Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.

Documenti analoghi
FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Art. 148 CdA. Mancato invio della documentazione medica: improponibilità della domanda (M. Marchese)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

Buoni Fruttiferi Postali smarriti. Risarcimento danno non patrimoniale: inammissibilità (A. Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Eccezione di litispendenza e improponibilità della domanda ex artt 145 e 148 CdA : infondatezza (A.Espos

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione Cartella Esattoriale. Tassa automobilistica: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (A.

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Il Giudice di Pace di Ottaviano avvocato Anna Esposito ha pronunciato la seguente

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Domanda di risarcimento danni proposta dai genitori di figlio maggiorenne: improcedibilità (A.Esposito)

FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar

L'attore ha, successivamente, proposto una nuova domanda conclusasi con la sentenza del e messa dalla dott.ssa Ventimiglia.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. F.G.V.S. Errata vocatio in ius dell'impresa designata (M.Cuomo)

Telefonia: il tentativo di conciliazione va fatto davanti agli organi previsti dal Regolamento approvato con

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Infortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)

REPUBBLICA ITALIANA. Azione di risarcimento danni nei confronti del solo proprietario del veicolo danneggiante. Prescrizione de

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Storno di assegno bancario ed addebito della somma dopo un anno dall'incasso: illegittimità (A. Ventimig

Il giudice di pace di Ottaviano dott.ssa Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato, la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M

Caduta di pedone in pieno giorno: il pericolo è evitabile con la normale diligenza (M.Marchese)

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito ha pronunciato la seguente

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

O.S.A. Circolazione con targa prova: requisiti (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 20 Luglio :00

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00

Scritto da Assunta Ventimiglia Sabato 10 Gennaio :00

Art. 141 CdA. Trasportato: legittimata passiva è la sola compagnia di assicurazione del vettore (A. Ventim

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente

Ripartizione oneri condominiali tra proprietario ed usufruttuario (A.Ventimiglia)

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA. Indennizzo diretto: Improponibilità della domanda (M.

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Comunicazione dei dati conducente: non obbligatoria in caso di ricorso (F.Bravaccio)

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

I rimedi avverso la Cartella Esattoriale (A. Ventimiglia) Scritto da Assunta Ventimiglia Giovedì 28 Gennaio :25

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Incasso fraudolento bonifico postale domiciliato: responsabilità delle Poste e risarcimento danni (M. Cuom

REPUBBLICA ITALIANA. Indennizzo diretto: il responsabile civile non è parte processuale (R. Iorio)

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

id est nuova richiesta di risarcimento danno) onalizzazione del danno morale (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del ).

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

Cass.9188/2018. Indennizzo diretto. Litisconsorzio necessario del responsabile civile

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Pietra schizzata da autocarro. Risarcimento danni: esclusione. Caso fortuito (F. Bravaccio)

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

Improponibilità della domanda e decorso del termine di prescrizione - Art. 148 CdA (M. Cuomo)

Scoppio pneumatico. Risarcimento danni - Indennizzo diretto: applicabilità (F. Bravaccio)

Art. 141 CdA: inapplicabile se uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non è assicurato (A. Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

Cass /2016. Modello Cid a firma congiunta: riduce a 30 giorni il termine dilatorio per la proposizione

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

CONTRO **********, nata a Cagliari il ********** e residente a **********nella **********, c.f. **********

Transcript:

Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda. L'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso, ma anche dell'azione risarcitoria contro il responsabile civile e / o l'autore del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 13.02.2012). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente 1 / 6

SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3855/11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni derivante dalla circolazione di autoveicoli, vertente TRA IL Ttt Ggg nato a <...>i il <...>, C.F.:<...>, elettivamente domiciliato, in <...>, alla Via <...>, 5, nello studio dell'avvocato Vvv Mmm, C.F.: <...>, che lo difende e lo rappresenta in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio; ATTORE E LA Aviva Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, al Viale Abruzzi, 94; CONVENUTA CONTUMACE NONCHE' LA AAA Lll, C.F.:<...>, residente in <...>, alla Via <...>; 2 / 6

CONVENUTA CONTUMACE ED, ALTRESI', LA Aviva Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in <...>, alla <...>, nello studio dell'avvocato Fff Fff, che la difende e la rappresenta in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in giudizio; INTERVENTRICE CONCLUSIONI All'udienza del 3 febbraio 2012, le parti concludevano come da relativo verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 58, 2 comma, della citata legge. Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisone rileva osservare che va dichiarata la contumacia della AAA Lll e della S.p.A. Aviva Assicurazioni, ritualmente citate e non costituitesi in giudizio. 3 / 6

La domanda proposta dal Ttt Ggg è improcedibile nei confronti della S.p.A. Aviva Assicurazioni è improponibile nei confronti della AAA Lll. Invero, nel caso ora allo scrutinio di questo giudice, il Ttt Ggg ha chiesto il risarcimento dei danni, riportati dall'autovettura Audi A3, targata XX 0X0 XX, di sua proprietà, con lettera spedita, mediante il servizio postale in raccomandazione e con avviso di ricevimento, alla S.p.A.. Aviva Assicurazioni, laddove la società assuntrice del rischio derivante dalla circolazione della autovettura Fiat Punto, targata YY 0Y0 YY, di proprietà della AAA Lll, è la S.p.A. Aviva Italia Assicurazioni. Sul punto rileva osservare che la S.p.A. Aviva Italia, intervenuta nel giudizio, ha documentato, mediante la rituale produzione di visure camerali, che la S.p.A. Aviva Assicurazioni e la S.p.A. Aviva Italia Assicurazioni sono due distinte società. Ne consegue l'improcedibilità della domanda per il difetto della legittimazione passiva, rectius della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio della S.p.A. Aviva Assicurazioni, non assumendo, quest'ultima società, il rischio derivante dalla circolazione della menzionata autovettura Fiat Punto. La domanda va, pertanto, rigettata nei confronti della S.p.A. Aviva Assicurazioni. Va, altresì, dichiarata l'improponibilità della domanda risarcitoria proposta dal Ttt Ggg nei confronti della AAA Lll, non avendo l'attore chiesto alla nominata AAA Lll il risarcimento dei danni da lui sofferti. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Supremo Collegio, che sul punto mostra una significativa uniformità di indirizzo, il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale 4 / 6

l'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso, ma anche dell'azione risarcitoria contro il responsabile civile e / o l'autore del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro. Ne consegue la improponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della AAA Lll. Considerata la natura della causa, nonché il comportamento processuale delle parti, ritiene questo giudice che sussistono giusti motivi per compensare tra le stesse le spese di lite. P. Q. M. Il Giudice. di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Ttt Ggg nei confronti della AAA Lll e della S.p.A. Aviva Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante.pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) dichiara la contumacia della AAA Lll e della S.p.A. Aviva Assicurazioni; 2 ) dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dal Ttt Ggg nei confronti della S.p.A. Aviva Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; 3 ) dichiara l'improponibilità della domanda proposta dal Ttt Ggg nei confronti della AAA Lll; 4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Ottaviano il 13 febbraio 2012 5 / 6

Il Giudice di Pace Avv. Anna Esposito 6 / 6