Circa il disegno di decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati



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Messaggio 1114 Circa il disegno di decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, A chiarimento dell' allegato disegno di decreto legislativo ci pregiamo sottoporvi le seguenti spiegazioni: GENESI DEL DECRETO LEGISLATIVO In occasione della preparazione del progetto di nuova legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti, l' apposita sottocommissione della Commissione amministrativa della Cassa pensioni incaricata di tale lavoro giunse alla conclusione che la situazione dei magistrati faceva apparire opportuna una regolamentazione speciale dei dispositivi di previdenza. Con la particolare collaborazione di tale sottocommissione il Dipartimento ha pertanto elaborato l' allegato disegno di decreto legislativo. La convenienza di norme speciali che regolino la previdenza a favore dei magistrati si rileva dalla loro peculiare situazione quale terzo fondamentale elemento del nostro Stato di diritto, già posta in evidenza, oltre che dalle norme costituzionali, dall' esistenza della legge organica giudiziaria. civile e penale del 24 novembre `1910 e della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954. D' altronde la differenza nei confronti dei dipendenti dello Stato si estrinseca sia nella nomina direttamente da parte del Sovrano o del Potere legislativo, che comporta una maggiore alea per la possibile mancata conferma, sia nella maggiore età a cui i magistrati iniziano normalmente la loro attività e nel più avanzato limite di età (70 anni anziché 65). E' pertanto palese la necessità di norme particolari che tengano conto di questi dati di fatto. DISPOSIZIONI PRINCIPALI Le pensioni per i magistrati, analogamente a quanto già previsto per i Consiglieri di Stato, sono assunte direttamente dallo Stato. Regolamentazione uguale vige per la Confederazione (membri del Tribunale federale e del Tribunale delle assicurazioni). Sono previste due scale percentuali; una valevole in caso di invalidità (art. 5), l' altra in caso di vecchiaia o mancata conferma (art. 6 e 7). Il massimo della pensione viene raggiunto in 25 anni. La corrisponsione della pensione già a contare dal primo anno di servizio nel caso di mancata conferma si spiega con la possibilità di tale evento, molto più concreta che per i dipendenti dello Stato. Per la vecchiaia si è adottata una scala piuttosto moderata per i primi anni, con funzione analoga a quella che per i dipendenti hanno gli art. 4 della legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e l' art. 3 della legge sulla Cassa pensione, cioè per prevenire l' entrata in carica di persone alquanto anziane. Circa il pensionamento per vecchiaia notiamo che esso avviene il 1. di luglio per chi compie i 70, rispettivamente i 65 anni durante il primo semestre, il 1. di gennaio successivo per chi li compie nel secondo: in tale senso è stato precisato anche l' art. 69 della legge organica giudiziaria. Per quanto concerne la pensione vedovile abbiamo ritenuto equo, dopo averla stabilita nella misura del 50% della pensione cui il marito aveva o avrebbe avuto diritto, di affermare il minimo del 25 % nel caso di morte del magistrato in carica, con riguardo alla particolare disagevole situazione dei superstiti. Gli art. 13, cpv. 1 e 14 pongono restrizioni circa il sorgere ed il perdurare del diritto alla pensione vedovile. Tuttavia, avuto riguardo alla dignità del mandato che rivestono i destinatari delle presenti norme, abbiamo menzionato soltanto le cautele di maggior momento rimandando per il resto (art. 20) alle disposizioni integrative della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Tale disposto generale ci è inoltre apparso opportuno, onde evitare un appesantimento eccessivo del decreto, che non avrebbe del resto potuto

pretendere la completezza. Il decreto tiene in debito conto la particolare situazione dei magistrati e i dipendenti dello Stato, già iscritti alla Cassa pensioni, conteggiando in particolare in ragione della metà gli anni di servizio precedentemente prestati e garantendo loro ed ai loro superstiti prestazioni non inferiori a quelle cui avrebbero potuto pretendere ove fossero restati affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (art. 10 cpv. 2, art. 17). Notiamo in proposito che il conteggio in ragione della metà non vale invece per l' art. 3, cpv. 2 (computo di tutti gli anni passati quale membro della Cassa risparmio dei dipendenti dello Stato). Per i magistrati che provenissero da altre Casse pensioni il Consiglio di Stato potrà di volta in volta, con le debite cautele, consentire l' applicazione analogetica degli art. 10, cpv. 2 e 17, cpv. 1, computando gli anni antecedenti e riversando alla Cassa dello Stato i contributi dell' assicurato e del datore di lavoro. In base alle disposizioni transitorie (art. 18 cpv. 2 e 17 cpv. 1) la Cassa pensioni dello Stato bonificherà allo Stato l' importo totale dei contributi versati dai magistrati e dal datore di lavoro, senza interessi, sino al 30 giugno 1962 (franchi 1.597.748,05). Circa l' imputazione del guadagno accessorio (art. 9) precisiamo che è computabile ogni reddito conseguito mediante un' attività, esclusa la normale amministrazione della propria sostanza. Le conseguenze finanziarie per lo Stato si risolvono per il momento nella cessazione del versamento dei contributi ordinari e straordinari alla Cassa pensioni. A mano a mano che i magistrati attualmente in carica verranno pensionati il carico per l' erario andrà gradatamente aumentando, con progressione piuttosto lenta. Rileviamo al proposito, a titolo orientativo, che il totale degli onorari dei 28 magistrati in carica al momento dell' entrata in vigore del presente decreto sarà di Fr. 839.000,--. Posti con ciò in evidenza i principali disposti del decreto che sottoponiamo oggi alla vostra considerazione, ci lusinghiamo di avere con esso seppure indirettamente sottolineato il nostro riconoscimento per la,singolare alta funzione della magistratura, vigile tutrice delle basilari strutture del nostro libero ordinamento. Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio. Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, Cioccari Il Cons. Segr. di Stato, Lafranchi Disegno di DECRETO LEGISLATIVO concernente la previdenza a favore dei magistrati (del...). Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino - esaminato il messaggio 18 dicembre 1962 n. 1114 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Prestazioni I magistrati che cessano dalle loro funzioni, salvo che per dimissioni, e i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni previste dal presente decreto. Art. 2 Pensione 1 Il magistrato che al momento della nomina comprova di godere buona salute avrà diritto al beneficio della pensione. Il

fatto di appartenere ad una Cassa pensioni costituisce prova di buona salute. 2 La pensione è a carico dello Stato. Art. 3 Assicurazione risparmio 1 Il magistrato che non può produrre il certificato di buona salute viene ammesso al beneficio di un' assicurazionerisparmio. Lo Stato accredita al conto del magistrato inscritto all' assicurazione - risparmio il 15 % dell' onorario mensile. 2 Dopo 15 anni di appartenenza all' Assicurazione-risparmio, il magistrato avrà tuttavia diritto alla pensione e il suo avere presso l' Assicurazione-risparmio sarà riversato allo Stato. Art. 4 Natura della pensione La pensione viene corrisposta in caso di invalidità, di mancata conferma, di raggiungimento del limite di età. Art. 5 Pensione di invalidità La pensione di invalidità è del 25 % dell' onorario annuo durante i primi cinque anni di servizio. Durante i 5 anni successivi essa aumenta dell' 1% per ogni anno, durante gli anni seguenti del 2 % per ogni anno, sino a raggiungere il massimo del 60 %. Art. 6 Pensione per mancata conferma La pensione per mancata conferma è del 10 % dell' onorario annuo durante i primi cinque anni di servizio. Essa aumenta del 2 1/2 % per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%. Art. 7 Pensione di vecchiaia 1 La pensione di vecchiaia è del 10 % dell' onorario annuo durante i primi cinque anni di servizio. Essa aumenta del 2 1/z % i vecchiaia per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60 %. 2 Il magistrato che ha compiuto i 70 anni è collocato in pensione. 3 Il magistrato che ha compiuto i 65 anni può chiedere di essere collocato in pensione. 4 Il magistrato che ha compiuto i 60 armi e che ha svolto le sue funzioni durante almeno 25 anni può chiedere di essere collocato in pensione, a partire dal mese successivo. Art. 8 Imputazione delle prestazioni dei terzi 1 Qualora il magistrato o i suoi superstiti percepiscano prestazioni dell' Assicurazione militare federale, di un' assicurazione contro gli infortuni stipulata dallo Stato oppure di un terzo responsabile dell' invalidità o della morte dell' assicurato, la pensione sarà proporzionalmente ridotta. 2 La riduzione della pensione è limitata tuttavia a quella parte delle prestazioni complessive della Cassa e dell' assicurazione o del terzo che ecceda il 60 % dell' onorario nei confronti dell' assicurato, il 30 % nei confronti della vedova, il 10 % nei confronti di un orfano, il 15 % nei confronti di un orfano di padre e di madre, il 30 % nei confronti di tutti gli orfani, rispettivamente il 45 % nei confronti di tutti gli orfani di padre e di madre. Art. 9 Imputazione del guadagno accessorio 1 Il magistrato pensionato che esercita un' attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il guadagno conseguito aggiunto alla pensione supera l' importo dell' onorario del magistrato di uguale grado. 2 Questa disposizione non è applicabile se il magistrato ha compiuto i 65 anni di età. Art. 10 Anni di servizio 1 Sono imputabili gli anni effettivi di servizio, ritenuto che le frazioni inferiori a sei mesi non vengono calcolate mentre che quelle superiori a sei mesi valgono per un anno intero. 2 Gli anni di servizio prestati precedentemente in qualità di dipendente membro della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato vengono calcolati in ragione della metà. Art. 11 Prestazioni dell'assicurazione risparmio

1 Il magistrato inscritto all' Assicurazione-risparmio che cessa dalle sue funzioni durante i primi 15 anni, salvo che per dimissioni, riceve l' importo del suo conto risparmio, senza interessi. 2 In caso di morte del magistrato, l' importo del suo conto risparmio viene versato alla vedova. 3 In mancanza della vedova, l' importo spetta ai figli minorenni. 4 Se il magistrato non lascia né vedova né figli minorenni l' importo viene riservato allo Stato. Art. 12 Dimissioni 1 Il magistrato che rinuncia volontariamente alle sue funzioni perde ogni diritto alle prestazioni previste dal presente decreto. 2 Al magistrato dimissionario saranno restituiti, senza interessi, gli eventuali contributi e le tasse da lui versate alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Art. 13 Pensione vedovile 1 La vedova di un magistrato ha diritto alla pensione se il matrimonio è stato concluso prima del pensionamento del marito e prima che egli avesse compiuto i sessanta anni. 2 La pensione della vedova di un magistrato che muore in carica è pari al 50 % della pensione cui egli avrebbe avuto diritto in caso di invalidità, ma almeno al 25 /0 dell' onorario del marito. 3 In tutti gli altri casi la vedova percepisce la metà della pensione spettante al marito. Art. 14 Riduzione e soppressione della pensione vedovile 1 Se la vedova è di oltre 15 anni più giovane del marito, la pensione vedovile viene ridotta del 3 % per ogni intero anno oltre i 15, al massimo però del 50 %. La riduzione non ha tuttavia luogo se, fino al giorno della morte del marito, I' unione coniugale è durata almeno 12 anni. 2 La pensione vedovile cessa in caso di nuove nozze e la vedova riceve una volta tanto un' indennità equivalente al triplo della sua pensione annua. Art. 15 Pensione degli orfani 1 Ogni orfano di un magistrato ha diritto, fino all' età di 18 anni compiuti, rispettivamente fino a 20 anni se è ancora agli studi o a tirocinio, al 10 % dell' onorario del padre e al 15 % se è orfano di padre e di madre. 2 La somma delle pensioni agli orfani non può tuttavia superare il 30% dell' onorario del defunto, se si tratta di orfani di padre ed il 45 % se di padre e di madre. 3 La pensione dell' orfano cessa alla fine del mese in cui il beneficiario compie i 18, rispettivamente i 20 anni. Art. 16 Decorrenza della pensione 1 La pensione decorre dal primo giorno del mese per il quale I' onorario o la pensione dell' assicurato non viene più corrisposto. 2 Essa è pagata alla fine di ogni mese. Art. 17 Dipendenti dello Stato 1 Se il dipendente inscritto alla Cassa pensioni o all' Assicurazione - risparmio dello Stato viene chiamato alle funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario, la Cassa bonificherà allo Stato l' importo totale dei contributi versati o dovuti da lui e dal datore di lavoro, senza interessi. 2 In questo caso la nuova pensione o la prestazione dell' Assicurazione - risparmio non può essere inferiore a quella cui l' assicurato avrebbe avuto diritto in base alle norme della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. 3 Il principio del capoverso precedente vale anche per il calcolo della pensione vedovile e della pensione orfani. Art. 18 Disposizioni transitorie 1 I magistrati in carica al momento dell' entrata in vigore del presente decreto escono dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. 2 Nei loro confronti è applicabile l' art. 17 del presente decreto. Viene tuttavia riversato soltanto l' importo accumulato al 30 giugno 1962. 3 I magistrati in carica al momento dell' entrata in vigore del presente decreto che hanno almeno 30 anni di servizio imputabili secondo l' art. 10, possono chiedere il loro collocamento in pensione, indipendentemente dall' età.

Art. 19 Pensionamenti anteriori I pensionamenti anteriori all' entrata in vigore del presente decreto soggiacciono alle norme delle leggi in base alle quali sono stati pronunciati. Art. 20 Disposizioni integrative Per i casi non previsti dal presente decreto sono applicabile disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Art. 21 Disposizioni abrogate 1 E' abrogato l' art. 11 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954. 2 L' art. 69, cpv. 2 della legge organica giudiziaria è abrogato e sostituito dal seguente: Art, 69, cpv. 2: Il mandato conferito al magistrato cessa al 31 dicembre dell' anno in cui ha raggiunto il 70.mo di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre. 3 Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibile. Art. 22 Entrata in vigore Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1963. Il Consiglio di Stato è incaricato dell' esecuzione.