Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il decreto n. 101/2013 è stato definitivamente licenziato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre, la legge di conversione n. 125/2013 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 30 ottobre e il provvedimento entra in vigore il 31 ottobre 2013. Si riporta esclusivamente l elenco degli articoli con un breve accenno solo ai contenuti di interesse, nonché il testo definitivo del decreto con la legge di conversione, pubblicato in gazzetta ufficiale, modificato, rispetto a quello presentato dal Governo, da entrambi i rami del Parlamento in molti punti. Art. 1 Disposizioni per l ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione. I commi da 1 a 4 bis sono relativi alla riduzione della spesa per le auto di servizio. I successivi commi riguardano le spese per incarichi di studio e per consulenze, stabilendo per gli anni 2013 e 2014 percentuali di spesa non superabili e sanzionando eventuali atti adottati in violazione delle disposizioni dell articolo. Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale. L articolo si occupa principalmente della riduzione delle dotazioni organiche nelle pubbliche amministrazioni e della riduzione delle spese del personale. Prevede poi che la copertura dei 1 / 5
posti vacanti nelle aree non in sovrannumero debba avvenire al netto di un numero di posti equivalente - dal punto di vista finanziario - al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a) dell articolo, cioè alle unità dei lavoratori che in base alla legge vigente, prima dell entrata in vigore del d.l. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici ), avrebbero avuto diritto al trattamento pensionistico dal dicembre 2015. Compatibilmente, inoltre, con il piano degli esuberi e del collocamento in mobilità di cui all art. 2 comma 12 del d.l. n. 95/2012 (Legge n. 135/2012). Art. 3 Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate. Il comma 1 stabilisce la possibilità, fermo restando quanto previsto dall art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, del passaggio diretto, a domanda, presso il Ministero della giustizia, di personale dirigenziale e non, di amministrazioni che si trovano in situazioni di eccedenza. Vengono poi dettate norme relative al rapporto di lavoro dei dirigenti nelle società partecipate. ART. 3 bis Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio. L articolo prevede la possibilità per le amministrazioni di procedere ad una revisione dei contratti di servizio stipulati con società o enti direttamente o indirettamente controllati, al fine di conseguire una riduzione degli oneri contrattuali a carico delle pubbliche amministrazioni. Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissioni in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. Il comma 1 dell articolo apporta modifiche al comma 2 dell art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che potranno essere stipulati solo: Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. 2 / 5
I commi successivi contengono molte disposizioni tra cui: norme relative alle assunzioni dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici con graduatorie ancora vigenti; autorizzazione all avvio di nuove procedure concorsuali, subordinata alla verifica dell avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie della amministrazione interessata, nonché di idonei collocati nelle graduatorie dal 1 gennaio 2007; norme che riguardano il reclutamento dei dirigenti, etc. Viene stabilito poi che il Dipartimento della funzione pubblica avvierà un monitoraggio telematico per poter determinare sia il numero dei vincitori ed idonei inseriti nelle graduatorie ancora vigenti, sia il numero di coloro che, a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato, hanno maturato particolari requisiti di anzianità che li rendono idonei a poter partecipare ai concorsi previsti nel successivo articolo 6 del decreto. Art. 4 bis - Modifica all art. 6 del decreto legge n. 216 del 2011 riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità. Art. 5 Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance. Detta misure in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance; viene cambiata la denominazione della Commissione per la valutazione e trasparenza che diviene l Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) e vengono dettate disposizioni per la sua composizione ed il suo funzionamento. Art. 6 Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessioni autostradali. Art. 7 Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell amministrazione di pubblica sicurezza, di lavoro carcerario e di interpretazione autentica. 3 / 5
L articolo prevede programmi di assunzione presso le pubbliche amministrazioni di testimoni o collaboratori di giustizia. Si occupa poi della composizione delle commissioni mediche dell amministrazione della pubblica sicurezza; della rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette; del credito di imposta per le imprese che assumono a tempo determinato lavoratori detenuti o internati; della interpretazione autentica del comma 34 dell art. 1 L. n. 228/2012 sulla assunzione di avvocati dello Stato. Art. 8 Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Art. 9 - Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all estero. L articolo prevede la possibilità per l anno scolastico 2013-2014 e per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative che possa essere conservato, ad invarianza della spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente del personale da destinare all estero, ai quali possono essere assegnate unità di personale da individuare secondo le previsioni indicate nel comma. Il comma 2 bis apporta alcune modifiche alla legge n. 401/1990 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all estero). Art. 9 bis Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri. Art. 10 - Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione. Art. 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed in materia di energia. Art. 12 - Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale. 4 / 5
legge 125 del 30 ottobre 2013 orsini@aranagenzia.it 5 / 5