DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1/2011 Seduta del 10.01.2011 OGGETTO APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO L ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3 PER L ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI L anno 2011 addì 10 del mese di gennaio alle ore 19.20 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1. GASTALDON Mirco Sindaco P 2. PETRINA Giovanni Vice Sindaco P 3. BARBIERI Alessandra Assessore P 4. BASSO Pietro Assessore P 5. CECCHINATO Silvio Assessore P 6. GIACON Chiara Assessore P 7. SCHIAVO Michele Assessore P e pertanto complessivamente presenti n. 7 componenti della Giunta Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. La seduta è legale. N. 60 registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000) Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 25.01.2011 Addì 25.01.2011 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il Addì Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 25.01.2011 Addì 25.01.2011
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Oggetto: Approvazione della Convenzione con l Associazione senza fini di lucro l Associazione Don Bosco 3 per l attività di raccolta di rifiuti urba ni recuperabili LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATO l art. 51 del vigente Regolamento Comunale di igiene ambientale vigente Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale: n. 77 del 5/12/2005 il quale prevede che le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all interno del territorio comunale possono essere autorizzate alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate del Comune o altri Enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale ; VISTO che l Associazione Don Bosco 3A, con nota prot. 31532 del 16/12/2010, ha richiesto di poter stipulare una convenzione rientrante nella tipologia disciplinata dal citato art. 51 del Regolamento, per effettuare una raccolta di materiale ferroso nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2010; VISTO lo schema di Convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti e le modalità di esecuzione dell attività di raccolta; CONSIDERATO che le aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali raccolti non sono di proprietà comunale e pertanto non soggette al rilascio di autorizzazione d uso per lo svolgimento di tali attività di volontariato; RITENUTI i contenuti dello schema di convenzione meritevoli di approvazione, anche in considerazione delle finalità benefiche dell iniziativa, il cui ricavato sarà devoluto a favore delle missioni dell Operazione Mato Grosso presenti in America Latina; VISTO l art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; DATO ATTO che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo economico e finanziario in quanto non comporta alcun onere per l Amministrazione; PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell art. 49 del d. Lgs. 267/2000; DELIBERA 1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Cadoneghe e l Associazione Don Bosco3A allegato sub a) al presente provvedimento, avente ad oggetto lo svolgimento dell attività di raccolta di materiale ferroso nel periodo e con le finalità indicate nella premessa; 2. di incaricare il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale dell adozione di tutti i provvedimenti necessari, conseguenti il presente atto; 3. di dare atto che il presente provvedimento è esente dal parere di regolarità contabile per quanto specificato in premessa; 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. ====================== PARERI: Ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole. Cadoneghe, Arch. Nicoletta Paiaro Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale O:\SST\01-Ambiente\Iniziative_Varie\Mato_Grosso\2011\Approvazione_schema_convenzione.doc
Si dà atto che è presente l Arch. Paiaro, Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale. Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con separata votazione, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Convenzione tra il Comune di Cadoneghe e l Associazione Don Bosco 3A, per l attività di raccolta di rifiuti urbani recuperabili. L anno il giorno del mese di, nella sede municipale: - tra il Comune di Cadoneghe, rappresentato dall Arch.Nicoletta Paiaro in qualità di Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale e - l Associazione Don Bosco 3A, C.F.80001120148 P IVA 01139480394, rappresentata dalla Sig.ra De Pieri Chiara, nata a Monselice (Pd) il 07/10/61 e residente ad Albignasego (Pd) in via Don Milani 155; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto della convenzione La presente convenzione disciplina l esecuzione da parte dell Associazione Don Bosco 3A dell attività di raccolta, senza fini di lucro dei seguenti rifiuti urbani recuperabili: oggetti ferrosi, il cui ricavato sarà devoluto a favore delle missioni dell operazione Mato Grosso presenti in America Latina. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e della circolare della Regione Veneto n. 6291/311.41 del 06/07/98, la presente convenzione costituisce titolo per l esecuzione delle attività indicata, in regime di esenzione rispetto agli adempimenti previsti dalla Parte Quarta D.Lgs n. 152/2006 (formulario di trasporto, registri di carico e scarico, iscrizione all Albo, denuncia annuale). Art. 2 Territorio di interesse L attività di raccolta, potrà essere effettuata sull intero territorio Comunale, in conformità ai principi generali di cui alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006. Art. 3 Obbligo di comunicazione dei quantitativi raccolti e della loro destinazione L Associazione Don Bosco 3A, fornirà un rendiconto riguardante i quantitativi di materiale raccolto e la loro effettiva destinazione entro 15 giorni da ogni raccolta, per consentire al Comune di integrare i dati in proprio possesso relativi alla raccolta differenziata, e di effettuare la comunicazione di cui all art. 189 del D.Lgs n.152/2006. Art. 4 Gestione dell iniziativa L Associazione Don Bosco 3A si assume ogni responsabilità connessa alla pianificazione, organizzazione e conduzione dell attività di raccolta oggetto della presente convenzione, nonché, conformemente alle vigenti disposizioni, l avvio al recupero del rifiuto urbano. Il Comune, in caso di comprovate ragioni di opportunità e di interesse pubblico, ha facoltà di richiedere la modifica o la sospensione delle attività di raccolta oggetto della presente convenzione. L Associazione Don Bosco 3A si impegna a non effettuare stoccaggi in proprio dei materiali raccolti, e a conferirli immediatamente alla loro destinazione finale. Il conferimento in fase di raccolta dei rifiuti, in attesa del trasporto, non potrà prolungarsi di oltre 5 giorni consecutivi a decorrere dal secondo giorno di raccolta. Lo spazio in cui verranno depositati i rifiuti, in attesa di trasporto, è stato individuato dall Associazione Don Bosco 3A nel parcheggio adiacente l isola ecologica di via La Malfa, area ex Grosoli. Le autorizzazioni per l occupazione di tali spazi, dovranno essere ottenute, dal proprietario dell area, autonomamente dall associazione Don Bosco 3A, ed esibite al Comune liberando quest ultimo da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per la scorretta gestione dell area stessa. Lo stoccaggio temporaneo del materiale non dovrà in alcun modo ostacolare l accessibilità all area ecologica situata nel medesimo parcheggio. L associazione Don Bosco garantirà inoltre la perfetta pulizia delle aree private e/o pubbliche eventualmente occupate ogni qualvolta il Comune lo richieda ed in ogni caso alla conclusione dell attività. Art. 5 Rispetto delle normative vigenti e responsabilità L attività di raccolta oggetto della presente convenzione dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa vigente, e con modalità tali da non recare disturbo o fastidio alle persone, né danno all ambiente o al decoro del territorio Comunale.
Ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all attività di raccolta (infortuni., danni a terzi) ricadrà sull Associazione Don Bosco 3A restandone sollevato il Comune in qualsiasi situazione e circostanza. Art. 6 Oneri per il Comune La presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Comune (né alcun corrispettivo può essere richiesto dall Associazione Don Bosco 3A a terzi). I materiali recuperabili raccolti sono dati dal Comune in proprietà al legale rappresentante che ha la facoltà di commercializzarli, col vincolo di assicurarne il recupero. Art. 7 Durata e validità della convenzione L iniziativa si svolgerà nei giorni 22 23 gennaio 2010. Letto, approvato e sottoscritto. Cadoneghe, Per Associazione Don Bosco 3A De Pieri Chiara Per il Comune di Cadoneghe Arch.Nicoletta Paiaro Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale