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Transcript:

Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento del tesoro Direzione IV Ufficio VI Attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. SECONDA CONSULTAZIONE 24 luglio 2009

Premessa La direttiva 2007/36/CE dell 11 luglio 2007, relativa all esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introduce importanti novità in tema di funzionamento dell assemblea. Oggetto della disciplina sono i diritti conferiti da azioni con diritto di voto emesse da società con sede legale in uno Stato membro e azioni ammesse alla negoziazione su di un mercato regolamentato europeo. L obiettivo della direttiva 2007/36/CE (di seguito anche DSHR) è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare l esercizio del voto, anche con riferimento all esercizio transfrontaliero del diritto di voto. Nel recepire la direttiva gli Stati membri possono escluderne dal campo di applicazione le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo che presentino le caratteristiche di cui all articolo 1, comma 3. L articolo 3 chiarisce che la direttiva è di armonizzazione minima e che gli Stati membri possono imporre alle società ulteriori obblighi ed adottare ulteriori misure volte ad agevolare l esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti. In sintesi la direttiva disciplina: (i) la convocazione dell assemblea e l informazione preassembleare (articolo 5); (ii) il diritto dei soci di inserire punti all ordine del giorno e di presentare proposte di delibera (articolo 6); (iii) la partecipazione all assemblea, dettando disposizioni in materia di: legittimazione all intervento in assemblea e al voto (articolo 7); partecipazione all assemblea con mezzi elettronici (articolo 8); diritto del socio di porre domande (articolo 9); conferimento di delega di voto (articolo 10 e 11); requisiti per l esercizio del voto da parte di chi, intestatario formale dei titoli, li detiene per conto di un altro soggetto (articolo 13); rendiconto della votazione e obblighi di pubblicità (articolo 14). Il termine per l attuazione della direttiva verrà a scadenza il 3 agosto 2009. Il Dipartimento del tesoro ha svolto una prima consultazione pubblica nel periodo 19 giugno 18 luglio 2008. Sono pervenute 20 risposte di cui 11 da studi professionali, 7 da associazioni rappresentative di categorie di operatori economici e 2 da imprese. I commenti pervenuti per i quali non è stata formulata la richiesta di non divulgazione sono pubblicati sul sito Internet del Dipartimento del tesoro. Anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica il Dipartimento del tesoro ha elaborato alcuni criteri di delega legislativa, inseriti nel disegno di legge comunitaria 2008. La legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2008 (di seguito anche LC 2008) delega il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2007/36/CE formulando, all articolo 31, specifici principi e criteri direttivi. Il termine di esercizio della delega verrà a scadenza il 29 ottobre p.v., salva la proroga di novanta giorni nel caso in cui il termine per l espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo cada nei trenta giorni che precedono la suddetta data. 1

Il presente documento di consultazione ha la finalità di acquisire gli orientamenti dei soggetti interessati al fine di elaborare in tempo utile uno schema di decreto legislativo. Il documento contiene le disposizioni del codice civile, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche TUF), e 24 giugno 1998, n. 213 che si intendono modificare e quelle di nuova introduzione, in un formato che rende immediatamente riconoscibili le modifiche proposte rispetto alle norme vigenti. La parte normativa è preceduta da una breve relazione introduttiva che evidenzia alcuni aspetti sui quali si ritiene particolarmente utile acquisire le osservazioni e le proposte degli interessati, ferma restando la possibilità di formulare osservazioni su qualsiasi profilo connesso all attuazione della DSHR. Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 18 settembre 2009. I commenti possono essere inviati per e-mail all indirizzo: dt.direzione4.ufficio6@tesoro.it La consultazione è curata dall Ufficio VI Direzione IV del Dipartimento del Tesoro. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a: Elena Comparato tel.: 06/47613768 e-mail: elena.comparato@tesoro.it Francesca Accolla tel: 06/47618153 e-mail: francesca.accolla@tesoro.it I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. 2

1. AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1, DSHR Articolo 31, comma 1, lettere a) e b), LC 2008 L ambito di applicazione della DSHR è limitato alle società che hanno sede in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o comunque operante in uno Stato membro (articolo 1, par. 1). E consentita l esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle società cooperative e degli o.i.c.v.m. e organismi equivalenti (articolo 1, par. 3). L articolo 31, LC 2008 prevede espressamente l esclusione dall ambito di applicazione delle norme di attuazione della DSHR degli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e delle società cooperative. La legge delega richiede altresì che il legislatore delegato individuare le norme di attuazione della direttiva applicabili agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante o emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Lo schema di decreto legislativo integra l articolo 116, TUF, indicando quali norme della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione II, TUF si applicano anche agli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, prevedendo altresì i criteri in base ai quali la Consob può dispensare tali emittenti dall osservanza delle medesime disposizioni. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? 2. LA CONVOCAZIONE E L INFORMATIVA PREASSEMBLEARE Articolo 5, DSHR Articolo 31, comma 1, lettere c) e d), LC 2008 A) Termine di pubblicazione dell avviso di convocazione Lo schema di decreto legislativo disciplina a livello di normativa primaria il termine di pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea delle società per azioni quotate, come definite all articolo 119, TUF. E stato confermato il termine di trenta giorni precedenti la data dell assemblea (articolo 125, comma 1, TUF) Come imposto dalla direttiva 2004/25/CE è stato fatto salvo il termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell assemblea prevista dall articolo 104, comma 1-bis, TUF (articolo 104, comma 2, TUF). Un termine abbreviato di convocazione (ventuno giorni precedenti l assemblea) è stato indicato con riferimento alle assemblee previste agli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile (articolo 125, comma 3, TUF). Non si è invece ritenuto di prevedere, a differenza del regime vigente, un termine abbreviato nel caso di convocazione ai sensi dell articolo 2367 del codice civile. Il testo prevede invece un termine maggiore, pari a quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l elezione dei componenti del consiglio di amministrazione o del collegio 3

sindacale (articolo 125, comma 2, TUF), al fine di consentire la presentazione delle liste con sufficiente anticipo e la loro pubblicazione almeno ventuno giorni prima dell assemblea (articolo 147-ter, comma 2, TUF). L articolo 126, comma 2, TUF, è stato adeguato al disposto dell articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, DSHR. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? - Ritenete che debbano essere indicati ulteriori casi in cui consentire la pubblicazione dell avviso di convocazione entro un termine abbreviato? B) Contenuto e modalità di pubblicazione dell avviso di convocazione Il contenuto dell avviso di convocazione è stato adeguato all articolo 5, paragrafo 3, DHSR (articolo 2366, primo comma, del codice civile; articolo 125, comma 4, TUF). L avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e, confermando quando già disposto dall articolo 113-ter, comma 1, TUF come le modalità indicate dalla Consob nel regolamento emanato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? - Le medesime modalità di pubblicazione di cui all articolo 125, comma 1, TUF, sono previste per l avviso di convocazione di cui all articolo 104, comma 2, TUF: ritenete opportuno prevedere invece formalità semplificate di pubblicazione, ad esempio solo sul sito Internet della società? C) Le ulteriori informazioni da rendere disponibili prima dell assemblea. Lo schema di decreto legislativo impone agli amministratori, ove non già previsto da altra norma, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna materia all ordine del giorno. Il termine di pubblicazione della relazione coincide con il termine di pubblicazione dell avviso di convocazione. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le modalità stabilite dalla Consob con il regolamento emanato ai sensi dell articolo 113-ter, comma 3, TUF (articolo 125-bis, comma 1). L articolo 125-ter, comma 1, TUF disciplina invece la pubblicazione della ulteriore documentazione sul sito Internet della società. A fini di coordinamento complessivo, si è specificato che le relazioni degli amministratori, ovvero l ulteriore documentazione, previste da altre norme sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dall articolo 125-bis, comma 1. Sono fatti salvi i termini previsti dalle specifiche disposizioni di legge: ove questi fossero più brevi del termine minimo consentito dalla direttiva, si è provveduto a riportarli in linea con la normativa comunitaria (articoli 114-bis, 125-bis, comma 2, 147-ter, 148, 154-ter, commi 01 e 02, 156, comma 5 e 158, comma 2, TUF). E specificamente disciplinata la predisposizione e la pubblicazione della relazione nel caso di assemblea convocata su richiesta dei soci (articolo 125-bis, comma 3). 4

- Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? - Ritenete che l allineamento dei termini di pubblicazione dei documenti di cui all articolo 154-ter, commi 01 e 02 con il termine minimo imposto dalla direttiva possa comportare difficoltà operative a carico dell emittente? In tal caso quali sarebbero i correttivi da introdurre? - Ritenete che la messa a disposizione sul sito Internet dei moduli per il voto per corrispondenza comporti criticità in ordine alla verifica della provenienza della scheda di voto dal soggetto legittimato? 3. INTEGRAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO Articolo 6, DSHR Articolo 31, comma 1, lettera e), LC 2008 Come previsto dalla delega, il disposto dell articolo 126-bis, TUF, è stato sostanzialmente confermato. Il nuovo testo chiarisce che l integrazione dell ordine del giorno comprende anche la facoltà di presentare proposte di delibera e che la richiesta deve essere accompagnata da una relazione sulle materie delle quali si propone la trattazione o sulle proposte di delibera presentate. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? 4. LEGITTIMAZIONE ALL INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL ESERCIZIO DEL VOTO Articolo 7, DSHR Articolo 31, comma 1, lettere f), g), h), LC 2008 A) Record date La legittimazione all intervento nell assemblea delle società con azioni quotate e all esercizio del diritto di voto sono disciplinate, nell ambito del titolo dedicato al sistema di gestione accentrata, dall articolo 83-sexies, comma 2, TUF alla cui disciplina rinvia l articolo 2370, comma quinto, del codice civile. L articolo 83-sexies, comma 2, identifica il soggetto al quale spetta il diritto di voto con colui che risulti, in base alla comunicazione dell intermediario all emittente, titolare del conto sul quale sono registrate le azioni il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell assemblea in prima convocazione, all orario corrispondente al termine della giornata contabile. La stessa norma chiarisce che le successive registrazioni in addebito o in accredito non sono rilevanti al fine della legittimazione all esercizio del diritto di voto. Ai sensi dell articolo 83-novies, comma 1, lettera c), l intermediario, salva diversa indicazione del cliente, effettua la comunicazione all emittente senza necessità di una apposita richiesta del titolare del conto. 5

Non è stato specificato nella norma il termine entro il quale l intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione, che è invece rimesso al regolamento di cui all articolo 81, comma 1,TUF. Sembra infatti che se la comunicazione è imprescindibile modalità di identificazione degli azionisti ai sensi dell articolo 7, paragrafo 4, DSHR, la direttiva indichi quale unico indice di legittimazione all intervento in assemblea e all esercizio del voto la detenzione delle azioni alla data di registrazione.. Si segnala altresì che il meccanismo della data di registrazione è stato introdotto, al fine di facilitare la presentazione delle liste, anche con riferimento alla determinazione della titolarità della partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del sindaco di minoranza (articoli 147-ter, comma 2, e 148, comma 2, TUF). La disposizione proposta implica, ovviamente, che eventuali trasferimenti della partecipazione successivamente alla data di registrazione sarebbero irrilevanti ai fini della legittimazione alla presentazione delle liste. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati, con riguardo in particolare alla effettuazione della comunicazione all emittente a prescindere dall intendimento del legittimato di partecipar all assemblea? - Ritenete condivisibile la scelta della data di registrazione? Se no, quale sarebbe, nella vostra opinione, la data più adeguata? - Ritenete condivisibile il riferimento al termine della giornata contabile? Se no, quale riferimento temporale riterreste più adeguato? - Ritenete condivisibile l applicazione del meccanismo della record date anche con riferimento alla legittimazione alla presentazione delle liste? Ritenete condivisibile la data di registrazione prescelta? - Ritenete opportuno che venga specificato che non è consentito all emittente subordinare la partecipazione in assemblea ad altro contrassegno di legittimazione? B) Adeguamenti in materia di disciplina dell assemblea, impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso. Alcune norme del codice civile sono state modificate per sostituire il riferimento al socio, con quello al soggetto al quale spetta il diritto di voto (articoli 2368, 2369 e 2373). L articolo 2370 è stato adeguato in conseguenza dell esclusione dal suo ambito della società con azioni quotate. All articolo 2369 si è previsto a fini di semplificazione che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono prevedere che le assemblee si svolgano in un'unica convocazione alla quale si applicano i quorum previsti per l assemblea ordinaria in seconda convocazione e per l assemblea straordinaria in terza convocazione. L articolo 127-bis, TUF, nega la legittimazione all impugnazione delle delibere assembleari e al recesso a colui a cui favore sia stata effettuata la registrazione delle azioni nel periodo intercorrente fra la data di registrazione e la data dell assemblea. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati, con riguardo, in particolare 6

alla facoltà statutaria di tenere l assemblea in un unica convocazione? - Ritenete che la soluzione proposta in tema di annullabilità delle delibere assembleari e di diritto di recesso comporti un forte disincentivo alla negoziabilità delle azioni tra la record date e l assemblea? Quale sarebbe in tal caso la disciplina più adeguata? C) Riordino della disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione Lo schema di decreto legislativo riunisce nel TUF la disciplina della gestione accentrata tanto in regime di dematerializzazione che di strumenti finanziari rappresentati da titoli, introducendovi limitati adeguamenti. - Ritenete necessari ulteriori adeguamenti della disciplina della gestione accentrata? D) Aggiornamento del libro soci e meccanismo di identificazione degli azionisti Lo schema di decreto legislativo identifica le ipotesi in cui l intermediario è tenuto a segnalare all emittente i nominativi dei titolari dei conti per i successivi adempimenti da parte dell emittente. Pertanto le segnalazioni dei nominativi dei titolari dei conti da parte dell intermediario sono legate al verificarsi di determinati eventi (esercizio del diritto di opzione, assegnazione, conversione, messa in pagamento dei dividendi, rilascio delle comunicazioni, iscrizioni di vincoli), mentre non è prevista, se non a richiesta del socio, l annotazione dei trasferimenti. Per effetto del disposto dell articolo 83-novies, comma 1, lettera c) in occasione dell assemblea la comunicazione all emittente avviene in maniera automatica, senza necessità della richiesta dell interessato, salva sua indicazione contraria: l assemblea quindi potrebbe consentire all emittente di ricavare una rappresentazione quasi completa della compagine azionaria, come risultante dal sistema di gestione accentrata. I termini entro cui l intermediario è tenuto ad effettuare le comunicazioni e le segnalazioni saranno indicati nel regolamento di cui all articolo 81, comma 1, mentre l articolo 83-undecies specifica che gli emittenti procedono ad aggiornare il libro dei soci entro trenta giorni dalla segnalazione o comunicazione. La medesima disposizione prevede che le risultanze del libro soci siano rese disponibili anche in formato elettronico. Lo schema di decreto legislativo non prevede un meccanismo di identificazione degli azionisti: fermo restando che l implementazione di un sistema che consenta di ottenere informazioni in tempo reale sulla completa compagine sociale non sembra allo stato attuabile, l opzione normativa praticabile, suggerita anche da diversi stakeholders, sarebbe quella di autorizzare l emittente ad ottenere in qualunque momento dagli intermediari la comunicazione dei nominativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le azioni. In merito si ritiene che se un meccanismo del genere possa facilitare i rapporti fra un emittente e i suoi azionisti, nondimeno potrebbe tradursi in una nuova barriera alla contendibilità delle società quotate. E stato evidenziato inoltre che il meccanismo di identificazione degli azionisti così congegnato potrebbe 7

non garantire la possibilità per gli emittenti di conoscere i beneficial owners con riferimento ai casi di intestazione fiduciaria o, per quanto riguarda gli investitori esteri, di registrazione delle azioni in un conto omnibus. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati in materia di aggiornamento del libro soci? - Ritenete opportuna l introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti come sopra descritto? In caso di risposta positiva ritenete che sia opportuno prevedere che il meccanismo di identificazione degli azionisti operi solo se consentito dallo statuto della società? Ritenete che le segnalazioni degli intermediari debbano essere messe a disposizione dei soci, anche indipendentemente dall aggiornamento del libro soci, e quali costi dovrebbero essere da questi sopportati? Ritenete altresì che analogo diritto dovrebbe essere riconosciuto ad una minoranza qualificata di soci? - Quali soluzioni normative ritenete più adeguate a consentire l identificazione, nei casi indicati in relazione, degli investitori sottostanti? - Quale sistema sanzionatorio dovrebbe essere previsto a carico degli intermediari che non effettuano le segnalazioni richieste? 5) DIRITTO DI PORRE DOMANDE Articolo 9, DSHR Articolo 31, comma 1, lettera i), LC 2008 L articolo 127-ter disciplina il diritto di porre domande prima dell assembla rimettendo allo statuto la possibilità di prevedere che i soci possano porre domande anche prima dell assemblea, e, in tal caso, se alle domande così pervenute debba essere data risposta prima dell assemblea. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? 6) PARTECIPAZIONE E VOTO A DISTANZA Articoli 8, 10, 11 e 12, DSHR Articolo 31, comma 1, lettere l), m), n), o), LC 2008 A) Voto per corrispondenza La delega non contempla uno specifico criterio direttivo in materia di voto per corrispondenza, sul presupposto della sostanziale adeguatezza della disciplina vigente. Al fine di incentivare il ricorso a tale strumento si è previsto, in via generale, che il voto possa essere esercitato per corrispondenza salva diversa previsione dello statuto e, in attuazione di quanto disposto alla lettera o) dell articolo 31, comma 1, LC 2008, esso possa essere esercitato anche per via elettronica. Come nel sistema vigente, la disciplina di dettaglio è rimessa al potere regolamentare della Consob. - Ritenete condivisibili le modifiche normative prospettate? 8

B) Conferimento di deleghe La disciplina del conferimento di deleghe per l intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate è contenuta nell articolo 2372, commi da 1 a 4 e negli articoli 135-bis e ter, TUF che danno attuazione ai criteri di delega già piuttosto dettagliati. Nell ambito degli interventi volti a rendere più agevole ed efficienti le procedure per l esercizio del voto per delega, di cui alla lettera l) della norma di delega, l articolo 135-quater prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, la società indica un soggetto indipendente al quale qualunque socio può conferire una delega di voto con istruzioni, anche solo per alcune delle proposte di delibera all ordine del giorno. Il rappresentante non può trovarsi in alcuna delle situazioni tipizzate di conflitto di interesse elencate dall articolo 135-bis, comma 2, ed è altresì tenuto a comunicare qualsiasi interesse che egli abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all ordine del giorno. Con regolamento Consob è disciplinato il contenuto del modulo di delega che sarà reso disponibile dalla società. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? - Ritenete opportuno prevedere altre fattispecie tipizzate di soggetto in conflitto di interesse, ulteriori a quelle già previste dall articolo 135-bis, comma 2? - Ritenete necessario un maggior dettaglio, a livello di normativa primaria, quanto alle caratteristiche di indipendenza del soggetto di cui all articolo 135-quater? - Ritenete che i limiti al numero di soci che uno stesso soggetto può rappresentare, di cui all articolo 2372, sesto comma, del codice civile, dovrebbero venire meno anche con riferimento alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante? C) Sollecitazione di deleghe di voto Lo schema di decreto legislativo contempla una profonda rivisitazione della disciplina della sollecitazione di deleghe di voto e, in considerazione del venir meno dei limiti quantitativi al conferimento di deleghe, l abrogazione della raccolta di deleghe da parte delle associazioni di azionisti. Quanto alla disciplina della sollecitazione di deleghe: (i) è stato eliminato il requisito di possesso azionario, poiché, in base al disposto del considerando 10 della DSHR i limiti, ulteriori a quelli già previsti dall articolo 10, che possono essere imposti alla sollecitazione di deleghe sono solo quelli volti a garantirne affidabilità e trasparenza; (ii) è consentita la sollecitazione rivolta solo ad alcuni azionisti (comunque in numero superiore a duecento); (iii) è consentita sia la sollecitazione che prevede che l azionista possa solo aderire alla proposta di voto formulata dal promotore, sia la sollecitazione che consente all azionista di dare indicazioni di voto diverse da quelle raccomandate dal promotore, che sarà comunque tenuto ad esprimere il voto secondo le istruzioni ricevute; (iv) la sollecitazione è svolta dal promotore senza necessità di servirsi di un intermediario. - Ritenete condivisibili gli interventi normativi prospettati? 9

- La disciplina proposta rende possibile a chiunque di promuovere una sollecitazione di deleghe, rimettendo al regolamento Consob di definire i presidi necessari ad assicurare l appropriata disclosure degli interessi che il promotore abbia in relazione alle proposte di delibera all ordine del giorno e ad evitare abusi a danno degli azionisti di minoranza; ritenete opportuno, e coerente con la DSHR, l individuazione di ipotesi in cui debba essere vietato ad un soggetto di assumere il ruolo di promotore della sollecitazione? - Ritenete che l istituto dell associazione di azionisti di cui all articolo 141, TUF dovrebbe essere mantenuto? - In ragione della inapplicabilità dell articolo 2372, commi quinto e sesto, alla rappresentanza nell assemblea delle società per azioni quotate, si è ritenuto di poter abrogare l articolo 137, comma 2: ritenete che sussistano altri limiti statutari alla rappresentanza nelle assemblee di tali società che dovrebbero essere tenuti in considerazione? 7) SANZIONI Articolo 31, comma 1, lettera q), LC 2008 Lo schema di decreto legislativo include l applicazione di talune sanzioni amministrative pecuniarie, a carico degli intermediari per l inosservanza degli obblighi di segnalazione all emittente dei nominativi dei titolari dei conti, nelle ipotesi richieste dall articolo 83-novies, e a carico degli emittenti per l inosservanza degli obblighi di aggiornamento del libro soci di cui all articolo 83-undecies (articolo 190). In conseguenza delle modifiche proposte alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto, l articolo 194 è stato rivisto, anche per includervi il rappresentante di cui all articolo 135-quater. - Ritenete condivisibili le ipotesi sanzionatorie formulate, anche con riguardo alla indicazione del minimo e massimo edittale? 8) ALTRE DISPOSIZIONI A) Rendiconto del voto Articolo 14, DSHR La normativa nazionale vigente è già pienamente in linea con l articolo 14, DSHR, tranne per quanto riguarda l obbligo di pubblicare sul sito Internet, entro i quindici giorni successivi, i risultati della votazione. - Ritenete condivisibile la norma proposta, con riguardo, in particolare, alla pubblicazione di un rendiconto dal quale non risultino i nominativi dei partecipanti all assemblea che abbiano espresso voto favorevole o dissenziente o si siano astenuti? - Ritenete opportuno prevedere, ed entro quali termini, la pubblicazione anche dei verbali assembleari dei quali il rendiconto costituisce, ai sensi dell articolo 2375 del codice civile, un allegato? 10

B) Disposizioni finali Lo schema di decreto legislativo prevede una norma finale volta a disciplinare l entrata in vigore delle norme che saranno recate da questo. Infatti, in considerazione della emanazione della LC 2008 a ridosso della scadenza del termine di recepimento della DSHR, non sembra possibile dilazionare ulteriormente l entrata in vigore delle norme, che saranno recate dal decreto legislativo, di diretta trasposizione della normativa comunitaria. - Ritenete condivisibile la disposizione proposta? - Con riferimento alle norme dello schema di decreto legislativo per le quali è prevista l entrata in vigore nei termini ordinari, ritenete che la disciplina da esse recata, anche in combinazione con le disposizioni di attuazione vigenti riferite alla medesima materia, sia sufficientemente definita, e tale da evitare l insorgere di criticità operative? 11

ARTICOLO 1 MODIFICHE AL LIBRO V, TITOLO V, CAPO V DEL CODICE CIVILE Testo vigente Articolo 2366 Formalità per la convocazione L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Modifiche proposte Articolo 2366 Formalità per la convocazione Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, L l assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell avviso sono definite dalle leggi speciali. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità suddette previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa 12

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Articolo 2367 Convocazione su richiesta dei soci Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto e nella domanda son indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell assemblea, designando la persona che deve presiederla. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Articolo 2367 Convocazione su richiesta dei soci Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre, o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell assemblea, designando la persona che deve presiederla. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 13

Articolo 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Articolo 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni Salvo quanto previsto dal primo comma dell articolo 2369 per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, Ll assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. Salvo quanto previsto dal primo comma dell articolo 2369 per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, Ll assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del 14

Articolo 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l approvazione della deliberazione. Articolo 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive Se i soci partecipanti all assemblea non rappresentano è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all unica convocazione si applichino le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma per l assemblea ordinaria e le maggioranze previste dal settimo comma per l assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione dell assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. 15

favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351. Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata. Articolo 2370 Diritto d intervento all assemblea ed esercizio del voto Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351. Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata. Articolo 2370 Diritto d intervento all assemblea ed esercizio del voto Possono intervenire all assemblea gli azionisti coloro ai quali cui spetta il diritto di voto. Lo statuto delle società che non abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le 16

debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti. Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, qualora le azioni siano ammesse alla gestione accentrata, il deposito è sostituito dalla comunicazione dell intermediario prevista dalle leggi speciali. e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell intermediario che tiene i relativi conti Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente. Lo statuto può consentire l intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione elettronici o l espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, il soggetto al quale spetta il diritto di voto e gli obblighi di aggiornamento del libro dei soci sono individuati dalle leggi speciali. Articolo 2372 Rappresentanza nell'assemblea Articolo 2372 Rappresentanza nell'assemblea 17

Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a I soci Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Tale limitazione non si applica alle società con azioni quotate in mercati regolamentati. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti 18

venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura. Articolo 2373 Conflitto di interessi La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Tale limitazione non si applica alle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.. Articolo 2373 Conflitto di interessi La deliberazione approvata con il voto determinante dei soci di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell articolo 2377, qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza 19

ARTICOLO 2 MODIFICHE ALLA PARTE III, TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 Testo vigente TITOLO II GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI Modifiche proposte Articolo 79-quater Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intendono per intermediari i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati i trasferimenti degli strumenti finanziari. Articolo 80 Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali. CAPO I DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA Articolo 80 Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali. 20