TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

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R.G. 54-2 /2017 E.I. TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO Esecuzioni immobiliari Il Giudice dell'esecuzione a scioglimento della riserva precedentemente assunta; ribadito che, nel caso in cui venga proposta opposizione, il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura quando ravvisi gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c., i quali ricorrono quando appare fondata la questione di puro diritto prospettata dall'opponente, ovvero sono ravvisabili fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa creditoria verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (cfr. Cass., III, 16 gennaio 2006, n. 707; Cass., III, 3 agosto 1997, n. 7413); rilevato - che con il ricorso depositato in data 11.10.2018, FICCADENTI IRMA proponeva opposizione all esecuzione eccependo la nullità del titolo per cui vi è esecuzione in ragione: A) della ritenuta usurarietà del contratto di mutuo del 2003 in relazione alla pattuizione relativa alla commissione di estinzione anticipata, B) della violazione dell art. 1346, art 117 TUB e art 6 Delib. CICR 9.2.2000 per omessa indicazione del TAE e violazione dell art. 1283 in ragione del regime finanziario in capitalizzazione composta; C) dell omessa indicazione, in termini univoci, del parametro di indicizzazione; D) della violazione della legge n. 287 del 10/10/1990, dell art. 1346 c.c., art. 117 TUB e artt. 85 e 86 del Trattato UE, per manipolazione tasso Euribor; E) degli oneri addossati come costo sul mutuatario; F) dell inidoneità del mutuo del 2010 (oggetto di separato intervento dello stesso creditore procedente) a costituire valido titolo ex art 474 c.p.c in quanto contenente pattuizioni che escludono l immediato trasferimento della somma in favore della società mutuataria; G) della ritenuta usurarietà del contratto di mutuo del 2010 riguardo alle pattuizioni relative alla mora commissione di estinzione anticipata e della ritenuta nullità della clausola floor. Al ricorso venivano allegate, tra gli altri documenti, perizia tecnica a firma dell ING. Porzani (relativa al contratto rep. 6277 dell 11 marzo 2010) ed una perizia contratto mutuo a firma del Dott. Alessandro Giacomelli; - che il creditore opposto depositava memoria con la quale contestava l infondatezza dell opposizione argomentando, in sintesi, l erroneità dei conteggio effettuato dall opponente laddove questi procede a sommare gli interessi di ammortamento con la penale di anticipata estinzione e l infondatezza e genericità delle ulteriori censure avanzate di cui al ricorso in opposizione; osserva

1) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub A): - Pare apprezzarsi, al sommario esame proprio della presente fase, la probabile fondatezza di tale motivo. - Va doverosamente premesso che il titolo esecutivo azionato dal procedente è il mutuo del 22.12.2003, rep. 204185 ed è relativamente a tale mutuo che la parte opponente contesta l usurarietà della clausola di estinzione anticipata. - Relativamente al contratto del 2003 l opponente suffraga le proprie posizioni mediante rinvio all elaborato tecnico di parte a firma del Dott. Giacomelli e, per il contratto del 2010. - Appare opportuno premettere che, giusto insegnamento di cui alla sentenza Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 19-10-2017, n. 24675 (invocata da entrambe le parti a sostegno delle rispettive posizioni) allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. - La perizia di parte opponente a firma del Dott. Giacomelli procede quindi a quantificare il TAEG (comprensivo del costo relativo all estinzione anticipata) in 8,46% (maggiore del TSU del 6,225%); - Tale conclusione è contestata dalla parte opposta mediante perizia affidata al dott. Giacobetti il quale evidenzia l erroneità dei calcoli della parte opponente, posto che gli stessi sarebbero stati effettuati non già simulando l estinzione alla data del 31.1.2007 (data pure espressamente indicata nel ricorso in opposizione), ma arbitrariamente ed ingiustificatamente alla data del 30.6.2004: il tecnico della parte opposta riporta gli schemi di calcolo in base ai quali in caso di estinzione anticipata intervenuta al 31.1.2007 il tasso effettivo andrebbe fissato in 4,518%, e cioè ben al di sotto del tasso soglia; il tecnico di parte opposta riporta, inoltre, l estratto del piano di ammortamento dal quale desumere che in realtà alla data del 30.6.2004 la rata era stata dalla debitrice regolarmente pagata, per cui l ipotesi formulata dall opponente deve ritenersi meramente fantasiosa e comunque mai verificata nella realtà. - In sintesi, la parte opposta, argomentando sul carattere meramente eventuale dei costi connessi all estinzione anticipata, ne predica la non rilevanza al fine del calcolo del TAEG (in ciò invocando a sostegno anche le note istruzioni della Banca d Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi). - La questione di diritto sottesa alla decisione dell opposizione proposta è dunque data dall incidenza o meno della pattuizione relativa all estinzione anticipata nel calcolo relativo al TSU. Trattasi di questione ampiamente dibattuta e sulla quale, allo stato, si registrano ancora -sia in dottrina che in

giurisprudenza- posizioni non univoche. - Giova tuttavia segnalare che, con recente pronuncia, i giudici di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-10-2018, n. 27442) hanno avuto modo di ribadire che Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 Marzo 1996, n. 108 art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari. Nella motivazione di tale sentenza la Corte ha avuto modo di precisare, nella piena consapevolezza dell esistenza di contrasti e orientamenti difformi, soprattutto nella giurisdizione di merito, come tale conclusione è l'unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l'interpretazione letterale, l'interpretazione sistematica, l'interpretazione finalistica e quella storica. - A tale indirizzo ha inteso da ultimo uniformarsi anche l intestato Tribunale, laddove ha di recente concluso nel senso per cui pur non disconoscendo le differenti caratteristiche giuridiche ed ontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, costi fissi legati all erogazione del credito, penali, ecc., non può che giungere alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell alveo di somme pattuite a titolo di interessi o altri vantaggi ex art. 644 c.p. (così Trib. Ascoli Piceno in composizione Collegiale il 10.3.2019) - Ciò posto, (e salvo ogni accertamento che, relativamente al caso di specie, dovrà essere debitamente ed approfonditamente svolto nella opportuna sede di merito mediante debita istruttoria tecnica), giova nel caso di specie evidenziare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la parte opponente ha pure allegato di avere, alla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, già versato la somma di 655.786,36, somma superiore al capitale mutuato (pari ad 600.00,00). - La stessa parte opposta, peraltro, già nell atto di pignoramento attesta l avvenuto versamento da parte dell opposta della somma di 493.398,73 nonché la predisposizione di un piano di rientro in parziale (e poi interrotta) esecuzione del quale sarebbero state pagate ulteriori somme da parte dell odierna opponente. 2) Quanto al motivo di opposizione di cui ai precedenti punti sub B) e sub C: Non appaiono invece, allo stato, ravvisabili, elementi atti a far ritenere sussistenti le invocate violazioni degli articoli art. 1346 e 1283 c.c., art. 117 TUB e art. 6 Delibera CICR 9.2.00, così come insussistenti le lamentate cesure in ordine all omessa chiara indicazione del parametro di indicizzazione. Nel contratto azionato risultano infatti ben indicate e determinate le voci contestate, così come condivisibilmente riportato dal tecnico di parte opposta, giusto contenuto dell art. 4 del contratto di mutuo e del documento di sintesi allegato sub A nonché il piano di ammortamento allo stesso allegato. 3) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub D):

Neppure le cesure in ordine all asserita violazione di legge per manipolazione tasso Euribor appaiono idonee a fondare la richiesta sospensione. Trattasi di doglianza che, per come formulata, appare eccessivamente generica in relazione sia agli interessi corrispettivi eventualmente versati in eccedenza da parte dell opponente, sia agli effetti della asserita manipolazione sul mancato pagamento delle rate del mutuo. 4) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub E): Anche tale motivo appare, per come formulato, inidoneo -da solo- a motivare il richiesto provvedimento di sospensione posto che i riferiti costi, quand anche risultassero illegittimamente addossati (del che l opponente si limita a richiedere verifica), potrebbero, a tutto voler concedere, incidere unicamente sul quantum e non sull an dell esecuzione. 5) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub F): Non appaiono, allo stato, ravvisabili, elementi atti a far ritenere la fondatezza di tale motivo. - Nel contratto in questione è data apprezzare nello stesso atto pubblico il rilascio della quietanza della somma concessa dall istituto di credito. - È dato infatti chiaramente leggere nell art. 1 del contratto qui in discorso che la parte mutuante concede la somma alla mutuataria la quale ne rilascia ampia quietanza: la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma mediante erogazione sul conto corrente n. 08/01/16811, rilasciandone ampia quietanza con la sottoscrizione del presente atto. La prova della traditio, pertanto, nel caso di specie è ravvisabile nell espressa ed inequivoca dichiarazione di parte mutuataria circa l avvenuta consegna della somma e conseguente e quietanza. - La circostanza per cui, in via contestuale alla stipulazione del mutuo, la somma erogata e quietanzata sia stata riconsegnata alla banca non è idonea a porre nel nulla la dichiarazione di quietanza, atteso che tale riconsegna in deposito costituisce un passaggio giuridicamente distinto ed ulteriore, il quale postula sul piano logico e cronologico l avvenuta traditio (potendosi infatti riconsegnare e costituire in deposito solo ciò che si sia preventivamente conseguito). - Va peraltro evidenziato che la parte mutuante ha pure documentato l avvenuto accredito della somma su conto corrente intestato all odierna opponente. 6) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub G (usurarietà del mutuo del 2010): Valgano qui, per ragioni di sintesi del provvedimento, le considerazioni svolte al precedente punto 1. Richiamate le considerazioni svolte nella premessa iniziale del presente provvedimento, i rilievi sopra svolti in punto di apparente fondatezza del motivo principale di opposizione ex art. 615 c.p.c relativo (con carattere assorbente sugli altri motivi) importano l accoglimento dell istanza di sospensione; Ritenuto, conseguentemente, che l'istanza di sospensione debba essere accolta; Ritenuto, quanto alla statuizione sulle spese relative alla presente fase, di dover disporre l integrale compensazione delle stesse in considerazione dei contrasti giurisprudenziali tuttora esistenti in relazione alla

principale delle questioni trattate e nella consapevolezza della non univocità degli orientamenti esistenti in relazione a tale questione; ritenuta la propria competenza; P.Q.M. sospende la procedura esecutiva n. 54/2017; fissa il termine del novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito; compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase. Si comunichi. Ascoli Piceno, 11 giugno 2019 Il Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Simona D Ottavi