LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBL1C

Legge 2 dicembre 2005, n. 248

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLI

presentato dal Ministro della Difesa (RUFFINI) di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA 7" COMMISSIONE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

SENATO DELLA REPUBBLICA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 403

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 518

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

SENATO BELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

NATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA. TABELLA n. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convertito DL sull'aviazione civile. Codice della navigazione: delega per modifiche Legge n. 265, G.U

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 2012

SENATO DELLA REPUBBLIC _ ix LEGISLATURA

la seguente legge: Art. 1.

approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 29 giugno 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Transcript:

KJ JU A TO DELLA REPUBBLIC IX LEGISLATURA (N. 894) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei deputati SANGALLI, GARAVAGLIA, GANGI, MASSARI, ORSENIGO, PELLICANO, PILLITTERI, RIZZI, STERPA, COLUCCI, BOCCHI, SERRENTINO, QUERCIOLI, LUCCHESI e USELLINI (V. Stampato Camera n. 709) approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1984 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1984 Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Trasporti aerei)

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 894 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dai seguenti: «La misura dei diritti prevista dalla presente legge è soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo. Il decreto di cui al precedente comma entra in vigore 90 giorni dopo la data della sua pubblicazione». Art. 2. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dal seguente: «Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero esponendone l'ammontare nell'apposita tabella "tassa" del biglietto passeggeri». Art. 3. La lettera g) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è sostituita dalla seguente: «g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411».

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 894 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è sostituito dal seguente: «Art. 20. - (Entrate). Le entrate dell'azienda sono costituite: dal provento di cui alla lettera g) del precedente articolo 3; dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente articolo 8, numero 12); dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili; da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato; da ogni altra eventuale entrata». Art. 5. L'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, è sostituito dal seguente: «Il coefficiente unitario di tassazione (t) è calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività ed è determinato con decreto del Ministro dei trasporti. Il costo di cui al precedente comma comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento ed agli interessi delle spese degli impianti di assistenza al volo, nonché le spese di esercizio degli impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'articolo 1 ed è determinato annualmente, su proposta della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, dal Ministero dei trasporti sulla base dei costi e delle spese previsti nell'anno in cui la tassa verrà applicata, avuto anche riguardo ai costi ed alle spese sostenuti negli anni precedenti, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 894 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Il calcalo di cui al primo camma è effettuato sulla base di una quota non inferiore all'80 per cento del costo totale sostenuto dall'azienda in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonché delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritti per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta. In ogni caso entro il 1987, il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell'intero' costo sostenuto dall'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale». Art. 6. L'articolo 8 della legge 11 luglio 1977, n. 411, è sostituito dal seguente: «Art. 8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento della tassa di cui all'articolo 1». Art. 7. L'articolo 13 della legge 11 luglio 1977, n. 411, è soppresso. Art. 8. L'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è così modificato: «Presso il Ministero dei trasporti è istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri: un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile; due funzionari della Direzione «generale dell'aviazione civile; un funzionario del Ministero del tesoro; un funzionario del Ministero delle finanze;

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 894 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGB E RELAZIONI - DOCUMENTI due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti; due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali; due funzionari dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. I funzionari dell'amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti. La predetta commissione deve essere altresì sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti. La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411».