REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L ATTIVITA DEGLI ARTISTI IN STRADA E NUOVE NORME SULL ARREDO URBANO IN RELAZIONE ALL OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TITOLO I REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L ATTIVITA DEGLI ARTISTI IN STRADA TITOLO II NUOVE NORME SULL ARREDO URBANO IN RELAZIONE ALL OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Testo coordinato ed aggiornato al 1 gennaio 2010 1
INDICE DEGLI ARTICOLI TITOLO I : 1. Individuazione aree, postazioni, orario 2. Durata della concessione di suolo pubblico 3. Utilizzabilità dell area concessa CAPO I - OCCUPAZIONI PERMANENTI 4. Modalità di assegnazione delle postazioni per occupazioni permanenti 5. Requisiti per l accesso alla graduatoria 6. Domanda di partecipazione alla graduatoria 7. Documentazione a corredo della domanda 8. Attribuzione dei punteggi degli ammessi alla graduatoria 9. Graduatoria dei concorrenti ammessi 10. Assegnazione delle postazioni 11. Domanda di occupazione permanente CAPO II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE 12. Rinnovo della concessione permanente 13. Requisiti per l ottenimento di concessione temporanea 14. Domanda di occupazione temporanea giornaliera CAPO III - NORME COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 15. Documentazione a corredo della domanda 16. Obblighi relativi all espletamento dell attività 17. Subentro nella concessione 18. Sospensione della concessione 19. Revoca della concessione 2
20. Termini di attuazione, abrogazioni e conferme 21. Norma finale 22. Entrata in vigore INDICE DEGLI ARTICOLI TITOLO II : 23. Esposizione all esterno dei negozi 24. Insegne e simili 25. Ripari esterni 26. Apparecchi illuminanti esterni 27. Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi 28. Occupazione del suolo pubblico con l utilizzo di fioriere 29. Norme per il rilascio della concessione 30. Estinzione della concessione 31. Disposizioni finali e transitorie 3
TITOLO I Attività degli artisti in strada omissis 4
TITOLO II Norme di arredo urbano Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico permanenti complementari all esercizio di attività commerciali e turistiche presenti in San Gimignano, nel preciso intento di tutelare l immagine della Città salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico. Pertanto le norme di cui al presente regolamento, sono valide in tutto il Centro Storico circoscritto delle mura perimetrali e per gli edifici posti immediatamente all esterno delle porte S. Matteo e S. Giovanni, più precisamente ubicati in Via Roma, in tutto il perimetro del Piazzale Martiri Montemaggio, Via Garibaldi e Viale dei Fossi. Art. 23 Esposizione all esterno dei negozi All esterno dei negozi è permessa l esposizione di una campionatura dei seguenti articoli: articoli ricordo in ceramica, alabastro, vimini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate e guide turistiche; opere di pittura, scultura e grafica; giornali e riviste; piante e fiori; oggetti di artigianato tradizionale, purché realizzati da artigiani all interno dell esercizio. L esposizione non è consentita agli esercizi che hanno per attività prevalente la vendita di prodotti alimentari. E vietata l esposizione degli articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo. E consentita l esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell ingresso principale di ogni esercizio fino all altezza di mt. 1,50. In assenza di esposizione esterna al negozio è utilizzabile allo stesso fine anche l eventuale seconda porta. Sulle spallette della porta principale è altresì consentita l apposizione di pannelli con scritte della larghezza massima della profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l esterno) e per un altezza massima di mt. 1,50. Detti pannelli dovranno essere in legno naturale con scritte con colori di tonalità marrone. Non sono consentite scritte a incisione o a rilievo. Potranno essere prese in considerazione altre tipologie di pannelli ma, in questo caso, dovrà essere seguita la procedura di cui all art. 4 del Regolamento Comunale per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. In deroga a quanto prima previsto e limitatamente alle attività ricadenti nelle zone definite come categoria 3 e categoria 4 del Regolamento comunale per l applicazione del canone per 5
l occupazione di spazi ed aree pubbliche, i suddetti pannelli potranno avere una sporgenza aggiuntiva di massimo 15 (quindici) centimetri, aggettante all esterno e, di conseguenza, soggetto alla dovuta tassazione, concedibile esclusivamente previa richiesta formulata con le modalità previste nell articolo n. 4 del prima citato Regolamento comunale per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. I negozi possono esporre i loro articoli solo su di un unico telaio a muro, sia che esso abbia forma di grata oppure che preveda alcune mensole atte a contenere gli articoli commercializzati, da collocarsi esclusivamente ad un lato dell ingresso principale, avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza mt. 1.00 x altezza mt. 1.50 profondità mt. 0.30 stacco minimo dal suolo mt. 0.40; materiale ferro naturale cerato e/o legno, mensole di legno e/o ferro, bordi e angoli smussati. In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all interno del telaio oggetto di concessione e comunque nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate. Alle sole edicole è consentita l esposizione di due civette di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo in aggiunta al telaio. Per quanto riguarda l esposizione di cartoline esse possono essere collocate esclusivamente all interno del telaio fino ad adesso trattato, tramite espositori a parete (del tipo a tasche ) o girevoli, capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le dimensioni massime e le caratteristiche tecniche previste per il telaio di cui al presente articolo. In nessun caso è consentito l utilizzo di espositori appoggiati al suolo (es. treppiedi). In alternativa al telaio sopra trattato ed unicamente per negozi di artigiani che intendono esporre oggetti di artigianato tradizionale, è consentita la collocazione di una vetrinetta esterna da collocarsi ad un lato dell ingresso principale del negozio o laboratorio delle seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza mt. 0.70 x altezza mt. 1.00 profondità mt. 0.20 stacco minimo dal suolo mt. 0.70; materiale ferro naturale cerato e vetro, mensole in legno e/o vetro, bordi e angoli smussati. L utilizzo della vetrinetta di cui al comma precedente viene inoltre esteso a coloro che commerciano prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria a condizione però che l esercizio ove viene svolta l attività, disponga unicamente del solo vano porta di ingresso al negozio avente larghezza inferiore a mt. 1,70. Tale condizione deve essere esistente al momento dell approvazione della presente modifica regolamentare (CC. n. 43 del 29 luglio 2009). Sono ritenute valide, limitatamente alla tipologia merceologica all epoca consentita, le concessioni rilasciate antecedentemente al 31.12.1988, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 30. E in ogni caso vietata la permanenza all esterno del negozio, oltre l orario di apertura, sia del telaio che della vetrinetta utilizzati per l esposizione della merce, nonché dei pannelli. 6
Art.24 Insegne e simili Non è consentito, né ai negozi né ai pubblici esercizi né a qualunque altra attività, l esposizione all esterno, in aderenza al muro o in qualunque altro modo, di alcun tipo di insegna indicante la denominazione dell esercizio o dell attività svolta, fatta eccezione per le targhe professionali (libere professioni, associazioni, partiti politici e istituzioni pubbliche). L installazione di queste ultime è permessa unicamente in aderenza al muro del fabbricato dove viene svolta l attività; le targhe dovranno essere di materiale confacente all edificio e delle seguenti dimensioni massime: dimensioni lunghezza mt. 0.30 x altezza mt. 0.20 profondità mt. 0.05; Le insegne indicanti la denominazione dell esercizio o dell attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano delle aperture del locale e comunque arretrate rispetto al filo esterno di almeno mt. 0.05. Coloro che esercitano attività ricettive extra-alberghiere dovranno collocare esclusivamente all interno del vano della porta di ingresso o su di una delle spallette della stessa, una targhetta indicante i dati dell attività esercitata, avente come dimensioni massime larghezza cm. 15 altezza cm. 10 e con le caratteristiche previste dallo specifico regolamento per le attività extra-alberghiere. Sono confermate le concessioni rilasciate prima del 31 dicembre 1988 nelle forme e con le caratteristiche della concessione originaria. Per quanto riguarda le insegne a bandiera poste nelle vie laterali a minore visibilità, intendendo espressamente escluse Via Roma, Via San Giovanni, Piazzetta Becci e Cugnanesi, Piazza della Cisterna, Via del Castello, Piazza del Duomo, Piazza Pecori, Piazza delle Erbe,Via San Matteo, anche se non in possesso della concessione di cui al comma precedente, possono essere mantenute nella loro posizione a condizione che l installazione originaria sia chiaramente riconducibile come antecedente all anno 1989 attraverso idonea documentazione dimostrativa e che, inoltre, l attività non abbia subito nel tempo variazioni in ordine all ubicazione, alla tipologia e alla denominazione dell esercizio. Le stesse, comunque, dovranno essere oggetto di concessione rilasciata ai sensi del presente regolamento. Ai pubblici esercizi è consentita la sola esposizione a muro, da collocarsi ad un lato dell ingresso principale, di massimo un listino prezzi, sotto forma di vetrinetta. avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche: dimensioni mt. 0.70 x mt. 0.50 profondità mt. 0.10 stacco minimo dal suolo mt. 1.00, ammettendo, comunque, una tolleranza massima di cm. 10 sia in altezza che in larghezza; materiale ferro naturale cerato e/o legno e/o vetro, bordi e angoli smussati. Detto espositore può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione. 7
Limitatamente alle agenzie immobiliari in possesso di concessione / licenza edilizia rilasciata prima del 31.12.1988 viene confermata la possibilità di esposizione di una bacheca, nella forma, nei luoghi e con le caratteristiche della concessione originaria esclusivamente per la promozione della propria attività, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 30. Inoltre, fatto salvo quanto consentito dal presente Regolamento, è vietata ogni forma di promozione, di pubblicità o di informazione tramite scritte, pannelli o altro la cui visione sia possibile da pubbliche vie, piazze, ecc. Pertanto tale forma di promozione è consentita esclusivamente all interno dei locali (negozi, abitazioni, ecc) ad unico beneficio dei loro frequentatori. I Partiti e le Associazioni possono esporre i loro cartelli murali, previa specifica concessione, con le seguenti modalità: - Partiti massimo due cartelli; - Associazioni massimo un cartello, aventi le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche: dimensioni mt. 1.00 x mt. 0.70 profondità massima mt. 0.10 stacco minimo dal suolo mt. 0.70; materiale ferro naturale cerato e/o legno e/o vetro (se sotto forma di vetrinetta), bordi e angoli smussati. Al solo fine di soddisfare un esigenza di servizio al cittadino, è consentita con le stesse caratteristiche e tipologie previste per le categorie di cui immediatamente sopra, l installazione all esterno di sedi di agenzie turistiche di un pannello utile a contenere esclusivamente orari dei servizi aerei, ferroviari, di autobus, ma comunque privo di ogni forma di promozione pubblicitaria di qualsiasi natura L utilizzo di striscioni, stendardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all Amministrazione Comunale di San Gimignano per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell evento. Tale limitazione ha valore esclusivamente nelle zone soggette a vincolo paesaggistico di cui all art. 151 del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999. Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all occupazione di suolo pubblico. Art.25 Ripari esterni Sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo a ombrellone che siano non del tipo da mare, senza scritte pubblicitarie ai quali è vietato aggiungere teli od altro. 8
Nell ambito dello stesso esercizio devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose ma di tonalità tendenti a colore beige. Ne è consentita l installazione, debitamente autorizzata, ai soli pubblici esercizi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili) in modo che non siano contrari all armonia dell ambiente, ed entro l area di suolo pubblico loro concessa. Permane l obbligo, esclusivamente per le attività poste all interno del centro storico come circoscritto dalle mura perimetrali, della loro rimozione nei giorni e nell orario di chiusura dell esercizio. Esclusivamente nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre gli stessi arredi possono rimanere nello spazio concesso oltre l orario di chiusura giornaliero. Ne è consentita l installazione solo ai pubblici esercizi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili) in modo che non siano contrari all armonia dell ambiente, entro l area di suolo pubblico loro concesso e solo durante l orario di apertura giornaliera. Sono altresì consentiti lungo vie a scarso transito veicolare, sentito il parere dell ufficio di polizia municipale e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso ufficio proposte. Non è mai consentita l installazione di ripari esterni agli esercizi posti nella Via S.Giovanni e nella Via S.Matteo. E vietata l installazione di qualunque tipo di riparo all esterno dei negozi e delle altre attività, ed in particolare modo delle tende di qualsiasi formato e colore, fisse o mobili, fatta esclusiva eccezione per le attività poste al di fuori del centro storico circoscritto dalle mura perimetrali, alle quali è consentito l utilizzo di tende retrattili, prive di qualsiasi scritta, aventi caratteristiche omogenee stabilite dall Ufficio Tecnico Comunale sulla base della Domanda presentata ai sensi dell art. 4 del Regolamento Comunale per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 26 Apparecchi illuminanti esterni L installazione all esterno del locale di apparecchi illuminanti, senza alcuna scritta pubblicitaria, è permessa solo ai pubblici esercizi o dove viene svolta un attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc.. E consentito l utilizzo di punti luce da posizionarsi esclusivamente ai lati dell ingresso principale ed il colore della luce emessa deve essere uguale o simile a quello della pubblica illuminazione. Non è pertanto permessa l installazione di apparecchi illuminanti all esterno dei negozi o delle altre attività. Viene consentita tuttavia, nel solo vano delle aperture del locale, sia in pianta che in prospetto, a condizione però che la luce sia della stessa tonalità dell illuminazione pubblica, è comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all esterno del negozio. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all occupazione di suolo pubblico. 9
Art. 27 Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi Ai pubblici esercizi è consentita l occupazione di suolo pubblico mediante l utilizzo di tavolini e sedie le cui caratteristiche, specificatamente descritte e documentate fotograficamente, dovranno essere approvate dal Dirigente del Servizio Urbanistica, sia in caso di nuova concessione sia in presenza di rinnovo di detti arredi. La concessione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui ciò sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale, e con altre prioritarie esigenze pubbliche. La concessione per l utilizzazione del suolo pubblico è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi il quale, dopo aver richiesto il parere del Responsabile del Procedimento del Servizio Urbanistica e di Polizia Municipale, decide i limiti dell area utilizzabile avendo rispetto delle eventuali prescrizioni raccomandate dagli uffici intervenuti nel procedimento e comunque obbligatoriamente: prendendo come riferimento il fronte dell esercizio tenendo conto che, in presenza di richieste ricadenti nelle vie, l occupazione dovrà essere contenuta, per profondità, in massimo mt. 1,50 a partire dal filo esterno del muro dell esercizio stesso; imponendo la delimitazione dell area oggetto di concessione, con fioriere omogenee individuate sulla base delle prescrizioni indicate singolarmente dal Servizio Urbanistica e riportate sull atto di concessione; intendendo come concedibile solo l area posta immediatamente prospiciente il pubblico esercizio e direttamente connessa con il locale senza soluzioni di continuità. Esigenze particolari ed eccezionali che comportino una collocazione diversa del suolo pubblico rispetto a quanto sopra previsto, verranno valutate singolarmente dalla Giunta Comunale. In caso di chiusura dell esercizio superiore ad un giorno (chiusura settimanale) lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane. (Non è permessa in nessun caso ed in nessun modo la collocazione di fonti di riscaldamento sul suolo pubblico al servizio delle occupazioni di cui al presente articolo e Titolo.- comma eliminato da delibera C.C. n. 97 del 22/12/2009 con effetto 1 gennaio 2010, vincolando tuttavia la possibilità di impiego di tali attrezzature al rilascio di apposita concessione ai sensi dell articolo n. 4 del Regolamento Comunale per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche) E consentito il posizionamento di un numero limitato ed esclusivo di sedie, senza tavoli, all esterno dell esercizio pubblico, in stretta aderenza alle pareti dell immobile, al solo scopo di uso pubblico. Ove il suolo pubblico concesso a pubblico esercizio ricada frontalmente rispetto ad altro negozio commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito ai fini di un facile accesso, uno spazio libero o corridoio di almeno mt. 3. 10
Art. 28 Occupazione del suolo pubblico con l utilizzo di fioriere Per quanto riguarda più in generale l esposizione all esterno dell attività di vasi di fiori o di verde a scopo decorativo e solo nell orario di apertura giornaliera, la concessione per l utilizzazione del suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione di domanda così come prescritto dalle norme generali del presente Regolamento, a condizione che il tipo di piante e di contenitore siano intonati all ambiente e che non si creino intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico e la pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati. In ogni caso la sporgenza massima della fioriera dal filo del muro esterno non dovrà superare la misura di mt. 0,50. Nel caso in cui venga richiesta l esposizione di più fioriere, ai fini della determinazione della superficie concessa si calcola tutto lo spazio contenuto entro i limiti esterni delle stesse. Resta inteso che nessun provvedimento è necessario per l esposizione di piante o fiori sulle soglie o simili. Art. 29 Norme per il rilascio della concessione Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che avvengono mediante l utilizzo di materiali di arredo rimossi alla chiusura dell esercizio, dovranno essere presentate al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di San Gimignano, il quale, sentito il parere del Responsabile del Procedimento del Servizio Urbanistica e di Polizia Municipale, provvederà, se del caso, a rilasciare apposito atto di concessione. Inoltre, per le richieste che prevedono l utilizzo di elementi fissi di arredo urbano dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione edilizia di cui alla L.R. 52/99 previa acquisizione di pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente. Art. 30 Estinzione della Concessione E causa di estinzione della concessione ogni variazione, compreso la cessazione dell attività, che intervenga direttamente sul soggetto titolare della stessa, in qualsiasi modo si concretizzi. 11
Art. 31 Disposizioni finali e transitorie L applicazione delle norme di arredo urbano in presenza di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente Regolamento decorrono dalla esecutività dell atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le concessioni già rilasciate alla data suddetta dovranno obbligatoriamente uniformarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2001, entro la stessa data dovrà essere rimosso tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento. Trascorso tale termine, oltre alle sanzioni previste, l Amministrazione provvederà a rimuovere, a propria cura e spese, quanto eventualmente in contrasto, rimettendo fattura delle spese sostenute. La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle presenti norme spetta al servizio di Polizia Municipale che provvederà ai necessari accertamenti anche su segnalazione degli altri servizi comunali. A decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme ed ordinanze regolamentari in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, anche in ordine alle sanzioni, si rimanda alle norme di carattere generale del Regolamento comunale per l applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. 12