COMUNE DI CAMPORANCO Provincia di Caltanissetta REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI Approvato con Deliberazione di C. C. n. 88 del 29/12/1998 successive modifiche ed integrazioni apportate con: - Deliberazione di C. C. n. 21 del 30/03/2000 - Deliberazione di C. C. n. 34 del 28/11/2011 - Deliberazione di C. C. n. 39 del 30/09/2014 Aggiunta del Capo II dall Art. 14 all Art. 21: Norme per la concessione di loculi cimiteriali costruiti con il sistema del Project Financing TESTO COORDINATO
CAPO I NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI COMUNALI ART. 1 Le concessioni sono individuali ed il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. ART. 2 Hanno diritto alla concessione dei loculi i cittadini defunti i cui ascendenti o discendenti di 1 grado non sono proprietari di tombe o pur essendone proprietari sia dimostrata la indisponibilità di loculi. Non hanno diritto i cittadini defunti i cui ascendenti o discendenti di 1 grado, non proprietari di tombe, risultino proprietari di loculi disponibili. I loculi comunali possono, altresì, essere concessi, quando non venga richiesta altra destinazione: alle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; alle persone morte fuori dal Comune, ma che hanno avuto in esso, in vita, la residenza; ai nati morti, figli di cittadini residenti e non proprietari di tombe o loculi. ART. 3 L istanza di richiesta di concessione presentata dai congiunti, parenti o eredi, va indirizzata al Sindaco in carta legale, correlata dalla ricevuta di versamento di cui al successivo art. 6. Il Sindaco, previa dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente, resa contestualmente all istanza di richiesta come da modello allegato A che fa parte integrante del presente regolamento, autorizza la tumulazione. ART. 4 A tumulazione avvenuta, la concessione del loculo verrà perfezionata con apposita scrittura privata, con spese a carico del richiedente, secondo lo schema allegato B che fa parte integrante del presente regolamento. ART. 5 Il diritto alla concessione individuale del loculo ha la durata di anni 90 ( Novanta ). Detto diritto è valevole per tutti i loculi comunali costruiti e già concessi negli anni che vanno dal 1981 sino al mese di luglio 2011. Il prezzo del diritto di concessione dei suddetti loculi rimane invariato, in virtù di conteggi e pagamenti già stabiliti da precedenti provvedimenti amministrativi e sindacali, mentre per i loculi di nuova costruzione il relativo prezzo di concessione rimane determinato nel rispetto delle procedure previste al successivo art. 6, comma 1.
ART. 6 Per i loculi di nuova costruzione, il prezzo della concessione sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per la costruzione del loculo stesso, determinato con provvedimento sindacale, previa relazione dell Ufficio Tecnico Comunale. Per i loculi già costruiti che si renderanno liberi dopo il periodo novantennale il prezzo da applicarsi ai fini della relativa concessione sarà pari a quello in vigore al momento della concessione. ART. 7 I nuovi loculi saranno concessi agli aventi diritto secondo la numerazione progressiva risultante da apposita pianta. I loculi già esistenti, che si rendessero liberi ai sensi del successivo art. 10, saranno concessi ad esaurimento dei nuovi loculi. Eccezionalmente però gli stessi, dietro richiesta, potranno essere concessi qualora nel rispettivo lotto sia stato tumulato un congiunto del defunto. ART. 8 Alla scadenza novantennale della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo. Il Comune, decorso il superiore periodo, rientrerà in possesso anche di quei loculi concessi gratuitamente ai sensi del successivo art. 11. ART. 9 Le spese di estumulazione, da effettuarsi sotto l osservanza del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sono a carico dei congiunti, parenti o eredi e qualora gli stessi non provvedano, sebbene obbligati, provvederà il Comune con rivalsa di spese a loro carico. ART. 10 Prima del periodo di scadenza della concessione (anni 90), su richiesta degli interessati indicati nel precedente articolo, i resti mortali potranno essere esumati dal loculo comunale e tumulati, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, in altre tombe a spese dei richiedenti. In tali casi, il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune e la concessione si intende revocata previa adozione di provvedimento amministrativo di presa d atto, senza alcun rimborso dei diritti di concessione all uopo versati. ART. 11 Hanno diritto alla concessione gratuita ed essere tumulati interamente a spese del Comune coloro i quali muoiono in stato di accertata indigenza e non abbiano parenti diretti che provvedano. Alla scadenza della concessione e resti mortali saranno estumulati a spese del Comune per essere inumati per un periodo minimo di cinque anni, dopo di che, ricorrendone le condizioni di mineralizzazione, saranno depositati, sempre a spese del Comune, nell ossario comunale.
ART. 12 Eventuali lapidi, lampade votive ecc. dovranno essere collocate a spese di chi obbligato, nel rispetto delle norme vigenti. Le lapidi per i casi di cui all art. 11 saranno fornite dal Comune. ART. 13 Con i proventi delle concessioni dei loculi cimiteriali comunali si provvederà alla manutenzione degli stessi e alla costruzione di nuovi loculi.
CAPO II NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI COSTRUITI CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING ART. 14 Norma generale Rispetto a quanto regolamentato al precedente Capo I, inerente la concessione di loculi cimiteriali comunali, fa eccezione il fabbricato posto nel lato Sud del cimitero, che comprende loculi sepolcrali, cellette ossari e nicchie cinerarie realizzati da ditta costruttrice mediante Progetto Finanza. I manufatti di tale struttura sono tutti numerati secondo le planimetrie allegate alla perizia di assestamento tecnico-contabile, accluse al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale ( n. 9 Allegati: C C/1 C/2 C/3 C/4 C/5 C/6 C/7 C/8 ). ART. 15 Concessione loculi cimiteriali La concessione dei loculi cimiteriali può essere effettuata nei seguenti casi e con le modalità appresso indicate: Punto 1 ): - Lett. a) Immediata concessione del singolo loculo all atto del decesso. - Lett. b) Concessione di ulteriori loculi affiancati, con diritto di prelazione per dodici mesi, per il numero massimo dei componenti facenti parte del nucleo familiare del deceduto, documentabile con la situazione anagrafica al giorno dell avvenuto decesso. La concessione dei loculi, di cui alle predette lett. a) e b), dovrà essere effettuata con unico contratto di concessione. Punto 2 ): - Lett. a) Concessione di un singolo loculo cimiteriale in presenza di nucleo familiare composto da un unico membro ancora in vita, oltre il cinquantesimo anno di età. - Lett. b) Concessione di loculi cimiteriali in favore dei nuclei familiari in cui è presente un soggetto portatore di handicap in stato di gravità, debitamente documentato. Punto 3 ): L assegnazione dei predetti loculi viene effettuata secondo la numerazione progressiva stabilita nelle allegate planimetrie, da sinistra verso destra a seconda dalla fascia di reddito. L assegnazione dovrà avvenire per non più di due loculi sulla stessa fila orizzontale ed i restanti loculi nelle file immediatamente sovrastanti o sottostanti. La concessione dei suddetti loculi dovrà essere effettuata con unico contratto di concessione. E fatto carico al concessionario, o suoi eredi, di comunicare, di volta in volta, la collocazione dei defunti nei loculi plurimi familiari, con espressa indicazione del grado di parentela tra il concessionario e il deceduto e il numero del loculo occupato, deducibile nel relativo contratto di concessione. Punto 4 ): E consentita la concessione di loculi per l estumulazione di salme provenienti da tombe gentilizie private o da precedenti concessioni di loculi comunali, con la possibilità di acquisto da parte del richiedente del numero di loculi fino ad un massimo dei componenti del nucleo familiare, a far data dall avvenuta estumulazione.
Tutti i loculi comunali assegnati da precedenti atti di concessione e resisi, ora, liberi in virtù dei superiori punti, tornano di proprietà del Comune, a titolo gratuito e senza alcun altra formalità amministrativa. Detti loculi potranno essere, a loro volta, utilizzati dal Comune per essere destinati, secondo l ordine cronologico di acquisizione, in favore di persone residenti che si trovino in stato di accertata indigenza, privi di alcun supporto familiare, ovvero destinati a cittadini senza fissa dimora deceduti nel territorio comunale e/o sepolture straordinarie disposte dall Autorità Giudiziaria, ed anche a chi ne fa richiesta, dietro pagamento del prezzo in vigore. ART. 16 Concessione cellette ossari Le cellette ossari realizzate mediante il Progetto Finanza sono destinate ai resti mortali delle salme ubicate nei loculi sepolcrali di cui all art. 15. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, con dimensioni massime di lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30, e con uno spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura e recante il nome e cognome del defunto. L assegnazione delle cellette ossari viene effettuata secondo, rispettivamente: - l ordine di arrivo della richiesta al concedente; - la facoltà del richiedente di scegliere la collocazione tra le cellette ossari disponibili; - la collocazione di un solo resto mortale per ogni celletta ossario. ART. 17 Concessione nicchie cinerarie Vengono, inoltre, realizzate mediante il Progetto Finanza complessive n. 18 nicchie cinerarie, individuate nelle planimetrie accluse alla perizia di assestamento tecnico-contabile, secondo la seguente numerazione dei manufatti: - Allegato C/1 : n. 4 nicchie dal n. 27 al n. 30; - C/2 : n. 4 nicchie dal n. 31 al n. 34; - C/5 : n. 5 nicchie dal n. 9 al n. 13; - C/6 : n. 5 nicchie dal n. 14 al n. 18. Le dimensioni delle nicchie cinerarie non potranno essere inferiori rispettivamente a lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30. L assegnazione delle nicchie per la sepoltura dell urna cineraria, le cui modalità di cremazione dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti in materia, sarà effettuata secondo, rispettivamente: - l ordine di arrivo della richiesta al concedente; - la facoltà del richiedente di scegliere la collocazione tra le nicchie disponibili; - la collocazione di una sola urna cineraria per ogni nicchia. ART. 18 Costi unitari dei manufatti I costi unitari dei loculi, delle cellette ossari e delle nicchie cinerarie sono stabiliti, in fase di prima applicazione, con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.
L entità di ciascun loculo è determinato tenuto conto, rispettivamente, della posizione, fila, e piano del loculo nel fabbricato costruito con il Progetto Finanza, mentre quella della celletta ossario e della nicchia cineraria è stabilita in uguale misura, a prescindere dalla sua collocazione. Le tariffe dei suddetti manufatti saranno aggiornate annualmente, a cura dell Area Tecnico- Ambientale del Comune, sulla base degli indici ISTAT, decurtato quest ultimo del 10%. Il diritto di concessione dei manufatti ha la durata di anni 90 (novanta) decorrenti dalla data del contratto di concessione. Nel corso di validità della concessione novantennale, nel rispetto delle norme prescritte nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e previa autorizzazione del Servizio Sanitario competente, possono essere effettuate estumulazioni delle spoglie mortali dei defunti collocati nei loculi costruiti con il Progetto Finanza per essere destinati nelle cellette ossari. In tal caso, il loculo sepolcrale, resosi ora libero, potrà essere destinato in favore di altro appartenente allo stesso nucleo familiare, ovvero di deceduto che sia parente entro il terzo grado ed affine entro il primo grado, di cui al precedente art. 15. ART. 19 Contratto di concessione L attività procedurale di gestione della vendita avverrà mediante la stipula, nelle forme di legge, di contratti di concessione, redatti a cura della ditta concedente, in cui dovranno essere riportati tutte le prescrizioni e condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, per sè e suoi eredi, la concessione, nel rispetto degli atti amministrativi all uopo adottati dal Comune e delle leggi vigenti in materia. La stipula del contratto di concessione sarà subordinata al nulla osta preliminare del Comune, ai fini della verifica delle condizioni ed autorizzazioni prescritte al precedente art. 15, punti 1), 2), 3) e 4). Il contratto di concessione dei loculi sepolcrali verrà redatto, con oneri ed adempimenti a totale carico della ditta concedente, in triplice copia originale, di cui una verrà depositata in Comune, una resterà alla ditta concedente e l altra sarà rilasciata al concessionario. ART. 20 Caratteristiche tecniche Fermo restando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, le epigrafi ed accessori lapidei su ogni singolo loculo, celletta ossario o nicchia cineraria dovranno essere uniformi a quelli che saranno stabiliti, di concerto, tra la ditta concedente ed il Comune, secondo prototipi o, comunque, caratteristiche tecniche specifiche a cui uniformarsi. Dette prescrizioni dovranno essere trascritte sul contratto di concessione. ART. 21 Norme di attuazione Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e s. m. i.; - il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; - il D.P.R. 3/11/2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15/5/1997, n. 127 ;
nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
Allegato A alla Deliberazione di C. C. n. 39 del 30/9/2014 (prescritto all art. 3) AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO Il sottoscritto nato il a C.F. residente a Via N., nella qualità di del defunto, nato a il deceduto il C H I E D E la concessione di un loculo comunale per la sepoltura del predetto defunto. Allo scopo di cui sopra, il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall art.47 del D.P.R. n.445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all art.76 del citato Decreto e sotto la propria personale responsabilità: D I C H I A R A (segnare la voce che interessa) - Di non essere proprietario di tomba o di loculi cimiteriali; - Che gli ascendenti e discendenti di 1 grado del defunto non sono proprietari di tomba né di loculi disponibili; - Che gli ascendenti e discendenti pur disponendo di tomba gentilizia non dispongono di loculi per la sepoltura del defunto, così come risulta dall attestato del Custode del Cimitero. D I C H I A R A altresì: - che, con la sottoscrizione della presente richiesta, accetta la concessione novantennale del loculo e quindi alla scadenza si impegna a restituire il loculo libero al Comune. - che con la sottoscrizione della presente si intendono accettate tutte le norme del vigente Regolamento per la concessione di loculi cimiteriali. Alla presente si allega: - Ricevuta di versamento alla Tesoreria Comunale di. per la concessione del loculo + diritti, fatti salvi eventuali futuri conguagli. - Copia di un valido documento di riconoscimento. Campofranco li Con Osservanza
Allegato B alla Deliberazione di C. C. n. 39 del 30/09/2014 (prescritto all art. 4) COMUNE DI CAMPOFRANCO Provincia di Caltanissetta N. (Reg. Concess. Loculi) Oggetto: Scrittura privata per la concessione di loculo cimiteriale comunale in favore di. * * * * * * * L anno, il giorno del mese di, nella residenza municipale. Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell art. 1372 del Codice Civile, TRA il Comune di Campofranco, rappresentato dal Sig. nato a il, il quale agisce nell esclusivo interesse del Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di - - C.F.: 8100 1050 855 P. IVA: 01140050855,appresso denominato Comune ; E il Sig., nato a il, C.F.:, nella qualità di: del defunto/a:, domiciliato/a a Campofranco in Via ed elettivamente, a tutti gli effetti del presente atto, presso la Segreteria del Comune suddetto, appresso denominato Concessionario, giusto quanto esplicitamente dichiara, si conviene e stipula quanto appresso:
Art. 1 Il Comune, come sopra rappresentato, dà e concede, per la durata di anni 90 - diconsi anni Novanta - decorrenti da oggi, al predetto Concessionario che accetta, stipula e si obbliga per sé e suoi eredi, l uso del loculo posto nel Cimitero Comunale di Campofranco, distinto con il N., Edicola come da allegato prospetto identificativo, che forma parte integrante della presente scrittura privata. Tale concessione resta disciplinata dalle condizioni previste dal vigente Regolamento per la concessione di loculi cimiteriali comunali e dalle seguenti norme e condizioni, che il Concessionario, per sé e suoi eredi, dichiara di accettare senza riserve. Art. 2 Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario o suoi eredi che all uopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall Ufficio Tecnico del Comune che dall Ufficio Sanitario. Rimangono, altresì, a carico del Concessionario o suoi eredi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo concesso limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento. Art. 3 La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui. Art. 4 La presente concessione s intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri e dall apposito regolamento comunale di Polizia Mortuaria, ora in vigore, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate. Art. 5 Per quanto non contemplato nel presente atto si intendono applicabili le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e di quello comunale, nonché le norme generali sulle concessioni demaniali. Art. 6 Il Concessionario, oltre al prezzo del loculo, dovrà pagare, per la tumulazione, le tasse e diritti relativi stabiliti dal Comune. Resta inteso che il prezzo ora pagato è soggetto ad eventuale variazione, tenuto conto del costo di costruzione che sarà determinato ai sensi dell art. 6 del vigente regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali comunali. Art. 7 L epigrafe da apporre sulla lapide di chiusura dovrà essere preventivamente approvata dall Ufficio Sanitario. Similmente dovrà essere autorizzato, dall Ufficio Tecnico Comunale, il collocamento di decorazioni, luci e simili sull arcosoglio. Art. 8 Il Concessionario, per il semplice fatto della stipula del presente atto, accetta implicitamente e senza riserve, per sé e suoi eredi, tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione dei loculi; Art. 9 Le spese per bolli, diritti e tutte quelle eventuali che possono occorrere, sono a carico del Concessionario. Art. 10 Il presente atto è esente da I.V.A., giusta sentenza della Corte di Giustizia CEE del 17/10/89, a cui si è adeguato il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse - con risoluzione specifica n. 550606 del 15/3/1990. Le parti danno atto che in corrispettivo della concessione di cui al presente atto, il Concessionario ha pagato e versato alla Tesoreria del Comune di Campofranco la complessiva somma di., compresi diritti, versati sul c.c.p. 11829934 in data, fatti salvi eventuali futuri conguagli. Letto, confermato e sottoscritto. Il Concessionario Il Comune