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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Irene Abrusci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 518 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell anno 2017 e vertente TRA DIRPUBBLICA (Federazione del Pubblico Impiego), elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 18, nello studio dell Avv. C. Medici, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso RICORRENTE E AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.03.2017 DIRPUBBLICA proponeva opposizione avverso il decreto ex art. 28 l. 300/1970, depositato in data 24.02.2017, con il quale l intestato Tribunale aveva respinto la richiesta di accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dalla AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI consistita nell avvio del procedimento disciplinare a carico della dipendente Claudia Giacchetti a seguito dell intervista dalla stessa rilasciata alla trasmissione televisiva Report nonché dalla comminazione della sanzione del rimprovero verbale. Parte ricorrente chiedeva, dunque, al Tribunale, in riforma del decreto opposto, di: 1

- accertare e dichiarare la natura antisindacale della condotta tenuta dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ordinare alla stessa di cessarne immediatamente la prosecuzione adottando ogni atto necessario per rimuoverne gli effetti e, quindi, ordinare alla medesima Agenzia di astenersi dal portare a compimento l iniziativa disciplinare intrapresa dichiarando nullo e/o inefficace il provvedimento disciplinare irrogato; - condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio. La AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI si costituiva contestando in toto le avverse pretese. La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive (del quale le parti non si sono avvalse), veniva discussa e decisa all udienza odierna come da dispositivo. Osserva il Giudice che l art 28 St. Lav appresta una peculiare forma di tutela avverso quei comportamenti datoriali diretti ad impedire o limitare l esercizio della libertà e della attività sindacale, consentendo all organizzazione sindacale portatrice dell interesse protetto di agire direttamente in giudizio in modo autonomo ed indipendente rispetto all azione individuale dei singoli lavoratori eventualmente lesi dal medesimo comportamento datoriale. Nella definizione della condotta antisindacale il legislatore ha volutamente evitato di fornire indicazioni analitiche, consapevole del fatto che nella realtà del conflitto industriale a livello di azienda la libertà e la attività sindacale possono venire lesi in una varietà di modi difficilmente figurabili a priori in un testo di legge. Pertanto, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, la definizione di condotta antisindacale contenuta nell art. 28 L. n. 300 del 1970 non è analitica ma teleologica, nel senso che la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti (tra le tante v. Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2007 n. 9250; Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2014 n. 13726). Proprio al fine di chiarire i criteri da seguire per individuare in concreto le condotte ascrivibili nell ambito dell art. 28 cit., la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro nè nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di 2

assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), nè nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (Cassazione civile, sez. un., 12/06/1997 n. 5295). Tali principi di diritto sono stati, poi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato che, in ogni caso, la condotta datoriale rilevante ex art. 28 cit. deve possedere rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale (Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2014 n. 13726) e cioè deve ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali"(cassazione civile, sez. lav.,18/07/2006 n. 16383). Con la precisazione che l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale (così Cass. n. 13726/2014, cit.). Applicando tali principi al caso di specie, dunque, occorre prescindere da qualunque analisi circa l intento lesivo del datore di lavoro (questione sulla quale parte opponente ha insistito, lamentando di non essere stata messa in grado di dimostrare, nel corso della fase sommaria, che il procedimento disciplinare nei confronti della Giacchetti era volto a limitare o sopire il confronto sindacale, cfr, punto 1.2 del ricorso in opposizione) e vagliare, innanzitutto, in concreto, se l avvio del procedimento disciplinare a carico della dirigente sindacale Giacchetti e la comminazione, a suo carico, della sanzione disciplinare del rimprovero verbale abbia determinato una lesione della attività e libertà sindacale della DIRPUBBLICA. Sulla scorta degli approdi giurisprudenziali appena richiamati, tale accertamento risulta preliminare rispetto all analisi dei lamentati vizi della procedura disciplinare asserita violazione dell art. 54bis d.lgs. n. 165/2001, asserita violazione del diritto della Giacchetti alla critica sindacale, in quanto in assenza di una lesione del bene protetto dall art. 28 St. Lav. non può venir riconosciuta la tutela oggi invocata (ed eventuali vizi del procedimento disciplinare possono essere fatti valere soltanto attraverso un ricorso individuale del lavoratore interessato). Ebbene, sul punto, il sindacato ricorrente si è limitato a sostenere contestando su tale aspetto il decreto conclusivo della fase sommaria che la condotta della Agenzia resistente risulta plurioffensiva in quanto avrebbe limitato l esercizio del diritto di critica sindacale della Dirpubblica attraverso i suoi dirigenti sindacali (cfr. punto 2 del ricorso in opposizione) 3

e si sarebbe risolta in un trattamento gravemente lesivo della libertà sindacale della Dirpubblica (cfr. punto 3 del ricorso in opposizione). Tali affermazioni di principio appaiono, all evidenza, del tutto generiche in quanto parte ricorrente ha omesso di chiarire in che modo l avvio del procedimento disciplinare a carico della Giacchetti e la comminazione, a suo carico, di una sanzione disciplinare di lievissima entità (rimprovero verbale) avrebbero avuto l effetto di limitare in concreto la libertà o l attività sindacale. Invero, per poter assumere un qualche rilievo ai fini che qui interessano, la parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre e chiedere di provare non una generica plurioffensività della condotta ed altrettanto generica lesione alla libertà sindacale ma circostanze concrete tali da consentire di inferire che la condotta datoriale oggetto del presente giudizio ha effettivamente determinato una perdita di credibilità del sindacato ovvero ha impedito alla organizzazione ricorrente di svolgere liberamente le attività sindacali (ad esempio perché la stessa Giacchetti o altri dirigenti sindacali hanno limitato la propria attività in ragione del procedimento disciplinare in corso, hanno declinato inviti a partecipare ad altre trasmissioni televisive, hanno preso le distanze dal sindacato o quant altro). In mancanza di deduzioni in ordine alle concrete circostanze di fatto (da cui il Giudice può dedurre la perdita della credibilità del sindacato o la effettiva lesione alla sua libertà ed alla sua attività) non poteva darsi corso alla richiesta di indagine in ordine alla legittimità del provvedimento disciplinare irrogato a carico della Giacchetti, perché avrebbe palesemente ecceduto i limiti del procedimento ex art. 28 St. Lav. Né può ritenersi che il solo fatto della comminazione di un rimprovero verbale a carico di un dirigente sindacale rappresenti, di per sé, condotta antisindacale. Proprio alla luce dell orientamento giurisprudenziale che richiede l obiettiva idoneità della condotta a ledere l interesse protetto, invero, la lesività del comportamento datoriale deve essere valutata in relazione alle circostanze del caso concreto che, però, non sono state puntualmente allegate da parte attrice e, dunque, sono rimaste indimostrate. Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, integralmente respinto in quanto il sindacato ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere, non ha allegato e quindi provato la sussistenza di una condotta datoriale in concreto idonea a ledere la propria attività o la propria libertà. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza. PQM 4

Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 2.097,00 di cui 1.823,00 per compensi ed 274,00 per spese generali oltre iva e cpa. Civitavecchia, 20.09.2018 Il Giudice Dott.ssa Irene Abrusci 5