REPUBBLICA DI SAN MARINO



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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 6 agosto 2010 n.146 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 49 della Legge 21 dicembre 2009 n.168 e l articolo unico del Decreto Delegato 12 marzo 2010 n.46; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.82 adottata nella seduta 2 agosto 2010; Visti l articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: FASCICOLO DI INTERVENTO PER LE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione) 1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni riguardanti l individuazione delle attività, dei locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio in caso di incendio, il contenuto del fascicolo di intervento relativo alle medesime attività, locali, depositi, impianti ed edifici, nonché gli obblighi di redazione, aggiornamento, conservazione e trasmissione del fascicolo presso il Servizio Protezione Civile. 2. Le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio in caso di incendio sono quelli rientranti nell elenco di cui all Allegato A. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per: a) "attività a maggior rischio di incendio": tutte le attività che implicano l utilizzo, la detenzione e la produzione di sostanze pericolose ed infiammabili, le aziende ed uffici con un elevato numero di dipendenti e le altre attività previste nell allegato alla presente legge; b) "locali": le strutture pubbliche, aperte al pubblico o private che, per caratteristiche di capienza e dimensioni, richiedono particolari dispositivi di sicurezza antincendio; c) "depositi": luoghi di immagazzinamento e stoccaggio di merci e sostanze pericolose e di custodia di mezzi di trasporto; d) "impianti": le unità tecniche all'interno di un edificio, in cui sono prodotte, utilizzate o manipolate sostanze pericolose. Comprendono processi, lavorazioni e apparecchiature operanti ad elevate temperature, pressione o con notevole potenza elettrica;

e) "edifici": le strutture ad uso abitativo, commerciale, gli immobili di particolare valore storicoartistico e quelli destinati a contenere beni di interesse culturale; f) "responsabile": in mancanza di attività esercitata, il proprietario dell edificio o del locale, il conduttore o l amministratore da questi preposto; g) "fascicolo di intervento": il documento contenente le informazioni riguardanti le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio di incendio, che deve essere redatto, conservato, aggiornato e trasmesso al Servizio di Protezione Civile dall esercente delle attività o, in mancanza di attività esercitata, dal responsabile degli edifici, dei depositi, locali e impianti; h) sostanze pericolose : i gas, i liquidi o i materiali solidi esplodenti, infiammabili, combustibili, comburenti, tossici, nocivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per ciclo riproduttivo, pericolosi per l ambiente, corrosivi, radioattivi, e comunque sostanze e preparati etichettati come pericolosi, ai sensi della Direttiva Europea CEE 67/547/CE e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3 (Contenuto del fascicolo di intervento) 1. Il fascicolo di intervento riguardante le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio di incendio rientranti nell elenco di cui all allegato A, deve contenere le seguenti informazioni, da produrre in formato sia elettronico che cartaceo: a) scheda informativa generale (Allegato B); b) elaborati grafici (Allegato C). 2. La scheda informativa generale di cui al comma 1 lett. a) comprende: a) Ragione sociale dell'attività, o elementi identificativi dei locali, depositi, edifici o impianti; b) Indirizzo completo; c) Foglio/i e particella/e; d) Nominativo dell esercente dell attività o, in mancanza di attività esercitata, del responsabile degli edifici, depositi, locali o impianti; e) Nominativi di almeno due soggetti reperibili, in possesso delle chiavi di accesso allo stabile, e relativi numeri telefonici; f) Individuazione numerica delle attività a maggior rischio secondo l elenco dell allegato A ; g) Informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie rientranti tra quelle a maggior rischio di incendio, comprendente: - descrizione sintetica dell attività; - sostanze e preparati pericolosi, classificazione, nome commerciale, quantitativi massimi e relative schede di sicurezza (in formato elettronico); - impianti tecnologici di servizio (presenza di impianti a gas o liquido infiammabile combustibile, impianto antincendio, impianto di spegnimento automatico con indicazione della tipologia, risorse idriche interne); - affollamento massimo complessivo e possibile presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; - tipologia di struttura dell edificio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acciaio, legno, cemento armato.) e, ove nota, resistenza al fuoco della stessa; - data di Aggiornamento. 3. Gli elaborati grafici di cui al comma 1 lett. b), da presentare preferibilmente nei formati A3 o A4 e da redigere con l uso della simbologia prevista dall allegato D al presente decreto, comprendono: a) planimetria generale in scala da 1:1000 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino: - l'ubicazione delle attività rispetto al contesto circostante; 2

- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili alle aree esterne e all edificio, con indicazioni di portata per le rampe, i punti di raccolta esterni; - gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici) posti all interno della proprietà; - l'ubicazione degli organi di manovra principali degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; - quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività è inserita ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento; b) pianta in scala da 1:100 a 1:500, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relativa a ciascun piano, recante l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza, contenente in particolare: - la destinazione d'uso di ogni locale con indicazione della ubicazione delle sostanze pericolose; - l individuazione delle aree a rischio specifico ed impianti analoghi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: depositi, utilizzazione e trasporto di fluidi infiammabili, combustibili, comburenti, CT, CE); - l'ubicazione degli organi di manovra di piano degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; - l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, i punti di raccolta; - le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; - le caratteristiche dell edificio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia di struttura e, ove nota, resistenza al fuoco, compartimentazioni, separazioni, evacuatori di fumo, aperture di aerazione); - data di aggiornamento. c) Eventuali sezioni e prospetti degli edifici per particolari esigenze; d) In riferimento agli edifici di cui al punto 85 dell Allegato A è prevista la presentazione di un unico fascicolo di intervento di tutto il complesso composto da una scheda informativa generale per ogni attività distinta e planimetrie generali e di piano comuni, riferite a tutte le attività, o alternativamente, i fascicoli di intervento delle singole unità costituenti l edificio. In ogni caso è prevista la presentazione dei fascicoli di intervento di una o più unità che fanno parte dei suddetti edifici nel caso rientrino nell Allegato A con riferimento agli altri punti diversi dal punto 85. 4. Il Servizio Protezione Civile concorda con il Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Territorio le modalità e le procedure tecnico informatiche, comprendenti eventuali modelli compilabili, per la presentazione delle informazioni o parte delle informazioni richieste da produrre in formato elettronico. Art. 4 (Obbligo di redazione, trasmissione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo di intervento) 1. Gli esercenti delle attività o, in mancanza di attività esercitata, i responsabili degli edifici, dei depositi, dei locali e degli impianti elencati all allegato A, hanno l obbligo di redigere e trasmettere al Servizio di Protezione Civile il fascicolo di intervento di cui all articolo 3, in formato sia cartaceo (due copie) che elettronico: a) per gli edifici, i depositi, i locali e gli impianti completati dopo l entrata in vigore del presente decreto, entro 6 mesi dal rilascio della licenza e comunque entro 3 mesi dall effettivo inizio dell attività; b) per gli edifici, i depositi, i locali e gli impianti già completati, entro 9 mesi dall entrata in vigore del presente decreto. 3

2. I soggetti di cui al comma che precede sono altresì tenuti a conservare una copia del fascicolo di intervento ed a comunicare, entro il termine di 15 giorni dall avvenuta variazione, ogni modifica rilevante relativa alle attività, agli edifici, locali, impianti e depositi, ai dati dei soggetti reperibili, e ad ogni altra informazione contenuta nel fascicolo di intervento già trasmesso al Servizio di Protezione Civile. 3. Anche in assenza di variazioni, i soggetti di cui al primo comma sono tenuti a confermare la documentazione ogni tre anni. 4. I dati comunicati al Servizio di Protezione Civile sono coperti dal segreto d ufficio e possono essere divulgati esclusivamente per motivazioni connesse all intervento di soccorso tecnico urgente ai Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Italiano. 5. Il fascicolo di intervento deve essere tenuto in un luogo sicuro e facilmente accessibile, a disposizione degli enti che effettuano il soccorso urgente, e ad essi prontamente consegnato in caso di intervento dal responsabile dell attività o suo delegato. 6. I fascicoli di intervento possono essere trasmessi volontariamente anche per attività non rientranti nell elenco di cui all allegato A. Art. 5 (Autorità di vigilanza) 1. Il Capo della Protezione Civile vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è competente ad applicare le sanzioni di cui all articolo 6. 2. Avverso le sanzioni pecuniarie amministrative applicate dal Capo della Protezione Civile è ammesso ricorso ai sensi dell articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68. Art. 6 (Sanzioni) 1. L inosservanza delle disposizioni di cui al 1 comma dell articolo 4, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00, oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell attività d impresa da 3 a 90 giorni. 2. Il Capo della Protezione Civile, accertata la violazione di cui al comma che precede, ordina al trasgressore di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni. L inosservanza a tale ordine è punita ai sensi dell art. 259 del Codice Penale. 3. L inosservanza delle disposizioni contenute al 2 e 3 comma dell articolo 4, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00, oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell attività d impresa da 3 a 90 giorni. 4. Il Capo della Protezione Civile, accertata la violazione di cui al comma che precede, ordina al trasgressore di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni. L inosservanza a tale ordine è punita ai sensi dell articolo 259 del Codice Penale. Art. 7 (Aggiornamenti e integrazioni) 1. Le norme e gli Allegati di cui al presente decreto possono essere aggiornati, integrati e modificati con decreto delegato. Art. 8 (Disposizioni transitorie) 4

1. Fino alla data della effettiva assunzione dell incarico da parte del Capo della Protezione Civile le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all articolo 6 sono comminate dal Comandante della Polizia Civile. Art. 9 (Abrogazione) 1. Il Decreto Delegato 17 settembre 2009 n. 125 ed ogni altra norma in contrasto con il presente decreto sono abrogate. Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2010/1709 d.f.r I CAPITANI REGGENTI Marco Conti Glauco Sansovini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 5