OPERA PIA COIANIZ TARCENTO

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OPERA PIA COIANIZ TARCENTO REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL COORDINAMENTO, DELLE INDENNITA DI FUNZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO determinazione del Direttore n. 53 del 6 maggio 2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, sulla base dell attribuzione di poteri conferita al Segretario Generale - Direttore con deliberazione n. 149 del 30 novembre 2000, dell art. 4 del Contratto collettivo integrativo del personale dipendente dell Opera Pia Coianiz per l anno 2001, e della determinazione dell assetto organizzativo dell Ente di cui alla deliberazione n. 80 del 12 settembre 2001, disciplina le posizioni organizzative all interno dell Opera Pia Coianiz e sostituisce in toto la precedente disciplina approvata con determinazione n. 16 del 29 gennaio 2002. 2. In base alla stessa premessa, è qui disciplinato il coordinamento di cui all art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001, II biennio economico. 3. All interno del presente atto, trovano inoltre regolamentazione gli istituti economici dell indennità di funzione art. 36 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 - e della retribuzione di risultato art. 48 del C.C.N.L. 1 settembre 1995. Art. 2 Posizioni di responsabilità 1. Il Disegno Organizzativo dell Ente prevede l assegnazione di responsabilità di Area e di Unità Operativa, relativamente all Area Sanitaria e Socioassistenziale e all Area Amministrativa e Tecnica, a cinque delle Unità Operative del Servizio Infermieristico Assistenziale e all Unità Operativa Cucina. 2. Alle responsabilità sopraelencate sono applicati istituti normativi ed economici previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità. 3. Alle responsabilità di Area è applicato l istituto normativo ed economico della posizione organizzativa di cui agli artt. 21 e 36 del C.C.N.L. 7.4.1999, e l istituto economico della retribuzione di risultato di cui all art. 48 del C.C.N.L. 1.9.1995. 4. Alle responsabilità di Unità Operativa previste nell Area Sanitaria e Socioassistenziale è applicato l istituto normativo ed economico del coordinamento di cui all art. 10 del C.C.N.L. 20.09.2001. 5. Alla responsabilità di Unità Operativa prevista nell Area Amministrativa e Tecnica è applicato l istituto economico della retribuzione di risultato di cui all art. 48 del C.C.N.L. 1.9.1995. 1

Art. 3 Posizioni che richiedono competenze professionali di eccellenza 1. In relazione alle funzioni assegnate e alle prescrizioni di cui al Disegno Organizzativo, è richiesto che il personale incaricato di posizioni organizzative abbia competenze professionali di eccellenza. 2. Sono richieste competenze professionali di eccellenza e forte orientamento all attività di staff e di studio particolarmente in ambito giuridico ed organizzativo al personale che occupa il ruolo di Collaboratore di Segreteria Generale e Direzione. 3. Alla posizione di Collaboratore di Segreteria Generale e Direzione è applicato l istituto economico della retribuzione di risultato di cui all art. 48 del C.C.N.L. 1.9.1995. TITOLO II POSIZIONI ORGANIZZATIVE Art. 4 Posizione organizzativa PO1 Responsabilità e obiettivi collegati all Area Sanitaria e Socioassistenziale 1. E istituita una posizione organizzativa PO1 collegata alle responsabilità, alla direzione ed al raggiungimento di obiettivi dell Area Sanitaria e Socioassistenziale; le funzioni e gli obiettivi collegati a questa posizione organizzativa per ciascun biennio sono approvate con determinazione del Direttore. a) appartenenza alla categoria Ds; d) titolo di studio di Infermiere Dirigente o equipollente. 3. La posizione PO1 è assegnata al Dirigente d Area Sanitaria e Socioassistenziale, unico allo stato attuale che possiede tutti i requisiti. Art. 5 Posizione organizzativa PO2 Responsabilità e obiettivi collegati all Area Amministrativa e Tecnica 1. E istituita una posizione organizzativa PO2 collegata alle responsabilità, al coordinamento ed al raggiungimento di obiettivi dell Area Amministrativa e Tecnica le funzioni e gli obiettivi collegati a questa posizione organizzativa per ciascun biennio sono approvate con determinazione del Direttore. a) appartenenza alla categoria D; d) esperienza lavorativa nel Servizio Amministrativo di almeno 5 anni. 3. La posizione PO2 è assegnata al Coordinatore di Area Amministrativa e Tecnica, unico allo stato attuale che possiede tutti i requisiti. Art. 6 Durata e revoca delle posizioni organizzative 1. Le posizioni organizzative sono assegnate per anni due, a far luogo dal 1 gennaio 2003. 2. Ciascuna posizione è rinnovata per il biennio successivo solo in caso di giudizio positivo del Nucleo di valutazione, ai sensi del successivo articolo 14. 3. Ciascuna posizione può inoltre essere revocata al termine di ciascun biennio qualora si riveli non produttiva di miglioramenti e le relative competenze ricadranno in carico al Direttore che vi provvederà direttamente o tramite delega. 4. Le posizioni potranno essere inoltre revocate in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi che comportino la rideterminazione dell organigramma dell Ente, in 2

questo caso con un preavviso minimo di 60 giorni. L incarico verrà inoltre automaticamente revocato qualora il dipendente si renda responsabile di mancanze che comportino l applicazione di sanzioni amministrative più gravi del rimprovero scritto. Art. 7 Indennità di funzione 1. Alla PO1 è collegata un indennità di funzione pari a 6.240,00, corrisposta su 13 mensilità, in ragione di un rateo pari a 480,00. 2. Alla PO2 è collegata un indennità di funzione pari a 3.120,00, corrisposta su 13 mensilità, in ragione di un rateo pari a 240,00. 3. Il personale incaricato di posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, senza diritto di recupero per eventuali prestazioni rese oltre questo orario. TITOLO III COORDINAMENTO Art. 8 Funzioni di coordinamento 1. Sono istituite tre funzioni di coordinamento presso l Area Sanitaria e Socioassistenziale, collegate al coordinamento di Unità Operative della stessa area. a) appartenenza alla categoria D; d) titolo di studio di Infermiere. 3. Le funzioni di coordinamento sono attualmente conferite ai dipendenti indicati nella determinazione del Segretario Generale n. 71 del 30 agosto 2001. Art. 9 Durata e revoca delle funzioni di coordinamento 1. Le funzioni di coordinamento sono assegnate fino a revoca, che potrà verificarsi con il venire meno della funzione o a seguito di valutazione negativa. 2. Per venire meno della funzione si intende che essa sia revocata in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi che comportino la rideterminazione dell organigramma dell Ente; in questo caso verrà dato un preavviso minimo di 60 giorni. L incarico verrà inoltre automaticamente revocato qualora il dipendente si renda responsabile di mancanze che comportino l applicazione di sanzioni amministrative più gravi del rimprovero scritto. 3. Ciascuna funzione può inoltre essere revocata qualora l organo di valutazione la giudichi non produttiva di miglioramenti e le relative competenze ricadranno in carico al Dirigente d Area Sanitaria e Socioassistenziale che vi provvederà direttamente o tramite delega. Art. 10 Indennità di funzione 1. Alla funzione di coordinamento è attribuita la parte fissa dell indennità di cui all art. 10 comma 2 del C.C.N.L. 20.09.2001 - nella misura fissa annua lorda di 1.549,37, cui si aggiunge la 13 mensilità. 2. Alla funzione di coordinamento potrà essere inoltre attribuita una retribuzione di risultato ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento, corrispondente alla parte variabile dell indennità di funzione di cui all art. 10 comma 4 del C.C.N.L. 20.09.2001. 3

3. Tale indennità sarà graduata in base alle dimensioni e alla responsabilità delle Unità Operative coordinate. TITOLO IV INDENNITA COLLEGATE AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI Art. 11 Retribuzione di risultato 1. E istituita la retribuzione di risultato da erogarsi in base ai principi di cui all art. 48 del C.C.N.L. 1 settembre 1995. 2. La retribuzione di risultato è assegnata a dipendenti che svolgono incarichi con elevato grado di responsabilità e professionalizzazione. 3. I dipendenti che fruiscono della retribuzione di risultato sono quelli indicati nell articolo 3 del presente Regolamento, gli Infermieri Coordinatori di reparto e il Capo Cuoco. 4. Gli obiettivi legati alla retribuzione di risultato degli Infermieri Coordinatori di reparto, del Collaboratore di Segreteria Generale e Direzione e del Capo Cuoco sono approvati con determinazione del Direttore. 5. L assegnazione di indennità collegate con il conseguimento di obiettivi comporta che il dipendente non partecipi all erogazione della produttività collettiva. 6. L entità della retribuzione di risultato è fissata dal Direttore successivamente al perfezionamento del Contratto collettivo integrativo. Art. 12 Erogazione della retribuzione di risultato 1. Per il biennio in corso la retribuzione di risultato è erogata in relazione al conseguimento degli obiettivi definiti nelle determinazione del Direttore di cui agli articoli 4, 5 e 11, in base alle modalità previste dal Sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente : grado di conseguimento dell obiettivo percentuale di budget assegnato A 100% B 75% C 50% 2. Per il 2003 la retribuzione di risultato è erogata in base alle risultanze della valutazione da effettuarsi entro febbraio 2004. 3. Per il 2004 la retribuzione di risultato è erogata in base alle risultanze della valutazione da effettuarsi entro febbraio 2005. 4. Gli organi incaricati della valutazione potranno dare nel 2003 un giudizio di rivedibilità. Ciò qualora i risultati intermedi non siano stati conseguiti per cause non dipendenti dall incaricato e ci siano buone possibilità di recupero nel corso del 2004. 5. Nel caso di cui al comma precedente, sarà erogato un compenso corrispondente alla parte di risultato effettivamente conseguito, ma sarà comunque impegnata la rimanente parte. Quest ultima potrà essere erogata in tutto o in parte dopo la valutazione definitiva, qualora quest ultima evidenzi che il ritardo è stato recuperato. TITOLO V ORGANI INCARICATI DELLA VALUTAZIONE Art. 13 Nucleo di valutazione 1. La verifica ed il controllo sulle funzioni di incaricati di posizioni organizzative e sul raggiungimento degli obiettivi degli stessi e del Collaboratore di Segreteria Generale e Direzione compete al Nucleo di valutazione. 2. Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore e da due Dirigenti di altre Pubbliche Amministrazioni, nominati con determinazione del Direttore, la cui comprovata 4

esperienza li metta in grado di portare a termine l oggetto del loro incarico. 3. Ai membri esterni del Nucleo di valutazione spetta un compenso determinato nel provvedimento di nomina. Art. 14 Funzionamento del Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione si riunisce subito dopo la nomina per ricevere ufficialmente il mandato e tutte le informazioni utili allo svolgimento del proprio compito. Successivamente il Nucleo si riunirà solo in occasione delle valutazioni intermedie e della valutazione definitiva, a meno che uno o entrambi i membri esterni non ravvisino la necessità di ulteriori incontri. 2. Il Nucleo ha piena autonomia nello stabilire le modalità con le quali effettuare le valutazioni, privilegiando quelle che si esplicano mediante la verifica sul campo e il contatto con il personale valutato. In ogni caso sarà previsto almeno in sede di valutazione definitiva l esame delle relazioni di autovalutazione che ciascun incaricato dovrà elaborare rispetto agli obiettivi assegnatigli. 3. I risultati delle valutazioni legate all erogazione della retribuzione di risultato saranno in ogni caso quelli previsti nelle determinazioni di cui all articolo 12, comma 1. Il Direttore nelle determinazioni per l erogazione della retribuzione di risultato si atterrà strettamente alle decisioni del Nucleo. 4. Oltre al giudizio sugli obiettivi di cui al comma 3, il Nucleo al termine del biennio dovrà dare la valutazione di cui all articolo 6 comma 3. La valutazione negativa comporta revisione dell incarico o soppressione della posizione organizzativa. 5. In caso di valutazione negativa il Nucleo di valutazione acquisirà in contradditorio le considerazioni del dipendente, anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia. 6. Compete al Nucleo di valutazione anche l eventuale giudizio di rivedibilità di cui all articolo 12 comma 4. Art. 15 Commissione per la valutazione delle responsabilità intermedie 1. La verifica ed il controllo sul raggiungimento degli obiettivi degli Infermieri Referenti e del Capo Cuoco compete alla Commissione per la valutazione delle responsabilità intermedie. 2. La Commissione è composta dal Direttore, dalla Dirigente d Area Sanitaria e SocioAssistenziale e dal Coordinatore dell Area Amministrativa e Tecnica. 3. Per le modalità operative della Commissione si fa esplicito riferimento a quanto previsto all art. 14 per il Nucleo di Valutazione. 4. Compete alla Commissione di valutazione anche l eventuale giudizio di rivedibilità di cui all articolo 12 comma 4. 5