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COMUNE DI ROVELLASCA Provincia di COMO SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA Concessione di area pubblica parco Burghè per la gestione del chiosco-bar destinato all esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. CAPITOLATO D ONERI Rovellasca, Li giugno 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Franco Grilli)

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione. 1. Oggetto del presente bando è l assegnazione in concessione per anni 12 (dodici), di un area comunale e la gestione di un chiosco-bar per la somministrazione di alimenti e bevande all interno del parco denominato Parco Burghè ; 2. L attività di gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata per tutto il tempo dell anno con apertura giornaliera secondo i disposti del successivo articolo 10. Art. 2 - Decorrenza e durata della concessione. 1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto; 2. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici), decorrente dalla data di stipula del contratto; 3. Al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell avviamento commerciale. Art. 3 - Obblighi del concessionario. 1. II Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l obbligo di: a. Non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l Amministrazione Comunale; b. Provvedere all ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande indicazioni contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/05/2011; c. Provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle acque, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie alla gestione del chiosco-bar; d. Garantire la custodia, gestione e pulizia dell area affidata in concessione, meglio definita nella cartografia allegata e del chiosco-bar; e. Esercitare l attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia; f. Cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, le migliore eseguite e/o gli ampliamenti oltre alla struttura oggetto di concessione in buono stato di conservazione generale, il quale entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. Nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario; g. Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo delle alberature esistenti in prossimità del chiosco, a tale proposito dovrà essere presentato un programma annuale relativo alla manutenzione del patrimonio arboreo redatto da un esperto del settore, allo svuotamento dei cestini presenti ed eventualmente procedere all integrazione di tali attrezzature, oltre alla pulizia dei luoghi. Le aree sono evidenziate nella planimetria allegata al bando h. La struttura dovrà restare aperta tutto l anno con esclusione del giorno di riposo settimanale secondo i disposti del successivo articolo 10; i. Non dovranno essere installate macchine automatiche per il gioco d azzardo; m. All interno del parco è fatto divieto l ingresso e la sosta di qualsiasi automezzo, anche di proprietà od a servizio della gestione, con la sola esclusione dei mezzi necessari alle operazioni di manutenzione, carico e scarico merci se proprio necessario, per il periodo strettamente indispensabile allo loro esecuzione. Art. 4 - Destinazione dell area e del chiosco-bar. 1. L area concessa è destinata a verde pubblico attrezzato ed all interno del parco non dovranno entrare automezzi di nessun tipo tranne quelli indicati al precedente art. 3 lettera m) ogni altro comportamento verrà sanzionato ai sensi del codice della strada.

2. Il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all attività di somministrazione di alimenti e bevande. L autorizzazione per l attività di somministrazione non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione fino allo scadere della concessione salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. Art. 5 Manutenzione dell area e del chiosco-bar Orari di apertura. II soggetto aggiudicatario avrà l obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell area concessa e del chiosco-bar garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, ed in particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti,. Art. 6 Risoluzione dei contratto - Penali contrattuali FACCIAMO UNA RIFLESSIONE l Amministrazione Comunale non potrà recedere dal contratto ma rispettare la naturale scadenza tranne il caso in cui le opere di miglioria o ampliamento non venissero effettuate o realizzate parzialmente come meglio evidenziato nell art. 12 del contratto i concessione; Saranno oggetto di elevazioni di penale, fatto salvo il maggior danno, le seguenti fattispecie: la mancata apertura del chiosco bar nelle giornate e negli orari prestabiliti, salvo cause di forza maggiore sanzione 50,00 al giorno; la mancata attivazione del servizio di un chiosco bar in occasione di eventi o di manifestazioni organizzate dall amministrazione Comunale sanzione 500,00 ; la mancata presentazione della piano manutentivo annuale del verde sanzione 500,00 ; - Continuare l attività del chiosco bar oltre l orario prestabilito di cui al successivo articolo 10 sanzione 500,00 Le infrazioni potranno essere accertate dal comune di Rovellasca ( ufficio Polizia Locale) senza necessità di contraddittorio. Le somme relative alle penali dovranno essere pagate entro 7 giorni dall accertamento dell inadempimento in caso contrario ci si avvarrà della garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 14 comma 1 lettera a). DIVIETI 1. II concessionario, pena decadenza della concessione, non potrà mutare l uso dell area concessa e del chiosco-bar insistente sulla stessa, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l autorizzazione del Comune; 2. II mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e degli eventuali oneri accessori comporterà oltre al recupero del canone anche la sanzione nella misura di 50,00 per ogni giorno di ritardo; Art. 7 Canone di concessione. 1. II canone annuo dovuto al Comune per la concessione dell area sarà determinato sulla base della migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione. Il canone mensile sulla base dell offerta viene fissato in euro = ( ) e pertanto in ( ) annui. Il concessionario verserà il canone annuo in 2 rate semestrali anticipate di pari importo entro il giorno 10 dei mesi di : gennaio - luglio di ciascun anno; 2. Detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall ISTAT (tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto).

Art. 8 Spese utenze (acqua, luce, gas, nettezza urbana, ecc.). 1. Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l attivazione/intestazione delle stesse. Art. 9 Responsabilità dei concessionario. 1. II concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell esercizio dell attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell uso della cosa concessa; 2. II concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell impiego di materiali e attrezzature tecniche; 3. II concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per: 3.1- responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell attività per un massimale pari almeno a: euro 3.000.000,00 per sinistro euro 3.000.000,00 per danni a persone euro 3.000.000,00 per danni a cose e animali 3.2 contro incendi, atti vandalici ed eventi socio politici, a copertura dell'intera struttura del chiosco (ivi comprese le strutture murarie), per un massimale di rischio non inferiore a 500.000 con beneficiario il comune di Rovellasca. Art. 10 Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni. 1. Gli orari di apertura e chiusura dell esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia, con il limite di apertura serale alle ore 24.00=, eventuali modifiche o deroghe, anche temporanee, dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate per scritto dall Amministrazione, a pena dell applicazione delle i risoluzione della concessione come disposto dal precedente art. 6, comma 3; Previa autorizzazione scritta del Comune concedente è possibile sospendere l attività nei periodi di minor affluenza per un massimo di 40 giorni consecutivi lasciando comunque attivi i servizi pubblici; 2. II concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale; Art. 11 Ispezione del chiosco-bar. 1. II Comune potrà in qualunque momento procedere all ispezione del chiosco-bar e dell area data in concessione, senza preavviso al concessionario. Art. 13 Riconsegna dell area e del chiosco-bar. 1. II concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare l area concessa ed a cedere gratuitamente al Comune le eventuali migliorie e ampliamenti realizzati al chiosco-bar in buono stato di conservazione, salvo il deperimento d uso, pena il risarcimento del danno; 2. II concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l obbligo della riconsegna dell area concessa e dalla cessione gratuita al Comune di tutte le migliorie eseguite anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita. Al termine della concessione verranno riconsegnati anche i servizi igienici per una gestione diretta degli stessi da parte del Comune. Art. 14 Cauzione.

1. Al momento della stipula del contratto e comunque prima dell attivazione del servizio il concessionario dovrà prestare le seguenti cauzioni definitive: a) cauzione, redatta secondo il modello Ministeriale schema tipo 1.2 approvato con decreto 12 marzo 2004 n. 123, pari all importo complessivo del canone annuo a base d asta pari a 6.000,00, mediante fideiussione bancaria o assicurativa da utilizzarsi anche per il recupero degli eventuali mancati pagamenti del canone o delle sanzioni impartite al conduttore come previsto al precedente art. 6; b) Cauzione a garanzia dell esatta esecuzione dei lavori previsti prima dell avvio del servizio, a mezzo polizza fidejussoria, redatta secondo il modello Ministeriale schema tipo 1.2 approvato con decreto 12 marzo 2004 n. 123, pari 20% dell importo previsto dei lavori di miglioria o ampliamento, come derivanti dall offerta presentata,; 2. Le cauzione costituite nelle forme di legge, sono a garanzia dell esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionari, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi; 3. Le cauzioni verranno in ogni caso incamerate qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo; 4. Resta salvo per l Amministrazione Comunale l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui le cauzioni risultassero insufficienti; 5. II concessionario dovrà reintegrare le cauzioni nel caso in cui l Amministrazione abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell Amministrazione. 6. Per quanto riguarda la cauzione prevista alla sopraindicata lettera b) è previsto che lo svincolo degli obblighi garantiti dalla stessa potrà avvenire solo dopo emissione da parte dell Amministrazione Comunale di idonea certificazione a lavori ultimati e collaudati. Art. 15 Spese generali, contrattuali e di registrazione Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione comprese quelle relative al collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate. Il collaudo sarà redatto da tecnico nominato dall Amministrazione Comunale.