PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta B6-0000/2008 PROPOSTA DI RISOLUZIONE. presentata a seguito di una dichiarazione del Consiglio

Documenti analoghi
Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi e Presidente in carica del Consiglio

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

14288/16 mig/cap/gez/s 1 DGD 1C

PROGETTO DI RELAZIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 settembre 2016 (OR. en)

PROGETTO DI RELAZIONE

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 giugno 2017 (OR. en)

TESTI APPROVATI. visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014,

Commissione per il commercio internazionale

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta B6-0253/2006 } B6-0254/2006 } B6-0259/2006 } B6-0262/2006 } B6-0264/2006 } B6-0266/2006 } RC1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Necessità di un meccanismo globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

A8-0227/19 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione

Una panoramica sui programmi

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Discarico 2017: impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE

Il CESE e il Mediterraneo

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

EUROPA CREATIVA ( ) Sottoprogramma Cultura. Invito a presentare proposte. EACEA 45/2016: Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei

PROGETTO DI RELAZIONE

IT Unita nella diversità IT B8-0455/31. Emendamento

TESTI APPROVATI. Seguito e situazione attuale dell'agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

11850/11 lot/lot/sp 1 TEFS

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

8622/18 buc/va/s 1 DGC 1

LA POLITICA EUROPEA DI VICINATO. 12 dicembre 2008 Carlo Corazza Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

P6_TA(2008)0257 Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

EUROPA CREATIVA ( ) Sottoprogramma Cultura. Invito a presentare proposte

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 novembre 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

TESTI APPROVATI. Avvio dei negoziati per l'als con l'australia e la Nuova Zelanda

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

10062/19 buc/ub 1 JAI.1

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

S I R G SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E GIOVANILE

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0094/

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Am. 70

15206/14 sp/egi/sp/s 1 DG D 2C

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

B8-0350/1. Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric a nome del gruppo GUE/NGL

7232/19 ADD 1 REV 1 1 TREE.2.B LIMITE IT

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Di cosa parliamo quando parliamo di politica di cooperazione allo sviluppo (CSV)?

9587/12 per/per/mr/t 1 DG C 1

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)

Parlamento europeo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE N. 848/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

IT Unita nella diversità IT A8-0351/5. Emendamento

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0131(COD) della commissione per gli affari esteri

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

IT Unita nella diversità IT B8-0163/23. Emendamento. Alessia Maria Mosca, Bernd Lange a nome del gruppo S&D

ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARITETICA ACP-UE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 giugno 2019 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

PROGETTO DI RELAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 ottobre 2007 (OR. en) 13444/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0155 (ACC)

14986/15 don/ms/s 1 DGD 1C

Transcript:

PARLAMENTO EUROPEO 2004 Documento di seduta 2009 18.9.2008 B6-0000/2008 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di una dichiarazione del Consiglio a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento da Véronique De Keyser a nome della commissione per gli affari esteri sulla conclusione di un protocollo all'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall'altra, concernente un accordo quadro tra la Comunità europea e lo Stato di Israele relativo ai principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari RE\740252.doc PE412.076v01-00

B6-0000/2008 Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall'altra, concernente un accordo quadro tra la Comunità europea e lo Stato di Israele relativo ai principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari Il Parlamento europeo, vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 29 aprile 2000 relativa alla conclusione di un accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall'altra, vista la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall'altra, concernente un accordo quadro tra la Comunità europea e lo Stato di Israele relativo ai principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari (documento del Consiglio 5471/08), vista la dichiarazione dell'unione europea in seguito all'ottava riunione del Consiglio d'associazione UE-Israele del 16 giugno 2008, vista la raccomandazione n. 1/2005 del Consiglio d'associazione UE-Israele del 26 aprile 2005, relativo all'attuazione del piano d'azione UE-Israele, visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che definisce le disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e di partenariato, vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'enp (Politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari (COM(2006)0724 def.), vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013) 1, viste le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo sui programmi quadro di ricerca nonché la risoluzione adottata il 25 settembre 2007 2 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra la Comunità europea e lo Stato di Israele (COM(2007)0276 C6-0237/2007 2007/0069(CNS)), 1 GU L 310 del 9.11.2006. 2 Testi approvati, P6_TA(2007)0390. PE412.076v01-00 2/5 RE\740252.doc

visto l'accordo di associazione euro-mediterraneo temporaneo tra la Comunità europea e l'organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) 1, visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento, A. considerando che nell'accordo di associazione l'ue e Israele si sono impegnati a creare un quadro appropriato per il dialogo politico e a stabilire uno stretto partenariato in vari settori ad inclusione della cooperazione economica, scientifica, tecnologica, audiovisiva e culturale, B. considerando che la politica di vicinato europea (ENP) mira a consolidare un legame di prosperità, stabilità e sicurezza, a sviluppare stretti contatti con e tra i paesi vicini dell'ue e a impegnarli a perseguire riforme verso la democrazia, basate sul rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della migliore governance e dello sviluppo sostenibile sociale ed economico; considerando che Israele è stato il primo paese partner ENP a aderire a un piano d'azione; C. considerando che lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENP) è stato istituito per fornire aiuto allo sviluppo di una zona di prosperità che coinvolga gli Stati membri dell'ue e i paesi partner ENP; considerando che il livello di finanziamento per Israele nel quadro di ENPI è valutato a 14 milioni di euro per il periodo 2007-2013; D. considerando che l'apertura graduale di taluni programmi comunitari alla partecipazione di paesi partner ENP rappresenta una misura importante per la promozione del dialogo e della cooperazione e per l'incoraggiamento delle riforme nei paesi interessati; considerando che il Consiglio del 18 giugno 2007 ha trasmesso direttive alla Commissione perché essa negoziasse accordi quadro con diversi paesi partner ENP, tra cui Israele, sui principi generali a disciplina della loro partecipazione ai programmi comunitari; E. considerando che la partecipazione dei paesi partner ENP, inclusa Israele, ai programmi comunitari si basa su un'impostazione non discriminatoria caso per caso; considerando che il contributo finanziario relativo alla partecipazione in parola è calcolato sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singolo programma e può essere coperto con risorse provenienti da paesi partner ENP o dal bilancio UE; F. considerando che Israele è pienamente associato al programma quadro UE di ricerca e sviluppo; considerando che organismi israeliani partecipano ad oltre 600 progetti di ricerca del Sesto programma quadro di ricerca; considerando che l'unione europea e Israele hanno rinnovato la propria cooperazione tecnologica e scientifica nel 2007, che dà accesso al Settimo programma quadro di ricerca sullo stesso livello dei ricercatori degli Stati membri UE facendo di Israele parte integrante dell'area europea di ricerca; G. considerando che una maggiore cooperazione regionale tra i paesi interessati può contribuire notevolmente a rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico del Medio Oriente; 1 GU L 187 del 16.07.1997. RE\740252.doc 3/5 PE412.076v01-00

H. considerando che le relazioni tra UE e Israele, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo di associazione, si basano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici; considerando che il piano d'azione sottolinea che l'ue e Israele condividono i valori comuni della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali e che le relazioni UE-Israele potranno ambire ad un livello improntato all impegno profuso nei confronti dei valori comuni nonché agli interessi reciproci e alla capacità di ogni parte di attuare priorità comuni; 1. prende nota delle iniziative, che includono l'apertura graduale di taluni programmi comunitari, volte a rafforzare maggiormente la cooperazione tra la UE e i partner ENP, ad inclusione di Israele; 2. ritiene che la cooperazione dinamica di alto livello tra la UE e Israele, anche nell'ambito del programma quadro competitività e innovazione, sia di reciproco vantaggio per entrambe le parti e possa rappresentare un esempio per le relazioni con altri paesi partner ENP; sottolinea il carattere fondamentalmente civile della cooperazione in parola; 3. incoraggia un ulteriore rafforzamento della cooperazione tecnologica e scientifica tra l'ue e Israele nei settori civili; esprime tuttavia le sue preoccupazioni sul possibile uso militare dei risultati della cooperazione stessa, soprattutto per quanto riguarda il progetto Galileo; 4. si compiace dell'approccio finanziario non discriminatorio a sostegno della partecipazione dei paesi partner ENP ai programmi comunitari su un piede di parità; ritiene che l'attuazione della cooperazione CE-Israele debba fornire le prassi ottimali di cooperazione con gli altri paesi partner; 5. sottolinea l'importanza di un pieno accesso su un piede di parità per tutti gli studenti, i ricercatori, gli altri individui, le società e le organizzazioni site in Israele a progetti che rientrano nei programmi comunitari; chiede tuttavia che i criteri relativi ai progetti diano la preferenza a regioni svantaggiate e meno sviluppate, quali le zone di Galilea e del Negev e che garantiscano la non discriminazione dei cittadini arabi di Israele; 6. sottolinea l'importanza e la necessità della stabilità politica per garantire una maggiore cooperazione regionale tra i paesi del Medio Oriente e per rafforzare lo sviluppo economico del settore; 7. si compiace della dichiarazione UE nell 8 a riunione del Consiglio di Associazione UE- Israele, che sottolinea che il processo volto a sviluppare un più stretto partenariato UE- Israele deve avvenire nel contesto di interessi ed obiettivi comuni, inclusa la risoluzione del conflitto israelo-palestiniano mediante l'attuazione della soluzione dei due Stati; 8. ricorda alle parti gli impegni presi ad Annapolis di svolgere negoziati in buona fede al fine di concludere entro il 2008 un trattato di pace che risolva tutti i problemi ancora in sospeso e chiede risultati veloci e tangibili in loco; incoraggia la cooperazione trilaterale tra l'unione europea, le autorità israeliane e palestinesi nei settori politici chiave, in linea con l'accordo di associazione CE-Israele e con l'accordo di associazione temporaneo EC- OLP, che può promuovere la pace e i contatti da popolo a popolo; invita in questo contesto Israele a rispettare pienamente l'accordo di associazione temporaneo UE-OLP, ad abolire tutti gli ostacoli alla sua attuazione e ad agevolare la partecipazione di singoli PE412.076v01-00 4/5 RE\740252.doc

individui soprattutto degli studenti e dei ricercatori, delle società e di altre organizzazioni site nei territori palestinesi occupati ai progetti che rientrano nel programma comunitario nel quadro della cooperazione tra l'ue e l'autorità palestinese, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e fisici e garantendo la libera circolazione delle persone interessate; 9. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo su base annuale una valutazione della partecipazione di Israele ai programmi comunitari; sottolinea che la partecipazione di Israele ai programmi comunitari deve essere in linea con i principi e gli impegni inclusi negli accordi precedenti tra la CE e Israele, con particolare riguardo all'articolo 2 dell'accordo di associazione e al fine di risolvere il conflitto israelopalestinese mediante l'attuazione della soluzione due Stati; 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele. RE\740252.doc 5/5 PE412.076v01-00