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Civile Ord. Sez. 2 Num. 26346 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 07/11/2017 ORDINANZA sul ricorso 11374-2013 proposto da: MPM IMMOBILIARE SRL 020311150425, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D'ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBARA SCHIADA'; - ricorrente - contro COMUNE DI ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.COLLAZIA 2- F, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CANALINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI FRATICELLI; - controricorrente - nonché contro 45-60 1

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ; - intimato - avverso la sentenza n. 1230/2012 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere DARIO CAVALLARI; letta la memoria depositata dal PG Gianfranco Servello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 giugno 2008 davanti al Giudice di Pace di Ancona la MPM Immobiliare srl proponeva opposizione avverso cinque verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale di Ancona tra il 25 ed il 29 marzo 2008, chiedendone l'annullamento. Il Comune di Ancona si costituiva e domandava il rigettò - dell'opposizione. Il Giudice di Pace di Ancona, con sentenza n. 1374/2008, rigettava l'opposizione. La MPM Immobiliare srl proponeva appello che, nel contraddittorio delle parti, era respinto dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 1230/2012. La MPM Immobiliare srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Ancona ha resistito con controricorso. 2

Il PG della Corte di Cassazione ha presentato memorie, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo la MPM Immobiliare srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 del Codice della Strada, poiché il Tribunale di Ancona avrebbe errato nel ritenere che le locandine pubblicitarie da essa posizionate sui pali della luce di due vie cittadine di pubblico accesso e transito in assenza di autorizzazioni fossero idonee, nonostante le loro ridotte dimensioni, a disturbare l'attenzione dei conducenti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In particolare, ad avviso di parte ricorrente, non sarebbe stata necessaria, nella specie, alla luce delle caratteristiche delle suddette locandine, alcuna autorizzazione, questa essendo prevista solo per i manifesti idonei a distrarre i guidatori. La doglianza è infondata. Infatti, l'articolo 23 C.d.S., comma 1, che vieta la collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa, di "insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sul le strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione", mira ad impedire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti dei veicoli. In ragione di tale ratio, il successivo comma 4 affida all'ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ogni messaggio pubblicitario sull'attenzione dei 3

conducenti e, in funzione di tale valutazione, subordina ad autorizzazione la "collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari" lungo le strade o in vista di esse. Dal complessivo sistema normativo si evince, pertanto, che l'impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall'ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass., Sez. 2, n. 4683 del 26 febbraio 2009, Rv. 606766-01). Nel caso in esame, non risulta che la necessaria autorizzazione sia stata ------, domandata, per cui il ricorso va respinto. 2. Il ricorso va, quindi, rigettato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo fra la società ricorrente e il Comune di Ancona. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01). P.Q.M. 4

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore di quella controricorrente, che liquida in C 1.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017. ( Il Funzionario Giudiziario NERI Il Presidente Dott. Stefano Petitti dte.