Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012.



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Prot.n.13 Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. La presente nota nasce dall esigenza di una richiesta di chiarimento in merito all applicazione del D. A. in oggetto. Premesso che il D.A. n. 1754/12 del 5 settembre 2012, riguardante Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall alto da predisporre negli edifici per l esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza, trova la sua premessa nella presa d'atto dei numerosi incidenti, spesso mortali, che avvengono per l espletamento di lavori sulle coperture in mancanza di adeguate misure di tutela della sicurezza dei lavoratori. Si è ritenuto fondamentale predisporre uno strumento idoneo alla salvaguardia del bene della vita. Letto l articolato così come di seguito elencato: L'art. 1 detta le finalità del decreto, che intende dettare norme per l attuazione di misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi per l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza. L'art. 2 ne disciplina l'ambito di applicazione. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall art. 36 della legge regionale n. 71/78 Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica e dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/85 Nuove norme in materia di controllo dell attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive (prima richiamato per l obbligatorietà di applicazione del D. A., successivamente smentito) nonché alle manutenzioni e installazioni di impianti

tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3 del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano a tutti gli interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3 del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell art. 36 D.P.R. n. 380/01 o come varianti in corso d opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/01. Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo, art. 6 della legge regionale n. 37/85. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima dell entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono da considerare immediatamente efficaci e prevalgono sulle norme regolamentari dei comuni della Regione siciliana, che si ponessero in contrasto con le presenti disposizioni. In sede di operatività ed applicazione della normativa in concreto, alcuni Comuni della Regione hanno tuttavia interpretato il dettato normativo attenendosi principalmente a quanto descritto all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 4, all'art. 6 commi 1, 2, 3 e 4 del D.A. sulle Cause ostative, adducendo quanto riportato negli articoli, al fine di non riconoscere il rilascio di titoli abilitativi, certificato di abitabilità/agibiltà, anche degli immobili oggetto di condono edilizio. Così recitano gli artt. 5 e 6

Art. 5 Adempimenti 1. La conformità del progetto alle misure di prevenzione e protezione indicate all art. 7 è attestata dal progettista all atto di inoltro: a) delle istanze di concessione edilizia o D.I.A. per nuova costruzione o interventi relativi alla copertura; b) delle istanze di autorizzazione ai sensi dell art. 5 legge regionale n. 37/1985 per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall art. 20 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.; c) delle denunce di inizio dell attività per nuova costruzione o per interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall art.20 della L.R. 71/78 e s.m.i. d) delle varianti, anche in corso d opera. 2. L attestazione del progettista è corredata dall elaborato tecnico della copertura, di cui all art. 4. 3. In caso di istanze di sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1985 n. 37, nonché della legge 23 dicembre 1994 n. 724 art. 1, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui all art. 7, è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l elaborato tecnico della copertura di cui all articolo 4. 4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l abitabilità o l agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento della richiesta in comune dell abitabilità/agibilità di cui agli artt. 3 della legge regionale 16 aprile 1994 n. 17, (abitabilità) e della legge regionale 31 maggio 2003, n. 4 art.

17 (agibilità), allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui all art. 7. Art. 6 Cause ostative 1. La mancata presentazione degli elaborati di cui all articolo 4, lettere a) e b) costituisce causa ostativa al rilascio della concessione edilizia o D.I.A. o autorizzazione ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività. 2. La mancata presentazione degli elaborati di cui all articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) costituisce causa ostativa al rilascio della concessione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39 commi 1 e seguenti. 3. La mancata presentazione degli elaborati di cui all articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità. 4. Considerato che la norma è stata compresa in modo improprio, trascurando di fatto gli articoli 1 e 2 in cui vengono esplicitate sia le finalità che l'ambito di applicazione, visto il fermo delle pratiche presso Enti territoriali che disattendono gli articoli di cui sopra, generalizzando l applicazione dello stesso D. A. la norma trova applicazione in tutti quei casi di nuova costruzione, nei lavori di manutenzione straordinaria che riguardano esplicitamente interventi sulle coperture. La stessa disposizione si applica quando vengono eseguiti interventi in sanatoria (ex art. 13 l. 47/85 così come recepita dall'art. 36 del DPR 380/01 accertamento di conformità che prevedono interventi

nella copertura. Inoltre viene applicata anche quando vi sono immobili oggetto di condono edilizio ai sensi della l. 47/85, l. 724/94 e l. 326/03 (norma non inserita nell articolato) che prevedono opere di completamento sulla copertura. sono escluse dall'applicazione della norma tutti quegli interventi da realizzarsi in autorizzazione e/o concessione edilizia, DIA o SCIA, che non comportino interventi espliciti sulla copertura (a titolo esemplificativo: cambio di destinazione d'uso, frazionamenti, manutenzione ordinaria o straordinaria, varianti e comunque tutti quei casi dove non necessita interventi sulla copertura). non rientrano nella norma, gli immobili oggetto di condono edilizio ai sensi della l. 47/85, 724/94 e 326/03, che risultano ultimati in ogni sua parte, o che gli interventi di completamento non comportano interventi in copertura. nel caso di richiesta di nuova abitabilità o agibilità, in quegli immobili che non hanno subito interventi sulla copertura, non sono oggetto della norma. Viste le problematiche riscontrate in sede di applicazione della normativa, l assenza di riferimenti di linee guida, si auspica l'emanazione di una circolare esplicativa e di interpretazione autentica della suddetta normativa, al fine di dare una linea comune ed uniforme a tutti gli uffici competenti su piano regionale. Il Presidente (Arch. Giuseppe Cucuzzella)