HELP ICI. 1. Servizi di visualizzazione. 2. Dichiarazione di variazione ICI



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1. Servizi di visualizzazione HELP ICI Lo stato di aggiornamento della Banca Dati comunale relativamente alle varie tipologie di dati è la seguente: Dichiarazioni Presentate fino all'anno: 2007 (*) Comunicazioni di Aliquote Ridotte presentate fino all'anno: 2008 (*) Pagamenti Effettuati fino all'anno: 2008 (*) (*) CARICAMENTO IN CORSO 2. Dichiarazione di variazione ICI La dichiarazione ICI riguarda le variazioni intervenute nell anno precedente (cioè: nell anno 2009 si dichiarano le variazioni intervenute nell anno 2008). A partire dall anno 2008, la dichiarazione ai fini dell imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (art. 37 comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233,convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248). Pertanto in tal senso le istruzioni alla dichiarazione ICI per l anno 2008 individuano i casi nei quali si deve presentare la dichiarazione a cui si rimanda. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI per l anno 2008 http://www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/istruzioni.pdf La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi - fissato al 30 GIUGNO 2009 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale, 31 LUGLIO prorogato al 30 SETTEMBRE 2009 (come da D.L. n. 97 del 3/6/2008) per la presentazione in via telematica. La data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione. 3. Istanza di rimborso ICI (*) L istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del pagamento, come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007. Non è pero più possibile richiedere il rimborso per gli anni i cui termini, sulla base della precedente normativa tre anni dal pagamento alla data di entrata in vigore della Finanziaria, erano scaduti. Pertanto: non sono più rimborsabili gli anni fino al 2003, per l anno 2004 e seguenti il contribuente ha cinque anni di tempo per richiedere il rimborso. A partire dall anno 2007 è possibile inoltre compensare un credito ICI con un debito ICI, utilizzando il modello di pagamento F24 previa comunicazione al Comune. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori o pari a 12 euro come da legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e Regolamento Comunale. Il rimborso può essere effettuato a scelta secondo le seguenti modalità e condizioni: (*) http://www.comune.modena.it/tributi/documenti-tributi/modulistica-tributi/ici/richiesta-di-rimborso-ici 1) ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO senza commissione per bonifici su c/c bancari presso le filiali del gruppo UNICREDIT, con la valuta pari a un giorno lavorativo successivo alla data dell operazione

con commissione pari a Euro 4,65 per accrediti su conti correnti bancari presso altri istituti di credito per ogni singolo mandato emesso, applicando una valuta pari a 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla data dell operazione 2) PAGAMENTO PRESSO LO SPORTELLO DI TESORERIA (Sede, Agenzie o Filiali di Unicredit Banca Spa) senza addebito di commissioni Se il richiedente non può ritirare personalmente il rimborso può autorizzare un altra persona appositamente delegata. La delega(*), da trasmettersi come allegato, deve contenere i dati anagrafici e codice fiscale del delegato e deve essere corredata di documento d identità valido del delegante. (*) http://www.comune.modena.it/tributi/documenti-tributi/modulistica-tributi/ici/dichiarazione-di-delega-perrimborso-ici 1. Comunicazione per Aliquote Ridotte ed Ulteriori Detrazioni ICI MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Non più spettante dal 2008 a seguito della intervenuta esenzione dall imposta con D.L. n.93/2008) La maggiore detrazione di 51,65 si aggiunge alla detrazione per abitazione principale di 103,29 se sussistono le seguenti condizioni: essere proprietario o titolare di diritto di usufrutto, uso o abitazione, anche in quota, della sola abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie da A/2 a A/6 e delle eventuali pertinenze (C/2, C/6,C/7); nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritti reali su altri immobili, o quote di essi, su tutto il territorio nazionale; per nucleo familiare si intendono tutte le persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela e affinità il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare, al netto della deduzione per abitazione principale, non deve superare: 8.263,31 per un componente, 12.911,41 per due componenti, 17.043,08 per tre componenti, 20.141,82 per quattro componenti, 23.757,02 per cinque componenti. Nel caso di nuclei familiari con più di cinque componenti, il reddito deve essere aumentato di 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto; il reddito del nucleo familiare consiste in tutti i redditi rilevanti ai fini IRPEF concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi riferiti all anno precedente la presentazione della comunicazione per numero dei componenti il nucleo familiare si intende il numero delle persone residenti nella medesima abitazione al momento della presentazione della dichiarazione Ai fini dell ulteriore detrazione i requisiti devono sussistere già al momento del godimento della stessa. La comunicazione della maggiore detrazione ha validità annuale e deve essere presentata entro il 31/12 di ogni anno per confermare la sussistenza delle condizioni. COMODATO D USO GRATUITO Spetta al proprietario che concede un alloggio in uso gratuito al figlio o al genitore (parenti in linea retta fino al 1 grado) a condizione che questi siano anagraficamente residenti e non abbiano proprietà, anche in quote, di alloggi nel Comune di Modena. Il comodato assimilato all abitazione principale, dal 2008 per effetto del D.L. n.93/2008 rientra nell esenzione dall imposta a condizione che sussistano i requisiti sopraindicati e previsti dal Regolamento Comunale. La comunicazione deve essere comunque presentata entro il 31/12 dell anno di riferimento.

CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO La stipula del contratto di locazione, ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e ai sensi dell art. 5, comma 2, della stessa per studenti fuori sede, permette l applicazione dell aliquota ridotta del 2 per mille nella determinazione dell imposta. La comunicazione deve essere presentata entro il 31/12 dell anno di riferimento, anche in caso di rinnovo di cui deve essere allegata copia della ricevuta di pagamento dell imposta di registro, e non ripetuta a contratto invariato. PROPRIETARIO NON RESIDENTE Al proprietario che occupa direttamente l alloggio senza risiedervi anagraficamente spetta l aliquota del 7 per mille. Spetta al proprietario provare la diretta occupazione dell alloggio tramite ad esempio l intestazione e l uso delle utenze. La comunicazione deve essere presentata entro il 31/12 dell anno di riferimento e non ripetuta a condizione invariata. CONIUGE PROPRIETARIO NON ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE A partire dall anno 2008 (Finanziaria 2008) il coniuge proprietario non assegnatario della casa coniugale per separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, determina l imposta con l aliquota per abitazione principale e relative detrazioni sulla casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritti di proprietà su un unità immobiliare destinata a propria abitazione nel Comune ove è sita la casa coniugale. Per effetto del D.L. n. 93/2008 rientra nell esenzione dall imposta se sussistono i requisiti sopraindicati. La comunicazione deve essere comunque presentata entro il 31/12 dell anno di riferimento. Istanza per l Annullamento di un Provvedimento ICI Ricevuto Il contribuente, dopo la notifica del provvedimento e prima della scadenza dei termini per proporre ricorso, può presentare un istanza di riesame, anche nel merito, al Responsabile del procedimento in sede di autotutela, nel caso si riscontrino errori di scadenza o discordanze dei dati riportati sul provvedimento. Tale istanza non sospende i termini processuali per proporre ricorso contro il provvedimento. Calcolo Imposta ICI Il decreto legge n. 93/2008 esenta dal pagamento dell ICI dall anno d imposta 2008 i seguenti casi: 1) l abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare l imposta con aliquota ridotta del 5,2 per mille e detrazione di 103,29 euro; 2) le pertinenze dell abitazione principale a condizione che siano accatastate come C6 (garage), C2(cantina) e C7(tettoia), e che il proprietario le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione; 3) le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), a condizione che il beneficiario dell uso gratuito abbia nell abitazione la propria residenza anagrafica e non sia titolare, anche in quota, di alloggi nel Comune di Modena; 4) le abitazioni e pertinenze di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l abitazione non sia data in locazione a terzi; 5) le abitazioni e pertinenze delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;

6) le abitazioni e pertinenze di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati; 7) le abitazioni e pertinenze di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Modena; 8) le abitazione e pertinenze dei cittadini italiani residenti all estero a condizione che l abitazione non sia data in locazione a terzi; Dal 2008, perciò, si deve continuare a pagare l ICI, con le aliquote deliberate dal Comune di Modena, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli Per il calcolo dell imposta: se l immobile è un fabbricato il valore imponibile è costituito dalla rendita catastale rivalutata nella misura del 5% e moltiplicata per un coefficiente uguale a: 100 per le abitazioni e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, C, con esclusione delle categorie A10 e C/1) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (a decorrere dal 3 ottobre 2006, precedentemente il coefficiente era 100) 50 per gli uffici e studi privati (categoria A/10) e i capannoni, gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D) 34 per i negozi e le botteghe (categoria C/1); se l immobile è un i terreno agricolo, il valore imponibile è dato dal reddito dominicale rivalutato nella misura del 25% e moltiplicato per 75; se l immobile è un area fabbricabile il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno d imposizione. Alla base imponibile si applica poi l aliquota fissata dal Comune. Le aliquote ICI per l anno 2009 sono le seguenti: 5,2 per mille da applicare sul valore dell unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ossia quella coincidente con la residenza anagrafica, e alle sue pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E compresa l unità immobiliare posseduta da anziani o disabili con residenza permanente in Istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti affittata. (L importo dovuto per le pertinenze, nel bollettino di pagamento, va riportato nel rigo altri fabbricati ); 5,2 per mille da applicare agli appartamenti (comprese pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 grado (genitore/figlio) anagraficamente ivi residenti e non proprietari di altri alloggi nel Comune, previa comunicazione entro il 31/12 dell anno di riferimento, da non ripetersi a condizione invariata; 5,2 per mille da applicare sul valore delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 direttamente adibite ad abitazione principale (coincidente con la residenza anagrafica) ed alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 2 per mille da applicare a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, previa dichiarazione entro il 31/12 dell anno di riferimento da non ripetersi a contratto invariato; Esenti gli alloggi concessi in locazione al Comune nell ambito del progetto Agenzia Casa, secondo i patti concordati della Legge 431/98. Per detti alloggi non deve essere presentata comunicazione; 9 per mille da applicare sul valore degli alloggi sfitti da almeno 2 anni (vedi NOTA); 7 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili.

NOTA: per appartamenti sfitti devono intendersi quelli non occupati oppure occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Non sono considerati sfitti e pertanto si applica l aliquota del 7 per mille gli appartamenti concessi in comodato oppure utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado che risultano ivi residenti; oppure occupati direttamente dal proprietario e l uso sia comprovato dall esistenza di adeguati consumi delle utenze domestiche, di cui deve essere intestatario, previa dichiarazione entro il 31/12 dell anno di riferimento, da non ripetersi condizione invariata. Le detrazioni per l anno d imposta 2009 sono le seguenti: 103,29 per l abitazione principale elevata a 154,94 qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 281.2008 previa dichiarazione entro il 31/12/2008. La detrazione è da rapportare al numero dei mesi in cui sussistono le predette condizioni ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di proprietà, tra i comproprietari residenti. Tali detrazioni si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati ( concessi in locazione) dagli Istituti Autonomi Case Popolari anche di proprietà di altri enti pubblici e parimenti, come da regolamento, agli alloggi dati in locazione dagli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB) di affitto con canoni agevolati. N.B. Se la detrazione eccede l imposta dovuta per l abitazione principale, la parte rimanente va scontata dall imposta dovuta per le relative pertinenze. Pagamento ICI E possibile compensare in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO) un debito ICI con un credito IRPEF, utilizzando il modello di pagamento F24. E altresì possibile compensare un debito ICI con un credito ICI utilizzando il modello di pagamento F/24, previa comunicazione al Comune. Il versamento ICI è previsto in due rate: ACCONTO entro il 16 giugno, pari al 50% dell imposta dovuta calcolata con aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente (cioè: alla situazione patrimoniale dei primi sei mesi dell anno 2009 si applicano le aliquote e le detrazioni previste per l anno 2008); SALDO dal 1 al 16 dicembre, dell imposta dovuta per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata (cioè: il saldo è pari alla differenza tra l intera imposta dovuta, ricalcolata con aliquote e detrazioni vigenti per l anno 2009, e l acconto versato). E possibile il pagamento in UNICA SOLUZIONE purché effettuato entro il 16 giugno: l imposta deve essere calcolata applicando aliquote e detrazioni in vigore nell anno in corso e non nell anno precedente. Il pagamento dell imposta non va effettuato se l'intero ammontare dell'imposta dovuta è uguale o inferiore a 12,00. Sono disponibili diverse modalità di pagamento on-line mediante i servizi contenuti nell apposita sezione del portale Pagamenti ICI E inoltre possibile utilizzare il Bollettino Postale ICI conto corrente n. 88699368 intestato a: Equitalia Nomos S.p.A. Modena MO - ICI, con versamento: presso gli sportelli di Equitalia Nomos SpA Via Emilia Ovest n. 698 presso qualsiasi ufficio postale oppure mediante il modello F24 di pagamento unificato dei tributi erariali presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali. Ravvedimento

E possibile regolarizzare le violazioni sostanziali e formali, con l applicazione di sanzioni ridotte, a condizione che l adempimento omesso o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il contribuente attraverso il ravvedimento può sanare: l omesso versamento, l omessa dichiarazione l infedele dichiarazione. Per le modalità di applicazione del ravvedimento ed i termini entro i quali può essere effettuato vedere nel dettaglio la guida al ravvedimento OMISSIONI ravvedersi è possibile http://www.comune.modena.it/tributi/documenti-tributi/altri-documenti/ravvedimento-operoso-volantinoinformativo/view