STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: MODELLI UNICO 2015 e 730/2015 ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI 1. PREMESSA In vista dei prossimi adempimenti dichiarativi delle persone fisiche per l anno 2015, si comunica l elenco degli oneri e delle spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni dalla imposta IRPEF sui redditi dell anno 2014. Per una tempestiva gestione di tali adempimenti, si raccomanda alla gentile clientela di far pervenire presso il nostro studio la relativa documentazione giustificativa in originale entro e non oltre: il 10 maggio 2015 per quanto concerne il modello 730; il 20 maggio 2015, per quanto concerne il modello Unico. Entro lo stesso termine si invita la gentile clientela a comunicare tutte le variazioni concernenti terreni e fabbricati intervenute rispetto all anno precedente (es: modifiche a contratti di locazione, compravendite, donazioni, successioni), per consentire allo Studio di effettuare i corretti calcoli IMU- TASI. 2. PRINCIPALI NOVITA Le principali novità inerenti sia il modello UNICO che il modello 730 sono: sia il modello CUD dei lavoratori dipendenti che le certificazioni per le prestazioni di lavoro autonomo e dei compensi di agenzia sono stati sostituiti dalla Certificazione Unica che i sostituti d imposta hanno inviato all Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015; per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, in caso di opzione per la cedolare secca, l aliquota agevolata è ridotta dal 15 al 10%; possibilità di presentare il modello 730 precompilato. Si comunica che per i soli clienti interessati alla redazione del modello 730 verrà inviata una apposita circolare dedicata. Le principali novità in materia di detrazioni e deduzioni IRPEF rispetto allo scorso anno sono: due nuovi limiti di detraibilità per i premi assicurativi: 1. premi per assicurazioni rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530,00 euro;
2. premi per assicurazioni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente; innalzamento dal 24% al 26% dell aliquota delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici; introduzione di una nuova deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni. i contributi sanitari al SSN versati con il premio R.C. Auto, non sono più deducibili. 3. ONERI DETRAIBILI I) Oneri che danno diritto alla detrazione del 19% (o del 26%) A) Spese sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico: 1 - spese sanitarie: si ricorda che le spese per farmaci sono detraibili solo se documentate da scontrino fiscale con codice fiscale del contribuente o del familiare a carico, non sono detraibili le spese per i parafarmaci, le prestazioni svolte da esercenti professioni sanitarie non riconosciute (es. osteopata, chiropratico, etc.) sono detraibili solo se oltre alla fattura o ricevuta è allegata la prescrizione del medico curante; 2 - spese per i mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; 3 - spese per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; 4 - spese per l acquisto di cani guida; 5 - premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000; 6 - premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001; 7 - spese per l istruzione secondaria e universitaria; 8 - spese per attività sportive praticate da ragazzi; 9 - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; 10 - spese sanitarie sostenute nell interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta; 11 - spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nell interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti;
12 - i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza; 13 - spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli. B) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: 1 - spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica; 2 - interessi per mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale (rientrano nell importo degli interessi detraibili anche le spese accessorie quali l onorario del notaio per la stipula del mutuo, spese di perizia, di istruttoria etc.); 3 - interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili stipulati fino al 31/12/1992; 4 - interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; 5 - interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell abitazione principale; 6 - interessi per prestiti o mutui agrari; 7 - spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell art. 433 c.c. e di affidati o affiliati, anche non fiscalmente a carico; 8 - spese per intermediazione immobiliare per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; 9 - erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle società di mutuo soccorso, a favore delle associazioni di promozione sociale, a favore della società di cultura La Biennale di Venezia, per attività culturali ed artistiche, a favore di enti operanti nello spettacolo, a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica, e delle università e alle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria; 10 erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici; 11 - spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; 12 - spese veterinarie; 13 - spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi. II) Spese che danno diritto alla detrazione del 36%, del 41% o del 50% 1 1 - spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo; 2 - spese per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. La detrazione si applica anche agli interventi di ricostruzione/ripristino dell immobile danneggiato a seguito degli eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. 1 Si rammenta che l importo massimo per ogni singola unità immobiliare sul quale calcolare la detrazione del 50% è di euro 96.000, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.
La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione 2. Si rammenta che le suddette detrazioni sono ripartite in 10 quote annuali di pari importo, senza alcuna distinzione. III) Spese che danno diritto alla detrazione del 55% o del 65% 1 - spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; 2 - spese per interventi sull involucro degli edifici esistenti; 3 - spese per l installazione di pannelli solari; 4 - spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione del 55% è elevata al 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Si rammenta che le suddette detrazioni sono ripartite in 10 quote annuali, senza alcuna distinzione. IV) Detrazioni per canoni di locazione 1 - detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale; 2 - detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale; 3 - detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l abitazione principale; 4 - detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro. V) Altre detrazioni 1 - detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida; 2 - detrazione per le spese di acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (anno 2009); 3 - Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; 4 - Detrazione per le donazioni all ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova. 5 - Investimenti in start-up Alle persone fisiche che, nel quadriennio 2013-2016 investono nel capitale di una o più start-up innovative (direttamente ovvero per il tramite di organismi intermediari che investano prevalentemente in start-up innovative) è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% della somma investita, sino ad un massimo di 500.000 euro annui di investimento per periodo d imposta. La detrazione sale al 25% se l investimento è in una start-up a vocazione sociale o in 2 Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
una start-up che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico 3. In caso di investimento diretto, occorre comunicare il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento, allegando copia dell atto notarile di sottoscrizione delle quote, nonché della contabile bancaria del versamento col quale le quote sono state liberate. In caso di investimento indiretto, occorre indicare il codice fiscale dell organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative. 4. ONERI DEDUCIBILI Spese sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico 1 - contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Sono deducibili anche: i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto fondo casalinghe. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc. 2 - contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; 3 - contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a 5.164,57 euro. 4 - spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente; Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: 1 - assegni periodici corrisposti al coniuge; 2 - contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari; 3 - erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; 4 - erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (ONG); 3 L investimento deve obbligatoriamente essere mantenuto per almeno 2 anni; in caso di cessione anticipata, anche parziale, il contribuente decade dal beneficio ed è tenuto a restituire l importo detratto, maggiorato degli interessi legali.
5 - erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute; 6 - erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco; 7 - rendite, vitalizi, assegni alimentari. Note: Spese sostenute per i figli: se la spesa è sostenuta per i figli l agevolazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se il cliente intende ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa dovrà annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell altro, ai fini del calcolo dell agevolazione, quest ultimo può considerare l intero ammontare della spesa. Spese sostenute dagli eredi: gli eredi hanno diritto alla detrazione d imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso. *** *** *** Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 20 aprile 2015 STUDIO DPM