Se riporta lesioni, il trasportato non può testimoniare anche se ha rinunciato al risarcimento o il relativo d Il Giudice di Pace, nella sentenza in commento, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che la vittima di un sinistro stradale è incapace, ex art. 246 c.p.c., a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto. La capacità a testimoniare, ai sensi dell art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 15.10.2016). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA R E P U B B L I C A I T A L I A N A 1 / 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2956/15 RGNR Assegnata a sentenza il 14/10/16 2 / 9
promossa da CCC Pasqualina, nata a < > (NA) il < > e residente in < > (NA) alla via < >, (C.F. < >), rapp.ta e difesa, giusta procura ad litem a margine del presente atto, dal p. avv. < >, (C.F. < >), con il quale elettivamente domicilia in < > (NA) alla via < >, dichiarando, sin da ora, ai sensi del disposto ex arti. 133, 134, 176 e 183 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di telefax 081. < > e/o indirizzo PEC < >o@ordineavvocatita.it- parte attrice - CONTRO GENERALI ITALIA S.p.A., - quale successore a titolo particolare, a seguito di atto di conferimento del ramo d azienda Direzione per Vltalia di Assicurazione Generali S.p.A. in favore di INA-Assitalia S.p.A., del 28 giugno 2013, per Notaio < > in Milano, rep. N. < >, con effetto dal 01.07.2013 e della contestuale modifica della denominazione di INA-Assitalia in Generali Italia S.p.A. con trasferimento della sede legale da Roma, Via Bissolati 23, a Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14 (iscrizione nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e P.IVA n. 00885351007), e per essa - GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., in persona dell Amministratore Delegato e Direttore Regionale, Dott. < >, e del Dirigente, Dott. < >, nella qualità di mandataria e rappresentante della Società convenuta, rapp.ti e difesi, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. per Notaio < > dall avv. < >, C.F. < >, presso il cui studio in < > al Corso < > elettivamente domiciliano, fax 0823. < >; email: 3 / 9
< >@ordineavvocatiroma.org -parte convenuta NONCHE' MMM s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra < > con sede in < > (NA) alla via < > P.co < > (PIVA < >) ed elett.te dom.ta in < > (NA), alla Via < > presso lo studio degli avv.ti < > (C.F. < >), < > (C.F. < >) e < > (C.F. < >) che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura a margine della comparsa ; convenuta OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale 4 / 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta dalla parte attrice con l atto introduttivo del giudizio volta ad ottenere, l'accertamento dei presupposti per l applicazione dell indennizzo diretto con conseguente condanna della spa GENERALI ITALIA, quale società assicuratrice che garantiva per la RCA, il proprio veicolo tg. XX OXO XX, al risarcimento dei danni da questo subiti nel sinistro occorso in data 7/10/11 alle ore 19,00 in Ottaviano nella collisione con il veicolo tg. YY 0Y0 YY non può essere accolta. Preso atto della documentazione prodotta e delle difese delle parti, va rilevata la perfetta integrazione del contraddittorio tra i soggetti TITOLARI DEL DIRITTO AD AGIRE E A RESISTERE. L attore ha agito in giudizio invocando l applicazione dell art. 149 del d.l.g.vo 209/05 il quale espressamente dispone che:. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all esercizio dell azione giudiziaria, l art. 149 opera un rinvio all art. 145 del D. Lgs 209/2005 il quale statuisce che nel caso si applichi 5 / 9
la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148. Preso atto, della copia della lettera di costituzione in mora allegata alla produzione di parte attrice, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della società convenuta, va ritenuta la conformità al dettato legislativo perché completa di ogni dettaglio ; quand'anche non ci fosse stato il consenso alla ispezione del mezzo, non ci troveremmo di fronte ad una ipotesi di improcedibilità dell'azione, atteso che, la nuova normativa, non ricollega più la sospensione dei termini fissati dall'art. 145 del dlgvo 209/05, nemmeno alla ipotesi di mancato consenso alla visita medica quando si tratta di risarcimento di lesioni. Vista la comunicazione ex art. 145, della richiesta di risarcimento dei danni alla SARA ass.ni ed il rispetto dei termini indicati dall art. 145 del dlgvo 209/05, della domanda va ritenuta la procedibilità. Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudice che, nella decisione della controversia deve attenersi esclusivamente a quanto allegato e provato dalle parti in corso di causa. 6 / 9
Purtroppo, parte attrice ha indicato, quale unico testimone, il trasportato della vettura che ha dichiarato di aver subito lesioni nel sinistro, pur non avendo intentato alcuna controversia contro la società assicuratrice per il ristoro dei danni. Alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, il teste è stato ritenuto incapace di testimoniare. Con riferimento a tale decisione, va anzitutto evidenziato che il giudizio sulla capacità a testimoniare, ai sensi dell art. 246 c.p.c., sull attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni involge apprezzamenti di fatto, ed è conseguentemente rimesso al giudice del merito, il quale è tenuto ad indicare in modo congruo e logico le ragioni del proprio convincimento in ordine al contenuto di tali deposizioni e alla qualità di chi le ha rese (Cass. 15 marzo 2004, n. 5232). L incapacità a testimoniare va valutata ex ante, tanto è vero che, la Suprema Corte ricorda come chi è privo della capacità di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che, la fattispecie estintiva eventualmente opponibile, non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell interesse previsto dall art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testimoniare (Cass. 1 giugno 1974, n. 1580; Cass. 23 ottobre 2002, n. 14963; Cass. 21 luglio 2004, n. 13585; Cass. 28 luglio 2011, n. 16499). 7 / 9
I giudici di legittimità ricordano che, il teste coinvolto nell incidente stradale è sempre incapace a testimoniare: La vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando, né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto (Cass. 28 settembre 2012, n. 16541) ed evidenziano che, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l una, ai sensi dell art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all eventuale interesse ad un determinato esito della lite), una volta che abbia ritenuto sussistente la capacità a testimoniare del teste o, se l incapacità del teste non sia stata eccepita o sia stata dedotta tardivamente. Per quanto sopra, le ragioni della pretesa attorea sono rimaste sfornite di prova ed anzi smentite, sebbene parzialmente, dai testi della parte convenuta, i quali hanno ribadito come il veicolo di parte convenuta non avesse mai riportato danni, in tal modo deducendo che non fosse mai stato coinvolto nel sinistro oggetto del presente giudizio. Ritenendo quest'ultima prova, comunque inidonea ad escludere ogni dubbio sulla possibilità che l'evento si sia, invece, verificato, la domanda va respinta ma si ritengono sussistenti giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese e competenze di lite. P.Q.M. 8 / 9
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC PASQUALINA contro la spa GENERALI ITALIA e la SRL MMM così provvede: - Rigetta la domanda e compensa le spese e le competenze di lite. Così deciso in NOLA il 15/10/16. IL GIUDICE DI PACE DOTT. MARIA CUOMO 9 / 9