COMUNE DI SUBIACO Provincia di Roma CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLE AREE INDIVIDUATE COME CAMPI ECOLOGICI, DEL RIFIUGIO COMUNALE La Chiesuola, DEL CENTRO VISITA DEL PARCO NATURALE DEI MONTI SIMBRUINI PRESSO MONTE LIVATA. ARTICOLO 1 -OGGETTO Il Comune di Subiaco intende concedere in gestione a terzi le aree di proprietà comunale così classificate : 1. Zona 1 Monte Livata - Campo dell Osso (dati catastali: foglio 17, particella 7) 2. Zona 2 Monte Livata Le Genziane (dati catastali: foglio 19, particella 10) 3. Zona 3 Monte Livata - Campo Buffone (dati catastali: foglio 16, particella 9) Sono compresi, inoltre, nel presente capitolato 1) il rifugio comunale La Chiesuola di proprietà comunale in loc. Monte Livata 2) il centro visita in località Monte Livata, del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini in concessione in comodato d uso gratuito al Comune di Subiaco. La concessione avverrà con apposito contratto, previo espletamento, per la scelta del Concessionario, di PROCEDURA APERTA. Ulteriori specifiche tecniche delle zone oggetto del presente capitolato sono allegate in formato digitale. ARTICOLO 2 -DURATA La presente concessione ha la validità di 5 (cinque) anni decorrenti dal verbale di consegna delle aree e degli immobili oggetto della concessione. La concessione, può essere revocata da parte della amministrazione comunale previo adeguata notifica motivata per inadempienze a quanto previsto dal presente capitolato. Esclusivamente per il centro visita, essendo la struttura di proprietà del Parco dei Monti Simbruini, la concessione ha validità per 1 (uno) anno, rinnovabile ogni anno e sino a 5 anni d intesa con l Ente Parco. ART. 2.1 Alla scadenza, l Amministrazione Comunale concedente, previa valutazione del pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare la concessione di un ulteriore periodo di tempo non superiore ai 5 (cinque) anni. Le aree e le strutture vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e comunque a seguito di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Un uso difforme reiterato dopo la prima contestazione sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. ART 2.2 Il Parco se soddisfatto della gestione, può concedere la proroga della stessa anno per anno e per la durata di tutto il periodo della concessione. Resta a carico della parte conduttrice della struttura del Parco, l accurato e scrupoloso compito di manutenzione ordinaria oltre alle spese di energia, pulizia ecc.. IL conduttore dovrà comunque assicurare l apertura al pubblico, del Centro Visita nei periodo di maggiore affluenza dei turisti nel territorio, redigendo un calendario di apertura concordato con il Parco e il Comune, per l accoglienza dei turisti e dei visitatori in generale. Il conduttore si farà carico della vendita dei prodotti promozionali e divulgativi del Parco senza alcun onere per l Ente Parco. A tal proposito l ufficio preposto del Parco stipulerà formalmente la consegna di carico e scarico dei prodotti da vendere e da mettere a disposizione in una apposita bacheca espositiva. Ogni altra tipologia di prodotti da vendere all interno del Centro Visita dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con il Parco e il Comune.
ART. 2.3 Il parco avrà il diritto di poter utilizzare la struttura del C.V. per le proprie attività istituzionali in qualsiasi periodo dell anno, comunicando via mail e/o telefonicamente al concessionario. Così pure il Parco avrà diritto di avere una copia delle chiavi della struttura in parola. ARTICOLO 3 CANONE Il canone per la conduzione e gestione delle aree e delle strutture è stabilito come segue:. 3.000,00 = (tremila/00) per i primi due anni, oltre al 20% dell'incasso relativo alle quote di partecipazione al campo ecologico.. 5.000,00 = (cinquemila/00) annui per il terzo anno e successivi, oltre al 20% dell'incasso relativo alle quote di partecipazione al campo ecologico, aumentato dalla percentuale in aumento offerta in sede di gara. Sono ammesse unicamente offerte in aumento rispetto dell importo a base d asta. Il canone annuale cosi determinato verrà corrisposto al Comune, mediante versamento in due rate bimestrali. Il concessionario deve altresì realizzare opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell immobile Rifugio comunale La Chiesuola, sino alla concorrenza della somma massima di. 21.000,00 (ventunomila euro), da realizzarsi a cura e spese del Concessionario. Le opere dovranno essere rendicontate ed approvate dall Area Governo del Territorio del Comune di Subiaco e, successivamente, potranno essere compensate con il canone annuale. Il pagamento del primo canone è effettuato entro 90 gg dalla stipula del contratto di affidamento in concessione. Sulle somme non versate alle scadenze prestabilite, per qualsiasi causa ed a qualsiasi titolo dovute in relazione al presente contratto, l aggiudicatario sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, al pagamento degli interessi moratori in ragione del tasso legale. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sollevata dal gestore o dovesse comunque sorgere tra le parti non potrà in alcun modo autorizzare questa ultima a sospendere il puntuale pagamento dei canoni secondo le scadenze pattuite, oltre l adeguamento ISTAT annuale. Il mancato pagamento di due rate bimestrali consecutive produrrà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. Il gestore non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute, sempre che il Comune di Subiaco non voglia avvalersi della facoltà di risoluzione sopra indicata, rifiutando il pagamento dei canoni tardivamente versati, salva la facoltà di trattenerli ad eventuale titolo di risarcimento per danni materiali ed immateriali. ARTICOLO 4 -SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti giuridici costituiti come associazioni o cooperative, con fini statutari legati al turismo naturalistico e culturale. ARTICOLO 5 -PROCEDURA E MODALITA DI AGGIUDICAZIONE - L aggiudicazione avverrà con la procedura dell offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata dall Area Governo del Territorio.
ARTICOLO 6 -CAUZIONE DEFINITIVA. La cauzione definitiva, posta a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi del concessionario, è determinata in misura pari a 3000,00 pari alla prima annualità del canone offerto e dovrà essere reintegrata dal concessionario, qualora l'amministrazione Comunale abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione della concessione. La cauzione definitiva potrà essere costituita, per il periodo di affidamento, con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, costituita esclusivamente in una delle forme di legge e cioè: a) a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa di pari importo, costituita da una compagnia di assicurazione; b) a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da istituto di credito. ARTICOLO 7 -COMPITI DEL CONCESSIONARIO. Il servizio di gestione delle aree dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità e con criteri di imprenditorialità: l'attività di gestione delle aree indicate come campi ecologici e delle strutture annesse, Rifugio comunale La Chiesuola e Centro visita del Parco naturale dei Monti Simbruini. la conservazione e manutenzione ordinaria delle opere, esistenti nelle aree campeggio e negli immobili oggetto di concessione, dei servizi igienico-sanitari, delle opere a servizio del campeggio, e delle strutture ad esso accessorie,nonché della rete idrica e degli impianti elettrico ed antincendio laddove presenti.; il Concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria dell intero compendio, con obbligo di ripristino immediato di piante ed essenze che dovessero, per qualsiasi ragione, risultare avvizzite, disseccate, danneggiate od estirpate, nonché alla pulizia dell intera area concessa. Il concessionario è tenuto altresì alla manutenzione straordinaria del rifugio comunale La chiesuola, i cui importi, debitamente certificati, saranno considerati a scomputo canone, fino al raggiungimento dell importo totale. Il concessionario si obbliga altresì a: Condurre le aree e le strutture oggetto del contratto secondo la diligenza del buon padre di famiglia; Osservare ogni prescrizione di legge regolante le attività svolte nella struttura attenendosi ad ogni provvedimento di qualsiasi autorità; Fare tutto quanto necessario per mantenere la piena validità di tutti i permessi, licenze, contratti, autorizzazioni ecc. facenti capo alla struttura locata in modo tale da consentire, alla cessazione per qualsiasi motivo del contratto, alla reintestazione al nuovo locatario, ovvero al Comune di Subiaco; Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle relative attrezzature, e delle struttura, nonché a tutti gli adeguamenti tecnologici previsti da leggi o disposizioni in materia che si rendessero necessari per il loro utilizzo; All immediato ripristino di eventuali danni provocati al patrimonio immobiliare del Comune di Subiaco; A far usare correttamente dal proprio personale gli impianti e le attrezzature consegnati anche in relazione al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
Rispettare il progetto di gestione dei servizi presentato in sede di gara. Concordare le modalità di gestione con il personale del Parco Regionale dei Monti Simbruini e con il Comune di Subiaco. Assicurare l apertura del centro visita nelle giornate di sabato e domenica per tutta la durata dell anno e con soluzione di continuità, tutti i giorni della settimana, nei mesi di luglio, agosto e dal 18 al dicembre al 9 gennaio di ogni anno. ARTICOLO 8 -GESTIONE DEI SERVIZI. Sono a carico del concessionario tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per i servizi; tutte le spese di conservazione, manutenzione ordinaria e gestione, nonché tutte le tariffe e i tributi inerenti o dovuti in ragione dell'attività svolta (acqua, energia elettrica, telefono, raccolta rifiuti, IVA, ecc.). Il concessionario dovrà provvedere al momento della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell inizio dell attività ad intestarsi le utenze di acqua, gas, luce ed altro. E' fatto divieto al concessionario di modificare, senza il consenso del concedente, la destinazione dei locali e degli impianti ed obbligo di conservarne l efficienza. E a carico del Concessionario la preventiva acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo che si rende necessario per la corretta conduzione dell intero compendio. La manutenzione, pulizia e consumi elettrici, acqua, ecc. sono a carico del concessionario. L occupazione del suolo pubblico, per la realizzazione di annessi in legno autorizzati e regolamentati dal comune verranno riscossi direttamente dal comune annualmente. ARTICOLO 9 -ONERI. Tutti gli oneri relativi alla gestione degli impianti saranno a carico del Concessionario: manutenzione ordinaria, spese elettriche, idriche,telefoniche, ecc., materiale vario per servizi e per l amministrazione; conduzione delle aree e degli immobili con pulizia e disinfezione periodica dei servizi, igienici, docce, lavabi, ed aree di pertinenza, manutenzione del verde. Il concessionario è tenuto altresì alla manutenzione straordinaria del rifugio comunale La Chiesuola, i cui importi, debitamente certificati, saranno considerati a scomputo canone, fino al raggiungimento dell importo totale ARTICOLO 10 -OPERE E MIGLIORIE. Tutte le opere, le innovazioni e le migliorie che il concessionario intenderà apportare agli impianti ed ai locali, previste nell offerta tecnica presentata, dovranno essere preventivamente approvate dall Amministrazione Comunale. Al termine della concessione, le realizzazioni, le attrezzature fisse e quant altro aggiunto dal concessionario, non asportabili dallo stesso, rimarranno di proprietà del Comune. ARTICOLO 11 -INFORMAZIONE E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI. L Amministrazione Comunale tramite propri incaricati, vigilerà sull'andamento della gestione dei servizi, sulla pulizia e conservazione delle zone, dei locali e degli impianti. ARTICOLO 12 TARIFFE. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe relative agli oneri individuali per la fruizione dei campi ecologici. Le tariffe si intendono comprensive di ogni onere, tasse, diritti ecc.
ARTICOLO 13 PERSONALE. Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, in numero adeguato a garantire l espletamento del servizio appaltato tenendo conto dei flussi di presenza turistica. ARTICOLO 14 -OBBLIGHI ASSICURATIVI E FISCALI Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e fiscali, nonché quelli derivanti dai contratti di lavoro o diversi, in base ai quali il personale presta la propria opera, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile. ARTICOLO 15 -INFORTUNI E DANNI Il concessionario risponderà direttamente dei danni delle persone o alle cose comunque provocati dall'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici. Il concessionario è inoltre tenuto a stipulare apposita assicurazione a copertura degli infortuni e dei danni che possano derivare agli utenti dei diversi servizi. ARTICOLO 16 RESCISSIONE La rescissione dal contratto è prevista per violazione delle norme previste dal Codice Civile in materia. In caso d impossibilità del concessionario di poter adempiere alle obbligazioni contrattuali è consentita la disdetta tramite raccomandata A.R. entro il mese di gennaio di ciascun anno, al fine di permettere all amministrazione comunale di poter adottare gli atti necessari per il funzionamento delle aree e delle strutture. In caso di recesso da parte del concessionario nulla è dovuto da parte del comune. Il pagamento di eventuali penali avverrà mediante prelievo sulla cauzione con obbligo di immediato reintegro da parte del concessionario. ARTICOLO 17- INDENNITA O BUONUSCITA Alla scadenza del contratto, il concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata. ARTICOLO 18 SUBCONCESSIONE O SUBAPPALTO. E' fatto divieto al concessionario di cedere, subconcedere o subappaltare il servizio senza previa autorizzazione del Comune, pena l immediata risoluzione del contratto e l incameramento della cauzione, nonché l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. In caso di infrazione alle disposizioni relative alla presente concessione commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune si intenderà il concessionario subappaltante. ARTICOLO 20 USO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L Amministrazione Comunale si riserva l utilizzo delle intere aree, delle strutture, o parte di esse, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative o comunque organizzate o patrocinate. In tal caso l utilizzo delle strutture dovrà essere preventivamente concordato con la Concessionaria e richiesto almeno 7 giorni prima dell evento. Nessun rimborso per spese relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua sarà dovuto al Concessionario. Il comune di Subiaco può disporre per i fini sopra elencati delle aree e della struttura non oltre 20
giorni all anno. ARTICOLO 21 -VERBALE DI CONSEGNA. All'atto della consegna del servizio, verrà redatto apposito verbale a firma di entrambi le parti, nel quale verrà riportato l 'inventario dei beni, dei locali degli impianti, delle attrezzature, dei materiali esistenti. ARTICOLO 22 -RESPONSABILITÀ - POLIZZE ASSICURATIVE II Concessionario si impegna a stipulare, a proprie spese e a consegnare copia al Comune: 1) polizza che copra i danni derivanti da rischi di responsabilità civile verso terzi provocati dall uso degli impianti concessi, con primaria Compagnia di assicurazione; 2) polizza che copra i danni derivanti da rischi incendi e scoppio, furto e danneggiamento per tutto quanto oggetto del presente appalto, con primaria Compagnia di assicurazione. Le polizze devono indicare come beneficiario il Comune e devono prevedere l'esclusione di ogni eccezione al Comune da parte della Compagnia di assicurazione per fatti, colpa del Concessionario e comprendere l'eventuale responsabilità civile del Comune. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danno che possa derivare anche verso terzi per l esercizio dell''attività da parte del concessionario negli impianti oggetto del presente appalto. ARTICOLO 23 -SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto nessuna esclusa. ARTICOLO 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il contratto si ritiene risolto ed articolo 1456 c.c. a semplice richiesta del Comune di Subiaco in caso di inadempimenti anche ad una sola delle seguenti obbligazioni: - Mancato rispetto anche di una sola delle obbligazioni previste dall articolo 7; - Cattiva conduzione dell azienda, tale da procurare perdita di immagine della stessa e del Comune di Subiaco ; - Violazioni ripetute delle norme igienico-sanitarie riferite ai locali, agli alimenti ed alla sicurezza; - Interruzione immotivata dell attività; - Perdita di requisiti oggettivi e soggettivi per mantenere la titolarità delle autorizzazioni; - Mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e inosservanza delle leggi in materia previdenziale ed assicurativa a favore del personale dipendente; - Cessione delle attività a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comune di Subiaco. ARTICOLO 25 CONTROVERSIE Insorgendo controversie inerenti e conseguenti l'affidamento della gestione, si elegge competente il Foro di Tivoli. ARTICOLO 26 -NORMA FINALE Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le norme vigenti in materia.