PER SE SIETE IN POSSESSO DI ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE, CONSULTATE L ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. vedi link Allegato VII



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Transcript:

Spett.le AZIENDA CLIENTE OGGETTO: informativa sicurezza n. 05/12 Data: 31/01/2012 Ulteriore proroga sulla disciplina delle modalità di esecuzione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché definizione dei soggetti abilitati Gentili Clienti, con la presente, siamo ad informare che l entrata in vigore del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti verificatori è stata ULTERIORMENTE PROROGATA al 23 MAGGIO 2012 (con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20/01/2012). Il decreto definisce dettagliatamente le modalità di effettuazione della prima e delle successive verifiche delle attrezzature indicate all Allegato VII del DLgs 81/08 e s.m.i., nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti verificatori che potranno eseguire tali verifiche in sostituzione di INAIL e ASL qualora non possano eseguirle direttamente (sanzione prevista per mancate verifiche da parte del datore di lavoro: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente). Tali verifiche hanno lo scopo di: identificare le attrezzature (schede tecniche); accertare la conformità alle modalità di installazione previste; lo stato di manutenzione e conservazione; il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste; l efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo. PER SE SIETE IN POSSESSO DI ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE, CONSULTATE L ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. vedi link Allegato VII Di seguito si riporta una breve sintesi dei punti fondamentali trattati dal suddetto decreto attuativo che, sarà in vigore dal 23 maggio 2012. PRIMO PASSO: NUOVA MESSA IN SERVIZIO DI UN ATTREZZATURA SOGGETTA ALLE VERIFICHE PERIODICHE Il datore di lavoro che dopo il 23/05/2012 METTE IN SERVIZIO un attrezzatura di lavoro indicata nell Allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ne deve dare comunicazione immediatamente all INAIL, che assegna all attrezzatura un numero di matricola (che verrà poi comunicato al datore di lavoro). REA n FO 315830 Cod.Fisc./P.Iva/ N Reg.Impr. 03771420407 Cap. Soc. 10.000 I.V. Pag. 1 di 6

LA COMMISSIONE ED I SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE LE VERIFICHE Una Commissione istituita dal Ministero del Lavoro (composta anche dai Ministeri dello Sviluppo economico e della salute, dall INAIL e dalle Regioni) costituirà e aggiornerà l elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche. INAIL ed ASL potranno poi definire ulteriori soggetti abilitati (e comunque facenti parte dell elenco dei soggetti già abilitati dal Ministero) di cui avvalersi qualora non siano in grado di effettuare direttamente le verifiche nel periodo previsto per legge. Gli elenchi sono messi a disposizione dei datori di lavoro. Per quanto riguarda gli specifici adempimenti del Datore di lavoro, di seguito si riporta uno schema che indica le modalità previste dal decreto in oggetto per effettuare e richiedere tali verifiche agli enti competenti MODALITA PER EFFETTUARE E RICHIEDERE LE VERIFICHE L allegato II al decreto attuativo (DM 11/04/2011) suddivide le attrezzature soggette a verifica nei seguenti gruppi: - gruppo SC: apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; - gruppo SP: attrezzature per il sollevamento persone, ad es. ponti mobili, piattaforme di lavoro, ascensori ; - gruppo GVR (gas, vapore, riscaldamento), di questo gruppo fanno parte le attrezzature a pressione e i forni per le industrie chimiche. Per ogni gruppo e per ciascuna tipologia di attrezzatura vengono specificate le modalità di effettuazione delle verifiche. PRIMA VERIFICA Ente competente: INAIL Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO Quando Cosa deve fare l INAIL trasmette richiesta all INAIL indicando: - il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura; - il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato presente nell elenco INAIL di cui intende avvalersi nel caso in cui l ente non possa effettuare la verifica direttamente. Durante la prima verifica inoltre deve essere compilata la scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro (nell Allegato IV del DM 11/04/2011 sono riportate 14 schede specifiche che comprendono le varie attrezzature che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo l Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Almeno 60 gg prima della scadenza prevista (All. VII, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Entro 60 giorni dalla richiesta, l INAIL deve: a) effettuare direttamente tale verifica (anche mediante accordi con le ASL o con le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro o ARPA) OPPURE b) può avvalersi del soggetto abilitato segnalato dal datore di lavoro. Se l INAIL non procede entro i termini di legge Trascorso il termine previsto senza che l INAIL abbia proceduto alla verifica, il datore di lavoro deve provvedere a farla effettuare da parte di un qualsiasi soggetto abilitato presente nell elenco Ministeriale (non solo quindi dai soggetti dell elenco INAIL), dandone comunicazione (con indicazione del nominativo) allo stesso INAIL. NOTA: si fa presente che il suddetto DM specifica che i soggetti abilitati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non potranno eseguire la prima delle verifiche periodiche sulla specifica attrezzatura di lavoro per la quale hanno rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE. REA n FO 315830 Cod.Fisc./P.Iva/ N Reg.Impr. FC 03771420407 Cap. Soc. 10.000 I.V. Pag. 2 di 6

VERIFICHE PERIODICHE (SUCCESSIVE ALLA PRIMA) Ente competente: ASL Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO Quando Cosa deve fare l ASL trasmette richiesta all ASL indicando anche in questo caso: - il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura; - il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato presente nell elenco ASL di cui intende avvalersi nel caso in cui l ente non possa effettuare la verifica direttamente. La scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro compilata in sede di prima verifica costituisce parte integrante della documentazione dell attrezzatura oggetto di verifiche periodiche Almeno 30 gg prima della scadenza prevista (All. VII, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Entro 30 giorni dalla richiesta, l ASL deve: c) effettuare direttamente tale verifica (anche mediante accordi con l INAIL o con le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro o ARPA) OPPURE d) può avvalersi del soggetto abilitato segnalato dal datore di lavoro. Se l ASL non procede entro i termini di legge Trascorso il termine previsto senza che l ASL abbia proceduto alla verifica, il datore di lavoro deve provvedere a farla effettuare da parte di un qualsiasi soggetto abilitato presente nell elenco Ministeriale (anche in questo caso, non solo soggetti da elenco dell ente competente), dandone comunicazione (con indicazione del nominativo) alla stessa ASL. Si fa presente inoltre che in caso di cessato esercizio, spostamento dell attrezzatura e/o trasferimento di proprietà della stessa attrezzatura, il datore di lavoro deve darne comunicazione all INAIL. Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi a Cristiano Battelli i cui riferimenti sono: info@rely-on.it ; Cel. 0543-405323. Cordialmente. Cristiano Battelli Fonti: DM 11/04/2011, Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 luglio 2011, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, Nota di Confindustria - Area Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali - al DM 11/04/2011, PuntoSicuro. REA n FO 315830 Cod.Fisc./P.Iva/ N Reg.Impr. FC 03771420407 Cap. Soc. 10.000 I.V. Pag. 3 di 6

ALLEGATO VII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Intervento/periodicità Verifica triennale REA n FO 315830 Cod.Fisc./P.Iva/ N Reg.Impr. FC 03771420407 Cap. Soc. 10.000 I.V. Pag. 4 di 6

Attrezzatura azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Generatori di vapor d'acqua. Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 C Intervento/periodicità Verifica triennale biennale quadriennale triennale quadriennale biennale Visita interna: biennale REA n FO 315830 Cod.Fisc./P.Iva/ N Reg.Impr. FC 03771420407 Cap. Soc. 10.000 I.V. Pag. 5 di 6

Attrezzatura Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C Intervento/periodicità Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw Verifica REA n FO 315830 Cod.Fisc./P.Iva/ N Reg.Impr. FC 03771420407 Cap. Soc. 10.000 I.V. Pag. 6 di 6