Studio Carlin e Laurenti & associati C O M M E R C I A L I S T I 45014 PORTO VIRO (Rovigo) Palazzo Europa - Via XXIV Maggio n. 3/A Tel. e Fax 0426.025.010 (6 linee r.a.) alla cortese attenzione dei Sigg. Clienti dello Studio LORO INDIRIZZI Circolare nr. 17 del 20 settembre 2008 O g g e t t o : DIVIENE DETRAIBILE L IVA RELATIVA AD ALBERGHI E RISTORANTI Si informa che a partire dal 1 settembre 2008, l IVA concernente i servizi alberghieri e di ristorazione (ristorante, bar, tavola calda, chioschi alimentari con somministrazione, etc.) è interamente detraibile, a condizione che la spesa sia inerente all attività d impresa o di lavoro autonomo svolta e che la stessa sia documentata da fattura (e non da ricevuta o da scontrino). Ai fini IVA, è confermato che il nuovo regime di detraibilità dell IVA non si applica qualora la prestazione rientri tra le spese di rappresentanza, per le quali resta ferma la specifica previsione di indetraibilità. IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL IVA DAL 1 SETTEMBRE 2008 L IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile a condizione che risultino inerenti con l attività esercitata e fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell IVA (ad esempio, per effetto di operazioni esenti). La novità interessa sia le imprese che i lavoratori autonomi, a decorrere dall 1.9.2008. Per usufruire della detrazione, la spesa deve essere documentata dalla fattura; considerato che, ai sensi dell art. 22, DPR n. 633/72, gli esercenti attività alberghiera e i pubblici esercizi non sono obbligati ad emettere fattura, il soggetto interessato deve richiederne l emissione entro il momento di effettuazione dell operazione. Va evidenziato che, nell ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente, l Agenzia delle Entrate richiede, ai fini della detrazione, che la fattura riporti anche l intestazione del fruitore del servizio. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di un dipendente in trasferta ovvero qualora il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione per conto del lavoratore autonomo.
Esempio : Stefano Rossi, dipendente della XY srl con sede a Vicenza, effettua una trasferta di lavoro a Perugia. Per consentire al datore di lavoro la detrazione dell IVA relativa al pernottamento, il dipendente deve risultare cointestatario della fattura. Albergo Hotel Fontana Via Roma 88 06100 Perugia P.IVA 02677870545 FATTURA n. 318 del 11.9.2008 n. 2 pernottamenti con prima colazione check in 9.9.2008 - check out 11.9.2008 IMPONIBILE 10% IVA 10% Spett. le XY srl Via dell Industria 198 36100 Vicenza P.IVA 01290320245 ================ Stefano Rossi Via Grande 19 36100 Vicenza ALIQUOTA IMPONIBILE UNITARIO 100,00 10% TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA 20,00 TOTALE FATTURA TOTALE 20,00 220,00 In merito all annotazione delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione sul registro degli acquisti, l Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di avvalersi della modalità semplificata di cui all art. 6, DPR n. 695/96 che consente, per le fatture di importo inferiore a 154,94, di effettuare la registrazione, anziché delle singole fatture (che devono essere soltanto numerate progressivamente), di un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati: il numero attribuito dal destinatario a ciascuna fattura; l ammontare complessivo dell imponibile e dell IVA, distinti per aliquota; Relativamente alla questione attinente il trattamento delle spese in esame (soprattutto per quelle di somministrazione di alimenti e bevande) che configurano spese di rappresentanza (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto ad un cliente), l Agenzia delle Entrate ha confermato che la relativa IVA rimane indetraibile ai sensi della lett. h) dell art. 19-bis 1, non trovando applicazione la novità introdotta dal citato DL n. 112/2008. SPESE PER MENSE AZIENDALI E SERVIZI SOSTITUTIVI L IVA a credito relativa alla gestione diretta delle mense aziendali usufruisce dell integrale detrazione; il datore di lavoro acquista, infatti, alimenti e bevande rientranti nella previsione della lett. f) dell art. 19-bis 1. Analogo trattamento va riservato al servizio mensa fornito dal datore di lavoro tramite appalto ad un impresa del settore.
In merito ai servizi sostitutivi di mensa aziendale (buoni pasto o convenzione con un pubblico esercizio), va considerata la presenza dell art. 75, comma 3, Legge n. 413/91 in base al quale: L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempre che siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei con fronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. Tale disposizione non risulta soppressa espressamente dal DL n. 112/2008. Tuttavia, dovrebbe essere considerata non più applicabile, alla luce della motivazione che ha indotto il Legislatore ad intervenire in merito alla detrazione dell IVA a credito delle somministrazioni di alimenti e bevande. Di conseguenza una lettura logico-sistematica dovrebbe far ritenere che l IVA connessa con le citate prestazioni possa essere ammessa in detrazione. È auspicabile che tale conclusione sia confermata dall Agenzia delle Entrate. LA DEDUCIBILITÀ AI FINI REDDITUALI Come sopra accennato, al fine di compensare gli effetti finanziari derivanti dal nuovo regime di detraibilità dell IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, il comma 28-quater del citato art. 83, DL n. 112/2008 ha previsto, a decorrere dal 2009, la parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell ambito del reddito d impresa e di lavoro autonomo. LAVORATORI AUTONOMI Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in base al novellato comma 5 dell art. 54, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d imposta. Come affermato sul punto dall Agenzia delle Entrate: l ammontare del 2 per cento dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75 per cento dei costi sostenuti, nell esercizio dell arte o della professione, per le prestazioni in questione. Va evidenziato che la deducibilità del 75% si applica anche qualora i costi per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande costituiscano spese di rappresentanza. In tale ipotesi la limitazione del 75% va applicata unitamente al limite dell 1% dei compensi annui stabilito per tali spese dal citato art. 54, comma 5. Al riguardo, come affermato nella citata Circolare n. 53/E:
Anche se la nuova formulazione del comma 5 non prevede espressamente la riferibilità della nuova limitazione della deduzione (al 75%) alle spese di rappresentanza, una interpretazione logico-sistematica della nuova norma porta a ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con il limite specifico già previsto per le spese di rappresentanza. Si ritiene quindi che la limitazione al 75 per cento della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga sostenuta. Il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75 per cento, nel caso in cui si con figuri come spesa di rappresentanza deve rispettare anche l ulteriore parametro segnato dall 1 per cento dei compensi ritratti nel periodo d imposta. Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili saranno deducibili in misura pari al 50% del 75%. In sostanza, la nuova percentuale di deducibilità del 75% va applicata sul costo che, già in base all art. 54, comma 5, va assunto al 50%. Resta ferma la previsione introdotta dal DL n. 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso. La limitazione alla deducibilità del costo (75% nel limite complessivo del 2% dei compensi annui) è invece applicabile al caso più frequente in cui le spese in esame sono sostenute direttamente dal professionista e addebitate, a titolo di rimborso, al proprio cliente. L Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che le spese in esame sostenute per le trasferte dei dipendenti e collaboratori di uno studio professionale sono escluse dalla nuova limitazione, rimanendo deducibili nei limiti previsti dall art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all estero). IMPRESE Nella determinazione del reddito d impresa le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, saranno deducibili in misura pari al 75%. Si evidenzia che tra i collaboratori rientrano anche gli amministratori di società per i quali il rapporto di lavoro non configura un attività di lavoro autonomo. Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate il limite del 75%: rappresenta il limite massimo di deduzione delle spese in esame, nel rispetto comunque del principio di inerenza con l attività esercitata; va applicato anche in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione che costituiscono spese di rappresentanza, che risultino deducibili in base al disposto dell art. 108, TUIR (che rinvia ad un apposito Decreto ad oggi non ancora emanato per l individuazione dei requisiti di inerenza e congruità nel rispetto dei quali le spese di rappresentanza saranno deducibili). Per espressa previsione normativa, relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dal citato art. 95, comma 3, TUIR.
Per questi soggetti, quindi, resta fermo che Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all estero.. SUGGERIMENTI OPERATIVI Come detto è necessario richiedere la fattura fornendo all albergo o al ristorante tutti i propri dati fiscali. Si invita ad un pò di comprensione dal momento che molti alberghi o ristoranti non saranno immediatamente attrezzati per il rilascio della fattura, poiché spesso sono dotati di solo registratore di cassa. Ad ogni modo, si fa presente che la fattura se richiesta (al momento del conto ) deve essere obbligatoriamente rilasciata. Per l imprenditore individuale e/o il professionista è, senz altro, interamente detraibile l IVA concernente spese per alberghi e ristoranti sostenute in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, se giustificate in relazione all attività svolta. Ad esempio: trasferta presso la sede di un cliente; trasferta presso la sede di un fornitore; partecipazione a convegno o fiera o mostra, concernente la categoria; incontro con un collega con il quale si sta collaborando per una pratica d ufficio. Allo scopo di dimostrare l inerenza della spesa all attività svolta (la prova è a carico del contribuente), è opportuno che sul retro del documento di spesa venga indicata una breve descrizione: ad esempio: incontro con Ing. Rossi per pratica Calcestruzzi e intonaci srl ; partecipazione Fiera Pronto Moda Carpi (allego biglietto d ingresso e depliant); È evidente che la fattura deve riportare un solo coperto poiché, diversamente, si configurerebbe spesa di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell IVA. In considerazione di quanto innanzi evidenziato, si suggerisce ai signori clienti che gestiscono direttamente la propria contabilità, di modificare il piano dei conti attualmente in uso inserendo, con decorrenza 2009, i seguenti sottoconti: spese vitto e alloggio deducibili al 75% spese vitto e alloggio dipendenti e collaboratori. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti