- 17 marzo 2005 - GLI ^IDENTIFICATORI OCCULTI^ E LA DISCIPLINA SULLA PRIVACY. Premessa



Documenti analoghi
Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. Raccomandazione 1/99

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

INFORMATIVA IN MATERIA DI COOKIE! Digital Dictionary Servizi s.r.l. Milano via Paleocapa 1, (MI) P.IVA/CF: REA: MI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB

INFORMATIVA IN MATERIA DI COOKIE. Digital Dictionary Servizi s.r.l. Milano via Paleocapa 1, (MI) P.IVA/CF: REA: MI

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

POLICY COOKIE Gentile visitatore,

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Disciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Informativa Cookie. Cosa sono i cookie

Privacy: le informative da erogare nel commercio elettronico

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (C.D. CODICE PRIVACY)

Cookie: è scaduto il 2 giugno il termine per mettersi in regola con le prescrizioni del Garante

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Alcuni consigli per adeguarsi alle regole privacy sull uso dei cookie

LA PRIVACY POLICY DI WEDDINGART

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Titolare del trattamento dei dati innanzi descritto è tsnpalombara.it

PRIVACY POLICY SITO INTERNET

PRIVACY POLICY DI digitaldictionary.it. Digital Dictionary Servizi s.r.l. Milano via Paleocapa 1, (MI) P.IVA/CF: REA: MI

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Esempio Cookie Policy

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Cookie Policy per

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

Notiziario settimanale giugno Indirizzi e invio di pubblicità. Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy

La privacy policy di questo sito

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

QUESTURA DI CHIETI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il "titolare" del trattamento di eventuali dati personali rilevati a seguito della consultazione del sito è SEVAL S.r.l.

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

Regolamento per l'organizzazione del servizio relativo alla tenuta dell'albo pretorio on line

In questa pagina si descrivono le politiche di riservatezza dei dati personali forniti

Utilizzo dei Cookie Cosa sono i cookie? A cosa servono i cookie? cookie tecnici cookie, detti analitici cookie di profilazione

Conservazione elettronica della fatturapa

FORM CLIENTI / FORNITORI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L.

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Utilizzo dei Cookie Cosa sono i cookie? A cosa servono i cookie? cookie tecnici cookie, detti analitici cookie di profilazione

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PIANIFICAZIONE DELL EMERGENZA: REQUISITI DEL 112 NUE ED ESIGENZE DI SICUREZZA AMPLIATA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

NOTE LEGALI E PRIVACY

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

CitySoftware PROTOCOLLO. Info-Mark srl

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

Informativa sulla privacy

Utilizzo dei Cookie Cosa sono i cookie? A cosa servono i cookie? cookie tecnici cookie, detti analitici cookie di profilazione

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUI COOKIE

Informativa estesa sull utilizzo dei cookie

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO WEB

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

POLICY COOKIE. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati sono rinvenibili nell informativa privacy di questo sito.

Sede Paritetica Regionale Artigianato Veneto Matr. EBAV

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell Art. 13 del D.LGS. 196/2003 (C.D. Codice Privacy)

POLITICA PRIVACY DEL SITO

PRIVACY POLICY DI LattinaDesign S.r.l.s

LAVORO AGILE Spunti e riflessioni per una legislazione «smart»

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

Privacy Policy di

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

INFORMATIVA PRIVACY GENERALE (REDATTA AI SENSI DELL ART.13 D.LGS. 196/2003)

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

CitySoftware. IMU ed ICI. Info-Mark srl

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

ll sito Internet è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I Torino - Italia P. IVA

LA COOKIE POLICY DI QUESTO SITO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

COMUNE DI CASAVATORE. Provincia di Napoli REGOLAMENTO DEL PORTALE INTERNET COMUNALE

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nota informativa sulla Privacy

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA. Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n.

Informativa Privacy ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Informativa privacy. Data: 01/01/2010 Versione: 2.0

Transcript:

- 17 marzo 2005 - GLI ^IDENTIFICATORI OCCULTI^ E LA DISCIPLINA SULLA PRIVACY Premessa I cookies sono informazioni per il riconoscimento dell utente che vengono scritte in un file di testo usato per visualizzare la pagina che invia il cookie; questo contiene informazioni personali di vario genere che possono essere rilette dal sito che le ha depositate e da chiunque conosca il formato dei dati del sito in questione. I cookies pertanto consentono di seguire l utente attraverso la creazione di una mappa dei siti e delle pagine visitate, e di delineare un profilo del visitatore in merito alle sue abitudini e alle sue preferenze. Se utilizzati per monitorare e tracciare un profilo dei comportamenti d uso del visitatore del sito a sua insaputa, i cookies si scontrano con l esigenza di tutelare la riservatezza dell utente ponendo gravi problemi di compatibilità con la disciplina della privacy: permettendo infatti ai siti web di riconoscere un utente durante la navigazione in rete, finiscono per trattare i dati personali di questo. L armonizzazione con la disciplina della riservatezza, inoltre, risulta maggiormente delicato nel caso in cui l utente sia un soggetto ^diversamente abile^ e il sito abbia l obbligo di conformarsi alla normativa sull accessibilità dei siti per soggetti disabili di cui alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca). In questo caso, infatti, l armonizzazione dell esigenza di tutelare la riservatezza con il rispetto della normativa sull accessibilità risulta particolarmente delicata, in quanto i dati del visitatore del sito ineriscono anche alla sua salute, ovvero sono dati sensibili (con tutto ciò che ne consegue per il regime del loro trattamento). Tuttavia non si deve omettere di considerare che in alcuni casi i cookies possono essere utili per fornire un determinato servizio attraverso internet o per agevolare la navigazione da parte dell utente, anche e soprattutto per quei siti che si sono uniformati alla disciplina dell accessibilità. Evoluzione della normativa europea della disciplina sulla privacy nell utilizzo degli ^identificatori occulti^ Le Direttive 95/46/CE e 97/66/CE La tutela della riservatezza e della vita privata quali diritti fondamentali della persona, 1

con particolare riguardo al trattamento dei dati personali attraverso l ausilio di strumenti elettronici, hanno come punto di arrivo, e di inizio nello stesso tempo, la direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio: punto di arrivo perché è l approdo di un evoluzione iniziata con la Convenzione n. 108 del Consiglio d Europa del 1981 e con gli orientamenti dell OCSE del 1980, passando per gli orientamenti dell ONU del 1990, di inizio perché dà il via all evoluzione legislativa nazionale per l istituzione dei Garanti della privacy (in Italia avvenuta con la legge n. 675 del 1996) e per la tutela della riservatezza nei singoli Stati membri dell Unione Europea. E a questa direttiva che si devono principi come il diritto del singolo di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, la lealtà e la liceità del trattamento, la pertinenza del trattamento alle finalità perseguite, il rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali 1. Sulla stessa linea si pone la Direttiva 97/66/CE che prevede quale suo obiettivo l armonizzazione di quelle disposizioni degli Stati membri dell Unione Europea, idonee a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni 2. La materia è inoltre oggetto di ulteriori provvedimenti tra cui il ^Documento di lavoro WP 12^, la ^Raccomandazione 1/99^, il ^Documento WP 37^, la ^Raccomandazione 2/2001^, il ^Fifth Annual Report WP54^ e il ^Documento di lavoro WP 56^, che conducono fino alla Direttiva 2002/58/CE. ^Documento di lavoro WP 12^ del 1998 1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 2 Direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. 2

In esecuzione dell art. 29 della Direttiva 95/46/CE è istituito il ^Gruppo per la tutela della persona con riguardo al trattamento dei dati personali^3 che si propone con il ^Documento di lavoro WP 12^, di esaminare in modo organico tutti i principali rischi, nonchè le relative questioni, collegati al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi 4. Il ^Gruppo^ in quell occasione, così come ribadisce nella ^Seconda Relazione Annuale^ del 30 novembre 1998 5, evidenzia tra le categorie di trasferimento di dati che rappresentano una minaccia particolare per la vita privata e che pertanto meritano una maggiore attenzione, i trasferimenti che comportano la raccolta di dati per mezzo di nuove tecnologie secondo modalità occulte o clandestine (per es. i cosiddetti cookies di internet) 6. ^Raccomandazione 1/99^ Con successiva Raccomandazione 1/99 il ^Gruppo^ affronta poi il problema dei cookies e del ^trattamento invisibile^ dei dati con uno sguardo tecnico ai prodotti internet di software ed hardware. La Raccomandazione evidenzia come questi prodotti dovrebbero mettere a disposizione degli utenti le informazioni sui dati che intendono raccogliere, memorizzare o trasmettere, lo scopo per cui vengono trattati i dati. Tali prodotti, in particolare, dovrebbero permettere all utente titolare dei dati di avere accesso, in qualsiasi momento e facilmente, ai dati che lo riguardano. 3 Il ^Gruppo di lavoro^ di cui all art. 29 della Direttiva 95/46/CE è un organo indipendente di consulenza dell Unione Europea per la protezione dei dati e della vita privata. 4 Documento di lavoro WP 12 approvato il 24 luglio 1998 dal Gruppo di lavoro Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in materia di Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della Direttiva europea sulla tutela dei dati. 5 Seconda Relazione Annuale WP 14 approvata il 30 novembre 1998 dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. 6 Documento di lavoro WP 12 del 24 luglio 1998. 3

Con particolare riferimento ai cookies, la ^Raccomandazione^ specifica che le informazioni fornite all utente sul ^marcatore^ dovrebbero evidenziare il momento in cui viene ricevuto, memorizzato e spedito dal software internet, indicare con un linguaggio comprensibile quali informazioni si intendono memorizzare nel cookie, a quale fine, ed il periodo di validità del cookie stesso. In sintesi i prodotti software e hardware dovrebbero permettere all utente di decidere liberamente sul trattamento dei propri dati personali. Semplificando, per quanto riguarda i cookies, l utente dovrebbe essere posto nella condizione di poter scegliere se accettare o respingere la trasmissione o la memorizzazione di un cookie, decidere quali elementi dell informazione far conservare o eliminare dal cookie, a seconda anche del periodo di validità dello stesso, cancellare facilmente e selettivamente dal proprio pc un cookie 7. ^Documento di lavoro WP 37^ del 2000 Il ^Documento di lavoro WP 37^ tratta il problema dei cookies con uno sguardo analitico non solo sotto il profilo tecnico e giuridico, ma anche sotto il profilo della valutazione dei rischi e dei mezzi per prevenirli. Dopo aver spiegato con chiarezza cosa sia un cookie e a che cosa serva, ribadisce ancora una volta l esigenza e la necessità di assicurare agli utenti di internet il diritto alla tutela dei dati. In particolare il ^Documento^ si preoccupa di analizzare i rischi che derivano alla vita privata dal trattamento invisibile dei dati e dalla conseguente mancata conoscenza da parte dell utente delle finalità per cui il dato è raccolto, esemplificare le misure intese ad evitare il trattamento occulto, facendo specifico riferimento a programmi informatici adatti allo scopo. Il ^Documento^ conclude poi il suo percorso di analisi evidenziando la necessità di 7 Raccomandazione 1/99 WP 17 adottata il 23 febbraio 1999 dal Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali Sul trattamento invisibile ed automatico dei dati personali su internet effettuato da software e hardware. 4

fornire agli utenti che navigano o effettuano ricerche in rete la possibilità di accesso anonimo a internet 8. 8 Documento di lavoro WP 37 adottato il 21 novembre 2000 in materia di Tutela della vita privata su internet - Un approccio integrato dell UE alla protezione dei dati on-line - 5

^Raccomandazione 2/2001^ Con ^Raccomandazione 2/2001^ il ^Gruppo di lavoro^, sulla scia del ^Documento di lavoro WP 37^ e del ^Parere n. 4/2000^9 - che segnala l opportunità di creare un marchio di qualità per i siti internet che si basi su criteri comuni che potrebbero essere stabiliti a livello comunitario - si pone il principale obiettivo di presentare a livello europeo l insieme minimo di obblighi ai quali i responsabili del trattamento, che si occupano di siti internet in cui vengono richieste informazioni particolareggiate o la specificazione del campo di azione, possano facilmente conformarsi. Nel caso dei cookies la ^Raccomandazione^ evidenzia che se un ^marcatore^ viene collocato dal server del responsabile del trattamento, è necessario che la relativa informazione venga comunicata prima di spedirlo all hard disk dell utente, in aggiunta alle informazioni sul nome del sito di trasmissione e sul periodo di validità del cookie 10. ^Fifth Annual Report WP 54^ del 2002 La ^Quinta Relazione Annuale WP 54^, si pone sulla scia dei ^Documenti^ e delle ^Raccomandazioni^ che l hanno preceduta. Dopo aver richiamato le Direttive 95/46/CE e 97/66/CE, il ^Gruppo di lavoro^ riafferma la necessità che l utente sia consapevole del trattamento dei propri dati, anche quando lo stesso avviene tramite l utilizzo di identificatori occulti come i cookies 11. ^Documento di lavoro WP 56^ del 2002 Il ^Documento WP 56^ non fa che riconfermare quanto esposto nella ^Raccomandazione 9 Parere 4/2000 Sul livello di tutela dei dati offerto dai principi dell approdo sicuro (Safe Harbor) adottato il 16 maggio 2000. 10 Raccomandazione 2/2001 WP 43 adottata il 17 maggio 2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell Unione Europea. 11 Fifth Annual Report WP 54 adottato il 6 maggio 2002 (parte I) On the situation regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data and privacy in the European Union anche third countries. 6

1/99^, ovvero l utente dovrebbe essere informato quando il cookie viene ricevuto, memorizzato o spedito dal software internet; il messaggio fornito all utente dovrebbe specificare in termini chiari quali informazioni si intendono memorizzare nel cookie e a quale fine, nonché il periodo di validità dello stesso; l utente dovrebbe poter scegliere se accettare o respingere il cookie, nonché decidere quali informazioni conservare o eliminare dal cookie in funzione del suo periodo di validità o dei siti web che lo specificano e lo ricevono 12. Direttiva 2002/58/CE Il vero punto di arrivo europeo di tutti i provvedimenti elencati è la Direttiva 2002/58/CE, i cui precetti ed obiettivi - che, in virtù dell orientamento elaborato dalla Corte di Giustizia, hanno efficacia diretta negli Stati membri dell Unione, ovvero anche a prescindere dai provvedimenti di attuazione - sono stati recepiti nel ^nostro^ nuovo Codice della privacy approvato con d.lgs. n. 196/2003. La ^Direttiva^ al considerando 25 sembra riformulare in via riassuntiva, ma compiuta, quanto già sviscerato dalle Raccomandazioni, Pareri e Documenti di lavoro che l hanno preceduta, ponendosi in linea con le finalità enunciate nella Direttiva 95/46/CE. Essa conferma la legittimità dei ^marcatori^ connessa alla loro utilità per l analisi dell efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per la verifica dell identità di utenti che effettuano transazioni on-line. La Direttiva sancisce che se tali dispositivi sono destinati a scopi legittimi, il loro uso dovrebbe essere consentito purché agli utenti siano fornite informazioni chiare e precise sugli scopi dei ^marcatori^ (questo affinché gli utenti siano messi a conoscenza delle informazioni registrate sull apparecchiatura terminale che stanno utilizzando). 12 ^Documento di lavoro^ WP 56 adottato il 30 maggio 2002 Sulla determinazione dell applicazione internazionale della normativa comunitaria in materia di tutela dei dati al trattamento dei dati personali su internet da parte di siti Web non stabiliti nell UE. 7

Per riassumere la ^Direttiva^ riconferma chiaramente il diritto di accettare o di opporsi al ^marcatore^, la cui facoltà può essere fornita al visitatore del sito una sola volta per l uso dei vari dispositivi da istallare sull attrezzatura terminale dell utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi che possono essere fatti di tali dispositivi durante successive connessioni 13. Codice della privacy e i cookies (Decreto legislativo n. 196 del 2003) La Direttiva 2002/58/CE ha condotto l ordinamento italiano all adozione del D. lgs. n. 196/03 che all art. 122, riproducendo nella sostanza l art. 5 della Direttiva 58, vieta l uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni archiviate nell apparecchio terminale di un utente, per archiviare o monitorare le operazioni dello stesso, a meno che ciò sia finalizzato a scopi legittimi, per un tempo necessario alla fornitura del servizio richiesto e sempre previo consenso informato dell utente. Conclusioni Questo breve excursus evolutivo sul problema degli ^identificatori occulti^ permette di evidenziare come la materia della privacy in relazione ai cookies abbia interessato per diversi anni - e continua ad interessare - le autorità europee e i singoli Stati, conducendo ad imporre al gestore del sito alcuni oneri finalizzati alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, e consente di formulare, riassuntivamente, due ordini di conclusioni l una inerente appunto agli obblighi e alle facoltà dei gestori dei siti, l altra di carattere generale. Obblighi e facoltà dei gestori dei siti 1) Gli obblighi I gestori, quando usufruiscono di ^marcatori^ - fermi restando gli adempimenti generali previsti dal Codice della privacy per chi tratta dati personali - devono utilizzarli unicamente per scopi legittimi, rendendo edotto l interessato dell utilizzo degli stessi; 13 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 8

fornire un informativa che permetta all utente di conoscere anche le tipologie di informazioni che vengono archiviate nel suo terminale in modo da rendere possibile una decisione mediata in merito alla loro accettazione; dare l informativa e richiedere-ricevere il consenso all utilizzo del ^marcatore^; comunicare al visitatore il diritto di rifiutare il cookie; utilizzare modalità di informativa il più possibile chiare e comprensibili. 2) Le facoltà E consentito ai gestori di subordinare l accesso ai siti web all accettazione dei cookies da parte dell utente, ma solo quando ciò sia giustificato da particolarità tecniche del sito web che rendano indispensabile l utilizzo dei ^marcatori^ per accedere allo stesso. Quando sono le particolarità tecniche a renderlo necessario, pertanto, è legittimo e non viene considerato discriminante l esclusione dell accesso al sito in caso di mancata accettazione dei cookies: ciò si ritiene non infici la libertà del consenso. Considerazioni di ordine generale Si deve tenere presente che il condizionamento della libertà del consenso in qualche modo dovuto, e quindi subordinato, alla rigidità tecnologica è ugualmente vista con diffidenza dalle autorità preposte alla tutela della riservatezza, per il timore che si diffondano situazioni di soggezione della libertà della persona agli strumenti elettronici. Quanto detto sopra sulla subordinazione dell accesso al sito all accettazione dei cookies, quindi, vale solo ed esclusivamente quando sia dimostrabile l oggettiva essenzialità dei cookies per la funzionalità del sito e quando il livello tecnologico vigente alla data non sia ancora in grado di consentire l adozione di soluzioni alternative. Ad ogni modo non si deve dimenticare che nel nostro ordinamento nazionale la tutela della riservatezza della vita privata trova la sua ragion d essere nel diritto fondamentale costituzionalmente garantito della libertà personale (art. 13 Cost.); pertanto ogni volta che sussiste il rischio di interferire nella sfera privata di un individuo diventa necessario adottare tutte le misure idonee a garantire il rispetto del diritto (di rango costituzionale) di questo. 9