Notifica delle cartelle: rassegna della giurisprudenza

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Notifica delle cartelle: rassegna della giurisprudenza di Roberto Molteni Pubblicato il 30 ottobre 2012 sempre più commissioni tributarie stanno negando la possibilità di notificare le cartelle esattoriali con una semplice raccomandata postale La sentenza in esame (sent. n. 104/03/12 della C.T.P. di Lecco) concerne l impugnazione di una cartella esattoriale da parte del contribuente in quanto viziata sotto plurimi profili sia nella forma che nella sostanza e si inserisce nell attuale dibattito sulla questione della liceità o meno delle notifiche effettuate direttamente dal concessionario della riscossione, senza l intervento dell Ufficiale Giudiziario, sempre che vengano rispettati minimi requisiti di forma. Copiosa è ormai la giurisprudenza di merito che ha statuito la giuridica inesistenza (e non quindi la semplice nullità, suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio del ricorrente) della notifica per posta, tramite raccomandata A/R, della cartella esattoriale operata direttamente dal concessionario per la riscossione Ex plurimis, si ricordano CTP di Taranto n. 777/2010, CTP di Parma n. 53/07/2011; CTR di Milano n. 141/05/09; CTR di Milano n. 61/22/10; CTP di Campobasso n. 233/2011; CTP di Lecce n. 909/2009; CTP di Genova n. 125/2008; CTP di Lecce n. 656/02/2011 e CTR Abruzzo n. 3/10/2010. Un particolare cenno, all interno di questo consolidato filone giurisprudenziale, merita di essere fatto alla sentenza della CTP di Lecce n. 533 del 29/12/2010, giacché l estensore di questa 1

pronuncia è il dott. Donato Plenteda, presidente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Orbene, in quest ultima sentenza, partendo dall analisi della novella del D.Lgs. n. 46/1999 che ha modificato l art. 26 del DPR n. 602/1973 non consentendo più da allora al concessionario della riscossione la notifica diretta per posta e fornendo un esaustiva analisi della legge attualmente in vigore, il giudice tributario conclude perentoriamente che la notifica dell atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente. Peraltro, buona parte delle sentenze di merito sopra citate ancorano la loro decisione ad un arresto della Suprema Corte, sovente però trascurato, secondo cui: Alla stregua del fermo indirizzo di questa Corte, l art. 148 cpc va interpretato nel senso che per la validità della notifica, pur non essendo necessario che la relata dell ufficiale giudiziario sia interamente olografa, tuttavia occorre che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l attività compiuta e, in particolare, a chi e dove ha consegnato la copia dell atto da notificare (ex multis, Cass. 6643/97): dovendosi ulteriormente precisare che, sebbene la notificazione possa ritenersi valida anche se nella relata la data sia indicata con un timbro, invece di essere scritta dall ufficiale giudiziario di suo pugno, in ogni caso non è sufficiente che il timbro rechi l indicazione del nome dell ufficiale giudiziario, perché l art. 148 cpc richiede l autografia della relata quanto alla sottoscrizione dello stesso ufficiale giudiziario (Cass. n. 5577/1983). Qualora nell originale dell atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manchi il requisito indefettibile per l attestazione dell attività compiuta. 2

Ne deriva, per un verso, che non può disporsi la rinnovazione della notifica ai sensi dell art. 291 cpc (Cass. n. 1242/95 e n. 6377/1988) e, per altro verso, che l eventuale costituzione della parte non può svolgere alcuna funzione sanante di detta inesistenza. (Cass. Civ. n. 5305/1999). Tuttavia, come evidenziato dalla migliore dottrina, (si vedano i numerosi contributi di M. Villani sul punto), il vero problema non riguarda la liceità di detta procedura. La vera questione è più sottile. Attiene al diverso problema dell inesistenza della notifica perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge. Nulla quaestio sulla liceità della notifica per posta con raccomandata effettuata dall ufficiale giudiziario o dal messo notificatore. Il problema che una tale forma di notifica non può essere esperita direttamente da un soggetto non abilitato dalla legge, e cioè un mero agente della riscossione, quale è appunto Equitalia. Tale questione, certamente stimolante dal punto di vista giuridico, risulta superata nel caso odierno dal fatto che Equitalia non ha neanche tentato una notifica per posta tramite l invio di raccomandata A/R, ha semplicemente spedito al contribuente una cartella esattoriale per posta semplice, senza il rispetto di alcuna formalità, seppur minima. Difatti, sulla busta nella quale era stata inserita la cartella, non vi erano né i codici di spedizione della raccomandata, né alcun timbro dal quale fosse possibile evincere da dove e da quando la 3

cartella in oggetto fosse stata spedita ed, ovviamente, non vi era alcuna ricevuta di ritorno A/R sottoscritta dal contribuente, non trattandosi nemmeno di raccomandata. Appariva quindi oltremodo evidente che una siffatta procedura era da considerarsi del tutto abnorme, nell accezione di abnormità, sanzionata appunto con l inesistenza, delineata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 13308/2011): quando la modalità adottata non sia in alcun modo riconducibile allo schema legale degli atti di notificazione e quando manchi la prova del suo perfezionamento. La CTP di Lecco, nel caso in esame, non poteva esimersi dal rilevare che: Il plico non è stato recapitato tramite raccomandata con avviso di ricevimento; dalla documentazione allegata risulta pervenuta una semplice busta con l indicazione dell indirizzo del ricorrente, a prova della mancata notifica attraverso raccomandata con avviso di ricevimento Equitalia Nord Spa non è stata in grado di fornire copia dell avviso di ricevimento debitamente firmato per ricevuta. Equitalia Nord Spa si è limitata a produrre un documento interno che non può sostituire l avviso di ricevimento debitamente firmato per ricevuta dal destinatario. Da quanto sopra si ritiene inesistente la notifica della cartella impugnata. Si evidenzia infine che, a quanto consta allo scrivente, quanto esposto nel caso odierno non costituisce un precedente, per quanto abnorme, del tutto isolato, giacché il medesimo contribuente ha ricevuto da parte di Equitalia altre 3 cartelle esattoriali speditegli senza alcuna formalità. 4

C è quindi da chiedersi, il linea con quanto già osservato da alcuni commentatori, se il concessionario della riscossione che negli ultimi tempi di stretta fiscale ha visto aumentare notevolmente la mole di lavoro, non stia subendo un inevitabile trade off tra quantità e qualità formale del procedimento di esazione, a discapito delle garanzie del contribuente, visto che non tutti hanno la possibilità di ricorrere in giudizio per far valere le proprie ragioni. 30 ottobre 2012 Roberto Molteni 5