BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI



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BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (Oggetto) 1. Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa e dal presente regolamento. Articolo 2 (Momento di determinazione del contributo di costruzione) 1. Il contributo di costruzione è determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire 1, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria 2. 2. Nei casi di denuncia di inizio attività a titolo oneroso, ai sensi dell articolo 22, commi 3, 4 e 5 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e 1 Articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ): 1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (attualmente, articolo 32, comma 1, lettera g) e articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune. 2 Sul fatto che il contributo di costruzione debba essere determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria, cfr. Cons. Stato Sez. V, 26 marzo 2003, n. 1564. 3 Articolo 22, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001: 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 1

regolamentari in materia edilizia ), il contributo di costruzione è determinato con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data della presentazione della denuncia di inizio attività. Articolo 3 (Esclusioni e riduzioni del contributo di costruzione) 1. Il contributo di costruzione non è dovuto nei casi previsti: a) dall articolo 6 4 e dall articolo 17, comma 3 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 4 Articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001: 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. 3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 5 Articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001: Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153(l'articolo 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall'articolo 1, 2

b) dall articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 6 ; c) negli altri casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente 7. comma 5, decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e l articolo 2135 del codice civile); b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 6 Articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122: I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente. Nel testo della bozza di regolamento si è accolto quanto affermato da TAR Veneto, Sez. II, n. 3336/2007: L'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. "legge Tognoli"), nel consentire, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno ed anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, si applica solo all'ipotesi di fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali provvede, invece, il precedente art. 2, comma 2, che nel sostituire l art. 41 sexies della L.U. n.1150/1942 - stabilisce l'obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (CDS, Sez. V, 3 giugno 1996, n. 621). Ne consegue l inapplicabilità, nella specie, del ripetuto art. 9, poiché il parcheggio di cui si discute era realizzato a servizio di un edificio nuovo. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 settembre 2008, n. 4024: l esenzione dal costo di costruzione, in base alla legge 122/1989, può trovare applicazione solo nel caso di parcheggi privati pertinenziali. Il parcheggio pertinenziale, sia esso realizzato contestualmente all immobile sia successivamente, ha comunque una natura di opera di urbanizzazione ed è quindi esonerato dal costo di costruzione. TAR Marche, 28 dicembre 2009, n. 1475: ai sensi delle LL. n. 10 del 1977 e n. 122 del 1989, in sede di rilascio della concessione edilizia, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art. 41-sexies della L. n. 1150 del 1942. Infatti, la L. 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli ), recante disposizioni in materia di parcheggi, dispone (art. 11 comma 1) che le opere e gli interventi da essa previsti costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f), della l. 28 gennaio 1977 n. 10, e dunque non sono soggetti a contributo concessorio (Cons. St., Sez. V, 14 ottobre 1992, n. 987; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 aprile 2007, n. 1779). Pertanto gli atti di accertamento devono essere ritenuti illegittimi, nella parte in cui assoggettano al pagamento degli oneri di urbanizzazione i parcheggi privati realizzati dalla ricorrente, con la precisazione che il regime di gratuità riguarda soltanto i parcheggi di pertinenza delle nuove costruzioni nei limiti della dotazione obbligatoria, che fanno corpo con le stesse o che vengono realizzati in aree pertinenziali. 7 In base all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128: L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. 3

2. Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati o aventi in comune i muri divisori, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente autonoma 8. 3. L esenzione dal versamento del contributo di costruzione, prevista per la ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% degli edifici unifamiliari, è applicabile solamente se l edificio è fin dall origine, prima dell intervento edilizio, unifamiliare 9 e mantiene tale carattere dopo l intervento 10. Tale esenzione si applica anche se il proprietario di un abitazione unifamiliare ricadente in zona agricola non sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale 11. 8 TAR Lombardia, Brescia, 3 marzo 2006, n. 268: La ratio che ispira la specifica esenzione è infatti di derivazione sociale e pertanto la nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma, non è nella sua accezione strutturale, ma socio economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez.II, 10 ottobre 1996, n. 1480). Deve pertanto ritenersi irrilevante la comunione di talune strutture portanti o di qualche muro di confine e devono conseguentemente essere considerate unifamiliari, per tipologia obiettiva, anche le case realizzate a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 1 marzo 1995, n. 185; id. 7 settembre 1999, n. 770). Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, in relazione alle caratteristiche dell'edificio oggetto di ristrutturazione che mantiene la destinazione residenziale ed ha in comune solo un muro di confine con un'altra unità immobiliare unifamiliare, mantenendo per il resto completa autonomia funzionale con ingressi autonomi e separati, ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 3, lett. b), del DPR 6 giungo 2001, n. 380. 9 In questo senso: Tar Marche 12 febbraio 1998, n. 250; TAR Lombardia, Brescia, 28 gennaio 2002, n. 100. 10 Per TAR Marche, 31 gennaio 2007, n. 8: l'edificio oggetto dell'intervento edilizio assentito era e resta unico. TAR Emilia Romagna, Parma, 1 luglio 2004, n. 367: Secondo la non equivoca lettera e la chiara "ratio" della richiamata disposizione - da individuarsi, quest'ultima, nell'intento del legislatore di agevolare i proprietari che intendono ampliare il proprio alloggio unifamiliare al solo scopo di migliorarne le condizioni di abitabilità (v. T.A.R. Toscana, 28/3/2003 n. 1130) - il beneficio della gratuità della concessione edilizia è riservato esclusivamente agli interventi di ristrutturazione con ampliamento di edifici aventi destinazione d'uso residenziale: con esclusione, quindi, di quegli immobili che, ancorché siano in parte adibiti a residenza di una sola famiglia, siano in parte utilizzati anche per un uso diverso da quello abitativo. In conclusione, l'esenzione contributiva in parola riguarda solamente gli edifici architettonicamente costruiti, per volume, per superficie, per numero e per funzione di vani, in relazione alle esigenze abitative di un solo nucleo familiare (v. T.A.R. Lombardia -BS- 7/9/1999 n. 770; T.A.R. Veneto, 30/3/1996 n. 480). Afferma ancora la sentenza in esame: Il Collegio ritiene che la determinazione contributiva effettuata dal Comune sia immune dai vizi segnalati dalla ricorrente perché l'intervento di ristrutturazione in questione è consistito nell'accorpamento in un unico edificio di due distinti immobili aventi diversa destinazione d'uso, con conseguente legittimità del calcolo dei contributi sulla base dell'intera superficie utile del nuovo e totalmente diverso edificio risultante da siffatta radicale trasformazione. 11 Nel testo della bozza di regolamento si è accolto quanto affermato da TAR Marche, 5 agosto 2009, n. 854 (il cui contenuto è riferito alla lettera d della presente nota), anche se la giurisprudenza non è stata sempre costante sul punto. a) TAR Marche, 12 febbraio 1998, n. 250, sentenza confermata in appello da Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6289: in relazione alla specifica fattispecie dedotta in giudizio, si è osservato che l'art. 9, lettera d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che prevede la gratuità della concessione di costruzione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento di edifici unifamiliari, 4

in misura non superiore al 20 per cento, presuppone la permanenza della destinazione d'uso degli edifici oggetto degli interventi ivi previsti e non è, perciò, applicabile all'ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione assentiti siano congiunti al radicale mutamento d'uso del fabbricato preesistente (TAR Toscana, 12 novembre 1984, n. 1398). Il Tribunale ritiene, pertanto, che la particolare ipotesi di gratuità della concessione prevista dall'art. 9, lettera d), della legge n. 10 del 1977 riguardi soltanto le costruzioni residenziali (in questo senso depone il riferimento agli "edifici unifamiliari" contenuto nella norma, che mal si concilia con una diversa destinazione) nel senso che l'esenzione spetta per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento che comportano un incremento del volume non superiore al 20%, per i quali dovrebbe essere altrimenti corrisposto il contributo previsto dall'art. 3 della legge; mentre nel caso l'intervento riguardi un fabbricato non residenziale e comporti un mutamento della destinazione d'uso, realizzandone una compresa in una classe contributiva diversa e più onerosa della precedente, la concessione deve essere rilasciata a titolo oneroso. Nel caso che occupa, l'originaria destinazione agricola del fabbricato di proprietà della sig.ra A. S. è stata integralmente trasformata, mediante l'intervento autorizzato con la concessione edilizia impugnata, in quella residenziale, più onerosa relativamente al contributo concessorio, sicché legittimamente l'amministrazione comunale ha preteso il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. b) Come accennato, la sentenza del TAR Marche è stata confermata in appello da Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6289 (identica è la sentenza della stessa Sez. V n. 6290/2004): Secondo l'art. 9, lett. d) l. n. 10/1977, il contributo per il rilascio della concessione [commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione] non è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari. La gratuità è quindi limitata agli interventi edilizi previsti su edifici aventi destinazione residenziale e non agricola, a prescindere dal mutamento di destinazione d'uso dell'immobile. c) TAR Marche, 17 marzo 2006, n. 92: la gratuità del permesso di costruire, in caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non danno luogo ad incrementi di superficie e di volume superiore al 20 per cento, secondo l'orientamento della giurisprudenza, presuppone comunque la permanenza della precedente destinazione d'uso degli edifici oggetto degli interventi suddetti, per cui il relativo beneficio dell'esonero dal pagamento degli oneri concessori, non è applicabile all'ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione assentiti siano congiunti al radicale mutamento di destinazione d'uso del fabbricato preesistente, come si è appunto verificato nella vicenda oggetto di giudizio (Cons. St., Sez. V, 24 settembre 2001, n. 1427; 25 maggio 2004, n. 6289; TAR Toscana, 12 novembre 1984, n. 1398; TAR Marche, 12 febbraio 1998, n. 250). Il conclamato radicale cambiamento di destinazione d'uso, per effetto dei lavori di ristrutturazione assentiti dal Comune con il provvedimento impugnato, non trova giustificazione nell'esigenza di migliorare l'uso abitativo della preesistente costruzione rurale in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, dal momento che risulta pacifico che la ricorrente non rivestiva tale qualifica professionale né intendeva utilizzare la costruzione ristrutturata per la conduzione del fondo circostante, ne deriva l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 17, III comma, lett.c) del D.P.R. n. 380 del 2001, per beneficiare dell'esonero dal pagamento dei contributi concessori legittimamente richiesti dall'amministrazione. d) TAR Marche, 5 agosto 2009, n. 854: il Tribunale non ignora l orientamento giurisprudenziale prevalente, riaffermato, fra l altro, anche dalla decisione della Sez. V del Consiglio di Stato n. 6289/2004 (recante la conferma della sentenza di questo Tribunale n. 250/1998). Secondo questa giurisprudenza per gli immobili ricadenti in zona agricola si applica solo la fattispecie di cui alla lettera a) dell art. 9 della legge 10/1977, per cui solo se il proprietario è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.) si può beneficiare della gratuità della concessione. Peraltro, tale interpretazione non appare convincente perché, tra l altro, occorre tenere conto di un altro aspetto, legato all espansione urbanistica dei centri abitati, la quale ha provocato il progressivo inglobamento di zone agricole e la perdita della caratteristica della ruralità in capo agli immobili ricadenti in tali aree (vedasi sul punto l art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, convertito in L. n. 286/2006). Peraltro, accade sovente che tali zone continuino, nei strumenti urbanistici, ad essere classificate come agricole e che gli immobili ricadenti in tali zone (un tempo case coloniche) siano abitate da discendenti degli antichi agricoltori, che svolgono attività lavorative diverse e che non sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. 5

4. Qualora la ristrutturazione e l ampliamento degli edifici unifamiliari risulti superiore al 20%, è esclusa dal versamento del contributo di costruzione soltanto la parte di ampliamento pari al 20% del volume assentito 12. 5. Sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di costruzione commisurata ai soli oneri di urbanizzazione i seguenti interventi: a) interventi di edilizia residenziale, anche su edifici esistenti, convenzionati ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del D.P.R. n. 380/2001 13 ; b) interventi di edilizia residenziale, per la realizzazione della prima abitazione, ai sensi dell articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 14, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94 15 ; Si può verificare che un soggetto, proprietario di un abitazione unifamiliare ricadente in zona agricola ma non in possesso della qualifica di I.AT.P., sia tenuto al pagamento degli oneri concessori, mentre un altro soggetto, anch egli proprietario di un edificio unifamiliare (che però ricade in zona diversamente classificata dal P.R.G.), sia esonerato da tale obbligazione, il tutto a fronte di un intervento edilizio medesimo avente le medesime caratteristiche. Una tale disparità di trattamento non è però giustificabile, dal che discende l accoglimento del ricorso in parte qua. 12 In questo senso: TAR Veneto, Sez. II, n. 754/2000. 13 Articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 380/20011; Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall articolo 18. Articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001: 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all articolo 17, comma 1, la Regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 2. La Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell articolo 16. 3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. 14 Articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001: Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 15 Articolo 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94: 6

c) interventi edilizi destinati ad attività produttive, industriali ed artigianali ai sensi dell articolo 19 del D.P.R. n. 380/2001 16, ivi inclusi i magazzini al servizio delle stesse attività. Articolo 4 (Determinazione del volume dell edificio ai fini dell applicazione del contributo) 1. Ai sensi dell articolo 11 del regolamento regionale n. 6/1977 17, il volume dell'edificio, al quale applicare il contributo per metro cubo, viene calcolato sommando i prodotti della 1. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica. 2. Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al Comune sulla base dello stato di famiglia. 4. La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto. 5. La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del Codice civile, a cura del Comune ed a spese del concessionario. 16 Articolo 19 del D.P.R. n. 380/2001: 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell intervenuta variazione. 17 Articolo 11 del regolamento regionale n. 6/1977: II volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano; delimitata dalla muratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti. Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza, ad uffici ed attività produttive viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo; il volume interrato destinato ad autorimesse private, cantine, deposito-ripostiglio, a locali accessori della residenza ed a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello effettivo. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondò la sistemazione prevista dal progetto approvato. Sono esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione. Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non abitabili, i porticati e le porzioni di porticato se di uso pubblico, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale. 7

superficie di ciascun piano; delimitata dalla muratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti. 2. Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza, ad uffici ed attività produttive viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo. Il volume interrato destinato ad autorimesse private, cantine, deposito-ripostiglio, a locali accessori della residenza ed a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello effettivo. 3. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. 4. Sono esclusi dal calcolo del volume: a) i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione 18 ; b) i sottotetti non abitabili, i porticati e le porzioni di porticato se di uso pubblico, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale 19 ; c) i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnologici purché controsoffittati 20. TITOLO II ONERI DI URBANIZZAZIONE Articolo 5 (Modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione) 1. Ai sensi dell articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 21, il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinato dal Comune sulla base delle tabelle parametriche regionali allegate al regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 (Attuazione della legge 28.1.1977, n. 10 concernente: "determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione") e in base a quanto stabilito dai successivi articoli. 18 Così l articolo 11, comma 4, del regolamento regionale n. 6/1977. Per il testo v. nota 15. 19 Così l articolo 11, comma 5, del regolamento regionale n. 6/1977. Per il testo v. nota 15. 20 Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 354, ricorda due precedenti sentenze: è stato statuito che sono volumi tecnici quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all abitazione (Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 1997, n. 483), come le soffitte o i bagni o qualsiasi altro locale del tipo di quelli progettati nel caso in esame e destinati a formare un unica unità abitativa, da un lato, e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici. È stato anche deciso che la realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti e comunicanti attraverso una scala interna col piano sottostante, è indice rivelatore dell intento di rendere abitabile il locale o i locali, non potendosi detti vani considerare volumi tecnici (Cons. Giustizia Amministrativa Reg. Sicilia, 22 ottobre 2003, n. 337). 21 Per il testo dell articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, si veda la nota 1. 8

2. Le opere di urbanizzazione e le infrastrutture possono anche essere situate all esterno dell area dove si realizzano gli interventi edificatori, purché svolgano una funzione servente rispetto a questi 22. Articolo 6 (Determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli insediamenti residenziali, turistici, commerciali e direzionali) 1. Ai sensi dell articolo 4, comma 1, del regolamento regionale n. 6/1977 23, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente agli insediamenti residenziali, turistici, commerciali e direzionali, viene determinata sulla base delle tabelle E e F allegate al medesimo regolamento. 2. A tal fine il costo base previsto dalla tabella E viene moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella F in relazione alle zone omogenee previste dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come specificate dagli strumenti urbanistici del Comune, ed ai tipi di intervento indicati nella predetta tabella F. 3. Sono considerati interventi residenziali ai fini del presente regolamento anche gli studi professionali, purché conservino i requisiti propri delle abitazioni e non superino la superficie utile lorda di 200 mq. (studi tecnici, legali, amministrativi, medici, ecc.). 4. Sono considerati interventi per attività commerciali e direzionali di tipo avanzato, ai fini del presente regolamento, le attività di produzione e fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione. Il contributo per tali tipi di attività è calcolato sulla base delle aliquote relative alle attività commerciali. Articolo 7 (Determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi nelle aree PEEP) 1. Ai sensi dell articolo 9-bis del regolamento regionale n. 6/1977 24, nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle aree destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ferme restando le agevolazioni previste dall articolo 17 del D.P.R. 380/2001, il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore al sessanta per cento del 22 Cfr. TAR Lombardia, Milano, 30 gennaio 2007, n. 115 e n. 116. 23 Articolo 4, comma 1, del regolamento regionale n. 6/1977: L'incidenza degli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli insediamenti residenziali, turistici commerciali e direzionali viene determinata dal comune moltiplicando il costo base previsto dalla tabella E per i coefficienti riportati nella tabella F in relazione alle zone omogenee previste dal D.l. 2/4/68, n. 1444 ed ai tipi di intervento. 24 Articolo 9-bis del regolamento regionale n. 6/1977 (aggiunto dall'articolo unico del regolamento regionale 26 marzo 1980, n. 11): Nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18/4/1962, n. 167 e successive modificazioni e delle aree destinate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni, ferme restando le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 9 della legge 28/1/1977, n. 10, il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore al sessanta per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal comune ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 10 del 28/1/1977 e del presente regolamento per le rispettive zone omogenee A-B-C di cui al D.M. 2 aprile 1968. 9

corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal Comune per le rispettive zone omogenee A, B e C di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Articolo 8 (Determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari) 1. L'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene determinato, ai sensi dell articolo 9 del regolamento regionale n. 6/1977 25, sulla base del costo contenuto nella tabella I allegata al medesimo regolamento in relazione alle superfici delle unità di soggiorno temporaneo. 2. Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili. 3. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto in aggiunta a quello concernente il permesso di costruire per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali. 4. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del titolare del permesso di costruire e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo. Articolo 9 (Determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione relativamente agli insediamenti per attività produttive) 1. Ai sensi dell articolo 6, commi 1 e 2, del regolamento regionale n. 6/1977 26, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativamente agli insediamenti industriali e 25 Articolo 9 del regolamento regionale 6/1977: L'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene determinato dal comune sulla base del costo contenuto nella tabella I in relazione alle superfici delle unità di soggiorno temporaneo. Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili. Il contributo di cui al precedente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente la concessione per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolato. 26 Articolo 6, commi 1 e 2, del regolamento regionale n. 6/1977: L'incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione relative agli insediamenti industriali e artigianali viene determinata dal comune moltiplicando il costo base previsto dalla tabella G riferita al metro quadrato di superficie utile delle costruzioni per i coefficienti riportati nella tabella D relativi alle caratteristiche geografiche e all'andamento demografico (colonna opere di urbanizzazione primaria) e quindi per i coefficienti riportati nella tabella H in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività produttive. 10

artigianali, e più in generale a tutti gli insediamenti produttivi che sorgono sul territorio comunale, viene determinata sulla base delle tabelle G, D e H allegate al medesimo regolamento. 2. A tal fine il costo base previsto dalla tabella G riferita al metro quadrato di superficie utile delle costruzioni viene moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella D, relativi alle caratteristiche geografiche e all'andamento demografico (colonna opere di urbanizzazione primaria) e quindi per i coefficienti riportati nella tabella H in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività produttive. 3. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in connessione alle attività produttive insediate, anche spazi per esposizioni di merci sia prodotte che commercializzate oppure magazzini di vendita commerciali, per detti spazi e magazzini il calcolo degli oneri di urbanizzazione e il calcolo delle aree di standard urbanistico da cedere o della corrispondente monetizzazione, sono effettuati considerandoli di tipo commerciale, a conguaglio di quanto dovuto per l intervento artigianale o industriale 27. 4. Ai sensi dell articolo 6, comma 3, del regolamento regionale n. 6/1977 28, gli oneri relativi alla costruzione di particolari attrezzature collettive e servizi, alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche è a totale carico di chi effettua gli interventi ed è determinato in sede di rilascio del permesso di costruire oppure, nei casi di cui all articolo 22, commi 3 e 5 29, del D.P.R. n. 380/2001, Sono sottoposti alla normativa di cui al precedente comma tutti gli insediamenti produttivi di qualsiasi tipo che sorgano sul territorio. 27 TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 21 novembre 2005, n. 4725, esamina il caso di un Comune che ha previsto: a) in via generale, che le zone territoriali omogenee a destinazione produttiva extraagricola sono destinate ad insediamenti di carattere industriale, artigianale e commerciale, e ammettono, tra l altro, edifici per lavorazione, produzione e distribuzione di merci, sia a carattere artigianale che industriale, uffici, esposizioni per merci sia prodotte che commercializzate, strettamente connessi alle attività produttive insediate, attività, esposizioni e magazzini di vendita commerciali ; b) che nel caso in cui venga proposto un insediamento produttivo di carattere commerciale nell ambito di un piano attuativo già convenzionato e vigente redatto sulla base dei parametri urbanistici per insediamenti solo artigianali e industriali, verrà effettuato il calcolo delle aree di standard urbanistico dovute per l intervento commerciale e determinata la quota di tali aree a conguaglio rispetto a quanto dovuto per un corrispondente intervento artigianale o industriale. Prima del rilascio della concessione edilizia il richiedente dovrà cedere gratuitamente al Comune la quota delle aree a conguaglio di cui sopra, reperite nell ambito delle aree di standard urbanistico relative agli insediamenti produttivi extraagricoli individuate dal P.R.G. ovvero potrà monetizzarle ai sensi dell art. 12 della L.R. 60/77 sulla base di una stima di congruità effettuata dall Ufficio Tecnico Comunale. Afferma il TAR Lombardia: Questa norma è perfettamente legittima, perché, dovendo ogni insediamento edilizio scontare gli oneri commisurati al carico urbanistico che esso determina, il mutamento di destinazione che avvenga tra categorie non omogenee quanto a parametri urbanistici comporta la necessità di conguagli correlati al mutamento degli standard e alla variazione del carico urbanistico (cfr. Cass. pen. 3^, 15.3-20.5.02 n. 19378; Cons. Stato V 3.2.99 n. 98). 28 Articolo 6, comma 3, del regolamento regionale n. 6/1977: L'onere relativo alla costruzione di particolari attrezzature collettive e servizi, alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche è a totale carico del concessionario ed è determinato dal comune in sede di rilascio della concessione. 29 Per il testo dell articolo 22, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001, si veda la nota 3. 11

con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data della presentazione della denuncia di inizio attività 30. Articolo 10 (Suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità) 1. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, la superficie sulla cui base applicare il contributo di costruzione è quella relativa alle nuove unità immobiliari ed è commisurata all unità immobiliare di minore superficie 31. 30 Valutare se inserire nell articolo ai commi 4 e seguenti disposizioni di questo tipo: In particolare, il contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterare le caratteristiche, è determinato in base ai parametri che la Regione definisce ai sensi dell art. 16, comma 4, lettere a) e b), del D.P.R. n. 380/2001, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. Fino all emanazione dei parametri regionali, le opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterare le caratteristiche, sono di norma attuate dai richiedenti, sulla base di progetti da presentare, e da approvare da parte dell Amministrazione Comunale, congiuntamente al progetto di intervento edilizio e secondo le modalità e garanzie stabilite nel permesso di costruire. Il richiedente il permesso di costruire è tenuto al pagamento delle quote di seguito stabilite. I contributi vengono differenziati in: Disinquinamento (D) e Sistemazione dei luoghi (S). Il presente regolamento individua i parametri di calcolo e i tipi di attività produttiva, rimandando ad apposita deliberazione di Giunta Comunale l importo unitario da corrispondere. D) contributo da corrispondere a titolo di Disinquinamento (D), fissato in /mq. di Superficie Utile Lorda. Detta somma è commisurata in via presuntiva e forfettaria sulla base dell incidenza delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture che il Comune deve realizzare o ha già realizzato. Il contributo (D) viene moltiplicato per i seguenti coefficienti: Coefficiente K1: K1 = 2 per attività comprese nell elenco di cui alla parte 1^ lettera c Industrie di 1^ classe Attività insalubri del D.M. 2/03/1987 Elenco industrie insalubri di cui all art. 216 del T.U.L.S.; K1 = 1 per tutte le altre attività. Coefficiente K2: K2 = 1 per aziende con meno di 10 addetti o S.U.L. < 2.000 mq.; K2 = 1,5 per aziende con numero di addetti da 10 a 100 o S.U.L. > 2.000 mq. e < 15.000 mq.; K2 = 2 per aziende con numero di addetti superiore a 100 o S.U.L. > 15.000 mq. S) contributo da corrispondere a titolo di Sistemazione dei luoghi (S), fissato in /mq. di Superficie Utile Lorda. Detta somma è commisurata in via presuntiva e forfettaria sulla base dell incidenza delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture che il Comune deve realizzare o ha già realizzato. I contributi D) ed S) sono cumulabili tra loro nel caso di interventi produttivi. Le attività artigianali di tipo laboratoriale e le attività artigianali di servizio che ricadono nelle zone destinate a residenza dagli strumenti urbanistici comunali sono escluse dall assoggettamento dell onere D) e S). 31 TAR Lazio, Sez. II bis, n. 9982/2002: la giurisprudenza in più occasioni ha affermato che, in sede di rilascio della concessione edilizia, ai fini dell imposizione degli oneri di urbanizzazione, la richiesta di pagamento dei medesimi risulta illegittima ogni qualvolta non sia ravvisabile a seguito dell intervento edilizio un aumento del carico urbanistico e correlativamente legittima qualora si sia verificata una variazione in aumento del carico medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 1997, n. 959). La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 1995, n. 1494) ha anche precisato che, ai fini dell esonero dal pagamento del contributo in questione, è determinante il risultato complessivo, onde il giudizio deve essere formulato non già scomponendo l intervento nei suoi singoli elementi, ma valutando se l insieme delle modificazioni, considerate in modo globale e contestuale, con inclusione di quelle di carattere funzionale, determini o meno una situazione riconducibile a quella che giustifica, secondo la ratio della norma, la partecipazione agli oneri in parola e cioè determini o meno un aumento del carico urbanistico, ravvisato(nella specie considerata) proprio nell aumento di unità abitative. Anzi è stato ritenuto che, poiché l art.9 della legge n.10 del 1977 assoggetta a concessione gratuita soltanto le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, nonché per realizzare volumi tecnici, tutti gli altri mutamenti interni, se rivolti a realizzare opere e risultati diversi(e quindi un maggior carico urbanistico) dal miglioramento igienico e statico dell edificio richiedono il 12

2. Qualora la suddivisione dell'unità immobiliare in due o più unità non comporti modifiche strutturali o mutamenti di destinazione d uso e avvenga con l esecuzione di minime opere edilizie (es. chiusura di una porta, realizzazione di un tramezzo), l'intervento non è soggetto al versamento del contributo di costruzione. Articolo 11 (Fusione di più unità immobiliari) 1. La fusione di più unità immobiliari che non comporti mutamento della destinazione d uso non realizza un aumento del carico urbanistico e l'intervento non è soggetto al versamento del contributo di costruzione. Articolo 12 (Usi del suolo. Attività che comportano interventi edilizi minimi) 1. Il presente regolamento individua le tipologie degli usi del suolo e delle attività che comportano interventi edilizi minimi nonché il relativo parametro di calcolo, rimandando ad apposita deliberazione di Giunta comunale l importo unitario da corrispondere: a) per gli impianti sportivi privati (piscine, palestre, ecc.) viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito alla superficie utile lorda dell'impianto, coperto o scoperto; b) per gli impianti di distribuzione carburante e servizi annessi viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito all intera area di pertinenza dell impianto, coperto o scoperto, comprensivo degli spazi di manovra e degli spazi connessi all attività (autolavaggio, parcheggi, ecc.). Resta fermo che le costruzioni (bar, negozi, ecc.) sono soggette al contributo di costruzione previsto secondo il tipo di attività svolta (commerciale, artigianale, ecc.); c) per l'utilizzo di aree a scopo di stoccaggio e deposito di materiali, per un periodo superiore ad un anno, viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito a tutta la superficie interessata dal deposito; d) per gli impianti radio-ricetrasmittenti e i ripetitori per i servizi di telecomunicazioni viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito all intera area di pertinenza dell impianto, comprensiva dei locali necessari per il funzionamento dello stesso. Articolo 13 (Destinazioni miste) 1. Quando sono realizzati interventi che comprendono diverse destinazioni d'uso il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato con riferimento a ciascuna di esse 32. rilascio della concessione edilizia a titolo oneroso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 1998, n.1557; cfr. anche TAR Marche 12 febbraio 1998, n.250, secondo cui la gratuità della concessione ex lettera d) dell art.9 della legge n.10/1977 presuppone la permanenza della destinazione d uso degli edifici oggetto degli interventi ivi previsti). In relazione ai suindicati criteri giurisprudenziali, appare evidente che il ricorrente non può ritenersi esonerato dal contributo di cui all art.3 della legge n.10/77, tenuto conto che, a seguito del frazionamento dell originaria abitazione, questa è stata suddivisa in tre appartamenti, di cui due a destinazione abitativa ed uno con destinazione d uso ad ufficio, intervento che valutato nel suo complesso appare sicuramente comportare un maggior carico urbanistico che giustifica la richiesta dell Amministrazione di pagamento degli oneri concessori jn contestazione. 32 Ai sensi dell articolo 8 del regolamento regionale n. 6/1977: 13

Articolo 14 (Mutamento della destinazione d'uso) 1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 33, qualora la destinazione d'uso delle costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi o delle costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall articolo 17 del medesimo D.P.R., venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell intervenuta variazione. 2. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo edilizio e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Articolo 15 (Mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie) 1. Il mutamento della destinazione d'uso che comporta il passaggio dell'immobile dall'una all'altra delle seguenti categorie: a) destinazioni residenziali, b) destinazioni produttive, industriali o artigianali, c) destinazioni turistico-ricettive, d) destinazioni commerciali e direzionali, e) destinazioni agricole, è oneroso e, in assenza di opere edilizie ma in presenza dell aumento del carico urbanistico indotto dalla nuova destinazione d uso del manufatto 34, determina la Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d'uso, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione. 33 Articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001: 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell intervenuta variazione. 34 In tal senso: Cons. Stato, Sez.V, 27 gennaio 1990 n. 693; Corte costituzionale, 11 febbraio 1991, n. 73; Cons. Stato, Sez.V, 21 gennaio 1992, n. 61; Corte costituzionale, 23 luglio 1997, n. 259; Cons. Stato, Sez.V, 15 settembre 1997, n. 959; TAR Lombardia, Brescia, 23 gennaio 1998, n. 34; TAR Lazio, Roma, 14

corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, se dovuto, e all'incidenza degli oneri di urbanizzazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, l importo del contributo di costruzione è pari alla differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione in atto. Eventuali differenze negative non danno luogo a rimborsi da parte del Comune. 3. Si applica quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell articolo precedente. Articolo 16 (Modifiche in aumento e in diminuzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione derivanti dall'applicazione delle tabelle regionali) 1. Ai sensi dell articolo 7, comma 1, del regolamento regionale n. 6/1977 35, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione derivanti dall'applicazione delle tabelle regionali sono così modificati: 36 Articolo 17 (Scomputo degli oneri di urbanizzazione) 1. Le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a scomputo sono disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Il Comune, nell effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente ai sensi del comma 1, può determinare lo scomputo dell incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle di urbanizzazione secondaria, tenendo conto della circostanza che dette opere, oltre a svolgere una funzione servente rispetto all area di intervento, siano di interesse generale. 3. Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l'ammontare degli oneri tabellari, non è dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del permesso di costruire. 4. Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza a favore del Comune. Sez. II bis, n. 9982/2002; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 3844/2005; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 10237/2006; TAR Lazio, Sez. I quater, n. 5534/2007; Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2008, n. 2561; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, nn. 3498/2008 e 3499/2008; Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3847; Cons. Stato, Sez. VI, 25 agosto 2009, n. 5059. 35 Articolo 7, comma 1, del regolamento regionale n. 6/1977: In sede di adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 2 i comuni possono modificare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione derivanti dall'applicazione delle tabelle del presente regolamento nei limiti massimi in aumento o diminuzione previste dalla tabella L onde consentire l'adattamento dei valori indicati alle particolari situazioni locali. 36 Bisogna verificare se il Comune sia intenzionato a disporre gli aumenti e le riduzioni di cui alla nota precedente. 15

5. La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata l'esecuzione a scomputo, nei termini previsti, determina l'obbligo da parte del titolare del permesso di costruire di corrispondere al Comune l'importo pari al costo delle stesse, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data prevista per l ultimazione dei lavori. 6. Il titolare del permesso di costruire garantisce a favore del Comune l'esatta esecuzione delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita fidejussione rilasciata, con le modalità determinate dal Comune stesso, anteriormente al rilascio del permesso di costruire. 7. La fidejussione è data per una somma pari al costo delle opere da realizzare e, comunque, non inferiore all'importo degli oneri tabellari, maggiorata del 10%, a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere nel corso dell'esecuzione, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligato. Articolo 18 (Adeguamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione) 1. Ai sensi dell articolo 16, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, ogni cinque anni il Comune provvede ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale 37. Articolo 19 (Varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività) 1. Le varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività che comportano la modificazione della volumetria o della superficie, nonché il mutamento della destinazione d'uso, determinano l'adeguamento del contributo ai mutamenti anzidetti. 2. Per le varianti corrispondenti alle variazioni essenziali ai sensi dell articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14 ( Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive ), si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in variante ovvero del compimento del trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di attività in variante; per le altre si applicano le tariffe sulla base delle quali era stato rilasciato il titolo originario. 37 E da ritenere che la norma di cui all articolo 16, comma 6, del testo unico dell edilizia prevalga su quanto stabilito dall articolo 72 della legge urbanistica regionale 5 agosto 1992, n. 34, ai sensi del quale l importo del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è soggetto ad adeguamento annuale in relazione all'andamento dei costi di costruzione, con provvedimento del Consiglio regionale. Qualora il Consiglio regionale non provveda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80% della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica convenzionata, determinato per l'anno di riferimento con decreto del ministro competente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 ( Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente: determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ). 16

TITOLO III COSTO DI COSTRUZIONE Art. 20 (Criteri generali per la determinazione del costo di costruzione) 1. Ai sensi dell articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 38, il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Regione. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, con provvedimento dirigenziale, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). 2. Ai sensi dell articolo 16, comma 10, del D.P.R. n. 380/2001 39, nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 40, non possono superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 1 del presente articolo. Articolo 21 (Esclusioni del contributo per il costo di costruzione) 38 Articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001: Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 39 Articolo 16, comma 10, del D.P.R. n. 380/2001: Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d),, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 (in realtà il riferimento al comma 6 deve leggersi come riferimento al comma 9 dell articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001. 40 Articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001: Ai fini del presente testo unico si intendono per: d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 17

1. Non sono soggetti al contributo per il costo di costruzione: gli interventi previsti dall articolo 3, comma 1, del presente regolamento e quelli previsti dagli articoli 17 e 19, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. Articolo 22 (Aliquote da applicare al costo di costruzione) 1. Le aliquote da applicare al costo di costruzione di cui all articolo 20, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed alla ubicazione per zone omogenee, sono determinate come segue: a) per la parte residenziale delle costruzioni e con riferimento a ciascuno degli alloggi costituenti le costruzioni stesse, in base alla tabella A) allegata al regolamento regionale 28 febbraio 1979, n. 9 ( Determinazione della quota dei contributo di concessione commisurata al costo di costruzione degli edifici ); b) per le pertinenze non residenziali delle costruzioni, in base alla tabella B) allegata al citato regolamento regionale. 2. L'aliquota da applicare al costo di costruzione di cui all'articolo 20, stabilita in relazione alle caratteristiche costruttive delle abitazioni, è determinata in base alla tabella C) allegata al citato regolamento regionale. 3. La media delle aliquote di cui ai commi precedenti si somma ai coefficienti riportati nella tabella D) allegata al regolamento regionale, e riferita all'ubicazione del Comune, quale determinata dalla tabella E) allegata al regolamento regionale n. 6/1977. 4. Le aliquote risultanti in base ai commi precedenti, applicate al costo di costruzione di cui all'articolo 20, di ciascuno dei singoli alloggi costituenti l'edificio, determina l'ammontare del contributo dovuto per ciascuna unità abitativa, ivi incluse le eventuali pertinenze non residenziali. La somma di tali contributi singolarmente determinati costituisce il contributo complessivo afferente alla concessione quale quota del costo di costruzione dell'intero edificio, come da prospetto E allegato al regolamento regionale n. 9/1979. 5. Il contributo afferente alla concessione relativa ai nuovi edifici, aventi destinazione residenziale e turistica, commerciale e direzionale è determinato applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti in riferimento al costo di costruzione della sola parte residenziale dell'edificio; nonché applicando l'aliquota stabilita dal Consiglio comunale al costo di costruzione complessivo della parte destinata ad attività turistica, commerciale e direzionale e relativi accessori, anche se l'incidenza della superficie di detta parte non sia superiore al 25 per cento della superficie utile abitabile. 6. Il contributo calcolato secondo i commi precedenti, ai sensi dell articolo unico del regolamento regionale 7 dicembre 1982, n. 13, non potrà risultare comunque superiore al 10 per cento del costo di costruzione determinato in base all articolo 20 commi 1 e 2 del presente regolamento. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 (Entrata in vigore e norme applicabili) 18

1. Il presente regolamento è applicabile alle pratiche edilizie presentate a partire dal 30 settembre 2010. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e a quelle contenute nella normativa regionale e nazionale vigente. 19