COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'umanità



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COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'umanità Area Servizi alla Persona Settore Servizi alla Persona, Istruzione, Formazione Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE, INFORMATIVE E FORMATIVE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L IMMIGRAZIONE (CSII) PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2013 31 AGOSTO 2016 in Ferrara, Via Copparo n. 142 ALLEGATO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (ART. 26 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008). Committente DR.SSA LUCIA BERGAMINI FIRMA... Datore di Lavoro DR.SSA LUCIA BERGAMINI FIRMA... Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 1 di 8

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE DUVRI RIFERIMENTI LEGISLATIVI: ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 Obblighi connessi con i contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. (...) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 2 di 8

connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. ARTICOLO 28 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (...), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 3 di 8

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 4 di 8

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E INTERFERENTI NEL PRESENTE APPALTO DI: LAVORI SERVIZI FORNITURE X INERENTE: L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE, INFORMATIVE E FORMATIVE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L IMMIGRAZIONE (CSII) PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2013 31 AGOSTO 2016, da svolgersi presso la sede di Via Copparo n. 142 - Ferrara SONO STATI INDIVIDUATI E VALUTATI I FATTORI DI RISCHIO, CHE POSSONO GENERARE INTERFERENZE, DI SEGUITO RIPORTATI: N. FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELLA SEDE DI ESECUZIONE SI NO 1 PRESENZA DI PERSONALE NELLA SEDE X 2 PRESENZA DI UTENTI / PUBBLICO NELLA SEDE X 3 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI X 4 ATTIVITA SOGGETTA A CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI X 5 PIANO DI EMERGENZA X 6 EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE X 7 EDIFICIO DOTATO DI IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA X 8 EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO X 9 EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI X 10 PRESENZA DI ELEMENTI DI PREGIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL APPALTO X Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 5 di 8

11 RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI, SCALE) X 12 13 14 15 Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 6 di 8

MISURE GENERALI DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE: INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO Prima dell inizio delle lavorazioni oggetto dell appalto, l appaltatore, unitamente al committente ed al datore di lavoro, se diverso dal committente, effettua un attento e approfondito sopralluogo presso la sede interessata, al fine di informarsi reciprocamente in merito a: rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si opera; misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione all attività che si svolge nella sede; modalità di esecuzione del contratto con specifica delle attività previste, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate dall appaltatore; rischi connessi allo svolgimento delle eventuali diverse attività presenti, compresi quelli derivanti da possibili interferenze. e di valutare e preordinare idonee misure di prevenzione e protezione. Il committente, a seguito del sopralluogo congiunto, predispone specifico Verbale di Cooperazione e Coordinamento indicante le misure necessarie per eliminare le interferenze e lo mette a disposizione dell appaltatore ed, eventualmente, del datore di lavoro. Tale documento è verificato e sottoscritto dalle parti e costituisce aggiornamento del DUVRI e parte integrante allo specifico contratto. In caso di situazioni mutate che richiedano integrazioni rispetto a quanto riportato nel DUVRI, sia preventivamente all inizio dei lavori che in corso d opera, il committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra gli interessati, attraverso un altro sopralluogo congiunto, al fine di verificare la presenza di rischi da interferenze che tale nuova situazione potrebbe comportare e definire le eventuali misure atte ad eliminare, o ridurre al minimo, gli stessi rischi. Di quanto concordato viene data evidenza nella redazione e sottoscrizione di un nuovo Verbale di Cooperazione e Coordinamento ad integrazione del DUVRI. COMPORTAMENTO DELL APPALTATORE L appaltatore è tenuto a: provvedere affinchè ogni dipendente sia provvisto ed esponga in maniera visibile una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro; informare dettagliatamente i propri lavoratori, nonchè eventuali lavoratori autonomi e subappaltatori, dei rischi esistenti nella sede e del contenuto del DUVRI; assolvere, in favore dei propri dipendenti, a tutti gli adempimenti e contribuzioni assicurative e previdenziali regolate e previste dai contratti di categoria e dalle vigenti norme di legge; adottare, nei confronti dei propri dipendenti, le misure dovute e richieste dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro destinate alla prevenzione dei rischi; osservare e far osservare, anche ad eventuali subappaltatori, tutte le norme interne, i regolamenti, le procedure di emergenza vigenti all interno della sede; dotare il proprio personale sia dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI, necessari all esecuzione del contratto, che di quelli eventualmente prescritti dal committente in relazione alle condizioni di rischio specifiche del cantiere. PROCEDURE DI EMERGENZA L appaltatore, preliminarmente all esecuzione del contratto, deve prendere visione del Piano di Emergenza vigente nella sede, localizzare le vie di fuga ed i presidi di emergenza e comunicare al Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 7 di 8

committente e al datore di lavoro eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dell appalto. A tal fine dovrà essere tenuto un incontro preliminare, della durata presunta di 2 ore, al fine di concordare e definire procedure di emergenza comuni con gli altri soggetti utilizzatori della sede. Durante l esecuzione del contratto, l appaltatore deve osservare e far osservare le procedure di emergenza vigenti all interno della sede e, in caso di emergenza e/o evacuazione, attenersi alle stesse. Qualora il servizio debba svolgersi anche temporaneamente presso altre sedi comunali, sarà cura del committente fornire il piano di emergenza interno, se presso altre sedi di terzi gli operatori messi a disposizione dall appaltatore saranno trattati come ospiti/utenti.. I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere. Il committente ed il datore di lavoro della sede in cui si svolgono lavorazioni continuative, con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dell appaltatore da contattarsi in caso di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso. DIVIETO DI FUMO Nei luoghi di lavoro, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo ove viga un apposito divieto, non è consentito fumare. TUTELA DELL AMBIENTE Nell esecuzione di tutte le lavorazioni previste, l appaltatore è tenuto a far si che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria della sede e che ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto, che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ogni intervento deve prevedere: procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori; un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate. INFORTUNI O INCIDENTI In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento da parte dell appaltatore di situazioni di pericolo, quest ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve informarne il committente al fine di verificare le cause che li hanno determinati. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 500,00, da valutare e formalizzare nel verbale di cooperazione e coordinamento Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: Pagina 8 di 8