TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 14481 del 30/11/2004



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Il possesso di un diploma di specializzazione non impedisce al medico di conseguirne un altro in un campo diverso - TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 14481 del 30/11/2004 Il possesso di un diploma di specializzazione non impedisce al medico di conseguirne un altro in un campo diverso. Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di una candidata ad una scuola di specializzazione di tipo medico contro l'universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano che le aveva negato l'ammissione alla scuola di specializzazione in malattie respiratorie perche in possesso di un'altra specializzazione in chirurgia toracica, diversa da quella che voleva conseguire. Secondo i giudici amministrativi il ricorso e fondato in quanto la legge non impedisce a chi ha gia una specializzazione di partecipare ai concorsi per conseguirne un'altra; inoltre, nel caso in questione, il bando di gara dell'universita non faceva alcun riferimento, tra i requisiti di accesso, alla necessita che i candidati non fossero gia specializzati in un ramo differente e pertanto tale limite non poteva essere applicato alla candidata.. TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 14481 del 30/11/2004 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. III cosi composto dott. Stefano Baccarini - Presidente dott. Roberto Proietti - Componente rel. dott. Alessandro Tomassetti - Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. n. 7373/1997 proposto da S. A., rappresentata e difesa dall Avvocato Carla Fatucci, in virtu di delega apposta sul ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 33; contro l UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall Avvocato Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via del Viminale n. 43; per l annullamento previa sospensione dell esecuzione, del provvedimento comunicato con lettera del 4/3/1997 GB/SMT prot. n. 426 ricevuta il 6/3/1997, con il quale l Universita ha comunicato il diniego di iscrizione della ricorrente alla Scuola di specializzazione in malattie dell apparato respiratorio, nonche di tutti gli altri atti preordinati, consequenziali o connessi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione resistente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 27/10/2004, il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale; Considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue. Con lettera in data 12/2/1997 l Universita Cattolica del Sacro Cuore Facolta di Medicina e Chirurgia, comunicava alla ricorrente l ammissione alla Scuola di specializzazione in malattie dell apparato respiratorio per l anno accademico 1996/1997, chiedendole la produzione di alcuni

documenti, tra i quali una dichiarazione di impegno agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257. La S. presentava i documenti richiesti, ivi compresa la dichiarazione indicata, nella quale precisava di essere in possesso di una specializzazione in Chirurgia Toracica e manifestava la volonta di integrare tale specializzazione con la frequenza al corso avente ad oggetto le malattie respiratorie, a completamento della preparazione specifica gia raggiunta. Preso atto di tale circostanza, l Universita informava la S. che, in applicazione della disposizione emanata dal Ministero dell Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con circolare n. 92 del 15/1/1996, era stata esclusa dalla Scuola di specializzazione in quanto "gia specialista ai sensi del D.Lgs. 257/91". Ritenendo lesivo tale provvedimento, S. A. proponeva ricorso al giudice amministrativo. L Universita resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva l inammissibilita del ricorso, sostenendone, nel merito, l infondatezza e chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 19/6/1997 il TAR accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente. Con memoria in data 8/10/2004 la ricorrente rappresentava che il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso proposto dall Universita avverso l ordinanza cautelare indicata. Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese. All udienza del 27/10/2004 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione. DIRITTO 1. In via preliminare, il Collegio respinge l eccezione di inammissibilita proposta dalla parte resistente e fondata sulla mancata impugnazione della circolare M.U.R.S.T. n. 92/1996. In particolare, l Universita rileva che il diniego di iscrizione alla Scuola di specializzazione e stato assunto in esplicita applicazione della circolare indicata, ma la S. si e limitata ad impugnare il diniego di iscrizione e non anche la circolare, sicche il ricorso sarebbe inammissibile. L eccezione e infondata in quanto, ai sensi dell art. 6, co. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168 (recante l istituzione del Ministero dell'universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica), "Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E esclusa l'applicabilita di disposizioni emanate con circolare.". Nel secondo motivo di ricorso la S. chiarisce i motivi della mancata impugnazione della circolare richiamando proprio la norma citata, la cui applicazione avrebbe dovuto indurre l Universita a non attribuire alcuna importanza alle disposizioni ministeriali contenute nella circolare n. 92/1996. A parere del Collegio, tali deduzioni sono corrette ed il chiaro disposto dell art. 6, co. 2, l. n. 168/1989 induce a rigettare l eccezione della parte resistente. 2. Passando all esame del merito, il Tribunale rileva che con il primo motivo di ricorso e stato dedotto il vizio di violazione di legge per omessa e/o carente motivazione. A parere della ricorrente, dal provvedimento impugnato non sarebbe possibile evincere le ragioni del diniego di iscrizione alla Scuola di specializzazione. Al riguardo, va osservato che il provvedimento impugnato recita testualmente: " in applicazione della disposizione emanata dal Ministero dell Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con circolare n. 92 del 15 gennaio 1996, Ella non puo essere iscritta a detta Scuola di specializzazione in quanto, come da Lei indicato, gia specializzata ai sensi del Decreto Legislativo 257/91". Quindi, le doglianze della ricorrente risultano infondate in quanto, dal tenore del provvedimento, emergono chiaramente le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto sui quali si basa la decisione dell Universita. 3. Con il secondo motivo di ricorso si contestano i seguenti vizi: violazione di legge; eccesso di potere per falsa interpretazione di legge in riferimento all art. 5, D.Lgs. n. 257/91[1]. La S., in particolare, osserva che la norma richiamata non menziona tra i motivi di incompatibilita o

di esclusione da Scuole di specializzazione il possesso di altre specializzazioni. Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di eccesso di potere per illogicita e/o irragionevolezza della motivazione, evidenziando che: - la tesi seguita dall Universita porterebbe all esclusione dalle Scuole di specializzazione di soggetti preparati, motivati e dotati di specifica preparazione (possesso di altre specializzazioni); - l esclusione si porrebbe in contrasto anche con l art. 32 Cost., nella parte in cui tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell individuo ed interesse della collettivita, in quanto l impossibilita di ottenere piu specializzazioni, da una parte, non consentirebbe al medico di garantire al meglio l interesse generale e, dall altro, impedirebbe il miglioramento della formazione individuale del medico. Con il quarto motivo di ricorso si censura l erronea motivazione del diniego rispetto al bando di concorso, evidenziando che la lex specialis della procedura selettiva non prevedeva il possesso di altra specializzazione come causa ostativa all accesso alla Scuola di specializzazione. 4. L Universita contesta le censure indicate osservando che: - le Scuole di specializzazione non sono istituite per il perfezionamento culturale generale del medico, ma per consentire di esercitare al meglio la professione in un determinato ramo; - per tale ragione, una volta ottenuta una specializzazione, non sarebbe coerente consentire il conseguimento di una ulteriore diversa specializzazione; - il diniego impugnato e legittimo anche perche la legge 30 novembre 1989, n. 398, dispone che chi ha ottenuto una borsa di studio non puo usufruire di una seconda borsa di studio per lo stesso titolo (art. 6, co. 2); - l art. 13, co. 1 e 4, D.P.R. n. 162/1982, nell individuare i titoli valutabili ai fini della selezione per l ammissione alle Scuole di specializzazione, non fa riferimento a diplomi di specializzazione gia in possesso del richiedente, sicche e ragionevole ritenere che l accesso non e consentito a chi ha gia ottenuto un diploma di specializzazione, perche, altrimenti, tale circostanza sarebbe stata considerata al fine di valutare i titoli utili per accedere alla Scuola la mancata previsione dell esclusione nel bando di concorso non impedisce l applicazione delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 92/1996. 5. A parere del Collegio, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente e devono essere accolti per le ragioni di seguito indicate. 5.1. Come ha gia chiarito la giurisprudenza che questo Collegio condivide, l'art. 4 del citato D.L.vo n. 257 del 1991 si limita a disciplinare i doveri degli specializzandi (partecipazione alla totalita delle attivita mediche; dedizione alla formazione pratica e teorica, per l'intero anno, di tutta l'attivita professionale; utilizzazione in attivita di assistenza; impegno per la formazione specialistica pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno); doveri la cui osservanza non appare, in linea di principio, inconciliabile con il possesso di un'altra specializzazione, si da inferirne implicitamente la affermata preclusione (Consiglio Stato, sez. VI, 10 giugno 2003, n. 3255). Le medesime considerazioni valgono per l'incompatibilita con l'attivita libero professionale, sancita dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo. 5.2. Non assume particolare rilievo neanche il richiamo all'art. 2 del D.L.vo n. 257 del 1991[2], poiche l'esigenza della programmazione (oggetto di tale norma) si limita alla individuazione oggettiva del numero dei posti da apprestare, nell'arco di un triennio, per le singole specializzazioni, ma non preclude, in alcun modo, sotto il profilo soggettivo, che studenti particolarmente bravi e meritevoli soddisfino il numero programmato, anche se gia muniti di altra specializzazione. 5.3. Va disatteso anche il richiamo all'art. 6 della legge n. 398 del 1989, il quale: - fa divieto di cumulare le borse di studio concesse ai sensi della stessa legge, con il godimento (contemporaneo) di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che non si tratti di borse utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita di formazione o di ricerca dei borsisti (comma 1); - preclude il godimento (successivo) di una seconda borsa allo stesso titolo (comma 2). La fattispecie in esame, infatti, non rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione legislativa, perche attiene al godimento (successivo) di borse di studio a titolo diverso. 5.4. Peraltro, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo anche perche deve escludersi che la

P.A. disponga di poteri di valutazione dell'interesse pubblico in un materia come questa, che tocca posizioni di diritto soggettivo che sono garantite a livello costituzionale (artt. 34 e 35 sul diritto allo studio e al lavoro), in carenza di apposita disciplina legislativa. Tale linea interpretativa trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 29 maggio 2002, n. 219, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 4, d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 [3], che, nell'ambito della disciplina della formazione dei medici specialistici, ed, in particolare, dell'ammissione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, stabilisce che "l'accesso alla formazione specialistica non e consentito ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale". Secondo la Consulta, quindi, l impedimento in esame e inammissibile anche se previsto a livello legislativo e, quindi, e da ritenere illegittimo, a maggior ragione, nei casi in cui (come nella fattispecie) sia stabilito in via amministrativa. 5.5. Appare, infine, fondata l ultima delle censure prospettate dalla ricorrente. La lex specialis della procedura selettiva, infatti, non prevedeva quale impedimento all accesso alla Scuola di specializzazione il possesso di un diploma di specializzazione diverso da quello che si intendeva ottenere e, quindi, l applicazione della circolare ministeriale n. 92/1996 appare illegittima sia perche in contrasto con l art. 6, co. 2, l.n. 186/1989, sia perche non richiamata espressamente dal bando di concorso. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 7. Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa. PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; - dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa; - ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorita amministrativa; Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2004. Stefano Baccarini - Presidente Roberto Proietti - Estensore Depositata in Segreteria il 30 novembre 2004 NOTE [1] L art. 5, D.Lgs. n. 257/91(" Attuazione della Direttiva N. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre1990, n. 428") e il seguente: 1. Per la durata della formazione a tempo pieno e inibito l'esercizio di attivita libero - professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale. 2. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, e collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989 n. 398. 3. Il periodo di formazione puo essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

4. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuita e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico. 5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico - scientifica integrata tra universita italiane ed universita di paesi esteri, la formazione specialistica puo svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162. [2] L'art. 2 dello stesso decreto stabilisce la necessita che il numero di posti disponibili nelle scuole di specializzazione di tipo medico sia programmato ogni tre anni tenendo anche conto del contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita nonche anche della disponibilita di strutture idonee. [3] Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. ( da www.litis.it )