REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA



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REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento Art. 3 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori Art. 5 - Programmazione e previsione Art. 6 - Responsabile del procedimento Art. 7 - Lavori in amministrazione diretta Art. 8 - Lavori per cottimo fiduciario Art. 9 - Esecuzione con sistema misto Art. 10 - Criteri di aggiudicazione dei lavori a cottimo Art. 11 - Regole di buona amministrazione Art. 12 - Lavori d'urgenza Art. 13 - Lavori di somma urgenza Art. 14 - Perizia suppletiva per maggiori spese Art. 15 - Piani di sicurezza Art. 16 - Stipulazione del contratto e garanzie Art. 17 - Tenuta della contabilità e collaudazione Art. 18 - Rinvio Art. 19 - Entrata in vigore 1

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie dei lavori specificati nei successivi articoli e alle somministrazioni connesse di forniture e servizi. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge quadro sui lavori pubblici e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale della stessa Legge. ART. 2 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro. Nessun lavoro di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento. Gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). ART. 3 - TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA Fermo restando il limite di importo indicato al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia i lavori di seguito specificati: a. tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonche la riparazione. ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere ed impianti, e loro pertinenze, purchè l'esigenza dell' esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della Legge quadro. A livello esemplificativo si individuano rispettivamente: Beni immobili: Sede comunitaria - edifici scolastici ludoteche e centri adolescenti - biblioteche - centri socio assistenziali centri ricreativi e culturali - cimiteri stazione ecologiche - edifici adibiti ad attività produttive e magazzini terreni - ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio dell Ente e loro pertinenze. Immobili in uso all Amministrazione o presi in locazione, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario. Opere ed impianti: Strade e piazze comunali - parchi pubblici, viali, giardini e aree verdi comunali collegamenti pedonali - reti fognanti, impianti di trattamento, depurazione e sollevamento - impianti d illuminazione ed affini - impianti per la distribuzione del gas impianti di deposito, stoccaggio e trattamento rifiuti - impianti sportivi e per il tempo libero - impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento, elettrici, elettronici, telefonici, d amplificazione e diffusione sonora, radiotelefonici, antintrusione, di trasmissione dati, ascensori e montacarichi, 2

antincendio a servizio degli immobili comunali impianti di irrigazione e fontane - impianti di segnaletica stradale (orizzontale, verticale e semaforici) - ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere. b. conservazione, manutenzione, adattamenti, adeguamenti di opere ed impianti e relativi accessori e pertinenze, di cui al punto precedente, per importi non superiori a 50.000 Euro, prescindendo dalla condizione di imprevedibilità. Sono altresì compresi gli interventi per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque nei territori inondati, gli interventi da eseguirsi sui versanti collinari e montani instabili; c. interventi non programmabili in materia di sicurezza, compresi i lavori da eseguirsi d ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze; nonché interventi destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio dell amministrazione; d. lavori che non possono essere differiti dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e. lavori necessari per la compilazione di progetti, lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, come previsto dal Regolamento di attuazione della Legge Quadro; f. completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quanto vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori. ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme: l) in amministrazione diretta; 2) per cottimi fiduciari; 3) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo. ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE L 'Amministrazione potrà individuare nel programma annuale - proprio del Piano Triennale dei Lavori Pubblici, previsto dalla Legge quadro - e/o nel Bilancio di Previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria. L 'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento - per lavori da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie relative agli esercizi finanziari precedenti. Gli stanziamenti per i lavori da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" verranno indicati, possibilmente, qualora venga adottato, nel Piano 3

esecutivo di Gestione (PEG), distribuiti per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei commi precedenti. ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, nomina, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento, di volta in volta individuato, per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori. L'Amministrazione nomina, altresì, un responsabile di procedimento per l'esecuzione dei lavori in economia non preventivabili, al quale pure competerà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia, nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliati dal presente Regolamento interno. ART. 7 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro ad esclusione dell I.V.A.. Per l aggiudicazione delle forniture di materiale, mezzi d opera, noli, ecc., necessari all esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta, si applicano le disposizione contenute nel Regolamento dell Ente in materia di forniture e servizi. Gli ordinativi delle forniture di materiale, mezzi d opera, noli, ecc., necessari all esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta, avvengono tramite apposito atto di ordinazione dell appaltatore al fornitore per mezzo lettera (via posta o telefax), recanti la convalida del responsabile del procedimento. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta, per fornitura di materiale, mezzi d opera, noli, ecc., sono effettuati tramite atto di liquidazione del Responsabile del Servizio, o tramite liquidazione diretta sulla fattura, previa verifica effettuata dal Responsabile stesso. 4

ART. 8 - LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO Quando viene scelta la formula di esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati al precedente art. 3 ed entro il limite finanziario di 200.000 Euro. Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 20.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una solo ditta. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 20.000 e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi, secondo i principi vincolanti di trasparenza, rotazione e concorrenza. In questo ultimo caso l'indagine di mercato o interpello di preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di manifestazione di disponibilità e presentazione di offerta in busta chiusa oppure comunicata tramite fax o posta elettronica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata questa fase procedimentale. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di Legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza. Nella procedura di scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.000 Euro - non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dalla Legge quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale. L'atto di cottimo deve indicare: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell appaltatore, la risoluzione è 5

dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. I lavori sono liquidati dal responsabile del Servizio in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati: a) Le date di inizio e fine dei lavori; b) Le eventuali perizie suppletive; c) Le eventuali proroghe autorizzate; d) Le assicurazioni degli operai; e) Gli eventuali infortuni; f) Lo stato finale ed il credito dell impresa; g) Le eventuali riserve dell impresa; h) L attestazione della regolare esecuzione dei lavori. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo. ART. 9 - ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8. ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A COTTIMO Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni (forniture e servizi). ART. 11 - REGOLE DI BUONA AMMINISTRAZIONE Le norme della Legge in generale e regolamentari che disciplinano i lavori in economia volte a definire compiutamente i contenuti contrattuali, ad assicurare l'interpello di una pluralità di imprese per gli importi superiori, ad evitare la tenuta di albi chiusi e a non pretendere l'applicazione delle regole di individuazione delle offerte anomale, sono rivolte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza (legalità, concorsualità e pari condizioni), concorrenza ed economicità delle procedure. 6

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'osservatorio e pubblicazione nell'albo pretorio dell Ente dei nominativi degli affidatari, ai sensi delle normative vigenti. ART. 12 - LAVORI D'URGENZA In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori. ART. 13 - LAVORI DI SOMMA URGENZA In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 12, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000. L 'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. ART. 14 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. Detta autorizzazione dovrà risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente. 7

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. ART. 15 - PIANI DI SICUREZZA Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario va allegato il piano di sicurezza e di coordinamento, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 16 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE I contratti per l'esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario sono stipulati a mezzo di scrittura privata. Per i lavori di importo inferiore a 20.000 è lasciata alla discrezionalità del Responsabile di Servizio la possibilità di perfezionare il contratto di cottimo con apposita lettera di ordinazione recante la convalida del responsabile del procedimento e controfirmata per accettazione del contraente, contenente comunque gli elementi dell atto di cottimo di cui all art. 8 del presente regolamento. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo fiduciario, a presentare garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto. Detta disposizione può essere derogata in caso di affidamento di lavori il cui importo sia inferiore a 10.000 euro. Per i contratti di cottimo, dato il loro contenuto valore economico, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. ART. 17 - TENUTA DELLA CONTABILITÀ E COLLAUDAZIONE Per i lavori eseguiti a norma del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le regole generali della Legge, unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori in economia. ART. 18 - RINVIO Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti, queste ultime applicabili solo per quanto compatibili. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono pertanto abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili, precedentemente approvate da questa Amministrazione 8

in materia di lavori in economia. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le norme di legge vigenti in materia. ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 9