Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita



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Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24 Classe delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche) Art. 1 Norme generali 1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studi per il conseguimento della Laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto: a) del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266: Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ; b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; c) del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita; d) delle norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. 2. Il presente Regolamento didattico è annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. Le eventuali modifiche sono approvate con la procedura di cui all art 12, comma 3, del Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270. 3. Ai fini del presente Regolamento si intende: Per RGA il Regolamento Generale di Ateneo; per RDA il Regolamento Didattico d'ateneo dell'università degli Studi di Trieste; per Ordinamento didattico l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della Laurea magistrale in Psicologia, allegato al RAD; per MIUR il Ministero dell Università e della Ricerca; per Dipartimento il Dipartimento di Scienze della Vita dell Università di Trieste; per Psicologia la Laurea universitaria magistrale in Psicologia, attivata e gestita presso il Dipartimento; per Corso di Studi il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24); per Consiglio il Consiglio del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e del corso di laurea magistrale in Psicologia; per Commissione didattica la Commissione didattica dei Corsi di Studi in Psicologia; per Manifesto degli studi il Manifesto degli Studi per il conseguimento della Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, emesso ogni anno accademico; per CFU il credito formativo universitario; per SSD il settore scientifico disciplinare. 4. Il presente Regolamento viene pubblicato integralmente nel sito Internet dei Corsi di Studi in Psicologia (http://psicologia.units.it) e per quanto di pertinenza nel sito dell offerta formativa del

MIUR (http://off.miur.it). 5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono quelle dell'università degli Studi di Trieste e degli enti esterni pubblici e privati con essa convenzionati o con i quali esistono comunque rapporti di collaborazione didattica. Art. 2 Consiglio di Corso di Studi 1. Sono organi del Corso di Studi: a) il Consiglio; b) il Coordinatore; c) la Commissione didattica. 2. Il Consiglio di Corso di Studi è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali dei Corsi di Studi in Psicologia e dalla rappresentanza degli studenti. La rappresentanza degli studenti è in numero pari al 15% del totale dei docenti interni ed esterni all Ateneo che siano membri del Consiglio di Corso di Studi; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all intero superiore. Il numero delle rappresentanze va definito alla data del 1 novembre di ciascun Anno Accademico. I rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio accademico e sono eletti tra il 1 e il 30 novembre di ciascun Anno Accademico. Il Consiglio di Corso di studi può essere integrato da un rappresentante designato tra i titolari di attività formative complementari. Concorrono al numero legale tutti i professori e ricercatori dell Ateneo. I docenti esterni all Ateneo, i rappresentanti degli studenti e l eventuale rappresentante designato tra i titolari di attività formative complementari concorrono al numero legale solo se presenti. Il Consiglio esercita le funzioni stabilite dallo Statuto di Ateneo (art. 32) e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita (art. 12). 3. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio tra i professori e i ricercatori di ruolo dell Ateneo con le medesime modalità previste dall art. 39 del RGA; rappresenta il Corso di Studi e ne sovrintende e coordina le attività, cura i rapporti con il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e promuove l esecuzione delle rispettive delibere. Il mandato del Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 4. La Commissione didattica è composta da tre docenti designati dal Consiglio di Corso di Studi fra i suoi membri, e da tre rappresentanti degli studenti. La componente docente della Commissione didattica dura in carica un triennio accademico, esegue i compiti demandati dal presente regolamento o dal Consiglio. In particolare, la Commissione didattica: a) valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico e propone gli aggiustamenti necessari per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva; b) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario didattico di Dipartimento; c) coordina le date delle prove scritte, orali e pratiche di esame; d) coordina le attività di tutorato; e) istruisce le pratiche riguardanti piani di studio, passaggi e trasferimenti, riconoscimento di crediti, richieste di stage e tirocini e formula proposte sull organizzazione del Corso di Laurea; f) coordina i rapporti con gli studenti e organizza il sito web. Art. 3 Ammissione al Corso di Studi 1. Il corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche è ad accesso programmato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999 n. 264 Norme in materia di accessi ai corsi universitari. Il

numero programmato di studenti viene deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studi. 2. Può richiedere l ammissione al primo anno del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, presentando domanda secondo le modalità indicate da apposito bando (http://www2.units.it/immatricolazioni), chi possieda un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Art. 4 Obiettivi formativi specifici Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche si prefigge di formare laureati in possesso di: - conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche; - conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica; - competenze ed esperienze applicative; - competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; - adeguate abilità nell'utilizzo della lingua inglese, in ambito psicologico e per lo scambio di informazioni generali. Art. 5 Piano di studi 1. La laurea in Scienze e tecniche psicologiche prevede l acquisizione di 180 crediti formativi universitari (cfu), così ripartiti: - 150 cfu per esami con voto definiti nel regolamento didattico, relativi alle attività formative definite nei commi 1a (attività di base), 1b (attività caratterizzanti), 5b (attività affini e integrative), 5c (conoscenze linguistiche), dell art. 10 del DM 270/2004; - 12 cfu corrispondenti ad attività formative scelte dallo studente (art. 10 DM 270/2004, comma 5a); - 14 cfu per attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui i tirocini formativi e di orientamento (art. 10 DM 270/2004, comma 5d); - 4 cfu per la prova finale (art 10 DM 270/2004, comma 5c). Il piano di studi dettagliato per la coorte dell anno in corso viene allegato al presente regolamento (Allegato 1). 2. Il Manifesto degli studi viene aggiornato ogni anno e individua il piano degli studi consigliato, comprensivo delle attività formative, della loro distribuzione negli anni e nei semestri nonché della relativa docenza e viene pubblicato nel sito del Corso di Studi. 3. È possibile inserire tra i corsi a scelta dello studente insegnamenti appartenenti ad altri Corsi di Studi dell'ateneo sulla base degli interessi personali, purché coerenti con il percorso di studi. Per ottenere la certificazione Europsy (www.inpa-europsy.it) è necessario che gli insegnamenti nella tipologia a scelta dello studente appartengano a settori scientifico disciplinari M-PSI. 4. Può essere stabilita una propedeuticità o obbligo di frequenza per alcuni insegnamenti. In questo caso essa viene determinata dal Consiglio all inizio di ogni anno accademico per la relativa coorte. Le eventuali propedeuticità e obblighi di frequenza vengono pubblicate anche nel sito web del Corso di Studi.

Art. 6 Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti. 1. Ogni CFU prevede un impegno di 25 ore da parte dello studente suddivise tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e studio autonomo. La frazione di ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale viene stabilita annualmente, per ogni insegnamento, dal Consiglio del Corso di Studi su proposta del docente; tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell impegno orario complessivo. 2. La didattica assistita potrà essere svolta nelle seguenti forme: a) lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audiovisivi multimediali; b) esercitazioni, in aula o in aula informatica; c) attività sperimentale in laboratorio, individuale o di gruppo; d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere, nel quadro di accordi internazionali, nonché presso Enti pubblici o privati nell ambito di accordi o convenzioni. 3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il RDA. Le commissioni d'esame, per appurare la preparazione degli studenti, possono avvalersi di prove scritte, prove orali e prove pratiche. Durante i corsi o al loro termine possono essere assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o di gruppo, che possono essere utilizzati per la verifica del profitto. Art. 7 Esami di profitto 1. Gli insegnamenti relativi alle attività caratterizzanti e affini o integrative (DM 270/2004, art. 10, commi 1a e 5b) e alle attività formative scelte dallo studente (DM 270/2004, art. 10, comma 5a) prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli il voto finale è dato dalla media dei voti ottenuti nei diversi moduli (solo nel caso in cui lo studente abbia acquisito voti superiori o uguali a 18/30 per tutti i moduli) e pesata in base ai CFU. Il modulo con votazione pari a 30/30 e lode vale 31/30 ai fini del calcolo della media. 2. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell ambito delle sessioni di esami previste dal manifesto degli studi (due appelli in ogni sessione invernale, estiva e autunnale). Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dalla Segreteria didattica del DSV. 3. Un esame superato deve essere registrato entro la sessione successiva a quella in cui è stato sostenuto. 4. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, se i moduli si tengono in semestri diversi, l esame relativo al modulo svolto nel II semestre (e la registrazione del voto complessivo) può essere sostenuto esclusivamente a partire dalla sessione estiva. L esito delle prove dei singoli moduli mantiene validità per un anno: tutti i moduli dell insegnamento devono essere superati entro la sessione dell anno successivo corrispondente a quella del primo modulo superato. 5. I programmi d esame restano validi per due anni accademici, lo studente che non dovesse superare l esame entro tale periodo dovrà concordare il nuovo programma con il docente responsabile dell insegnamento.

Art. 8 Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea. 1. Lo studente deve presentare alla Segreteria didattica del Dipartimento, almeno 1 mese prima della data prevista per la prova finale, il progetto con l elenco del materiale assegnato e la firma del docente; inoltre, deve consegnare il libretto e presentare domanda alla Segreteria Studenti con modalità e scadenze da questa stabilite. 2. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una relazione scritta che documenti il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite. Lo studente prepara in modo autonomo la relazione per la prova finale, attenendosi alle indicazioni e al formato specificati sul sito internet dei Corsi di Studio in Psicologia (http//:psicologia.units.it) e utilizzando le conoscenze relative alla presentazione e interpretazione di dati scientifici fornite negli insegnamenti curriculari. L'ammissione alla prova finale è subordinata al giudizio positivo sul testo scritto espresso da una commissione nominata dal Direttore. In sede di prova finale la commissione valuta testo scritto e presentazione orale con un punteggio aggiuntivo rispetto al punteggio base, che tiene conto del profitto negli studi e della loro durata. 3. Lo svolgimento della prova finale prevede una quantità di lavoro pari a 4 crediti. 4. Il docente di riferimento deve essere un docente strutturato e afferente al Dipartimento (senza vincoli di settore scientifico disciplinare). Possono svolgere la funzione di docente di riferimento docenti di altri Dipartimenti e di altri Atenei (limitatamente all anno accademico dell incarico di insegnamento). Possono svolgere la funzione di docente di riferimento anche docenti a contratto (limitatamente all anno accademico del contratto) previa approvazione da parte del Coordinatore di un progetto di tesi; il progetto deve riportare: materiale bibliografico assegnato dal docente di riferimento, firma del docente di riferimento e di un docente strutturato del dipartimento. 5. Il candidato è tenuto a consegnare alla Segreteria didattica del Dipartimento, 15 giorni prima della data fissata per la discussione, una copia della tesi e un breve riassunto (1 pagina) della stessa e, entro gli stessi termini, una copia al docente di riferimento e, nel caso di docente di riferimento non strutturato, al docente strutturato. 6. L esame finale si articola in due fasi, discussione e proclamazione, che si svolgono in giorni distinti. Il candidato organizza la presentazione in totale autonomia tenendo conto che ha complessivamente 10 minuti per l esposizione e che deve utilizzare i sussidi audiovisivi adeguati. La prova finale viene valutata da una Commissione di 3 membri (docenti di ruolo) nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione, sulla base della presentazione e della scheda di valutazione compilata dal docente di riferimento, assegnerà al candidato un punteggio compreso tra 0 e 4 che andrà a sommarsi alla media ponderata (trasformata in centodecimi). La valutazione della carriera prevede il calcolo della media delle votazioni (pesate in base ai corrispondenti crediti) conseguite negli esami con votazione in 30esimi, appartenenti agli ambiti di attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta dello studente. Alla media delle votazioni viene aggiunto un bonus di 0.25 punti per ogni lode conseguita in corsi che prevedono un numero di crediti minore o uguale a 6, e un bonus di 0.5 punti per ogni lode conseguita in corsi di più di 6 crediti. Due punti vengono assegnati a chi si laurea (senza abbreviazione di carriera) entro tre anni dalla immatricolazione al I anno del corso di laurea della classe L-24, 1 punto per chi si laurea entro quattro anni. Un punto ulteriore viene attribuito nel caso lo studente abbia ottenuto e autocertifichi il riconoscimento di esami sostenuti all estero, nell ambito del programma Socrates/Erasmus e Move, per almeno 6 cfu. Il giorno della proclamazione, la Commissione di Proclamazione composta da 3 membri del Dipartimento, dopo aver comunicato la valutazione dell esame finale e il voto complessivo di laurea, procede alla proclamazione.

7. Il voto complessivo di laurea, espresso in centodecimi, spetta alla Commissione di Laurea, che nell attribuzione del voto finale terrà conto della carriera pregressa e dell esame finale. L attribuzione della lode richiede il consenso unanime della Commissione di Laurea. 8. Alla consegna delle copie della tesi, i candidati dovranno presentare alla Segreteria didattica del Dipartimento la dichiarazione di Assunzione di responsabilità originalità tesi di laurea, in ottemperanza a quanto stabilito nel RD n. 475/1925 Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche all art.1 che configura la seguente ipotesi di reato: Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l abilitazione all insegnamento ed all esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l intento sia conseguito. Qualora la commissione rilevi un caso di plagio, il candidato non verrà ammesso alla discussione e valutato e verrà segnalato al Magnifico Rettore Art. 9 Trasferimento di studenti provenienti da altri corsi di studi. 1. I trasferimenti al Corso di Studi e le abbreviazioni di carriera per gli studenti in possesso del titolo di accesso sono possibili nei limiti dei posti disponibili secondo le modalità indicate dal bando di immatricolazione (http://www2.units.it/immatricolazioni). 2. Le richieste di trasferimento da altro Corso di Studi o da altro Ateneo e le abbreviazioni di carriera sono accettate o respinte dal Consiglio. La Commissione didattica esamina il curriculum didattico dello studente e, sentito eventualmente l'interessato, propone al Consiglio l'approvazione del riconoscimento degli esami sostenuti. 3. Gli studenti iscritti in un Ateneo straniero possono chiedere il trasferimento al Corso di Studi con eventuale abbreviazione della carriera. La commissione didattica valuta la congruità delle conoscenze e delle competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, utilizzando dove possibile il sistema ECTS (European Credit Transfer System), e propone al Consiglio la relativa delibera. Trieste, 15 luglio 2013

ALLEGATO 1