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Spett.le Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione IV Ufficio IV RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 DICEMBRE 2016, RELATIVA ALLE ATTIVITÀ E ALLA VIGILANZA DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI CHE SI ESPLICANO TRAMITE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252, ED AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 1. Premessa Lo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, ha determinato modificazioni e innovazioni di significativa portata al d.lgs. n. 252/2005 (e al d. lgs. n. 209/2005). Analizzando ora le proposte di modifica ed integrazione al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si evince come dette modifiche / integrazioni siano relative soprattutto alla governance, all attività di vigilanza, all attività transfrontaliera e all informativa agli aderenti. La rivisitazione del sistema di governance introduce le funzioni così dette fondamentali delle forme pensionistica complementare quali: la Funzione di gestone del rischio; la Funzione di revisione interna; la Funzione Attuariale. disciplinandone le attività. Allo stesso modo norma i ruoli e le attività del direttore generale e del responsabile differenziando le figure e le attività tra fondi negoziali, aperti e forme individuali. Non risultano invece modificate le disposizioni di cui all art. 7-bis d.lgs. n. 252/2005, se non con riferimento all equa ripartizione degli interventi in termini di rischiosità in caso di rideterminazioni della disciplina, finalizzate alla ricostituzione di mezzi patrimoniali adeguati. La Direttiva infatti non riguarda le disposizioni relative alla solvency, confermando al riguardo quanto stabilito dalla IORP I, già recepito nel decreto n. 259/2012, in merito ai mezzi patrimoniali di cui si debbono dotare i fondi pensione che 1

coprono rischi biometrici e/o che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni. In ordine generale si rileva la necessità che la Covip espliciti in modo chiaro il concetto di proporzionalità in più punti richiamato nello schema di decreto al fine di definire gli impegni dei fondi pensioni in sede di costituzione, di sistema di governo, di funzione di gestione del rischio e di politica di remunerazione. Riguardo all introduzione della funzione attuariale tra le funzioni fondamentali per i fondi che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni, si ritiene fondamentale che tale funzione venga svolta in totale indipendenza, rispondendo per questo solo all organo di amministrazione e al più, ma solo funzionalmente, qualora dipendente, al Direttore Generale.. Si rileva la stretta correlazione tra le attività della funzione attuariale (ove ci siano le condizioni per la sua costituzione) e quelle della funzione di gestione dei rischi. Nei casi dette funzioni fossero accorpate in virtù del principio di proporzionalità ovvero in mancanza della funzione attuariale (nei casi in cui non concorrono le condizioni sopra richiamate) si ritiene preferibile che il responsabile della funzione di gestione dei rischi abbia approfondite conoscenze attuariali o meglio ancora sia un Attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Data la rilevanza della attività svolte, risulta necessario, anche in relazione alla suindicata indipendenza e come avviene in altri settori (ad esempio quello assicurativo) che tutte le funzioni fondamentali riportino direttamente all organo di amministrazione e non solo alcune di esse (p.es la revisione interna). Questa impostazione permetterebbe di dare una chiara indicazione anche in corrispondenza dei fondi aperti e forme pensionistiche individuali per le quali nel testo odierno non risulta esplicitato a chi debbano riferire dette funzioni. Infine una importante considerazione sulla Funzione Attuariale; già dal nome si dovrebbe individuare senza alcun dubbio che è solo l Attuario colui che è deputato a svolgere tale Funzione e la ragione nasce non solo da una questione terminologica, quantunque evidente, ma anche e soprattutto da una questione di sostanza; il percorso di formazione che compie l Attuario è infatti l unico che può fornire le adeguate competenze; tale aspetto è inoltre supportato nel nostro Paese dalla presenza di un albo professionale e dal riconoscimento normativo tutelato dalla Costituzione che ricomprende l Attuario tra le 27 professioni regolamentate che prevedono un esame di stato e un albo, ma anche molti altri aspetti rilevanti quali l obbligo della formazione continua, le linee guida, seminari, convegni, congressi, aggiornamenti sull attività scientifica, procedimenti disciplinari, ecc. che non sono mere questioni formali ma sostanziali. Se il legislatore europeo non 2

ha individuato una specifica riserva è solo perché l albo non è presente in tutti i Paesi Europei, sussistendo nel nostro continente situazioni diverse da Paese a Paese. Pertanto, tenuto conto della normativa italiana, sul piano legale ma anche su quello del merito e della sostanza, riteniamo automatica l attrazione della riserva per l Attuario iscritto all Albo. Quindi ci auguriamo che codesto Ministero possa rivedere coerentemente con la legislazione italiana tale aspetto. Fatte tali considerazioni generali si passa, come detto, ad una analisi puntuale degli articoli di maggiore rilevanza. 2. Esame del documento Art. 4 bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo) Comma 2: Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario Si chiede di chiarire la natura del documento sul sistema di governo e chi lo debba redigere, in quanto non è chiaro se trattasi di un documento interno che deve essere deliberato dall organo di amministrazione del fondo e quindi utilizzato a fini di controllo e monitoraggio da parte della Covip, ovvero di un documento avente altra natura. Riguardo invece ai contenuti, si fa menzione soprattutto agli investimenti ( tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario ); a nostro avviso si dovrebbe inserire (nei casi che lo prevedono, ovvero quelli per i quali scatta l obbligo di istituire la funzione attuariale) anche fattori legati alle passività. Comma 3: I fondi pensione stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall organo di amministrazione del fondo pensione Analogamente a quanto sopra si richiede di chiarire eventuali altre finalità dei documenti contenenti le politiche relative alla gestione del rischio, alla revisione interna e alle attività attuariali, oltre a quella esplicitata riguardante l essere oggetto di delibera da parte dell organo di amministrazione del fondo. 3

Essendo l organo di amministrazione del fondo a dover deliberare sulle politiche in relazione alla gestione del rischio, alla revisione interna e, laddove rilevanti, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate, si ritiene che una tale responsabilità deve presuppore conoscenze approfondite su tali aree. In funzione di ciò si ritiene che il successivo art. 5 sexies possa essere integrato nella direzione succitata. Un criterio alternativo, che però non solleva l organo di amministrazione dal possesso di un approfondito know-how, sarebbe quello di far redigere detti documenti direttamente alle funzioni fondamentali, politiche che sarebbero poi verificate e rettificate dell organo di amministrazione. Art. 5 (Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza) Come si interseca il ruolo del responsabile con le funzioni fondamentali di cui agli articoli successivi? Molte attività del responsabile si possono ritrovare nelle funzioni fondamentali in seguito richiamate e nello specifico nella funzione di gestione dei rischi. Si richiede quindi una maggiore chiarezza dei compiti delle due figure (direttore generale e responsabile) e le loro interrelazioni con le funzioni fondamentali. Si nota poi che il direttore sia a supporto dell organo di amministrazione mentre il responsabile sia soprattutto a tutela degli iscritti, due ruoli molto diversi che andrebbero comunque perseguiti entrambi. Il ruolo di responsabile previsto anche dalla precedente normativa italiana, ma non contemplato nella Direttiva IORP II, ha la funzione di tutela degli iscritti, funzione in parte aggiuntiva rispetto all organo di amministrazione. In assenza di tale figura, si ritiene opportuno valutare per i fondi negoziali a chi siano demandati i compiti specifici di tutela, e se vale la pena mantenere una specifica figura, precisando meglio il ruolo per evitare sovrapposizioni o equivoci con le responsabilità dell organo di amministrazione. Da chiarire i ruoli e le attività degli organi di amministrazione e controllo soprattutto in corrispondenza dei fondi aperti e forme di previdenza individuale. Comma 3: Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su: a) gestione finanziaria... b) gestione amministrativa. c) trasparenza d) adeguatezza procedura esposti 4

e) tempestiva e corretta procedura di erogazione delle prestazioni f) conflitti di interesse g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione A nostro avviso si dovrebbe inserire (nei casi che lo prevedono, ovvero quelli per i quali scatta l obbligo di istituire la funzione attuariale) anche fattori legati alle passività. Art. 5 bis (Funzioni Fondamentali) Comma 4: I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all organo di amministrazione o al direttore generale Data la delicatezza delle attività svolte dalle funzioni fondamentali si consiglia un riporto diretto all organo di amministrazione. Art. 5 ter (Funzione di gestione del rischio) Comma 3: Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti: a) gestione delle attività e delle passività; b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili; c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; d) gestione dei rischi operativi; e) gestione dei rischi correlati alle riserve; f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio; g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. Le attività sottolineate sono quelle maggiormente correlate alla funzione attuariale Art. 5-quinquies. (Funzione attuariale) Comma 1: I fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, responsabile della funzione attuariale Il testo richiama chiaramente il requisito di indipendenza che il responsabile deve possedere. Se non ci sono dubbi sul rispetto della previsione dell indipendenza nel caso di persona esterna, ovvero di funzione esternalizzata, nel caso in cui sia una persona interna, andrebbero meglio definiti i requisiti relativi all indipendenza nei 5

termini in precedenza indicati; a nostro modo di vedere la funzione attuariale dovrebbe essere attribuita a persona diversa ed indipendente da quella che materialmente si occupa di determinare le riserve tecniche. che in modo efficace: a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche; b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall esperienza; e) attesta l affidabilità e l adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica; g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi; h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. Si ritiene che il concetto di contribuzione richiamato da punto h) sia troppo generico. Pur nel rispetto delle autonomie di tutte le funzioni, una indefinita previsione di collaborazione può creare dei conflitti e delle zone di ombra che possono compromettere il regolare funzionamento del fondo stesso. Si chiede quindi di inserire la previsione che il compito di cui al precedente punto h) debba trovare soluzione in un atto/documento del fondo pensione (per esempio nel documento sul sistema di governo del fondo di cui all art. 4- bis) che definisca, in maniera chiara ed inequivocabile, le modalità di coinvolgimento della funzione attuariale. A tal riguardo si ritiene che le attività definite all art. 5 ter. lettere a), e) ed f) siano quelle più strettamente correlate alla funzione attuariale. Art. 5-septies. Esternalizzazione Comma 1: I fondi pensione possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo al fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili Si prefigura la medesima impostazione del mondo assicurativo senza però prevedere la figura del responsabile interno al fondo. Si deve quindi intendere che la responsabilità ricade direttamente sull organo di amministrazione? 6

Comma 3. I fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attività di tale fornitore di servizi. Comma 4: I fondi pensione informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'accordo relativo all esternalizzazione entri in vigore. Dall esame letterale del testo emergono alcuni dubbi. La norma parla di accordo. Per poterne dare comunicazione alla COVIP, evidentemente, l accordo deve essere già stato concluso tra le parti. Tuttavia viene precisato che l informativa deve essere resa prima della sua entrata in vigore. A questo punto ci chiediamo se si tratta di un accordo già stipulato la cui validità è subordinata al parere favorevole della COVIP. Difatti la norma non definisce i poteri di inibizione dell'accordo da parte di COVIP né i tempi entro i quali la stessa si dovrebbe pronunciare affinché l accordo possa entrare in vigore. Non si tratta, evidentemente, della verifica dei requisiti di cui all'art. 5-sexies il cui compito è attribuito all'organo di amministrazione. Si chiede, pertanto, di modificare il comma 4 in modo da chiarire le tempistiche relative agli accordi di esternalizzazione, il carattere meramente informativo o meno e, di conseguenza, gli eventuali poteri di COVIP. Art. 5-octies. Politica di remunerazione Si ritiene opportuna una più chiara individuazione dei criteri in base ai quali deve essere definita la politica di remunerazione; al riguardo si suggerisce ad esempio che possano essere utilizzati elementi quali le caratteristiche dimensionali del fondo in merito agli iscritti e beneficiari e/o alle attività detenute e ai rischi sottostanti. Su tale argomento può essere sicuramente d aiuto anche il criterio di proporzionalità richiamato in premessa come punto di attenzione trasversale all intero impianto normativo. Art.5-nonies. Valutazione interna del rischio 7

Comma 1. I fondi pensione, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione dei rischi è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione. Si consiglia di chiarire le finalità del documento e chi lo debba redigere (a nostro modo di vedere la funzione di gestione dei rischi). Art. 12. Fondi pensione aperti Comma 1bis: Ai fondi pensione aperti costituiti come patrimoni separati, comunque iscritti nell albo tenuto dalla COVIP, è precluso il trasferimento transfrontaliero nonché lo svolgimento di attività transfrontaliera così come definiti dagli articoli 14- bis, 14-ter e 15-bis. Non è chiara la motivazione secondo la quale detti fondi debbano essere esclusi Art. 19. Compiti della Covip.. Comma 2: lettera i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari Comma 5 ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio. Nei commi di cui sopra si fa esplicito riferimento alla sola parte finanziaria, a nostro avviso si dovrebbe quindi aggiungere, nei casi che lo prevedono ovvero quelli per i quali scatta l obbligo di istituire la funzione attuariale, anche la parte delle passività. Giampaolo Crenca Presidente CNA Roma, 9 agosto 2018 8