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IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: anche nella nostra città di Crema stiamo assistendo, ormai da anni, alla crescita del numero di legami affettivi e familiari che, per ragioni differenti, si creano al di fuori del matrimonio e si connotano come convivenze stabili e durature ai sensi dell art. 1 dello Statuto del Comune di Crema: Le istituzioni rappresentative e gli istituti di partecipazione diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli interessi della comunità cremasca, che ne indirizza l esercizio delle funzioni, allo scopo di renderle coerenti con i valori dell uguaglianza, senza distinzione di sesso, razza, religione e condizione sociale, della libertà, della solidarietà, della partecipazione popolare, dell autonomia personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale, nonché alla salvaguardia del territorio e del suo ambiente naturale e dei beni di interesse comune ai sensi dell art. 7 dello Statuto del Comune di Crema Il Comune [...] riconosce la famiglia nelle forme in cui si costituisce come unità di base nella quale si esprime il cittadino, favorisce e promuove le pari opportunità tra le persone Attestato che: già da tempo è stato ritenuto che l ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell articolo 2 della Costituzione (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell uomo) si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico con la stessa sentenza n. 138 del 2010, la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale è da annoverare anche l unione omossesuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una vita di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato sulla scorta dell art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile

relazione di fatto (il caso specifico si riferiva ad una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla vita famigliare, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all autorità giurisdizionale in particolare il principio di non discriminazione ed il principio di pari opportunità deve poter essere applicato non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali, quindi delle forme familiari non matrimoniali, come diretta conseguenza della carta costituzionale e dei Trattati dell Unione Europea la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce vita famigliare protetta dall art.8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata dall Italia nel 1950, entrata in vigore in ambito internazionale nel 1953 e ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese nel 1955 come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 138 del 2010, la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve comunque riconoscersi al Comune la possibilità di operare in materia nell ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall ordinamento i dati italiani dicono che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20 % della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998: si tratta pertanto di prendere atto e dare il giusto riconoscimento ad una realtà ormai largamente diffusa il Comune può quindi operare, nell ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendo l integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull orientamento sessuale Ritenuto per quanto sopra espresso, opportuno che venga organizzato il rilascio da parte dell anagrafe di un attestazione di costituzione famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi D.P.R. 223/1989 Visti gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Costituzione sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale la sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, della Corte di Cassazione, I sez. civile l art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 della corte europea dei diritti umani (caso Schalk e Kopf) la direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al diritto del cittadini dell Unione Europea e dei loro famigliari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli stati membri la direttiva 2003/86/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento famigliare l art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 gli artt.1 e 7 dello Statuto del Comune di Crema il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, allegato anch esso quale parte integrante al presente provvedimento DELIBERA di approvare per le motivazioni sopra esposte il Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili, il cui testo è allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI Articolo 1 Istituzione del registro delle unioni civili E istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Crema per gli scopi e le finalità riportate negli articoli 2 e 3 di questo regolamento. Articolo 2 Attività di sostegno delle unioni civili 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile: due persone maggiorenni legate da vincolo affettivo coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, ai sensi dell articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente. 2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari comprendono, senza escluderne altre: casa; sanità e servizi sociali; giovani, genitori e anziani; sport e tempo libero; formazione, scuola e servizi educativi; diritti e partecipazione; trasporti. 4. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale. 5. All interno del Comune di Crema, chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto, ai fini della possibilità di assistenza. Articolo 3 Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo 1. L'amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati residenti nel Comune di Crema, attestato di unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, riconosciute e tutelate dall art. 2 della Costituzione e la famiglia,

riconosciuta e tutelata dall art. 29 della Costituzione. 2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'amministrazione comunale. 3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato. Articolo 4 Iscrizione al registro 1. Possono richiedere l iscrizione al Registro delle unioni civili, due persone maggiorenni, dello stesso o di differente sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Crema. 2. Le iscrizioni al Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di Crema congiuntamente dagli interessati. 3. L iscrizione al Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate, se non esibendo copia autentica della sentenza di separazione personale o dell omologa della separazione personale. Articolo 5 Cancellazione dal registro 1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Crema determina la cancellazione d ufficio dal Registro. 2. Nel caso della permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene su richiesta di almeno una delle parti interessate. 3. Nel caso in cui la richiesta di cancellazione non sia congiunta, il Comune provvede ad inviare una comunicazione all altro componente al fine di informarlo dell avvenuta cancellazione (prioritariamente tramite posta elettronica).