REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



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COMUNE DI CAPRAROLA Provincia di Viterbo TESTO COORDINATO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16/10/2012 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/05/2013 1

INDICE CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto p. 5 Art. 2 - Definizioni p. 5 Art. 3 - Finalità p. 8 Art. 4 - Ambito di applicazione e attività escluse p. 8 Art. 5 - Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche p. 9 Art. 6 - Commercio su aree pubbliche di tipo "A" p. 9 Art. 7 - Avviso pubblico, procedure per la concessione del posteggio, rilascio dell autorizzazione p. 10 Art. 8 - Commercio su aree pubbliche di tipo "B" p. 12 Art. 9 - Titolo autorizzatorio e obblighi del prestatore p. 12 Art. 10 - Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione p. 13 Art. 11 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico p. 14 Art. 12 - Norme igienico sanitarie p. 14 Art. 13 - Vendita prodotti alimentari a mezzo di veicoli (negozi mobili) p. 15 Art. 14 - Cambio di residenza p. 15 Art. 15 - Assenze p. 15 Art. 16 - Miglioria p. 16 Art. 17 - Scambi di posteggio p. 17 Art. 18 - Subingressi nelle autorizzazioni di tipo "A" (su posteggio) p. 17 Art. 19 - Subingressi nelle autorizzazioni di tipo "B" (itineranti) p. 18 CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER MERCATI E FIERE Art. 20 - Mercati e Fiere istituiti p. 18 Art. 21 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi nei mercati p. 19 Art. 22 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nelle sagre p. 19 Art. 23 - Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze. p. 20 Art. 24 - Modalità di registrazione delle presenze degli spuntisti nei mercati p. 21 Art. 25 - Istituzione, trasferimento ed ampliamento del mercato. Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento riorganizzazione dei mercati. p. 21 2

Art. 26 - Determinazione delle superfici dei posteggi p. 22 Art. 27 - Regolamentazione della circolazione veicolare. Attività di controllo. p. 22 Art. 28 - Tipologie di mercati p. 23 Art. 29 - Norme in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere p. 24 Art. 30 - Mercati e fiere straordinarie. p. 24 Art. 31 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico e forme di pagamento TOSAP p. 25 CAPO III - MERCATO SETTIMANALE Art. 32 - Mercato Settimanale p. 25 Art. 33 - Orari p. 26 Art. 34 - Requisiti per la partecipazione p. 26 CAPO IV - SAGRA DELLA NOCCIOLA E FESTA DEL SANTO PATRONO Art. 35 - Giorno, orario di svolgimento, dimensione posteggi e localizzazione della fiera p. 27 Art. 36 - Requisiti per la partecipazione p. 27 CAPO V - FIERA PROMOZIONALE PATRIZIO BRUZICHES Art. 37 - Giorno, orario di svolgimento, dimensione posteggi e localizzazione della fiera p. 28 Art. 38 - Gestione della fiera p. 28 Art. 39 - Deroghe ai requisiti degli operatori per la partecipazione p. 29 CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE Art. 40 - Modalità di svolgimento dell attività p. 29 Art. 41 - Orari di svolgimento dell attività p. 30 Art. 42 - Limitazioni allo svolgimento dell attività: zone vietate e zone consentite p. 30 Art. 43 - Produttori Agricoli p. 31 3

CAPO VII - PRODUTTORI AGRICOLI Art. 44 - Definizione di imprenditore agricolo, imprenditore agricolo professionale, coltivatore diretto e produttore agricolo p. 31 Art. 45 - Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli p. 32 Art. 46 - Modalità di svolgimento dell attività in forma itinerante. p. 32 Art. 47 - Modalità di svolgimento dell attività nei mercati. p. 33 CAPO VIII - CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI Art. 48 - Concessioni temporanee p. 33 Art. 49 - Requisiti per il rilascio delle concessioni temporanee p. 34 Art. 50 - Modalità di accesso alle concessioni temporanee 34 Art. 51 - Modalità di assegnazione posteggi per attività stagionali. Art. 52 - Concessione temporanea per feste, sagre e manifestazioni varie. CAPO IX - POSTEGGI FUORI MERCATO E ISOLATI Art. 53 - Posteggi fuori mercato e isolati 35 CAPO X - SANZIONI Art. 54 - Sanzioni 35 CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI Art. 55 - Disposizioni finali 36 Art. 56 - Competenze degli Uffici Comunali in ordine al presente Regolamento 36 Art. 57 - Modalità di comunicazione con lo SUAP 38 Art. 58 - Revoca precedenti disposizioni 38 4

CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi della seguente normativa: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (in seguito: D.Lgs. 114/1998); Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Direttiva Servizi Mercato Interno cd. Direttiva Bolkestein, in seguito: D.Lgs. 59/2010) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147; Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 (in seguito: L.R. 33/1999); Documento Programmatico per il Commercio sulle Aree Pubbliche adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 139 del 19 febbraio 2003 (in seguito: Documento Programmatico); Intesa in data 5 luglio 2012, in sede di Conferenza Unificata ai sensi art. 8, comma 6, L. 131/2003, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche (di seguito: Intesa Conferenza Unificata). 2. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti, gli atti e quant altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. 3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale. 4. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse. 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende: Art. 2 Definizioni a) Per commercio su aree pubbliche : l attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. b) Per aree pubbliche : le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. c) Per posteggio : la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale. 5

d) Per posteggio fuori mercato : il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale, ubicato fuori della sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente. e) Per mercato : l area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall erogazione di pubblici servizi. f) Per fiera : la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private della quale il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività. g) Per fiera straordinaria : la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, della quale il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, artigianali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano coloro che intendono scambiare o vendere oggetti di collezione o di proprietà, in modo del tutto sporadico ed occasionale, i partecipanti sono tenuti a dichiarare preventivamente sotto la propria responsabilità, la condizione di venditori non professionisti. h) Per mostra-mercato : la manifestazione di esposizione, promozione e commercializzazione di prodotti dell ingegno e del collezionismo, riservata a non professionisti del commercio, può essere organizzata dal Comune o, su richiesta, da privati. i) Per presenze in un mercato : il numero delle volte che l operatore si é presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l attività commerciale, purché la mancata partecipazione non dipenda da sua rinuncia. j) Per presenza effettiva in un mercato : il numero delle volte in cui l operatore ha effettivamente esercitato l attività nel mercato. Le presenze sono certificabili solo dallo SUAP dietro attestazione resa dal Comando di Polizia Municipale. k) Per presenza effettiva in una fiera : il numero delle volte in cui l operatore ha effettivamente esercitato, con regolare autorizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, l attività in tale fiera. Le presenze sono certificabili solo dallo SUAP dietro attestazione resa dal Comando di Polizia Municipale. l) Per prestatore : qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'u.e. o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio; m) Per spunta : operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; n) Per spuntista : l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato; 6

o) Per scambio di posteggio : la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; p) Per miglioria : la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato; q) Per posteggio riservato : il posteggio individuato per i produttori agricoli; r) Per posteggio vacante si intende il posteggio non assegnato in concessione decennale nella giornata prevista; s) Per produttori agricoli : i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi, nonché gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale; t) Per attività stagionali : quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (cocomero, frutti vari, alberi di Natale, etc.) che interessano periodi dell anno legati a flussi turistici stagionali; u) Per autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche : l atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società, che abilita all esercizio del commercio sulle aree pubbliche; v) Per requisito : qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato; w) Per negozio mobile : il veicolo immatricolato secondo le previsioni del codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio, con le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento; x) Per ordinanza del Ministero della Salute : l ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 (G.U. n. 114 del 17 maggio 2002) che fissa i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari e dei posteggi, sia singoli sia riuniti in un mercato sia presenti nelle fiere; y) Per SUAP : lo Sportello Unico per le Attività Produttive istituito ai sensi D.P.R. 160/2010 che costituisce l unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; z) Per SCIA : la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii.; aa) Per PEC : la Posta Elettronica Certificata PEC, ovvero un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. 7

Art. 3 Finalità 1. In attuazione del punto 3 del Documento Programmatico, il presente Regolamento persegue le seguenti finalità: a) migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all ubicazione ed alla tipologia dell offerta, salvaguardando l equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private; b) mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze delle popolazione, alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici; c) sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore; d) potenziare l'offerta del settore commerciale tenuto conto che il Comune di Caprarola è ricadente in zona parzialmente montana ed è inserito nella zona omogenea montana del Lazio che fa capo alla Comunità Montana dei Cimini Zona II del Lazio; e) adeguare l'attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza; f) valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sottoservite; g) riqualificare la rete distributiva esistente, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico - sanitarie ed a quelle sulla sicurezza; h) promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori dei mercati giornalieri per la gestione dei servizi mercatali, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, anche al fine di garantire l'economica custodia e pulizia dei servizi igienici; i) promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/i somministrati; j) promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi. Articolo 4 Ambito di applicazione e attività escluse 1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente sul territorio comunale, alle attività di commercio su aree pubbliche così come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a); 2. Il presente Regolamento non si applica: 8

a) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d arte, nonché quelle dell ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; b) all attività di vendita di prodotti nei confronti dei visitatori, effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere e delle mostre, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; c) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l oggetto della loro attività. Art. 5 Condizioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche 1. Ai sensi dell art. 28 comma 1, D.lgs. 114/1998, il commercio su aree pubbliche può essere esercitato: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile con i criteri individuati secondo quanto stabilito dai successivi artt. 6 e 7; b) su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell articolo 28, comma 16, D.Lgs 114/1998, purché in forma itinerante ed effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, e comunque nei giorni e nei limiti temporali di sosta stabiliti dal Comune (tipo B ); c) nell ambito delle fiere. Art. 6 Commercio su aree pubbliche di tipo A 1. Per l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche di cui all art. 5, comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a prestatori così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera v). L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio, ai sensi art. 19, comma 1, D.Lgs. 59/2010, abilita anche all esercizio in forma itinerante nell ambito del territorio nazionale. L autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nel locale ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi. 2. I requisiti richiesti ai prestatori sono il possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (art. 8) o in alternativa il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall art. 71 D.Lgs. 59/2010. 3. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l una e l altra attività. 4. Uno stesso prestatore, ai sensi punto 7 dell'intesa Conferenza Unificata, non può essere titolare di più di due posteggi nello stesso mercato e fiera. 5. L autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso, sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo 9

con le modalità stabilite nel successivo art. 7. Il rilascio dell autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. 6. La concessione di posteggio, ai sensi punto 1 dell'intesa Conferenza Unificata, può avere durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti dai prestatori. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai 9 (nove) anni, né superiore ai 12 (dodici) anni. Il Comune di Caprarola, con il presente Regolamento, stabilisce in 10 (dieci) anni la durata delle concessioni, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee, feste, fiere promozionali eccezionali, mercati straordinari. 7. La concessione è rinnovabile con i criteri individuati secondo quanto stabilito dall'intesa Conferenza Unificata. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, lo SUAP del Comune di Caprarola, con la collaborazione del Comando della Polizia Municipale e dell'ufficio Tributi, procede entro 6 (sei) mesi dalla sua approvazione, ad una ricognizione complessiva delle concessioni esistenti al fine di determinare la scadenza del decennio. Terminata la verifica lo stesso SUAP procede a: prorogare le concessioni scadute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e prima della data dell'intesa Conferenza Unificata per la durata di 7 anni dalla loro data di scadenza; prorogare le concessioni che scadranno dopo la data dell'intesa Conferenza Unificata e nel quinquennio successivo, fino al 5 luglio 2017. Al termine della naturale scadenza delle concessioni, le stesse saranno poste a bando con le modalità di cui al successivo articolo. Art. 7 Avviso pubblico, procedure per la concessione del posteggio, rilascio dell autorizzazione. 1. Il Comune trasmette alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio presso la Presidenza della Giunta regionale, l avviso pubblico con l indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili a seguito di revoca, cessazione, rinnovo o di nuova istituzione da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercati o isolati. 2. L avviso di cui sopra deve pervenire alla Regione Lazio entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. Entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, la Regione stessa provvede alla relativa pubblicazione dell avviso pubblico su un unico numero del Bollettino Ufficiale. 3. L avviso pubblico deve contenere: l elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l ubicazione del mercato in cui sono inseriti; l eventuale elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed alle aziende agricole biologiche ; 10

l eventuale elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap in possesso dei requisiti di cui all art. 3 della L. 104/1992. 4. Le domande dovranno essere presentate allo SUAP del Comune di Caprarola entro 30 gg. dalla pubblicazione del Bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio di cui all art. 40, L.R. 33/1999, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.P.R. 160/2010. 5. Il Comune redige la graduatoria, che deve essere affissa all Albo Pretorio per la durata di quindici giorni, e provvede al rilascio delle autorizzazioni all esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative concessioni, entro i successivi 60 giorni dalla data di scadenza dell avviso pubblico. 6. Eventuali ricorsi alla suddetta graduatoria devono pervenire allo SUAP del Comune di Caprarola entro e non oltre venti giorni dalla data di affissione della stessa all Albo Pretorio. 7. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti: a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e dell art. 4, comma 2, D.Lgs. 228/2001; b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda. Farà fede la ricevuta di avvenuta presentazione della stessa sulla PEC dello SUAP ai sensi art. 5, comma 1, D.M. MISE 10/11/2011; c) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio; d) in caso di assoluta parità, si procederà a sorteggio in presenza degli operatori interessati o di loro rappresentanti. 8. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap. 9. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione e pertanto di ricevimento delle stesse sulla PEC dello SUAP del Comune di Caprarola. L operatore ha la facoltà di scegliere fra i posteggi messi a disposizione. 10. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato membro dell'u.e. che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al precedente comma 7), ai sensi punto 5) Intesa Conferenza Unificata, è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. 11

Art. 8 Commercio su aree pubbliche di tipo B 1. L autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B, viene rilasciata dal Comune nel quale il prestatore intende avviare l attività, ed è subordinata al possesso dei requisiti di cui all art. 71 D.Lgs. 59/2010. Tale autorizzazione abilita all esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago in tutto il territorio nazionale, ai sensi art. 19, comma 1, D.Lgs. 59/2010. 2. La domanda per l autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere presentata allo SUAP del Comune di Caprarola esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.P.R. 160/2010. 3. Ai sensi 7 D.P.R. 160/2010 (procedimento ordinario unico), lo SUAP esegue l istruttoria della pratica e, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, può richiedere all'interessato l eventuale documentazione integrativa. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 4. Verificata la completezza della documentazione e decorso il termine di cui al comma 3, lo SUAP adotta il provvedimento autorizzatorio conclusivo entro i successivi trenta giorni. 5. E fatta salva per il Comune la facoltà di annullare il provvedimento illegittimamente formatosi in sede di autotutela ai sensi art. 21nonies della L. 241/1990. 6. L autorizzazione può essere negata soltanto con atto motivato del Comune qualora manchino i requisiti previsti dall art. 71 D.Lgs. 59/2010. 7. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione. 8. Ai sensi dell art. 26 D.lgs 286/1998 gli stranieri non appartenenti all Unione Europea hanno l obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l autorizzazione. L efficacia dell autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell originale del permesso di soggiorno in corso di validità. 9. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l una e l altra attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. Art. 9 Titolo autorizzatorio e obblighi del prestatore 1. Il prestatore titolare dell autorizzazione, senza riferimento alla sua tipologia, deve esercitare l attività di commercio su area pubblica con l originale dell autorizzazione stessa. Allo scopo di verificare l unicità dell utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all art. 13 della L. 689/1981, nonché l applicazione delle sanzioni di cui all art. 29 comma 1 o 2 del D.lgs. 114/1998, una volta accertata la posizione dell interessato. 2. L attività può essere svolta unicamente dal prestatore titolare o dal socio di questi, ovvero da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla L. 196/1997, associati in 12

partecipazione (art. 2549 cc), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, L. 335/1995), nonché preposti alla vendita inquadrati in altre fattispecie previste dalla vigente legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell autorizzazione o nella domanda per il rilascio della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all art. 71 D.Lgs. 59/2010. 1. L autorizzazione è revocata: Art. 10 Decadenza, revoca e sospensione dell autorizzazione a) nel caso in cui il titolare dell autorizzazione o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all art. 71 D.Lgs. 59/2010; b) il titolare dell autorizzazione non inizi l attività entro 6 mesi dalla data di rilascio mediante attivazione della stessa presso la CCIAA competente per territorio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi. 2. Nel caso di titolarità di concessione decennale di posteggio l autorizzazione è altresì revocata: a) nel caso in cui il titolare della stessa non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comprovare adeguatamente a cura del titolare concessionario mediante comunicazione allo SUAP del Comune di Caprarola. Lo SUAP, preventivamente attivato dal Comando Polizia Municipale, comunica in tal caso ai sensi dell art. 8 L. 241/1990, l avvio del procedimento di revoca all interessato che nel termine di 30 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. La concessione di posteggio si intende automaticamente decaduta qualora le controdeduzioni del titolare concessionario siano insufficienti a dimostrare le motivazioni di mancata utilizzazione del posteggio. b) in caso di mancato pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico. Lo SUAP, preventivamente attivato dal Settore Tributi, provvederà all avvio del procedimento di revoca ai sensi dell art. 8 L. 241/1990, assegnando un termine di 15 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta e verrà disposto procedimento di ingiunzione del pagamento delle somme dovute al Comune di Caprarola. 3. In tutti i casi di revoca di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B, lo SUAP comunica ai sensi dell art. 8 L. 241/1990, l avvio del procedimento all interessato che nel termine di 30 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all adozione del provvedimento di revoca. 4. L autorizzazione può essere sospesa con provvedimento del Responsabile dello SUAP, in caso di particolare gravità o recidiva, per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Lo SUAP comunica ai sensi dell art. 8 L. 241/1990, l avvio del procedimento all interessato che nel termine di 15 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all adozione del provvedimento di sospensione. 13

5. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, oltre ai casi di malattia, gravidanza o servizio militare, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all esercizio dell attività, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche. Tali circostanze dovranno essere comprovate adeguatamente a cura del titolare mediante comunicazione allo SUAP del Comune di Caprarola. 6. Agli effetti del termine previsto dall art. 44 L.R. 33/1999, non si computano altresì le assenze effettuate dall operatore per il periodo di ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell arco dell anno. Art. 11 Aggiunte e modifiche del settore merceologico 1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico, sulle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche di tipo A e B, sono soggette ad istanza da presentare allo SUAP che ha rilasciato l autorizzazione. 2. Per le autorizzazioni di tipologia A il Comune può negare l autorizzazione nel caso in cui, con l atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell ambito di uno stesso settore e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell igiene e sanità pubblica. 3. Le istanze relative alle aggiunte del settore alimentare devono essere corredate da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all art. 71, comma 6, D.Lgs. 59/2010, nonché da DIA Sanitaria ai fini della registrazione ai sensi Reg. CE 852/2004 e relativo pagamento in favore della ASL competente per territorio, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3 del 14 gennaio 2011. 4. I procedimenti per le aggiunte del settore merceologico seguono l iter previsto dall art. 7 D.P.R. 160/2010 e vengono inoltrati allo SUAP esclusivamente con la modalità telematica prevista dal medesimo D.P.R. 160/2010. Art. 12 Norme igienico sanitarie 1. Il commercio su aree pubbliche è esercitato nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria sia per la vendita che per la somministrazione dei alimenti e bevande. 2. Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni. L autorizzazione all esercizio di vendita di prodotti alimentari, abilita anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l una e l altra attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 3. Nello stesso posteggio ove vengono venduti o somministrati prodotti alimentari ed in quelli a fianco, non può essere esercitato il commercio di animali vivi. 4. L operatore ha l obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché a quella degli altri operatori; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi. 14

5. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, come i prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l attività è esercitata mediante l uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità. 6. E' fatto obbligo per tutti i prestatori del commercio di prodotti alimentari, di predisporre e di attuare le procedure di autocontrollo HACCP ritenute necessarie in ciascuna fase dell'attività esercitata. 7. E vietato l uso di gruppi elettrogeni di qualsiasi tipo. 8. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende USL. In materia si osserva quanto disposto dall'art. 17, L.R. 32/1998 e del D.P.R. 376/1995. Art. 13 Vendita prodotti alimentari a mezzo di veicoli (negozi mobili) 1. E consentito l esercizio dell attività di vendita di prodotti alimentari mediante l uso di veicoli denominati negozi mobili, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione, e se rientrano nelle dimensioni assegnate del posteggio. 2. E altresì consentita la sosta nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. Art. 14 Cambio di residenza 1. In caso di cambiamento di residenza, i titolari di autorizzazioni di tipo A (su posteggio) e di tipo B (itineranti), sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni allo SUAP del Comune di Caprarola al fine di consentire l aggiornamento dei recapiti negli atti propri dell Ufficio. 2. Il cambio di residenza dei titolari di autorizzazioni di tipo A (su posteggio) e di tipo B non rileva ai fini della validità del titolo autorizzatorio, avendo la il D.Lgs. 59/2010 previsto espressamente che è facoltà dei richiedenti avviare la propria attività anche in Comuni diversi da quello di residenza. Art. 15 Assenze 1. Il titolare dell autorizzazione di tipo A che non sia presente nell area di fiera o mercato assegnata entro l orario prefissato o prescelto, per l inizio dell attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti. 2. Per i posteggi fuori mercato o isolati, si considera assente chi non esercita l attività per l orario previsto in concessione, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..). In caso di non ricopertura del 15

posteggio, si può procedere ad assegnazione temporanea con atto apposito ed il posteggio può essere occupato da esercenti il commercio in forma itinerante nei limiti di cui all art. 60 L.R. 33/1999. 3. Nel caso dei posteggi fuori mercato, stante la riserva degli stessi agli imprenditori agricoli di cui al successivo art. 53, l assegnazione temporanea potrà essere disposta a favore di altro imprenditore agricolo inserito nell apposita graduatoria. 4. Qualora l operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio con le modalità di cui al precedente art. 10. Art. 16 Miglioria 1. Per i posteggi che si rendono disponibili nei mercati o fuori mercato, a seguito di cessazione dell attività o per provvedimento di revoca per i casi previsti dal precedente art. 9, il Comune procede all emissione di un bando di concorso per migliorie. 2. Il bando di concorso è emesso in tempo utile e comunque prima della comunicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dei posteggi disponibili. 3. Copia del bando viene affissa all albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni ed inviata alle Associazioni di categoria più rappresentative ed agli organi di informazione affinché ne diano la più ampia divulgazione possibile. 4. Possono partecipare al bando i concessionari di posteggio che operano nello stesso mercato, limitatamente allo stesso settore merceologico commercializzato (settore alimentare; settore non alimentare). 5. Le domande dovranno essere presentate allo SUAP del Comune di Caprarola entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del Bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.P.R. 160/2010. 6. In caso di domande concorrenti la graduatoria viene redatta secondo le seguenti priorità: a) maggiore anzianità di presenza nel mercato ove si è liberato il posteggio; b) a parità di anzianità la data di iscrizione nel registro delle imprese più remota; c) a parità di condizioni la data di spedizione della richiesta di miglioria. Farà fede la data di ricezione della domanda sulla PEC dello SUAP del Comune di Caprarola. 7. Nei casi di subingresso per cessione d azienda si acquisisce l anzianità delle presenze maturate dal primo titolare del posteggio solo se opportunamente documentate con atto pubblico o scrittura privata registrata e autenticata dal notaio. 8. Il Comune procede al rilascio delle nuove autorizzazioni entro 30 gg. successivi alla scadenza del bando. 16

Art. 17 Scambi di posteggio. 1. Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato, senza modifiche della superficie assegnata. 2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di scambio di posteggio allo SUAP del Comune di Caprarola, con firme congiunte, allegando copia dei relativi documenti di riconoscimento. 3. Il rilascio della nuova autorizzazione avviene entro 30 gg. successivi alla data di presentazione della richiesta di scambio. Art. 18 Subingressi nelle autorizzazioni di tipo A (su posteggio) 1. Ai sensi art. 42 L.R. 33/99 la concessione del posteggio non può in alcun modo essere ceduta a nessun titolo se non con il trasferimento dell attività. 2. Nell ipotesi di cessione di proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte dell attività commerciale corrispondente all autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.P.R. 160/2010 allo SUAP del Comune di Caprarola, entro 60 giorni dalla dall atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata dal notaio, la comunicazione di cessione, affidamento in gestione dell azienda o al verificarsi dell evento, la richiesta di subingresso nell attività, in bollo da 14,62. 3. Alla denuncia deve essere allegata. autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all art. 71 D.Lgs. 59/2010; autocertificazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 L. 575/1965 (antimafia); Copia dell atto di cessione o affitto d azienda; N. 1 marca da bollo da 14,62 per il rilascio della nuova autorizzazione secondo le modalità previste dal D.M. MISE 10/11/2011. Tale marca da bollo dovrà essere applicata su foglio bianco, quindi annullata, facendo attenzione che si mantengano ben leggibili i dati relativi al numero identificativo della marca e la sua data di emissione. 4. L originale dell autorizzazione amministrativa del cedente dovrà essere riconsegnata in originale allo SUAP esclusivamente con apposita lettera di trasmissione mediante raccomandata A/R o con raccomandata a mano presso il protocollo generale dell Ente. 5. L autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti delle società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 71 D.Lgs. 59/2010.Gli eredi o i rappresentanti delle società che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno facoltà di continuare l attività del dante causa, in attesa dell acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro un anno dalla data dell evento. 17

6. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, dell azienda commerciale, comporta la variazione della titolarità dell autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti di cui all art. 71 D.Lgs. 59/2010. 7. Fino al rilascio della nuova autorizzazione da parte del Comune, l operatore esercita l attività con la copia della comunicazione di avvio del procedimento di cui all art. 8 L. 241/90 rilasciata telematicamente dallo SUAP. 8. Ai sensi 7 D.P.R. 160/2010 (procedimento ordinario unico), lo SUAP esegue l istruttoria della pratica e, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, può richiedere all'interessato l eventuale documentazione integrativa. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 9. Verificata la completezza della documentazione e decorso il termine di cui al comma 8, lo SUAP adotta il provvedimento autorizzatorio conclusivo entro i successivi trenta giorni. 10. In caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, sempre che siano dimostrati attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata e autenticata dal notaio. La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società. 11. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario. 12. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più autorizzazioni. Il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata. Resta fermo il divieto, ai sensi punto 7 dell'intesa Conferenza Unificata, per il quale uno stesso prestatore non può essere titolare di più di due posteggi nello stesso mercato e fiera 1. 13. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici trattati (alimentare e non) né l attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 19 Subingressi nelle autorizzazioni di tipo B (itineranti) 1. Per i subingressi nelle autorizzazioni di tipo B (itineranti) si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di cui al precedente art. 18 del presente Regolamento. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI PER MERCATI E FIERE Art. 20 Mercati e Fiere istituiti 1. Nel Comune di Caprarola sono istituiti i seguenti mercati e fiere: a) Mercato settimanale in Via Caduti sul lavoro; 1 Periodo inserito con D.C.C. n. 28 del 20/05/2013 18

b) Sagra della nocciola e festa del Santo patrono; c) Fiera promozionale Patrizio Bruziches. Art. 21 Criteri generali per l assegnazione dei posteggi nei mercati 1. I posteggi nei mercati vengono assegnati con le modalità previste negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. Art. 22 Criteri generali per l assegnazione dei posteggi nelle fiere e nelle sagre 2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all esercizio del commercio su aree pubbliche o private, ovvero i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese che siano in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per esercenti settore alimentare) di cui all art. 71 del D.Lgs. 59/2010. 2. Ai sensi della L.R. n.33/99 e del punto 3 dell'intesa Conferenza Unificata, il Comune provvede al rilascio della concessione di posteggio nelle fiere e nelle sagre tenendo conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto. L'assegnazione avverrà pertanto sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri: a) il criterio della priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resterà applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti sostenuti dal prestatore. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche indicati nel precedente art. 7, comma 7, lettera a), ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità al numero delle presenze pregresse. b) a parità di anzianità di presenze si terrà conto dell ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse; c) in ogni caso a parità di condizioni si terrà conto della anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l attività di commercio su aree pubbliche. 3. L accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione della graduatoria delle presenze maturate nella fiera o nella sagra e annualmente predisposta dallo SUAP previa comunicazione del Comando Polizia Municipale. 4. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione. 5. Ai fini del rilascio della concessione dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui all art. 4 della L. 104/1992, verrà redatta apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui sopra. I requisiti sono accertati ai sensi dell art. 4 della medesima L. 104/1992, mediante certificazione rilasciata dall Azienda Sanitaria competente in base alla residenza del titolare. 19

6. Ai fini del rilascio della concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli verrà redatta apposita graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità effettiva di presenza maturata dal soggetto richiedente nell ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze si terrà conto dell ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse, in ogni caso a parità di condizioni il Comune terrà conto dell anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell autorizzazione di cui alla L. 59/1963 o della SCIA di cui all art. 19 della L. 241/1990 e all art. 4, comma 2, D.Lgs. 228/2001. 7. Al fine della redazione della graduatoria per il rilascio della concessione dei posteggi, le domande dovranno essere presentate allo SUAP almeno 90 gg. prima dello svolgimento della Sagra. Per le sagre e le fiere le domande potranno essere presentate in forma cartacea in deroga a quanto stabilito all art. 59 del presente Regolamento. 8. Lo SUAP provvederà alla redazione della graduatoria dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande che sarà pubblicata sull albo online del sito internet istituzionale del Comune di Caprarola: www.comune.caprarola.vt.it. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 9. Nella graduatoria saranno indicati i nominativi dei richiedenti collocati utilmente, con la relativa posizione in graduatoria, l importo della quota di partecipazione da corrispondere per la TOSAP e il numero di c/c postale sul quale effettuare i versamenti, il luogo e il giorno in cui sarà effettuata la scelta dei posteggi. 10. La scelta dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo, avverrà in ordine di graduatoria direttamente dagli interessati o da persona di fiducia appositamente delegata, nel luogo e nei giorni comunicati dall Amministrazione comunale. 11. Coloro che non si presenteranno il giorno stabilito per la scelta dei posteggi otterranno in concessione un posteggio d ufficio fra quelli rimanenti una volta completata la scelta di tutti gli operatori presenti. 12. Qualora gli operatori assegnatari di posteggio non si presentino il giorno della Fiera entro le ore 8,00 (orario inderogabile anche per cause di forza maggiore), si procederà all assegnazione dei posti risultati vacanti, tenendo conto dell ordine delle rispettive graduatorie. Art. 23 Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze. 1. La registrazione delle presenze avviene con le modalità di cui all art. 42, comma 3, L.R. 33/1999 da parte del personale del Comando di Polizia Locale del Comune il quale provvede, con cadenza mensile, a trasmettere allo SUAP l elenco aggiornato delle assenze maturate dagli operatori su aree pubbliche al fine dell adozione dei provvedimenti di specifica competenza. 2. Il titolare di posteggio deve comunicare allo SUAP i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, servizio militare o per altri gravi motivi, entro la settimana successiva alla data di svolgimento del mercato. La comunicazione deve essere opportunamente documentata. 20