Bando unità di ricerca 2011



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Bando unità di ricerca 2011 Questo bando è attivato ai sensi dell articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) e in conformità alle linee generali di intervento delineate dal Programma Pluriennale della Ricerca per la XIV Legislatura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2902 di data 14 dicembre 2010. 1. Oggetto del bando e risorse finanziarie Con questo bando, la finanzia la realizzazione di progetti ideati da ricercatori esperti e finalizzati a costituire una unità di ricerca, da svolgersi presso un organismo di ricerca avente sede legale o operativa in provincia di Trento. Le risorse finanziarie destinate al presente bando sono pari a 3.000.000,00 Euro e il finanziamento provinciale copre il 100% dei costi. 2. Finalità Questo bando ha le seguenti finalità: selezionare un numero ristretto di progetti di alta qualità scientifica, focalizzati sui seguenti obiettivi: promuovere la presenza di autorevoli ricercatori, anche stranieri, che assumano la direzione di un progetto di ricerca finalizzato a costituire una nuova unità di ricerca, addizionale e complementare rispetto a quanto già attivo presso gli organismi di ricerca del territorio; far crescere gruppi di giovani ricercatori inserendoli, sin dalle prime fasi dei loro percorsi professionali, in progetti di alto valore scientifico; favorire la mobilità di ricercatori di qualunque nazionalità verso il sistema di ricerca trentino contribuendo all internazionalizzazione del sistema di ricerca trentino; generare positive ricadute sul sistema di ricerca trentino, attraverso il sostegno di iniziative che prevedano risultati misurabili in termini sia qualitativi sia quantitativi. 3. Aree di ricerca I progetti di ricerca sono selezionati all interno delle seguenti aree tematiche, che rientrano nei temi di ricerca prioritari così come definiti dal Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura: ambiente e gestione delle risorse naturali (ecologia, rischio ambientale, evoluzione climatica, biodiversità); scienza dei materiali: micro-nano-tecnologie inorganiche e ibride; tecnologie dell informazione e della comunicazione; biotecnologie, genomica, post-genomica, biologia computazionale; neuroscienze e scienze cognitive; governance territoriale e standard globali dopo la crisi; diritto ed economia per la valutazione delle politiche. 4. Requisiti soggettivi per la partecipazione Il ricercatore proponente deve essere in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca conseguito in Italia o all estero da almeno cinque anni alla data di scadenza del presente bando o di esperienza equivalente maturata presso qualificati centri o laboratori di ricerca italiani o stranieri. L organismo di ricerca (soggetto ospitante), secondo l accezione comunitaria, deve avere sede legale o operativa in provincia di Trento alla scadenza del presente bando. Il ricercatore proponente non deve fare già parte del personale a tempo indeterminato del soggetto ospitante.

5. Requisiti del progetto Il progetto deve avere una durata da due a tre anni ed un costo annuo non superiore a 200.000,00 euro. Le proposte progettuali devono essere formulate in maniera tale da consentire la valutazione dei seguenti elementi: obiettivi e oggetto della ricerca; modalità di attuazione del progetto; piano finanziario e descrizione dei costi; unità di ricerca che si intende costituire, profili professionali (in entrata e in uscita) dei giovani ricercatori e tecnici necessari alla realizzazione del progetto di ricerca; attrezzature e altre "facilities" disponibili presso il soggetto ospitante a supporto della realizzazione del progetto; impegno che il ricercatore proponente dedicherà al progetto e che comunque non potrà essere inferiore a sei mesi all anno. Il progetto deve essere formulato in maniera tale da consentire l avvio della ricerca entro 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica della determinazione di finanziamento del progetto. Il progetto deve essere redatto in inglese. In caso di finanziamento, l abstract del progetto potrà essere utilizzato dalla Provincia per la pubblicazione. 6. Documentazione per la partecipazione al bando La documentazione per partecipare al bando deve essere presentata attraverso il soggetto ospitante ed è costituita da: a. domanda di ammissione del soggetto ospitante; b. dichiarazione del ricercatore proponente; c. progetto di ricerca; d. allegati. In particolare: a. La domanda di ammissione è firmata dal responsabile legale del soggetto ospitante, o suo delegato, e deve contenere: i dati del soggetto ospitante; i dati sintetici del progetto; i dati del ricercatore; l impegno del soggetto ospitante ad ospitare il ricercatore e sostenerne l attività di ricerca, garantendo l accesso alle infrastrutture ed ai servizi necessari per la realizzazione del progetto; la ragione della scelta operata di ospitare il ricercatore; le prospettive di sviluppo della carriera dei giovani ricercatori coinvolti nel progetto; le prospettive di sviluppo dell attività di ricerca; la dichiarazione che il progetto non riguarda l esecuzione di attività che sono già state effettuate o che sono in corso di svolgimento da parte del soggetto ospitante. Se il progetto costituisce estensione di attività esistenti ciò andrà segnalato; la dichiarazione che i costi del progetto sono aggiuntivi rispetto alle attività ordinarie del soggetto ospitante e che non sono coperti dalla Provincia o da altri soggetti. b. La dichiarazione del ricercatore proponente è firmata dal ricercatore stesso e riporta: l indicazione del soggetto ospitante che si è impegnato a sostenere il progetto; l impegno a condurre la ricerca nel rispetto sia delle disposizioni contenute nel bando sia delle procedure interne del soggetto ospitante i mesi uomo che il ricercatore si impegna a dedicare al progetto e a trascorrere presso il soggetto ospitante. c. Il progetto di ricerca è firmato dal ricercatore proponente e deve contenere: 1. titolo del progetto; 2 di 9

2. acronimo; 3. area tematica; 4. settore scientifico disciplinare; 5. dati del ricercatore proponente e del soggetto ospitante; 6. abstract; 7. parole chiave; 8. durata in mesi; 9. descrizione del progetto; 10. presentazione del ricercatore proponente e del gruppo di ricerca ospitante; 11. piano finanziario. I documenti sopra elencati sono generati attenendosi alle richieste del sistema informatico per la sottomissione delle proposte progettuali descritto nell articolo 7. Uno schema del format che assumerà la proposta progettuale, una volta sottomessa, può essere visualizzato nella sezione "Fac-simile" del seguente indirizzo: http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_di_ricerca/bandi_pat/-sottomissione_bandi/ d. La documentazione da allegare, al di fuori della procedura informatica, comprende: copia del documento di identità del ricercatore proponente; copia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto ospitante o del suo delegato; il curriculum vitae del ricercatore proponente firmato; il gantt; la scheda etica firmata dal ricercatore proponente. Tutta la documentazione presentata, considerata rigorosamente riservata, non sarà restituita. 7. Modalità di presentazione La sottomissione delle proposte prevede una fase propedeutica di registrazione del soggetto ospitante e del ricercatore proponente al seguente indirizzo: http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_di_ricerca Il servizio è attivo a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione dell estratto del bando sul Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige. La sottomissione delle proposte deve essere effettuata entro le ore 17.00 del 27 settembre 2011 utilizzando l apposita funzione presso lo stesso indirizzo. Le modalità di registrazione e di sottomissione sono consultabili nella sezione "Guida alla compilazione". Il servizio internet consente la sottomissione in forma elettronica della documentazione di cui ai punti a), b) e c) dell articolo precedente. A conclusione della fase di sottomissione l applicativo informatico genera un file di archivio (acronimoprogetto.zip), che contiene la medesima documentazione. Questa documentazione unitamente agli allegati di cui al punto d) previsti all art. 6, deve essere consegnata in forma cartacea in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 15.45 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45), o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sette giorni dalla data di chiusura del bando, al seguente indirizzo: Servizio Università e ricerca scientifica via Zambra, 42 Torre B Sud Top Center 38121 Trento. La documentazione cartacea deve essere firmata in originale secondo le indicazioni di cui all articolo 6. 3 di 9

Sulla domanda di ammissione va apposta un marca da bollo da Euro 14,62. In caso di difformità fa fede la documentazione inoltrata tramite il servizio internet. 8. Cause di esclusione dalla valutazione Sono cause di esclusione dalla valutazione: 1. la non attinenza del progetto ad alcuna delle aree di ricerca previste dal bando; 2. la sottomissione di più di un progetto di ricerca da parte del medesimo ricercatore; 3. il difetto dei requisiti soggettivi previsti all articolo 4; 4. il mancato ricevimento, entro i termini previsti, della documentazione cartacea relativa a uno dei documenti di cui ai punti a), b) e c) di cui all articolo 6; in caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento - farà fede il timbro a data dell ufficio postale accettante; 5. l assenza di una delle firme da apporre sulla documentazione di cui ai punti a), b) e c). E invece sanabile la mancanza o l irregolarità di uno degli allegati di cui al punto d) dell articolo 6. 9. Valutazione dei progetti di ricerca Il Servizio Università e ricerca scientifica, verificata la regolarità amministrativa della documentazione cartacea pervenuta, trasmette le proposte progettuali risultate ammissibili al Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l innovazione, di seguito Comitato, organo di consulenza della, per la valutazione. La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità: a) progetto di ricerca: originalità, carattere di frontiera della ricerca, addizionalità e complementarietà rispetto ai filoni di ricerca già attivi presso il soggetto ospitante, fattibilità, potenziale strategico, possibilità di ricadute di sistema nel breve/medio periodo; organizzazione del progetto, chiarezza delle scadenze e adeguatezza dei metodi prescelti; potenzialità di attrarre ulteriori risorse finanziarie da soggetti pubblici e privati; chiarezza nelle prospettive professionali e nelle possibili ricadute occupazionali per i giovani ricercatori coinvolti; b) ricercatore proponente: livello del background scientifico e professionale, qualità delle pubblicazioni, capacità di leadership di un gruppo di ricerca e di gestione di progetti, estensione e qualità di collaborazioni scientifiche, mesi uomo dedicati al progetto; c) coerenza con le finalità del bando, motivazioni del soggetto ospitante e congruità del progetto con le attività dello stesso, potenzialità della proposta ai fini della costituzione di un unità di ricerca consolidata, possibilità di dare origine a nuove competenze professionali, eventualmente trasferibili. La valutazione è espressa numericamente in ottantesimi, così distribuiti: criterio a) fino a 40 punti; criterio b) fino a 30 punti; criterio c) fino a 10 punti. Il Comitato compila un'apposita scheda di valutazione per ogni progetto e formula un giudizio ai fini della definizione della graduatoria di merito delle proposte giudicate ammissibili a finanziamento. Nella formulazione del giudizio, il Comitato può rideterminare i costi del progetto, qualora giudicati non congrui. Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 60 punti. A parità di punteggio è data preferenza, in ordine di priorità: 1. ai progetti presentati da ricercatori che garantiscono un impegno personale di durata complessivamente maggiore; 2. ai progetti presentati da ricercatori di genere femminile; 3. ai progetti presentati da ricercatori di età inferiore. 10. Approvazione della graduatoria, accettazione del finanziamento e avvio delle attività L approvazione della graduatoria è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del bando. 4 di 9

Il finanziamento dei progetti, secondo l ordine della graduatoria e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è disposto con provvedimento del dirigente del Servizio Università e ricerca scientifica entro quindici giorni dalla deliberazione di cui sopra. Il finanziamento è revocato se il ricercatore, tramite il soggetto ospitante, non comunica l accettazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica al soggetto ospitante della determinazione di finanziamento del progetto o se l avvio delle attività non avviene entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data. L avvio delle attività di ricerca deve essere comunicato al servizio Università e ricerca scientifica entro 15 (quindici) giorni dall inizio delle attività. Alla comunicazione di avvio delle attività devono essere allegate: la dichiarazione del tempo che il ricercatore proponente dedicherà al progetto. I mesi uomo indicati non possono essere di numero inferiore a quanto riportato nella dichiarazione del ricercatore prevista al punto b) dell art. 6; la copia del contratto stipulato tra soggetto ospitante e ricercatore proponente, di durata pari a quella del progetto. La graduatoria è valida per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data della sua approvazione. In caso di disponibilità finanziaria, il dirigente del Servizio Università e ricerca scientifica dispone il finanziamento di ulteriori progetti della graduatoria in corso di validità 11. Responsabilità del ricercatore e del soggetto ospitante Il ricercatore proponente si assume la responsabilità scientifica e gestionale del progetto. Il soggetto ospitante si impegna a: 1. mettere a disposizione del ricercatore proponente e dell unità di ricerca, per l'intera durata del progetto, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto; 2. garantire l erogazione dei compensi, nonché degli altri benefici previsti per legge, al personale di cui alla voce a.1) del successivo articolo 12. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere alla Provincia copia dei contratti stipulati con gli altri ricercatori impegnati nel progetto di ricerca. Il ricercatore proponente e il soggetto ospitante devono adempiere agli obblighi di rendicontazione delle attività svolte descritti dall articolo 14 e devono inoltre fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Servizio Università e ricerca scientifica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari. 12. Tipologie di costi ammissibili a finanziamento Le tipologie di costi ammissibili al finanziamento sono: a) costi per attività di ricerca: a.1) costi di personale, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni altro onere di legge a carico del soggetto ospitante: - compenso del ricercatore proponente; - contratti per giovani ricercatori e personale tecnico, borse per laureati; a.2) costi per l'esecuzione del progetto: - costi di missione e di formazione, con l esclusione di indennità di missione o di trasferta; - materiale di consumo; - materiale inventariabile, limitatamente alle quote di ammortamento tecnicoeconomico; - costi per la diffusione dei risultati; a.3) altri costi direttamente imputabili all attività di ricerca, ove riconosciuti ammissibili dal Comitato. Tutti i costi devono essere opportunamente descritti. b) una somma forfetaria riconosciuta al soggetto ospitante pari al massimo al 10% dei costi di cui al punto a) per il supporto dell attività di ricerca. 5 di 9

Sono ammissibili a finanziamento solo i costi aggiuntivi rispetto all attività ordinaria del soggetto ospitante, specificatamente riferiti all'attuazione del progetto, secondo le tipologie sopraindicate e secondo il piano finanziario descritto nel progetto, nonché secondo le indicazioni contenute nell allegato a) al presente bando, che ne forma parte integrante. Il finanziamento deve essere utilizzato per costi sostenuti nel periodo di durata del progetto e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione dello stesso. Non sono ammissibili a finanziamento i costi già coperti dalla Provincia o da altri soggetti, a qualsiasi titolo concessi. 13. Modalità di erogazione Il finanziamento è assegnato al soggetto ospitante, che provvede a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto. L erogazione del finanziamento avviene, previa richiesta sottoscritta dal responsabile del progetto e dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante, secondo le seguenti modalità: o un acconto pari al 50% del piano finanziario riferito al primo anno di progetto; o versamenti successivi, previa verifica delle rendicontazioni intermedie e valutazione delle relazioni scientifiche intermedie, calcolati come somma algebrica del 50% del piano finanziario per l anno successivo a quello rendicontato e del saldo tra i costi rendicontati e ritenuti ammissibili e quanto già erogato dalla PAT come acconto sull annualità. La quota in acconto non è corrisposta nel caso in cui i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano inferiori a quanto già liquidato dalla Provincia; o il saldo, nei limiti del finanziamento concesso, pari alla differenza tra quanto rendicontato e ritenuto ammissibile e quanto già liquidato dalla Provincia previa acquisizione del parere positivo del Comitato sulla relazione scientifica finale. 14. Relazioni scientifiche e rendicontazioni 14.1 Relazioni scientifiche e rendicontazioni intermedie Entro 60 (sessanta) giorni da ogni scadenza annuale dall inizio del progetto devono essere presentati: a) la relazione scientifica, sottoscritta dal ricercatore, in grado di fornire elementi conoscitivi relativi a: svolgimento del progetto; risultati preliminari conseguiti; eventuali variazioni rispetto al progetto originario; b) la rendicontazione contabile dei costi sostenuti e degli eventuali ricavi, vistata dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal ricercatore, accompagnata da una breve descrizione dei costi più rilevanti. 14.2 Relazioni scientifiche e rendicontazioni finali Entro 90 (novanta) giorni dal termine del progetto devono essere presentati: a) la relazione scientifica, sottoscritta dal ricercatore, che fornisce elementi conoscitivi relativi a: svolgimento del progetto; risultati conseguiti; eventuali variazioni rispetto al progetto originario; prospettive di ulteriori sviluppi; b) una scheda di sintesi destinata all eventuale pubblicazione; c) la rendicontazione contabile dei costi sostenuti e degli eventuali ricavi, vistata dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal ricercatore, accompagnata da una breve descrizione dei costi più rilevanti; d) il provvedimento per gli enti pubblici, o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i soggetti privati, con cui il soggetto ospitante dà atto dell avvenuta realizzazione del progetto e del totale dei costi e dei ricavi. Le rendicontazioni economiche finali riferite a progetti di importo complessivo superiore ad Euro 450.000,00 devono essere certificate anche dall organo di revisione dei soggetti beneficiari del finanziamento o, in assenza, da revisori esterni. 6 di 9

I revisori attestano l esistenza e la regolarità della documentazione comprovante i costi e i ricavi indicati nei rendiconti. L attestazione di cui sopra non è dovuta: - nel caso in cui i bilanci consuntivi siano certificati; - per gli eventuali rendiconti che sono stati verificati presso il soggetto ospitante dai funzionari della. Contestualmente alla presentazione del rendiconto, il soggetto ospitante versa alla Provincia l eventuale eccedenza del finanziamento ricevuto rispetto alla somma rendicontata. Ad avvenuto completamento dell esame della rendicontazione, le eventuali ulteriori somme ricevute in eccesso rispetto al finanziamento spettante devono essere restituite entro trenta giorni dalla richiesta. Scaduto questo termine si applica quanto previsto dall articolo 51, comma 4 della legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979. Tutte le relazioni scientifiche e le rendicontazioni devono essere redatte secondo i formati messi a disposizione dal Servizio Università e ricerca scientifica La mancata presentazione delle relazioni scientifiche o delle rendicontazioni contabili entro i termini previsti ai punti 14.1 e 14.2 del presente articolo è sanzionata con la riduzione del 5% (cinque) del finanziamento spettante calcolato sui costi ritenuti ammissibili, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, allegato 2, punto 3. 15. Proroghe, sospensioni, rinunce e rimodulazioni del progetto Ogni richiesta o comunicazione relativa al progetto deve essere inoltrata dal ricercatore al servizio Università e ricerca scientifica tramite il soggetto ospitante. La durata del progetto può essere prorogata un unica volta per un massimo di dodici mesi, su richiesta motivata, previa valutazione del Comitato. Il ricercatore proponente può chiedere la sospensione del progetto: a. per congedo parentale, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.; b. per gravi motivi personali. Il soggetto ospitante può tuttavia richiedere motivatamente al Comitato la continuazione del progetto. In caso di parere positivo sono riconosciuti i costi sostenuti per il progetto durante il periodo di assenza del ricercatore proponente, ad esclusione dei costi relativi al medesimo. Nei casi sopra elencati la sospensione non costituisce proroga del progetto. La sospensione di cui al punto b) può avere una durata massima di dodici mesi. Trascorso tale termine, il progetto si intende interrotto. Se il ricercatore, per motivi eccezionali e assolutamente imprevedibili, deve rinunciare a proseguire l attività di ricerca, il progetto è considerato interrotto alla data di fine attività, che deve essere comunicata tempestivamente al Servizio Università e ricerca scientifica dal ricercatore, tramite il soggetto ospitante. Entro 30 (trenta) giorni dall interruzione del progetto deve essere presentata la rendicontazione finale prevista all articolo 14.2. Il Comitato valuta il grado di realizzazione del progetto rispetto agli obiettivi iniziali e propone la rideterminazione del finanziamento. In caso di interruzione entro il primo anno di attività il finanziamento può essere totalmente revocato. Fermo restando l importo complessivo dei costi ammessi a finanziamento, che è vincolante, durante l esecuzione del progetto sono ammesse compensazioni tra le diverse voci, anche derivanti dall inserimento di nuove voci, fino al 30% del costo totale di cui alla lettera a) dell articolo 12. Le variazioni significative di ogni voce di costo devono comunque essere segnalate in sede di presentazione della rendicontazione di cui all articolo 14. Proroghe, sospensioni, cessazioni anticipate e rimodulazioni superiori al 30 % del totale complessivo dei costi del progetto di cui alla lettera a) dell articolo 12, derivanti dall inserimento di voci di costo non previste o da altre modifiche del piano finanziario, sono disposte con provvedimento del dirigente del Servizio università e ricerca scientifica, sentito il Comitato. 16. Monitoraggio dei progetti finanziati 7 di 9

Il monitoraggio del progetto è effettuato, con la consulenza del Comitato, attraverso: a. la valutazione delle relazioni scientifiche intermedie; b. eventuali visite presso i soggetti ospitanti. Qualora dal monitoraggio risultino modalità di svolgimento della ricerca non conformi al progetto approvato, su proposta del Comitato sono trasmesse al ricercatore e al soggetto ospitante specifiche prescrizioni volte a rimuovere le irregolarità riscontrate. Se tali prescrizioni non sono rispettate nei termini indicati, si applica quanto disposto all articolo 17. Il Servizio Università e ricerca scientifica può effettuare monitoraggi contabili sui rendiconti sia intermedi che finali, attraverso visite presso la sede del soggetto ospitante. L assenza di comunicazioni sull esito del monitoraggio o sulla valutazione delle relazioni non equivale all approvazione dei documenti presentati. 17. Sospensione, rideterminazione o revoca del finanziamento In caso di esito negativo della valutazione di una relazione scientifica intermedia o di un monitoraggio scientifico, il Comitato può proporre la sospensione del progetto. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Università e ricerca scientifica, che fissa un termine entro il quale il ricercatore e il soggetto ospitante sono tenuti a fornire gli elementi utili a chiarire le difformità riscontrate. Sulla base della valutazione di tali elementi il Comitato propone: la continuazione del progetto, con rideterminazione della data di conclusione ed eventuale ridefinizione del finanziamento; la ridefinizione del progetto, con l eventuale rideterminazione del finanziamento; l interruzione del progetto e la revoca parziale del finanziamento, fermo restando il riconoscimento dell attività svolta; la revoca totale del finanziamento concesso. La conseguente decisione è assunta con provvedimento del dirigente del Servizio Università e ricerca scientifica. Durante il periodo di sospensione non possono essere imputati costi legati all esecuzione del progetto. In caso di esito negativo della relazione scientifica finale il Comitato propone la revoca parziale del finanziamento concesso. Sono inoltre valutate come inadeguate modalità di attuazione del progetto, con revoca parziale o totale del finanziamento, le seguenti circostanze: mancata collaborazione con l attività di monitoraggio scientifico o contabile; mancata comunicazione delle informazioni riguardanti eventi o modifiche sostanziali del progetto approvato. Per il recupero delle somme erogate in eccesso rispetto a finanziamenti revocati o rideterminati si applica quanto previsto dall articolo 51, comma 4 della legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979. 18. Proprietà dei risultati della ricerca I risultati del progetto, intesi come i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili per le relative possibilità di utilizzazione economica, appartengono alla Provincia, fatto salvo il diritto dei ricercatori di essere riconosciuti autori e fermo restando quanto dispone la deliberazione della Giunta provinciale n. 3107 del 30 dicembre 2010. In ogni opera, scritto o prodotto relativo al progetto dovrà essere menzionata la Provincia autonoma di Trento e uno specifico riferimento al presente bando. 19. Privacy Tutti i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano i partecipanti al bando che: 8 di 9

1. il trattamento sarà effettuato esclusivamente per l espletamento degli adempimenti connessi all attuazione del presente bando, con l ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici e con l adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza; 2. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all assolvimento degli adempimenti connessi all attuazione del bando; 3. titolare del trattamento è la ; 4. responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica; 5. in ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 9 di 9