C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O X LEGISLATURA SEDUTA DELL 11.7.2017 Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO Consigliere Segretario: MONACO ASS. ASS. ASS. BALDUCCI FEBBO PAOLINI BERARDINETTI GATTI PAOLUCCI BRACCO GEROSOLIMO PEPE CHIODI IAMPIERI X PETTINARI D ALESSANDRO MARCOZZI PIETRUCCI X D ALFONSO MARIANI RANIERI DI DALMAZIO MAZZOCCA SCLOCCO D IGNAZIO X MERCANTE SMARGIASSI DI MATTEO X MONACO SOSPIRI DI NICOLA DI PANGRAZIO MONTICELLI OLIVIERI VERBALE N. 95/3 OGGETTO: Legge regionale: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo). IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione della 3 a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente Berardinetti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; Uditi gli interventi dei consiglieri Febbo e Smargiassi; Visto il progetto di legge n. 402/2017 di iniziativa consiliare recante Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 recante Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo ; Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria; Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso LO APPROVA con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE VT/
Consiglio Regionale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) Art. 1 (Sostituzione dell articolo 12 della L.R. 66/2012) 1. L articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Attività promozionali) 1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni di cui all articolo 13 promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura. 2. Nell ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, provvede entro il 31 marzo di ogni anno a predisporre il programma annuale di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 che individua le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi; il programma può essere integrato con Programmi operativi, per attivare specifici interventi, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede a predisporre il programma annuale di finanziamento di cui al comma 2, entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente articolo. 4. La Giunta regionale può sostenere le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.". Art. 2 (Inserimento dell articolo 12 bis nella L.R. 66/2012) 1. Dopo l articolo 12 della L.R. 66/2012 è inserito il seguente: "Art. 12 bis (Fiera promozionale del tartufo) 1. Per le finalità di cui all articolo 12, è istituita la Fiera promozionale del tartufo. 2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, d intesa con le Associazioni dei tartufai di cui all articolo 13, stabilisce il programma e le modalità organizzative della Fiera promozionale del tartufo. Art. 3
(Sostituzione del comma 4 dell articolo 24 della L.R. 66/2012) 1. Il comma 4 dell articolo 24 della L.R. 66/2012 è sostituito dal seguente: "4. La Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all'articolo 3, destina una quota pari al 70 per cento delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento allocate al capitolo 11623.1 (titolo 1, tipologia 101, categoria 55) ed al capitolo 11623.2 (titolo 1, tipologia 101, categoria 48) del bilancio regionale. Di detta quota una percentuale pari al 60 per cento è riservata alle iniziative predisposte dalle Associazioni dei tartufai, una percentuale pari al 20 per cento è destinata alla "Fiera promozionale del Tartufo" ed una percentuale pari al 20 per cento è riservata alle ulteriori iniziative previste dalla presente legge.". Art. 4 (Abrogazione dell'articolo 25 della L.R. 66/2012) 1. L articolo 25 della legge regionale 66/2012 è abrogato. Art. 5 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). ************** Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 95/3 dell'11.7.2017, ha approvato la presente legge. IL PRESIDENTE VT/cm
Consiglio Regionale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) Sig. Presidente, colleghi Consiglieri Relazione il progetto di legge mira a dare attuazione al dispositivo originario introdotto dal legislatore per dare concretezza alle attività connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del tartufo, anche in ordine alla sempre più crescente necessità di una maggiore vigilanza e controllo e alla non più rinviabile esigenza di dare al tartufo abruzzese il giusto riconoscimento al di fuori dei confini regionali. Nello specifico, si interviene sulla disciplina contenuta nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo. L articolo 1 riformula l articolo 12 della L.R. 66/2012; dopo aver individuato nel primo comma le iniziative finanziabili, nel comma 2 si stabilisce che la Giunta Regionale ogni anno, predispone, previa intesa vincolante con la commissione consiliare competente, un programma annuale di finanziamento delle iniziative stesse, individuando le modalità e i criteri attraverso i quali ripartire le somme annualmente acquisite per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta dei tartufi in Regione, nonché i soggetti beneficiari dei contributi nell ambito delle finalità previste dalla legge. Si prevede, inoltre, che il programma annuale possa essere integrato con programmi operativi volti ad attivare interventi specifici, quali, a titolo esemplificativo, la cartografia con conseguente realizzazione di mappe dell intera Regione in cui vengono evidenziate le attitudini del suolo a produrre tartufi. L articolo 2, allo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione del prodotto, introduce, ex novo, l articolo 12bis che prevede l istituzione, da parte della Giunta Regionale d intesa con le Associazione dei tartufai, della Fiera promozionale del Tartufo. L articolo 3 prevede l intera riformulazione del comma 4 dell articolo 24 della L.R. 66/2012, dove si stabilisce che una percentuale pari al 60% viene riservata alle iniziative predisposte, ai fini della legge, dalle Associazioni dei tartufai e una percentuale non inferiore al 20% sia destinata alla Fiera promozionale del Tartufo mente, il restante 20%, è riservato alle ulteriori iniziative previste dalla norma. Le modifiche introdotte variano, inoltre, in aumento, la percentuale (dal 50 al 70 per cento) della quota delle entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale destinate alle attività sopra riportate. L articolo 4 prevede l abrogazione dell articolo 25 della L.R. 66/2012, in quanto ciò che in esso viene sancito, è stato riformulato ed inserito nelle disposizioni dell articolo 1 che modifica comma 2 dell articolo 12. L articolo 5 è la norma finanziaria dove viene stabilito che dalla attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico della finanza regionale, in quanto le
modifiche apportate alla norma riguardano esclusivamente una diversa e più dettagliata ripartizione delle risorse relativa alla tassa di concessione regionale. L articolo 6, infine, disciplina l entrata in vigore della legge. Relazione della 3 a Commissione consiliare Il presente progetto di legge d iniziativa del Consigliere Lorenzo Berardinetti è stato rubricato con il n. 402/2017 ed è stato assegnato a questa Commissione in data 21.06.2017 e, ai sensi del comma 2 dell art. 72 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, per parere alla 1^ Commissione consiliare che, nella seduta del 27 giungo 2017, ha espresso parere finanziario favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti sull art. 3 così come riformulato dall emendamento a firma del Consigliere Berardinetti. Nel corso della seduta del 28 giugno 2017, la 3^ Commissione consiliare ha proceduto all esame finale del progetto di legge a cui è stato presentato n. 1 emendamento che, posto in votazione, è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti. La Commissione, a seguire, ha approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti il testo del progetto di legge, così come modificato. Hanno votato a favore i Consiglieri: Berardinetti, Paolini, Balducci, Febbo, Iampieri, Sospiri e Di Dalmazio. Si sono astenuti i Consiglieri: Mercante, Ranieri e Smargiassi. Pertanto, si propone al Consiglio regionale: - di approvare l allegato progetto di legge n. 402/2017 di iniziativa del Consigliere Lorenzo Berardinetti.