REGOLAMENTO RIFIUTI CAPITOLO I NORME GENERALI. Articolo 1 Organizzazione

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REGOLAMENTO RIFIUTI CAPITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 Organizzazione Il Comune organizza, sul proprio territorio giurisdizionale, il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti. Detto servizio può essere effettuato per mezzo di consorzi appositamente costituiti. Il servizio è rivolto esclusivamente all utenza che ha il proprio domicilio ad Astano o che possiede dei beni immobili sul comprensorio comunale. Il trasporto dei rifiuti di ogni genere da altri Comuni o comprensori con l intenzione di smaltirli ad Astano (turismo dei rifiuti) è assolutamente vietato. I trasgressori saranno passibili di multa a norma dell articolo 33 del presente regolamento. (1) (1) modifica adottata dal Legislativo comunale nella seduta del 14.04.2008 e ratificata dalla SEL con decisione 01.09.2008. Articolo 2 Obbligo di consegna Articolo 3 Esclusione Articolo 4 Modo di raccolta La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali di cui agli art. 14 e 24 del presente regolamento, e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia. a) La raccolta avviene in appositi contenitori stazionati in determinate zone del Comune, designate al Municipio. b) Il Municipio può istituire per le zone periferiche, non raggiungibili dall automezzo principale di raccolta, un servizio di trasporto ai luoghi di raccolta designati per il servizio principale, con ordinanza municipale. Il servizio viene svolto secondo indicazioni e itinerari stabiliti dal Municipio, con un'ordinanza municipale

2 CAPITOLO II GENERE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI Articolo 5 La raccolta dei rifiuti è distinta in: raccolta ordinaria dei rifiuti domestici; raccolta oggetti ingombranti; raccolta di rifiuti riciclabili quali vetro, olii esausti, carta, batterie ecc.; scarti vegetali RIFIUTI DOMESTICI Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Contenitori a) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, esercizi pubblici, studi professionali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale. b) Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali. c) Gli utenti delle zone periferiche di cui all'art. 4 b) sono tenuti ad esporre i sacchi ben chiusi e in modo ordinato ed igienico, così da non provocare intralcio al traffico ne disturbo al decoro pubblico. I sacchi devono essere esposti nei giorni fissati per la raccolta. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte, non saranno prelevati dall'addetto al servizio. I responsabili potranno venir puniti a norma dell'art. 33 del presente regolamento. I rifiuti devono essere consegnati in recipienti a perdere (sacchi) di carta o plastica, aventi la capacità da 35 a 110 litri. Sono ammessi solo sacchi di tipo ufficiale, recanti la scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o la necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti. Per grandi stabili d'abitazione, alberghi, ecc. è ammesso l'uso di contenitori metallici da 800 litri, a carico del proprietario. L'uso di questi recipienti, soggetto ad approvazione del Municipio, può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio. L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali. I detentori sono comunque tenuti ad esporre i contenitori senza

3 intralciare il traffico e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi. II Municipio può emanare disposizioni circa l'ubicazione dei contenitori. Articolo 9 Giorni e orari di raccolta I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con ordinanza municipale. RIFIUTI INGOMBRANTI Articolo 10 Articolo 11 Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta. Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici. I rifiuti ingombranti non devono oltrepassare il peso e le dimensioni indicate dal Municipio, mediante ordinanza. Sono esclusi dalla raccolta, rifiuti putrescibili e materiali o liquidi inquinanti. I rifiuti ingombranti devono essere esposti in buon ordine, legati o contenuti in cassette, cesti o sacchi nei luoghi indicati dal Municipio. I recipienti non saranno restituiti a meno che gli interessati, volendolo, si presentino personalmente e li ritirino presso gli incaricati al momento della raccolta stessa. RIFIUTI RICICLABILI Articolo 12 Il Comune organizza la raccolta separava di materiale che può essere riutilizzato secondo speciale ordinanza. VETRO Articolo 13 Articolo 14 Esclusione Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro a perdere. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti, avviene con separazione del colore del vetro. Devono essere tolti tutti i corpi estranei, quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, tubi per l'illuminazione al neon, i vetri delle finestre, gli specchi e i lampadari.

4 OLII Articolo 15 Il Municipio procede alla a posa di appositi contenitori destinati alla raccolta separata degli oli. I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di: Oli minerali (oli lubrificanti e da motore Oli vegetali (oli e grassi da cucina) E' vietato mescolare i due tipi di olio. BATTERIE Articolo 16 Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo, come carbone-zinco, alcaline-manganese, mercurio. Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli. ALLUMINIO Articolo 17 Il Municipio, qualora lo riterrà necessario, procederà alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti di alluminio, come lattine, pentole, padelle, recipienti di cibi precotti risciacquati. CARTA Articolo 18 Articolo 19 Il servizio comprende la raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici. Il materiale deve essere consegnato in recipienti a perdere di cartone o pacchi solidamente legati, e depositati in un luogo stabilito dal Municipio. SCARTI VEGETALI Articolo 20 Gli scarti vegetali provenienti dagli orti e giardini, dovranno essere depositati alla discarica comunale. E' ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori, come il taglio dell'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell orto, i piccoli rami.

5 Articolo 21 Gli scarti vegetali devono essere consegnati in sacchi di plastica, cesti o altri recipienti, in fascine o negli appositi contenitori di plastica. I contenitori vengono riconsegnati dopo la vuotatura. Le fascine devono essere legate solo con corda. Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità, saranno rifiutati dai responsabili. METALLI Articolo 22 Tutti i metalli, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti, di cui agli articoli 10 11 del presente regolamento. GIORNI DI RACCOLTA Articolo 23 Competenze municipali Il Municipio potrà regolare o modificare con ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale. CAPITOLO III MATERIALI ESCLUSI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Articolo 24 Articolo 25 Sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario, tutti i rifiuti solidi e liquidi e quelli non eliminabili normalmente e più precisamente: a) rifiuti industriali di ogni genere o provenienza; b) materiali inquinanti, idrocarburi, vernici, solventi, ecc.; c) residui di veleni, le soluzioni di acidi, materiale infiammabile o esplosivo; d) gli insetticidi, i pesticidi, i diserbanti; e) le gomme e i pneumatici usati; f) i medicinali scaduti; g) le carcasse di animali; h) le lampade al mercurio o al neon; i) i materiali di scavo e di demolizione; j) tutti i materiali ingombranti che non corrispondono alle condizioni di cui all'art. 10. I rifiuti di cui all'art. 24 devono essere consegnati dall'utente presso il rivenditore o presso un centro di raccolta autorizzato. Informazioni si possono ottenere presso la Cancelleria Comunale o direttamente al Centro eliminazione dei rifiuti. I vestiti e i tessili dovrebbero essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli.

6 CAPITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 26 Recipienti stradali Articolo 27 Divieti Articolo 28 Bruciatura rifiuti e scarti vegetali Articolo 29 Sospensione del servizio Articolo 30 Rifiuti non raccolti Il Comune procede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle strade, piazze, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono esclusivamente al passanti. E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi, spazzatura, rifiuti domestici o altro. Il deposito anche solo temporaneo di rifiuti e detriti di ogni genere, come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, su terreni pubblici e privati è vietato. E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui Industriali e prodotti chimici che. per loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione o depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti e di scarti vegetali è vietata. Sono eccettuate eventuali deroghe previste dall'autorità cantonale. E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi. Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di forza maggiore. I turni cosi soppressi potranno non venir recuperati. I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi al presente regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a causa di forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall area pubblica entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li produssero. CAPITOLO V TASSE Articolo 31 Tasse Per la raccolta dei rifiuti. e per le raccolte separate di materiali particolari, sono applicate le seguenti tasse annue:

7 minimo massimo a) persone sole: 80.- 100.- b) appartamenti e case unifamiliari per residenti domiciliati e non (fa stato l abitabilità): 160.- 200.- c) esercizi pubblici senza alloggio: 400.- 500.- d) esercizi pubblici con alloggio (alberghi) 400.- 500.- + ogni posto letto: 10.- e) ostelli: 200.- 300.- + ogni posto letto: 5.- f) campeggi: 600.- 700.- + ogni roulotte fissa: 50.- 80.- g) negozi commerciali piccoli: 300.- 400.- h) negozi commerciali grandi: 800.- 1000.- i) altri negozi: 150.- 250.- j) attività indipendenti e artigiani, studi vari e uffici (fino a 5 persone): 150.- 250.- k) Attività indipendenti e artigianali, comunità terapeutiche, studi vari e uffici (con oltre 5 persone): 750. 1000.- Gli importi delle diverse tasse annue vengono fissati dal Municipio sulla base dei costi risultanti dall'anno precedente, ma solo nel limiti minimi/massimi stabiliti dal presente articolo. Il Municipio provvederà ad informare gli interessati e la popolazione dei cambiamenti delle tasse annue mediante un'ordinanza da pubblicarsi agli albi comunali per un periodo di 15 giorni. Contro la relativa risoluzione municipale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione. Articolo 31 BIS Oneri per ingombranti e scarti vegetali NUOVO Modifica dell articolo approvata dal Legislativo comunale in data 7 luglio 2011 e ratificata dalla SEL in data 19 settembre 2011 A - L onere derivante dal servizio raccolta rifiuti ingombranti verrà assunto: - dagli utenti già assoggettati alla tassa rifiuti annuale, che comprende la tassa rifiuti ingombranti. Qualora il quantitativo depositato sarà stimato essere pari a 4 metri cubi, verrà applicata una tassa supplementare che varierà da un minimo di Fr. 50.- a un massimo di Fr. 80.- con un aggiunta di un ulteriore tassa che varierà da un minimo di Fr. 15.- a un massimo di Fr. 25.- per ogni ulteriore metro cubo. Questa regola vale per ogni singolo deposito. B - L onere derivante dal servizio scarti vegetali verrà assunto: - dagli utenti già assoggettati alla tassa rifiuti annuale, che

8 comprende la tassa scarti vegetali. Qualora il quantitativo depositato sarà stimato essere pari a 4 metri cubi, verrà applicata una tassa supplementare che varierà da un minimo di Fr. 50.- a un massimo di Fr. 80.- con un aggiunta di un ulteriore tassa che varierà da un minimo di Fr. 15.- a un massimo di Fr. 25.- per ogni ulteriore metro cubo. Questa regola vale per ogni singolo deposito. - dagli utenti non assoggettati alla tassa rifiuti, ma proprietari di fondi nel Comune di Astano, mediante una tassa scarti vegetali che varierà, per quantità inferiori ai 4 metri cubi - e a seconda della quantità - da un minimo di Fr. 20.- a un massimo di Fr. 100.-. Per quantità pari o superiori ai 4 metri cubi, si applicano le disposizioni valide per gli utenti assoggettati alla tassa rifiuti. C - L ammontare della tassa, da stabilirsi entro i limiti indicati nel presente articolo, verrà fissato annualmente dal Municipio. mediante ordinanza municipale. Articolo 32 Modalità d incasso L incasso della tassa verrà effettuato una volta all anno. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione. In caso di mancato pagamento entro il termine, il Municipio procederà all'incasso in via esecutiva, prelevando un interesse di mora dei 5 % annuo. La diffida di pagamento sarà soggetta ad una tassa di Fr. 20.- Contro il principio d'assoggettamento, la tassa annua e la diffida, è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di trenta giorni dalla data di emissione della decisione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nel termine di trenta giorni dall intimazione della decisione su reclamo. CAPITOLO VI PENALITÀ E RICORSI Articolo 33 Multa Qualsiasi contravvenzione del presente regolamento e alle disposizioni cantonali in materia, è passibile di multa da un minimo di Fr. 200 ad un massimo di Fr. 2 '000.- (1) a norma dell'art. 145 LOC del 30 giugno 1987. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa. (1) modifica adottata dal Legislativo comunale nella seduta del 14.04.2008 e ratificata dalla SEL con decisione 01.09.2008.

9 CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 34 Disposizioni finali Articolo 35 Entrata in vigore Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la raccolta dei rifiuti del l. gennaio 1971 ed ogni altra disposizione ed esso incompatibile. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea Comunale e dal Consiglio di Stato. Approvato dal Municipio con risoluzione municipale n. 116 del 12.3.1991 Approvato dall'assemblea Comunale del 16 aprile 1991