Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda. L'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso, ma anche dell'azione risarcitoria contro il responsabile civile e / o l'autore del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 13.02.2012). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente 1 / 6
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3855/11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni derivante dalla circolazione di autoveicoli, vertente TRA IL Ttt Ggg nato a <...>i il <...>, C.F.:<...>, elettivamente domiciliato, in <...>, alla Via <...>, 5, nello studio dell'avvocato Vvv Mmm, C.F.: <...>, che lo difende e lo rappresenta in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio; ATTORE E LA Aviva Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, al Viale Abruzzi, 94; CONVENUTA CONTUMACE NONCHE' LA AAA Lll, C.F.:<...>, residente in <...>, alla Via <...>; 2 / 6
CONVENUTA CONTUMACE ED, ALTRESI', LA Aviva Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in <...>, alla <...>, nello studio dell'avvocato Fff Fff, che la difende e la rappresenta in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in giudizio; INTERVENTRICE CONCLUSIONI All'udienza del 3 febbraio 2012, le parti concludevano come da relativo verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 58, 2 comma, della citata legge. Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisone rileva osservare che va dichiarata la contumacia della AAA Lll e della S.p.A. Aviva Assicurazioni, ritualmente citate e non costituitesi in giudizio. 3 / 6
La domanda proposta dal Ttt Ggg è improcedibile nei confronti della S.p.A. Aviva Assicurazioni è improponibile nei confronti della AAA Lll. Invero, nel caso ora allo scrutinio di questo giudice, il Ttt Ggg ha chiesto il risarcimento dei danni, riportati dall'autovettura Audi A3, targata XX 0X0 XX, di sua proprietà, con lettera spedita, mediante il servizio postale in raccomandazione e con avviso di ricevimento, alla S.p.A.. Aviva Assicurazioni, laddove la società assuntrice del rischio derivante dalla circolazione della autovettura Fiat Punto, targata YY 0Y0 YY, di proprietà della AAA Lll, è la S.p.A. Aviva Italia Assicurazioni. Sul punto rileva osservare che la S.p.A. Aviva Italia, intervenuta nel giudizio, ha documentato, mediante la rituale produzione di visure camerali, che la S.p.A. Aviva Assicurazioni e la S.p.A. Aviva Italia Assicurazioni sono due distinte società. Ne consegue l'improcedibilità della domanda per il difetto della legittimazione passiva, rectius della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio della S.p.A. Aviva Assicurazioni, non assumendo, quest'ultima società, il rischio derivante dalla circolazione della menzionata autovettura Fiat Punto. La domanda va, pertanto, rigettata nei confronti della S.p.A. Aviva Assicurazioni. Va, altresì, dichiarata l'improponibilità della domanda risarcitoria proposta dal Ttt Ggg nei confronti della AAA Lll, non avendo l'attore chiesto alla nominata AAA Lll il risarcimento dei danni da lui sofferti. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Supremo Collegio, che sul punto mostra una significativa uniformità di indirizzo, il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale 4 / 6
l'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso, ma anche dell'azione risarcitoria contro il responsabile civile e / o l'autore del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro. Ne consegue la improponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della AAA Lll. Considerata la natura della causa, nonché il comportamento processuale delle parti, ritiene questo giudice che sussistono giusti motivi per compensare tra le stesse le spese di lite. P. Q. M. Il Giudice. di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Ttt Ggg nei confronti della AAA Lll e della S.p.A. Aviva Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante.pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) dichiara la contumacia della AAA Lll e della S.p.A. Aviva Assicurazioni; 2 ) dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dal Ttt Ggg nei confronti della S.p.A. Aviva Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; 3 ) dichiara l'improponibilità della domanda proposta dal Ttt Ggg nei confronti della AAA Lll; 4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Ottaviano il 13 febbraio 2012 5 / 6
Il Giudice di Pace Avv. Anna Esposito 6 / 6