PROPOSTA DI LEGGE N. 58/10^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI D. BATTAGLIA, G. AIETA, D. BEVACQUA, M. D ACRI,
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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IV COMMISSIONE ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL AMBIENTE PROPOSTA DI LEGGE N. 58/10^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI D. BATTAGLIA, G. AIETA, D. BEVACQUA, M. D ACRI, G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, F. SCULCO E F. SERGIO RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1996, N. 32. DISCIPLINA PER L ASSEGNAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
2 Relazione Il progetto di legge mira a modificare ed integrare la normativa in vigore in tema di disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. n. 32/96). L'articolo 1 è costituito da 34 commi e con essi vengono apportate modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 32/96 che vanno ad una migliore e più chiara definizione delle nozioni di particolari categorie sociali (articolo 8) quali il "portatore di handicap" e la "famiglia di recente formazione" (commi 2 e 3) e all'innalzamento del reddito annuo complessivo (articolo 9) per poter concorrere all'assegnazione di un alloggio di e.r.p. dagli attuali Euro ,96 ad Euro ,79 ( comma 5). L'ultima modifica legislativa risale al 1999 e oggi più che mai appare necessario aggiornare il limite massimo tenendo conto dell'aumento considerevole del costo della vita in questi decenni, dell'impoverimento dei ceti medi della popolazione calabrese e della crisi economica in atto. Il comma 1 considera gli alloggi di e. r. p. come "alloggi sociali" ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile I commi 8, 9, 10 e 11 introducono modifiche ed integrazioni all'articolo 10 della L.R. n. 32/96 riguardante i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p.. Per i cittadini extracomunitari l'ammissione avviene solo se in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno almeno biennale così come prevede il D.Lgs n. 286/98, art.40, comma 6 eliminando quindi dalla norma attuale la condizione di reciprocità stabilita da convenzioni o trattati internazionali. E' prevista per i concorrenti la residenza anagrafica da almeno sei mesi nel Comune cui si riferisce il Bando di concorso, l'assenza, anche, del comodato d'uso abitazione su un alloggio adeguato e, richiamandosi alla Legge 513/77, dell'occupazione "senza titolo" di un alloggio di e.r.p.. Il comma 13 prevede l'innalzamento del termine da 30 a 60 giorni per la presentazione delle domande di assegnazione e tutto questo per consentire ai concorrenti di poter allegare la documentazione comprovante le condizioni oggettive se richieste nelle domande di partecipazione (comma 14) facilitando e velocizzando così il lavoro delle Commissioni di assegnazione nella determinazione dei punteggi e nella pubblicazione delle graduatorie definitive. I commi 15, 16, e 17 modificano i termini entro i quali i Comuni devono procedere alla definizione delle graduatorie provvisorie relative ai bandi di concorso pubblicati e i concorrenti presentare opposizione al Sindaco ed introducono il principio del rispetto delle modalità e delle procedure per arrivare in tempi certi e ragionevoli alla pubblicazione delle graduatorie definitive e all'assegnazione degli alloggi di e.r.p. Il comma 18 introduce l'elezione del Vicepresidente da parte della Commissione, su proposta del Presidente, alla prima seduta ed il comma 19 modifica il comma 6 dell'articolo 17. I commi 20 e 21 riformulano il limite di reddito complessivo del nucleo familiare in base al quale attribuire il punteggio. I! comma 22 modifica il termine entro cui le Commissioni devono deliberare le graduatorie definitive relative ai bandi di concorso pubblicati dai Comuni ed il comma 23 apporta una sostanziale modifica all'articolo 31, comma 3, prevedendo anche per le assegnazioni, in via provvisoria e temporanea, disposte dai Sindaci, tranne alcune casistiche, la sussistenza dei requisiti prescritti in quanto negli ultimi anni, soprattutto nei Comuni capoluogo di provincia, c'è stato un uso spropositato e abnorme di questo strumento legislativo con centinaia di assegnazioni temporanee di alloggi e.r.p. in deroga alla normativa vigente che hanno portato ad un aumento considerevole dei casi di occupazione "senza titolo" trascorsi i due anni dall'assegnazione. I commi 24, 25, 26, 27 e 28 sono una conseguenza dell'aggiornamento del limite massimo di cui al comma 4 del presente emendamento. 2
3 Il comma 29 stabilisce che per la decadenza dell'assegnazione valgono le stesse procedure previste per l'annullamento dell'assegnazione compreso il parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione. Il comma 30 prevede che in caso di morosità superiore a sei mesi e non più tre nel pagamento del canone di locazione vi è la risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione. Il comma 31 consente, in caso di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R. n. 8/95, la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate fino ad un massimo di sette anni e non più cinque. Il comma 32 prevede la possibilità per gli assegnatari che siano morosi nel pagamento dei canoni di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, di poter sanare la propria posizione debitoria versando quanto dovuto attraverso specifiche rateizzazioni fino a un massimo di otto anni. Tale norma vale anche per presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare percepito fino agl'ultimi cinque anni. Il comma 33 dà la possibilità all'aterp regionale e ai comuni di redigere ulteriori piani di vendita, nella misura massima prevista dalla legge 560/93 e successive modifiche ed integrazioni, e di trasmetterli alla Regione entro il 31 marzo Il comma 34 introduce il quarto comma all'articolo 59 bis con il quale le nuove norme non si applicano ai bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti già pubblicati e alle relative graduatorie non ancora definite. L'articolo 3 definisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Relazione Economico Finanziaria La presente legge si riferisce a modifiche ed integrazioni di norme di tipo ordinamentale e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio della Regione Calabria 3
4 1. All' articolo 2 è aggiunto il seguente comma 3: Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 novembre 1996 n. 32) "Gli alloggi di cui ai precedenti commi sono considerati "alloggi sociali", ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008 ( Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). 2. L'articolo 8, comma 1, lettera b è sostituito dal seguente: "portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o da cecità parziale o totale s, o da sordomutismo o da una invalidità con una riduzione delle capacità lavorative non inferiore al 74%". 3. L'articolo 8, comma 1, lettera c è sostituito dal seguente: "famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi, di età non superiore a 35 anni, abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a 35 anni, con minori conviventi da almeno 2 (due) anni dalla data di pubblicazione del bando"; 4. All'articolo 8, comma 1, è aggiunta la seguente lettera e: "i requisiti per rientrare tra le categorie sociali sopra richiamate devono sussistere alla data di pubblicazione del bando". 5. L'articolo 9, comma 2 è sostituito dal seguente: "il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di Euro ,79 per nucleo familiare di due componenti"; 6. All'articolo 9, comma 3 la parola "un milione" è sostituita dalla parola "euro 516,46" e la parola "lire 6 milioni" con la parola " euro 3.098,74". 7. All'articolo 9, comma 4 la parola "lire 2 milioni" è sostituita con la parola "euro 1.032,92". 8. L'articolo 10, comma 1, lettera a è sostituito dal seguente: "cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo". 9. All'articolo 10, comma 1, lettera b dopo le parole "residenza anagrafica" sono aggiunte la parole da almeno sei mesi. 10. L'articolo 10, comma 1, lettera c è sostituito dal seguente: "assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente. 11. All'articolo 10, comma 1 è aggiunta la seguente lettera g "assenza di occupazione "senza titolo" di un alloggio di e.r.p.". 4
5 12. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole "c), d) ed f)" è aggiunta la lettera "g) 13. All'art. 14, comma 1, lettera d, il termine "30 giorni" è sostituito dal termine "60 giorni". 14. All'art. 15, comma 3, è aggiunto: "e quei documenti comprovanti le condizioni oggettive se richieste nella domanda di partecipazione. In assenza non si procederà all'assegnazione dei relativi punteggi di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera a) condizioni oggettive". 15. All'art. 16, comma 3, il termine "sessanta giorni" è sostituito dal termine "novanta giorni" e all'art. 16, comma 4, il termine "sessanta giorni" è sostituito dal termine "novanta giorni" ed il termine "centoventi giorni" è sostituito dal termine "centocinquanta giorni ". 16. All'art. 16, comma 9, il termine "trenta giorni" è sostituito dal termine "quarantacinque giorni ". 17. L'art. 16, comma 11, è così sostituito: "se i comuni non pubblicano le graduatorie provvisorie entro i termini di cui ai precedenti commi 3 e 4, tutte le domande presentate, con la relativa documentazione allegata, vengono trasmesse direttamente alla Commissione di cui al successivo art. 17 per il seguito di competenza". 18. L'articolo 17, comma 4, è sostituito dal seguente: "La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del precedente comma 2. Alla prima seduta, su proposta del Presidente, la Commissione elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso." 19. All'articolo 17, comma 6, le parole "per un secondo mandato" sono abrogate. 20. L'art. 18, comma 1, lettera a condizioni soggettive, numero 1 è così sostituito: "reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S.: punti 3 (tre) ulteriori punti 2 (due) se il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9, è inferiore a euro 6.000,00 annui " 21. L'art. 18, comma 1, lettera a condizioni soggettive, numero 2 è abrogato. 22. All'art. 20, commi 4 e 5, il termine "30 giorni" è sostituito dal termine "60 giorni". 23. L'art. 31, comma 3, è così sostituito: "Per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria e temporanea, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti tranne che si tratti di assegnazioni a seguito di pubbliche calamità o sgombero di unità abitative pericolanti o dovute a problematiche gravi per l'ordine pubblico. 24. All articolo 35, comma 1, punto B1), l importo di lire è sostituito con l importo euro , All'articolo 35, comma 1, punto B2), capoversi 1 e 2, l'importo di "lire " è sostituito con l'importo "euro ,80" e l'importo di "lire " è sostituito con "euro ,16". 5
6 26. All'articolo 35, comma 1, punto B3), capoversi 1 e 2, l'importo di "lire " è sostituito con l'importo di "euro ,17" e l'importo di "lire " è sostituito con l'importo di "euro ,23". 27. All'articolo 35, comma 1, punto C) l'importo di "lire " è sostituito con "euro ,23" e l'importo di "lire " è sostituito con "euro ,10". 28. All'articolo 35, comma 2, l'importo di "lire " è sostituito con "euro ,10". 29. L'articolo 47, comma 2, è sostituito dal seguente: "Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione." 30. All'articolo 51, comma 1, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle parole "sei mesi". 31. All'articolo 52, comma 7, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "sette anni". 32. All'articolo 59 bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite con le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge", le parole "concordate dalle parti" sono sostituite con le parole "fino a otto anni secondo le condizioni socio - economiche dei nuclei familiari", dopo la parola "gli assegnatari" è aggiunto "che alla data di entrata in vigore della presente legge" e dopo le parole "del proprio alloggio" è aggiunto "negl'ultimi cinque anni". 33. All'articolo 59 ter, comma 4, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite con le parole "31 marzo 2017". 34. All'art. 59 bis è aggiunto il comma 4: "Per i bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti già pubblicati e per le relative graduatorie non ancore definite valgono le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge." Articolo 2 (Clausola di Invarianza Finanziaria) Dall'attuazione della presente Legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Calabria. Articolo 3 (Entrata in Vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria 6
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