F.TO DOMENICO BEVACQUA

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Transcript:

Proposta di legge n. 300/10^di iniziativa dei consiglieri D. Battaglia, G. Aieta, D. Bevacqua, M. D'acri, G. Giudiceandrea, M. Mirabello, G. Neri, F. Sculco, F. Sergio, G. Arruzzolo, F. Cannizzaro, G. Nucera, A. Bova, G. Morrone e C. Guccione recante: Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) RELATORE: DOMENICO BEVACQUA IL FUNZIONARIO ITALIA ROSCITANO IL PRESIDENTE F.TO DOMENICO BEVACQUA 1

Consiglio Regionale della Calabria IV Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell ambiente Proposta di legge n. 300/10^ recante: Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) Proponenti P.L. 300/10^: D. Battaglia, G. Aieta, D. Bevacqua, M. D'acri, G. Giudiceandrea, M. Mirabello, G. Neri, F. Sculco, F. Sergio, G. Arruzzolo, F. Cannizzaro, G. Nucera, A. Bova, G. Morrone e C. Guccione. Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 01.12.2017. Assegnata in data 01.12.2017 alla IV Commissione per l esame di merito ed alla II per il parere. Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 23 luglio 2018 Sottoposto a drating in data 30 luglio 2018 Parere favorevole espresso dalla II Commissione nella seduta del 17 settembre 2018 Relazione La proposta di legge mira a integrare il termine utile di occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica entro il quale alcune tipologie di nuclei familiari possono presentare agli Enti proprietari e/o gestori domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi. Con l articolo 1 viene introdotta la possibilità, in deroga al comma 1 dell articolo 1 della l.r. n. 8/95, di una permanenza temporanea per un periodo stabilito in cinque anni, più due di eventuale proroga, a particolari categorie di nuclei familiari che versano in condizione di grave disagio socio economico e che occupano, senza titolo, un alloggio di e.r.p. da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli Enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1-bis, devono richiedere l attestazione della condizione di grave disagio socio economico agli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni o dell ASP territoriale di competenza. L articolo 2, introduce la possibilità di rateizzazione gli eventuali canoni arretrati non versati dagli occupanti senza titolo dell alloggio di e.r.p. che hanno presentato istanza di regolarizzazione o permanenza temporanea. L articolo 3 detta i tempi entro cui definire la procedura prevista dagli articoli 1 e 2. L articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. L articolo 5 prevede l entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC. Relazione tecnico finanziaria La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. L applicazione, infatti, riguarda i Comuni e l ATERP Calabria. Le maggiori entrate, derivanti dall applicazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2, da parte dell ATERP regionale, comporteranno benefici economici indiretti in termini di bilancio consolidato della Regione Calabria. L articolo 1, introducendo all articolo 1 della l.r. n. 8/95, i commi 1-bis, 1-ter, 1- quater, 1-quinquies e 1-sexies, consente a nuclei familiari, che versano in condizioni di grave disagio socio economico e al cui interno sono presenti figli minori e/o portatori di handicap e/o persone di età 2

superiore a 70 anni e/o donne in stato di gravidanza, di poter presentare agli enti proprietari o gestori (Comuni e ATERP Calabria) istanza di permanenza temporanea, per un periodo di cinque anni più due di eventuale proroga, nell alloggio di e.r.p che occupano senza titolo da almeno tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge. La regolarizzazione temporanea dei rapporti locativi da parte dei Comuni o dell ATERP regionale consentirà agli stessi Enti di poter incamerare eventuali canoni arretrati o indennità mensili non versate, da parte degli occupanti senza titolo, dalla data di occupazione degli stessi alloggi con benefici economici diretti per i rispettivi bilanci e indiretti in termini di bilancio consolidato della Regione Calabria per quanto concerne l ATERP Calabria. L articolo 2 introduce la possibilità per i richiedenti di sanare eventuali pendenze pregresse attraverso un pagamento rateale, fino a un massimo di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute o al 10% per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE è inferiore a 8.000,00. L articolo 3 introduce i termini entro i quali devono essere definite le istanze di regolarizzazione o di permanenza presentate dai richiedenti. L articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l articolo 5 l entrata in vigore della legge. Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo: Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario. Tab. 1 Oneri finanziari: Articolo Descrizione spese Tipologia I o C Carattere temporale Importo 1 2 3 4 Reca la clausola di invarianza finanziaria 5 Reca l entrata in vigore In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria. Tab. 2 Copertura finanziaria: Programma/Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 // Totale 3

Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Art. 1 (Integrazioni all articolo 1 della l. r. 8/1995) 1. Dopo il comma 1 dell articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono inseriti i seguenti: 1 bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, da almeno tre anni alla data del 31 luglio 2015, da nuclei familiari che, alla data del 30 aprile 2018, versino in condizione di grave disagio socio economico e all interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza. 1 ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, entro centoottanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2018 trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio. 1 quater. Gli enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1 bis, richiedono al comune o azienda sanitaria provinciale competente l attestazione della condizione di grave disagio socio economico del nucleo familiare. 1 quinquies. Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis, in deroga alla normativa regionale vigente, si procede all assegnazione dell alloggio occupato in via provvisoria per la durata di cinque anni. Trascorsi i cinque anni l assegnazione può essere prorogata di altri due anni a condizione che permangano i requisiti per i quali si è proceduto all assegnazione originaria. 1 sexies. Agli alloggi assegnati in via temporanea secondo le disposizioni di cui al comma 1 quinquies non si applicano gli articoli 32 e 59 ter della l.r. 32/1996 e l articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale). 1. Dopo il comma 1 dell articolo 2 della l.r. 8/1995 è inserito il seguente: Art. 2 (Integrazioni all articolo 2 della l.r. 8/1995) 2. Su richiesta dell occupante senza titolo dell alloggio di edilizia residenziale pubblica, soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo o a permanenza temporanea di cui ai commi 1 e 1 bis dell articolo 1, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25 per cento delle somme dovute. Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE del proprio modello, in corso di validità, è inferiore a 8.000,00 euro è consentito il versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 10 per cento delle somme dovute. 1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 8/1995 è inserito il seguente: Art. 3 ter Art. 3 (Inserimento dell'articolo 3 ter alla l.r. 8/1995) 1. Gli enti proprietari o gestori, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presentate. 2. In caso di accoglimento, entro sessanta giorni sono definiti con i futuri assegnatari l eventuale piano di rateizzazione dei canoni di locazione o 4

indennità di occupazione non versati e la stipula dei relativi contratti di locazione. 3. In caso di rigetto adeguatamente motivato delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ai richiedenti gli alloggi sono immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla l.r. 32/1996, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 5