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N 30/2010 18 novembre 2010(*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI OTTOBRE 2010 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo ad Ottobre 2010. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Ottobre 2010 è pari a 2,354566 e l indice Istat è 137,8. RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL LEGALE CHE NON RIASSUME NEI TERMINI UNA CAUSA. SUSSISTE. PRESCRIZIONE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO PER L AZIONE GIUDIZIARIA. E QUINQUENNALE. CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N. 22274 DEL 2 NOVEMBRE 2010 La pronuncia in informativa è importante per i due principi che vi sono espressi. In primis viene ribadita la sussistenza della responsabilità professionale di un legale che non riassume la causa, avente ad oggetto l opposizione ad un licenziamento illegittimo, dopo una pregiudiziale penale e, dulcis in fundo, la determinazione, in cinque anni, della 1

prescrizione per porre l azione giudiziaria dopo che, in via stragiudiziale e nel termine dei 60 giorni, si è provveduto ad impugnare la notifica del licenziamento. Il fatto storico. Una lavoratrice si rivolge al Tribunale per chiedere il risarcimento del danno ad un suo legale che, al termine della pregiudiziale penale, non aveva provveduto a riassumere la causa, avente ad oggetto l azione contro il licenziamento illegittimo, entro il termine di 6 mesi per cui il Tribunale aveva considerato estinto il processo. In primo grado la lavoratrice vince (id: il legale è condannato al risarcimento del danno). In appello prevale, invece, il legale in quanto la Corte di Appello sancisce, addirittura, la colpa della lavoratrice che dal momento del licenziamento e fino alla scadenza della prescrizione decennale avrebbe potuto affidare la tutela dei suoi interessi ad altro difensore. Ricorso, dunque, in Cassazione. I Giudici dell interpretazione hanno affermato questo principio: una volta osservato il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 con l impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ., senza che tale termine possa restare idoneamente interrotto dal compimento di una diversa attività. IN GAZZETTA UFFICIALE I DECRETI DI ATTUAZIONE PER LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE E PER GLI INCENTIVI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI DI LAVORATORI BENEFICIARI DELL INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI CON ETA DAI 50 ANNI IN SU. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 Ottobre 2010 sono stati pubblicati i Decreti n. 53343 e 53344 di attuazione delle normative incentivanti, in materia di rapporti di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie, contenute nella Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 Dicembre 2009 n. 191) nell art. 2, commi 134 e 151. La Legge Finanziaria del 2010 (in G.U. n. 243 del 30/12/2009) disponeva, come si ricorderà, all art. 2, comma 134, l estensione della riduzione contributiva ex art. 8, comma 2 e 25, comma 9, della legge 223/91 ai datori di lavoro che assumono i beneficiari di indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. 2

Sempre l art. 2, ma al comma 151, disponeva in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti assumessero lavoratori destinatari della DS Ordinaria e DS Speciale edile, una incentivazione all occupazione, a carico dell INPS e nei limiti di una spesa generale non superiore a 12 mln di euro, pari all indennità spettante con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. Entrambi i provvedimenti incentivanti sono VALIDI esclusivamente e limitatamente all anno 2010 ed in via sperimentale. LA CASSAZIONE, IN MATERIA DI IRAP A CARICO DI PROFESSIONISTI DI STUDIO ASSOCIATO, TORNA SUI SUOI PASSI. ESENZIONE SE IL REDDITO DERIVA ESCLUSIVAMENTE DALL ATTIVITA PROFESSIONALE. MA OCCORRE UNA PROVA RIGOROSA. L ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E IN RE IPSA SINONIMO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE MA TALE PRESUNZIONE PUO ESSERE VINTA DA PROVA CONTRARIA. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 22386 DEL 3 NOVEMBRE 2010 Segnaliamo, con soddisfazione ed interesse, la pronuncia, in informativa, della Suprema Corte di Cassazione in materia di IRAP a carico di professionista componente di una Associazione Professionale. Non più tardi, infatti, di qualche giorno prima (cfr. Sentenza n. 22212 del 29 Ottobre 2010 in Formare.Informando n. 29/2010), gli Ermellini avevano affermato che lo studio associato, in quanto tale, era soggetto al prelievo IRAP a prescindere dal requisito dell autonoma organizzazione. Con la pronuncia N. 22386 del 3 Novembre 2010, i Giudici della Sezione Tributaria della S.C. di Cassazione tornano sui loro passi trasformando quella che era una presunzione legale assoluta in relativa. In altri termini, si conferma che lo studio associato (id: l esercizio in forma associata di una professione liberale) è sinonimo di autonoma organizzazione ma. salva prova contraria. Ecco il principio : L'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della 3

professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all imposta regionale sulle attività produttive a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Ed è giusto!!!!! MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO CON L AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN TEMA DI ACCERTAMENTO. IL FISCO E LEGITTIMATO AD AGIRE SULLA SCORTA DEI PARAMETRI E COEFFICIENTI DEGLI STUDI DI SETTORE. CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 21661 DEL 22 OTTOBRE 2010 Abbiamo più volte fornito informativa, attraverso il commento a varie pronunce della Suprema Corte di Cassazione, circa la necessità, ope legis, del contraddittorio quale elemento caratterizzante del rapporto fra contribuente e fisco e condicio sine qua non ai fini di un accertamento tributario ineccepibile. Orbene, la sentenza in informativa, N. 21661 del 22 Ottobre 2010 emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, si occupa dell esatto contrario. Quale l atteggiamento dell Amministrazione Finanziaria qualora il contribuente, pur invitato, non acceda al contraddittorio? La Corte di Cassazione ha sancito, in proposito, il principio secondo il quale, in caso di inerzia del contribuente all invito al contraddittorio, l Amministrazione è legittimata a motivare l accertamento sulla sola scorta dell applicazione dei parametri e degli studi di settore non essendo stato possibile, nonostante l invito, costituire il necessario contraddittorio. Sarà, poi, compito del Giudice valutare, nell ambito del quadro probatorio, la mancata risposta all invito. Qualcosa, dunque, si muove in tema di contraddittorio laddove, in passato, questo elemento, che pure è fondamentale nei rapporti fra contribuente e fisco, veniva completamente tralasciato. 4

AVVISO D ACCERTAMENTO NULLO SE EMESSO PRIMA DEI 60 GIORNI DAL P.V.C. MANCANTE DELLE MOTIVAZIONI D URGENZA. CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 22320 DEL 3 NOVEMBRE 2010 Ancora una volta gli avvisi d accertamento emessi dagli uffici fiscali prima dei 60 giorni dalla data del P.V.C. sono stati oggetto di giudizio da parte della giustizia tributaria. Già in passato ad essere investita della questione era stata la C.T.R. del Piemonte con la sentenza n.38/5/10 (cfr. N. 16 di Formare.Informando ) che aveva dato ragione ad un contribuente che si era visto notificare un avviso d accertamento prima dei 60 giorni dall emissione del P.V.C. Questa volta a interessarsi della querelle in oggetto è stata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 22320 del 3 novembre 2010, ha sancito che in condizioni di particolare urgenza è legittimo l avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni in cui il contribuente, dopo il rilascio del PVC della Guardia di Finanza, può, ai sensi dell art. 12, comma, 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), comunicare (...) osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. Nel caso esaminato dai giudici, l'agenzia notificava a una società un avviso di accertamento per maggiore Iva. L'atto veniva dichiarato nullo dalla C.T.P. in quanto emanato prima della conclusione dell'attività ispettiva e quindi prima dei 60 giorni previsti dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente. Anche la C.T.R. dava ragione al contribuente. Contro quest'ultima pronuncia proponeva ricorso in Cassazione l'amministrazione lamentando il fatto che il giudice di appello, in mancanza di una previsione espressa, avesse erroneamente ritenuto perentorio il termine di 60 giorni previsto. In più, si sosteneva che nessuna sanzione è prevista dalla citata norma, sicché il termine sarebbe da intendersi come ordinatorio, suscettibile, se del caso, di proroga. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con delle precisazioni importantissime. In particolare la sentenza, recependo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 244/09, in applicazione degli articoli 7, comma 1, della legge 212/2000 e 3 e 21 septies della legge 241/1990, ha evidenziato che l'atto impositivo emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, non è per ciò stesso nullo, ma 5

diventa tale se non c'è una motivazione adeguata sulla particolare urgenza. Lo Statuto del contribuente, infatti, prevede che prima dei 60 giorni l'atto non possa essere emanato, tranne che non venga formulata una motivazione sulla "particolare" urgenza, pena la nullità del provvedimento impositivo sancita dal citato articolo 21 septies. La sentenza in questione si allinea al dettato della Consulta posto che, in passato, con la pronuncia n. 19875 del 2008, la stessa Cassazione ha asserito che l accertamento emanato prima del termine dei sessanta giorni dalla consegna del PVC non può essere dichiarato nullo, poichè l art. 12, comma 7 citato non commina espressamente una nullità per tale violazione, e in quanto tale resterebbe comunque garantito al contribuente il diritto di difesa in via amministrativa (autotutela) e giudiziaria (ricorso alla Commissione Tributaria). La sentenza della Cassazione rappresenta certamente un ulteriore tassello del recepimento da parte della giurisprudenza delle regole fissate dallo Statuto Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, PIERO DI NONO, ANNA MARIA GRANATA, GIUSEPPE CAPPIELLO 6