso in cui vi sia adeguata ricettività: a) il personale di Aziende Sanitarie che a qualsiasi titolo opera presso l AOR, previa autorizzazione dell Azienda di appartenenza ed espressa richiesta di fruizione del servizio; b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale istituiti presso l Azienda; c) il personale che svolge la propria attività lavorativa alle dipendenze di soggetti che erogano servizi presso l Azienda in esecuzione di contratti. 6. Possono inoltre essere ammessi a fruire del servizio mensa, sempre che vi sia adeguata ricettività e previo pagamento del costo intero del pasto, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed eventuali altri soggetti specificatamente autorizzati. Art. 3 ONERI 1. Il costo intero del pasto è fissato in 9,00 comprensivo di IVA fino al 31 maggio 2013. 2. Detto costo è annualmente adeguato (per il periodo da giugno a maggio dell anno successivo) entro il mese di maggio di ogni anno, sulla base dei costi effettivi sostenuti dall Azienda. 3. Il personale di cui al precedente art. 2, comma 2, è tenuto a contribuire alla relativa spesa nell importo stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo. Detto importo è attualmente determinato in 1,03. 4. Al dipendente che usufruisce della mensa al di fuori delle condizioni previste dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e qualora partecipi ad attività formative e/o di aggiornamento presso l Azienda in assenza di relativa autorizzazione, sarà addebitato l intero costo del pasto. 3

5. Il personale di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. a), ove nel relativo contratto non sia previsto il rimborso delle spese di vitto, è ammesso a fruire della mensa aziendale, nel caso in cui vi sia adeguata ricettività, previo pagamento del costo intero del pasto. 6. I soggetti di cui all art. 2, comma 5 hanno diritto al pasto secondo le modalità stabilite nelle rispettive convenzioni stipulate con gli Enti e le Ditte di riferimento. 7. I soggetti di cui all art. 2, comma 6 hanno diritto al pasto previa corresponsione dell intero costo del pasto. Art. 4 PAGAMENTO 1. Il personale dipendente munito di badge paga il servizio mensa attraverso le trattenute in busta paga, calcolate sulla base dei pasti fruiti e di quelli prenotati e non consumati. 2. I soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma ed autorizzati alla fruizione del servizio acquistano i buoni pasto presso l Ufficio Cassa che provvede alla ricarica di una tessera digitale prepagata a scalare secondo le modalità e la ripartizione dei costi definiti da specifici accordi e/o disposizioni. 3. L Azienda, con cadenza mensile ed effettuati i controlli di cui al successivo art. 6, rendiconta ai soggetti tenuti al pagamento, ove diversi dai fruitori del servizio mensa cui viene direttamente posto a carico il buono pasto, il numero dei pasti fruiti e le relative quote. Art. 5 PRENOTAZIONI E FRUIZIONE 1. Il personale ed i soggetti autorizzati alla fruizione del servizio mensa sono tenuti alla prenotazione del pasto, entro e non oltre le ore 9.45 del giorno della consumazione, avendo cura di digitare i codici di seguito specificati prima di passare il badge: 5 enter per il pasto del I turno 6 enter per il pasto del II turno. Per prenotare il pasto del giorno successivo, a qualsiasi ora del giorno precedente, viene effettuata analoga operazione, con la digitazione dei seguenti codici: 7 enter per il pasto del I turno 8 enter per il pasto del II turno. 2. Per i soggetti il cui pasto sia a totale carico dell Azienda la prenotazione avviene: 4

- per i componenti di commissioni e collegi, a cura della Segreteria della Direzione Strategica; - per i soggetti di cui all art. 2, co.4, lett. b), a cura degli organizzatori dell evento medesimo e previo nulla osta della Direzione Strategica. A tal fine gli organizzatori provvedono ad avvertire il servizio mensa, il giorno precedente all evento, con l indicazione del numero presunto dei pasti necessari. La precisa quantificazione del suddetto numero viene effettuata dalla Segreteria della Direzione nel giorno di riferimento dell evento, entro e non oltre le ore 10.30. Gli addetti al servizio mensa all uopo individuati provvedono all inserimento delle prenotazioni nel sistema di rilevazione accessi. 3. Il personale dipendente può procedere alla prenotazione entro le ore 12.00 solo in casi eccezionali, per esigenze sopravvenute espressamente attestate per iscritto dal Direttore/Dirigente dell U.O. di appartenenza (o suo delegato). Detta autorizzazione deve essere trasmessa via fax o e-mail al Responsabile del servizio mensa. Dopo le ore 12.00, eccezionalmente, per il personale assegnato ai gruppi operatori e per quello che espleta servizio che si protrae per esigenze imprevedibili ed indifferibili, è possibile usufruire del pasto freddo, previa autorizzazione scritta del Direttore/Dirigente dell U.O. di appartenenza, trasmessa via fax o e-mail al Responsabile del Servizio mensa. In entrambi i casi gli operatori preposti al servizio mensa provvedono all inserimento delle prenotazioni nel sistema di rilevazione accessi. 4. L accesso ai locali della mensa avviene esclusivamente mediante apertura automatizzata del tornello, attivato dalla timbratura del badge al marcatempo ivi allocato. Nel caso di impossibile utilizzo del tornello per cause di natura tecnica gli operatori del servizio mensa controlleranno e segnaleranno l accesso mediante l utilizzo di un computer ivi allocato e collegato al sistema di rilevazione accessi. 5. A seguito dell accesso alla mensa da parte dei soggetti di cui all art. 2, comma 4, lett. b) e c) il personale addetto al servizio mensa provvede al ritiro dei badge e cura la riconsegna degli stessi alla Segreteria della Direzione Generale. Nel rispetto delle norme igieniche : Art. 6 NORME COMPORTAMENTALI 5

1. E interdetto l accesso ai locali della mensa al personale in divisa da lavoro. 2. Al termine del pasto l utente è tenuto a riporre il vassoio completo nell apposito carrello. 3. Dopo aver consumato il pasto non è consentita la sosta nella sala mensa al fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento del servizio. 4. Non è consentito asportare alimenti fuori dalla mensa né introdurne di propri. 5. L utente è tenuto ad un abbigliamento consono e ad un comportamento corretto nei confronti del personale addetto al servizio e degli altri commensali. Art. 7 CONTROLLI 1. L Azienda procederà mensilmente alla contabilizzazione ed ai relativi addebiti - secondo quanto stabilito dal presente regolamento - sulla base delle risultanze elettroniche del sistema di rilevazione accessi mensa e del sistema di rilevazione presenze. 2. L U.O.C. Provveditorato Economato verificherà, altresì, che il numero dei pasti fruiti in esito a specifiche convenzioni sia corrispondente a quello per il quale sussiste il diritto; nel caso risulti una fruizione ingiustificata del servizio mensa la stessa U.O.C. procederà al recupero delle somme effettivamente dovute con le modalità ritenute opportune ed anche tramite compensazioni con altre somme dovute dall AOR all Ente o Ditta convenzionata. 3. L AOR procederà a controlli circa la corretta applicazione del presente Regolamento, tramite soggetti e/o commissioni all uopo delegate. Art. 8 - NORMA FINALE Il servizio mensa può essere limitato per ragioni organizzative che devono essere tempestivamente comunicate dal responsabile del servizio. In ogni caso deve essere assicurata la priorità nella fruizione del servizio secondo l ordine, di commi e punti, previsto all art. 2. Entro sessanta giorni dall adozione del presente Regolamento l U.O.C. S.I.O. provvede all adeguamento dei sistemi informatici al fine di rendere gli stessi congruenti con le disposizioni in esso contenute. 6