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ENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (N. 1172 e 3II-A) RELAZIONE DELLA 2 a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) (RELATORE ROSI) sui DISEGNI DI LEGGE Nuove norme in materia di fallimento di piccole imprese (n. 1172) d'iniziativa dei senatori SEGNANA, MANENTE COMUNALE, ARIOSTO, SCAMARCIQ, BUZIO, CATELLANI, CARBONI, BAUSI e NOE' COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1978 Nozione di piccolo imprenditore (n. 311) d'iniziativa del senatore GUARINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1976 Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1979 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) 2-3-4

Atti Parlamentari LEGISLATURA VII DISEGNI DI 2 Senato della Repubblica 1172 e 311-A LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Le conseguenze negative derivanti dall'apertura di procedure concorsuali, sono per il nostro gracile sistema economico, spesso assai gravi ed allarmanti, tanto da porre in dubbio la capacità del procedimento concorsuale a regolare la insolvenza dell'imprenditore. Ciò ha determinato: da una parte il ruolo di supplenza svolto dal giudice, a volte anche oltre i compiti di natura giurisdizionale ad esso assegnati per legge; dall'altra, la iniziativa volta sia ad introdurre nel sistema legislativo forme aggiunte di procedure concorsuali dirette ad agevolare la ripresa di imprese di particolare rilevanza economica e sociale, sia all'adozione di norme capaci di evitare il fallimento delle imprese di più modeste dimensioni. In tale panoramica si collocano i due disegni di legge assegnati all'esame della Commissione giustizia e cioè: il disegno di legge n. 311 presentato dal senatore Guarino intitolato «Nozione di piccolo imprenditore», ed il disegno di legge n. 1172 presentato dai senatori Segnana ed altri intitolato «Nuove norme in materia di fallimento di piccole imprese». Ambedue i disegni di legge, pur con criteri diversi, tendono ad incidere sia sulla nozione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, sia sulle norme fallimentari in materia, limitatamente, è ovvio, alla loro applicazione al piccolo imprenditore. Il disegno di legge n. 311, mentre elimina il riferimento all'accertamento di ricchezza mobile ed al capitale investito abrogando i primi due periodi del secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare; chiarisce «il testo dell'articolo 2083 del codice civile, nel senso che sono piccoli imprenditori tutti e solo gli imprenditori (artigiani compresi) che organizzano un'attività economica sulla base prevalente del lavoro proprio o dei propri familiari». Il disegno di legge n. 1172, pur escludendo risolutamente il criterio del lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ritenuto non più sufficiente a caratterizzarla, non intacca la figura giuridica del piccolo imprenditore. Ne fornisce una definizione diversa, estremamente obiettiva, fondata sul volume di affari previsto, per l'impresa minore, dalle norme fiscali entrate in vigore col nuovo sistema tributario, che prevede l'obbligo della tenuta delle scritture contabili per tutti gli imprenditori, anche i più piccoli, ed introduce l'imposta sul valore (aggiunto. Tale disegno di legge innova anche in materia di bancarotta semplice. L'esame abbinato dei due disegni di legge ha avuto un iter assai tormentato, tanto che la Commissione, nell'intento di varare, con la rapidità resa necessaria dalla situazione di fatto, un provvedimento che limitasse l'assurdo carico di richieste di fallimento da cui sono gravati i tribunali, nella seduta del 30 novembre 1978 deliberava di ripiegare sul più modesto obiettivo di elevare il limite quantitativo previsto dalla legge fallimentare, ed, accogliendo la disponibilità del Governo a presentare emendamenti in tal senso, stabiliva di riconsiderare il lavoro svolto sui due disegni di legge e di prendere a base, da allora in avanti, il disegno di legge n. 1172, considerando assorbito in questo il disegno di legge n. 311. Le proposte governative di modifica del disegno di legge n. 1172, con la soppressione degli articoli 1, 2 e 4, lasciavano inalterata la definizione di piccolo imprenditore nel codice civile ed incidevano sulla legge fallimentare sostituendo il secondo comma dell'articolo 1 della legge stessa con una norma che prevede il valore-limite, per la dichiarazione di fallimento, in un volume di affari,

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1172 e 311-A LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dichiarato ai fini IVA, non superiore ai sei milioni «sempre che nell'azienda risulti essere stato investito un capitale non superiore ai quindici milioni». In mancanza della dichiarazione, il limite è determinato dall'avere investito un capitale non superiore ai 15 milioni. Le proposte del Governo, inoltre, recependo emendamenti già presentati dal relatore, aumentavano il limite di valore di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge fallimentare portandolo a 3.500.000 e quello di cui al primo comma dell'articolo 155 della stessa legge, portandolo a lire 25 milioni. Sembrava che con ciò si fosse finalmente raggiunta la composizione delle posizioni di contrasto e che finalmente il disegno di legge, sebbene decapitato, potesse approdare tranquillamente, dopo ben 13 sedute, al vaglio dell'assemblea, quando, nell'esame dell'articolato, si è verificata un'altra sorpresa. In sede di votazione, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, quello cioè diretto a modificare i presupposti per la dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge fallimentare predisposto dal Governo secondo l'orientamento di massima della Commissione veniva respinto; tutti gli altri emendamenti governativi invece riportavano il consenso unanime della Commissione. Allo stato attuale, quindi, il disegno di legge n. 1172, che si sottopone (unitamente all'assorbimento del disegno di legge numero 311), all'approvazione dell'assemblea consta di tre articoli: l'articolo 1 ex articolo 3 che sostituisce il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dichiara soggetti a fallimento i piccoli imprenditori che esercitano una delle attività descritte all'articolo 2195 del codice civile e che, ai fini delle norme fiscali in vigore, abbiano un volume di affari o di acquisti superiore a 40 milioni di lire; l'articolo 2 che stabilisce i limiti di competenza del giudice delegato nell'autorizzare le transazioni; l'articolo 3 che fissa i limiti di valore per il procedimento sommario. Rosi, relatore

Atti Parlamentari LEGISLATURA VII DISEGNI DI 4 Senato della Repubblica 1172 e 311-A LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE n. 1172! DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEGNANA ED ALTRI j i j TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Nuove norme in materia di fallimento di piccole imprese! Nuove norme in materia di fallimento di piccole imprese Art. 1. L'articolo 2083 del codice civile è sostituito «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, nonché gli artigiani, i commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, abbiano un volume di affari non superiore al limite previsto per l'impresa minore». Soppresso. i 1 i Art. 2. L'ultimo comma dell'articolo 2214 è sostituito «Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori che devono tenere solamente le scritture contabili obbligatorie a norma delle leggi fiscali in vigore». Soppresso. Art. 3. Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti: «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento i piccoli imprenditori che esercitano una delle attività elencate all'articolo 2195 del codice civile e che, ai fini delle norme fiscali in vigore, abbiano un volume di affari o di acquisti superiore a 40 milioni di lire. Il volume di affari o degli acquisti deve risultare dalla dichiarazione riguardante il periodo di imposta precedente l'anno in cui viene dichiarato il fallimento; se la dichia- Identico.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1172 e 311-A LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) razione non è stata ancora presentata i dati vengono rilevati direttamente dai registri tenuti ai fini fiscali. Il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento deve preventivamente richiedere agli uffici dell'amministrazione finanziaria l'ammontare del volume di affari e degli acquisti dichiarato dal contribuente. Se il volume di affari o degli acquisti dichiarato dal contribuente o rilevato direttamente dai registri è inferiore ai 40 milioni di lire, gli uffici dell'amministrazione finanziaria devono procedere alla immediata verifica dell'impresa per accertare se il volume di affari o degli acquisti dichiarato o rilevato deve essere o meno rettificato dandone notizia al tribunale competente entro sessanta giorni dalla richiesta. Se dalla verifica degli uffici dell'amministrazione finanziaria viene accertato un volume di affari o di acquisti superiore ai 40 milioni di lire, viene dichiarato il fallimento; contro la sentenza l'imprenditore può ricorrere ai sensi dell'articolo 18 della presente legge. Qualora l'amministrazione finanziaria in sede di verifica abbia accertato altre infrazioni alle norme fiscali, sulle stesse decideranno, su ricorso dell'interessato, le commissioni tributarie, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, fermo restando il volume di affari o di acquisti accertato dall'autorità giudiziaria. In ogni caso sono soggette alle disposizioni sul fallimento le società commerciali, e le società cooperative che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2540 del codice civile abbiano per oggetto un'attività commerciale». Art. 4. Dopo il primo periodo dell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente: «Il piccolo imprenditore di cui all'articolo 2083 del codice civile deve depositare i registri previsti dalle norme fiscali in vigore relativi ai due anni prece- Soppresso.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1172 e 311-A LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) denti ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata». Al numero 3) dell'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: «; se il fallito è piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile egli deve depositare i registri previsti dalle norme fiscali in vigore». Art. 2. Il secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito «Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire tremilionicinquecentomila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame». Art. 3. Il primo comma dell'artìcolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito «Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire venticinquemilioni, il tribunale con là sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua eon procedimento sommario».

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 1172 e 311-A LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE n. 311 D'INIZIATIVA DEL SENATORE GUARINO Nozione di piccolo imprenditore Ant. 1. L'articolo 2083 del codice civile è modificato coinè segue: «{Piccoli imprenditori). Sono piccoli imprenditori le persone fisiche che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia». Art. 2. Il comma secondo dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è modificato come segue: «Sono considerati piccoli imprenditori coloro che esercitano professionalmeiute un'attività commerciale nei limiti fissati dall'articolo 2083 del codice civile. In nessun caso sono considerate piccali imprenditori le società commerciali».