Dimissioni e risoluzioni consensuali Decreto Legislativo 151/2015 D.M. 12 marzo 2016 Nota MinLavoro 24 marzo 2016 Circolare MinLavoro n. 12/2016 FAQ sul sito ClicLavoro 12 maggio 2016
Dal 12 marzo 2016 per la generalità dei lavoratori dipendenti uniche modalità ammesse, pena l inefficacia dell atto: procedura telematica ordinaria (posta in essere direttamente dal lavoratore) procedura telematica ordinaria effettuata da «soggetti abilitati» presso le «sedi protette», ex art. 2113, c. 4, c.c. presso le Commissioni di certificazione 2
Eccezioni Dimissioni o risoluzioni consensuali durante il periodo di gravidanza della lavoratrice, o nei primi tre anni di vita del bambino per lavoratrice e lavoratore Dimissioni o risoluzioni consensuali nel rapporto di lavoro domestico Dimissioni o risoluzioni consensuali per causa di matrimonio Dimissioni o risoluzioni consensuali in periodo di prova Pubblico impiego 3
Procedura ordinaria Modulo telematico disponibile su ClicLavoro A. Trasmissione diretta da parte del lavoratore PIN INPS Credenziali ClicLavoro 4
B. Trasmissione a mezzo dei «soggetti abilitati» Patronati Organizzazioni sindacali Enti bilaterali Commissioni di certificazione DTL (in quanto «sede» di Commissione di certificazione) N.B. Il lavoratore non deve munirsi di PIN INPS e di credenziali In entrambi i casi il modulo telematico è inviato alla DTL al DATORE DI LAVORO (indirizzo mail o PEC conosciuto) 5
Diritto di ripensamento Con la procedura telematica ordinaria diritto di revoca entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo La revoca è esercitabile sia se il modulo è trasmesso dal lavoratore sia se trasmesso dai «soggetti abilitati» 6
Il diritto: è esercitato sempre attraverso il sistema informatico ai fini del rispetto del termine di 7 giorni, fa fede la marca temporale apposta dal sistema 7
Dimissioni e risoluzioni consensuali rese presso le «sedi protette» (1) in sede giudiziale (2) innanzi alla commissione di conciliazione presso la DTL (3) in sede sindacale (4) nelle sedi di conciliazione e arbitrato, con le modalità previste dai contratti collettivi (5) presso i collegi di conciliazione e arbitrato disciplinati dalla legge (6) (1) ex art. 2113, c. 4, c.c. (2) ex art. 185 c.pc. (3) ex art. 410 c.pc. (4) ex art. 411, c. 3 c.pc. (5) ex art. 412-ter (6) ex art. 412-quater 8
presso le Commissioni di certificazione (7) In entrambi i casi no modulo telematico no diritto di revoca (7) ex art. 26, c. 7, D.Lgs. n. 151/2015 9
Eccezioni Dimissioni o risoluzioni consensuali della lavoratrice per matrimonio dalla data della richiesta delle pubblicazioni e fino ad un anno successivo alla celebrazione del matrimonio utilizzo procedura telematica o modalità equivalente (FAQ n. 3) convalida entro un mese presso la DTL, a pena di nullità (1) (ex art. 35, d.lgs. n. 198/2006) 10
Dimissioni o risoluzione consensuale durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino della lavoratrice, dall inizio al termine della gravidanza della lavoratrice o del lavoratore, entro i 3 anni dalla nascita del bambino(o dall affido o adozione) convalida, a pena di nullità, presso la Direzione Territoriale del Lavoro NO modulo telematico 11
Dimissioni o risoluzioni consensuali in periodo di prova NO modulo telematico (area di libera recedibilità) Circolare Ministero 12/2016 12