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Transcript:

Deliberazione 64/2006/contr.fz REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 27 ottobre 2006 composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Elena BRANDOLINI Alberto RIGONI Presidente Consigliere Referendario Referendario Relatore VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000; VISTO l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/AUT/2006 del 27 aprile 2006 recante Linee guida per l attuazione dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2006, n. 266 per gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali e relativi questionari ;

ESAMINATA la relazione sul bilancio di previsione della Provincia di Verona per l esercizio finanziario 2006, trasmessa a questa Sezione con lettera prot.n. 53055 del 21.06.2006, redatta dall organo di revisione del predetto ente sulla base dei criteri impartiti da questa Sezione con lettera prot.n. 2861/12 del 18.05.2006; VISTA la richiesta in data 28.07.2006 prot. n. 4568/12, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della predetta Provincia; VISTE le deduzioni fatte pervenire dal Collegio dei Revisori con nota prot. n. 7/2006 del 24.08.2006; VISTA la richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dal magistrato Istruttore con lettera prot. n. 6423/12 del 4.10.2006 indirizzata al Presidente della Provincia di Verona; VISTA la risposta del Presidente della Provincia di Verona prot. 88201 del 17.10.2006 a riscontro della predetta richiesta; VISTA l ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all esame collegiale della sezione per la pronuncia di cui all art. 1, comma 168 della citata legge n. 266; Udito il magistrato relatore RITENUTO IN FATTO A seguito dell esame della relazione al bilancio di previsione 2006 della Provincia di Verona inoltrata dall organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all art. 1, commi 2

166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, emergeva che il predetto ente non rispettava nel bilancio di previsione 2006 il patto di stabilità interno in termini di spesa corrente (limite di euro 45.590.371,80 a fronte di una previsione di euro 48.917.438,92), in termini di spesa in conto capitale (limite di euro 113.860.515,12 a fronte di una previsione di euro 132.661.232,82). Contestualmente il Collegio dei Revisori dei Conti faceva presente che il bilancio preventivo 2006 era stato approvato in data antecedente all approvazione della legge finanziaria per il 2006, e che la Giunta Provinciale aveva avviato una serie di misure per il contenimento della spesa, culminate con la deliberazione n. 43 del 7.06.2006, per il rientro nei limiti del patto di stabilità interno. Il Magistrato Istruttore, con nota del 28 luglio 2006, prot. 4568/12, chiedeva al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di illustrare le misure previste nella predetta deliberazione n. 43 del 7.06.2006 e quali fossero le misure adottate per monitorare l andamento delle società controllate (attualmente in perdita). Il Collegio dei revisori, con nota prot. 73012 del 24 agosto 2006 rispondeva specificando che con la deliberazione n. 43 del 7.06.2006 erano stati approvati i seguenti indirizzi finalizzati al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno : a) individuazione degli obiettivi e delle attività già approvati da stralciare dalla programmazione provinciale per consentire una riduzione della spesa corrente; 3

b) nell individuazione degli obiettivi sub a) la giunta evita di adottare scelte che comportino la perdita di trasferimenti finanziari da parte di soggetti terzi; c) controllo che le spese sostenute per le funzioni delegate dalla Regione siano imputate al bilancio regionale; d) scelta di pubbliche amministrazioni in via prioritaria per l erogazione di sostegni finanziari; e) predisposizione di future variazioni di bilancio evitando incrementi di spesa corrente; f) vigilanza sull utilizzazione del fondo di riserva; g) vigilanza sulla corretta utilizzazione dell avanzo di amministrazione; h) utilizzo delle entrate per copertura di spese che non incidano sul patto di stabilità; i) pagamenti da effettuare alla scadenza del termine contrattualmente fissato; j) previsione di termini a 90 giorni nei contratti per l acquisto di beni o servizi. Relativamente alle società controllate dall ente provinciale, il Collego dei Revisori faceva presente di non aver adottato alcuna specifica misura di monitoraggio delle stesse, pur affermando che in sede di esame preventivo dei documenti di programmazione e di rendicontatone non era emerso alcun elemento rilevante, tale da indurre a specifica segnalazione nei confronti degli organi di indirizzo e di governo dell ente. 4

Con nota del 4.10.2006, prot. 6423/12, il Magistrato Istruttore, sulla scorta della risposta pervenuta dal Collegio dei Revisori,chiedeva al Presidente della Provincia quali fossero le concrete misure previste dalla deliberazione n. 43 del 7.06.2006 la fine di far rientrare l ente nel limite posto dal patto di stabilità interno. Il Presidente della Provincia di Verona, con nota prot. 88201 del 17.10.2006, rispondeva facendo presente che con deliberazione n. 74 del 8 giugno 2006 venivano approvati altri due indirizzi relativi alla conclusione con l Azienda Provinciale Trasporti Verona s.p.a. di un accordo per condividere il comune obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno per il 2006 e l interesse al mantenimento di una equilibrata situazione economica della società, e alla necessità di motivare adeguatamente le proposte di delibera sull assegnazione di contributi e trasferimenti correnti a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione. Allegava alla risposta la direttiva n. 14 del 16.06.2006 a firma del Segretario Direttore Generale con la quale si adottavano misure specifiche per l attuazione degli obiettivi delle deliberazioni n. 43 del 7.06.2006 e n. 74 del 8.06.2006. CONSIDERATO IN DIRITTO I commi 166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 introducono innovazioni che rispondono ad una linea coerente di evoluzione del controllo e rendono più stretto il rapporto tra le Sezioni regionali di controllo e gli organi di revisione degli enti 5

locali, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio. La nuova disciplina, correttamente interpretata, intende fornire strumenti di attuazione della legge n. 131 del 2003, permanendo nel quadro di un controllo di carattere collaborativo, compatibile con l autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata. Le disposizioni della legge finanziaria sono d altronde espressamente motivate da esigenze di tutela dell unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica. In tale contesto, le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte non possono che essere finalizzate alla evidenziazione di aspetti strettamente finanziari e contabili e di rilievo tale da mettere in dubbio l equilibrio di bilancio e non consentire all Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica; conseguentemente dette pronunce non riguardano l inefficienza o inefficacia dell azione amministrativa. I fondamentali parametri di riferimento per l esercizio di questa specifica attività di controllo sono dunque costituiti dal rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall Unione europea e presupposto della manovra statale di bilancio. Il meccanismo individuato dalle disposizioni dall art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria 2006, pur inserendosi nella prospettiva di un rafforzamento dello spirito collaborativo, al 6

comma 168, tuttavia, impone alla competente Sezione regionale di controllo, l adozione di specifica pronuncia in caso di accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto con conseguente dovere di vigilanza sull adozione, da parte dell ente locale, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei conseguenti vincoli e limitazioni imposti in caso di non rispetto. Limitatamente al suddetto profilo di regolarità, l adozione di specifica pronuncia, da parte delle Sezioni regionali, diviene necessaria. Alla luce di quanto sopra, pur prendendo nella dovuta considerazione l operato correttivo dell Amministrazione Comunale, come segnalato con la risposta del 25 agosto 2006, si deve rilevare che, nello spirito della norma, il documento che cristallizza il dato contabile oggetto del controllo è il bilancio di previsione. Detto documento si deve intendere quale momento conclusivo della fase di programmazione e previsione dell ente locale, ed è destinato ad assolvere contemporaneamente le funzioni di tipo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, e ad esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l impegno finanziario e la sostenibilità del processo previsionale (principio contabile n. 1). Ulteriori momenti fondamentali del ciclo del bilancio sono, poi, individuabili nella delibera con cui l organo consiliare, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (art. 193 TUEL), nella delibera di 7

variazione di assestamento generale, adottata dall organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 175 TUEL) ed, infine, in quella di approvazione del rendiconto della gestione ossia del documento che consente l esercizio del controllo che il Consiglio dell ente esercita sulla Giunta (quale organo esecutivo) nell esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo politicoamministrativo ad esso attribuite dall ordinamento (Principio contabile n. 3). E proprio quest ultimo il documento che permette la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. Di conseguenza, la specifica pronuncia che, ai sensi del comma 168 dell articolato unico delle legge finanziaria per il 2006, l organo di controllo deve emettere in caso di riscontrato mancato rispetto del Patto di stabilità interno, deve necessariamente fondarsi sui dati contabili di bilancio, forniti dall organo di revisione dell ente locale e non contestati in fase istruttoria dall ente stesso. Gli effetti delle intraprese azioni correttive, infatti, potranno essere valutati solo in fase di assestamento e di rendicontazione. Alla luce delle predette considerazioni, questa Sezione deve segnalare alla Provincia di Verona il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno nel bilancio preventivo 2006, sia in termini di spesa corrente che in termini di spesa in conto capitale, demandando alla fase di approvazione del 8

rendiconto 2006 la verifica dell efficacia delle misure correttive che l ente intende adottare per il rientro nei parametri di legge. Per quanto attiene alla situazione delle società controllate dalla Provincia di Verona, che attualmente presentano dei bilanci in perdita, si prende atto che il Collegio dei revisori ha sempre verificato la situazione delle predette società, non riscontrando alcun elemento di particolare rilevanza. PQM La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara che il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2006 della Provincia di Verona è impostato in modo da non garantire il rispetto del patto di stabilità interno. Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente della Provincia di Verona per l adozione del necessari provvedimenti correttivi e successiva comunicazione degli stessi a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall art. 1, comma 172, della legge n. 266/2006. Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2006. Il Magistrato Estensore Dott. Alberto Rigoni Il Presidente Dott. Bruno Prota Depositato in Segreteria il 09.11.2006 9

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA (Dott.ssa Elena Papiano) 10