Tribunale Ivrea, civile. Sentenza 12 febbraio 2014, n. 79



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www.lex24.ilsole24ore.com Tribunale Ivrea, civile Sentenza 12 febbraio 2014, n. 79 Integrale SEPARAZIONE CONIUGALE - SEPARAZIONE CONIUGALE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTO - CARENZA DEI MEZZI DELL'UNO CONIUGE A GARANTIRE IL SUO MANTENIMENTO - INADEGUATEZZA DEL REDDITO - PROVA - FATTISPECIE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA composto dai sigg. Magistrati; dott. Carlomaria Garbellotto Presidente Dott. Alessandro Scialabba Giudice Dott.ssa Stefania Cugge Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 223/12 R.G. Cont. promossa da CO.Ro., nato a Ivrea il (...) ed ivi residente in Strada (...), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Pi.Ce. e Fr.Va. che lo rappresentano e difendono per delega posta a margine del ricorso introduttivo; ricorrente contro ZI.El., nata a Polla (SA) il (...) e residente in Ivrea, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Al.St. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti; convenuta Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del dott. Giuseppe Ferrando- Procuratore della Repubblica di Ivrea Oggetto: Separazione giudiziale coniugi La presente causa era rimessa al Collegio e assegnata a decisione all'udienza del 13.11.2013 sulle infrascritte conclusioni delle parti e del P.M. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE; "Piaccia al Tribunale Ill.mo, 1) confermare in tato ed in via definitiva i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente con ordinanza 10.5.2012 sia in relazione all'affidamento condivìso e alle modalità di visita e prelievo della figlia, sia in relazione alle altre questioni economiche (assegnazione della casa coniugale e concorso per il mantenimento della minore). 2) respingere le avverse domande giacché assolutamente infondate. 3) respingere la domanda di addebito proposta dalla moglie dichiarando che la convivenza è venuta meno a causa dei comportamenti della sig.ra Zi. e quindi addebitando alla stessa il fallimento del matrimoni. Protestate le spese di lite ". CONCLUSIONI DEL CONVENUTO; "In via istruttoria, effettuare i dovuti approfondimenti fiscali, anche attraverso indagini di polizia tributaria, rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche del marito, incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa di garanzie di levato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Nel merito, 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; 2) disporre l'affidamento condiviso della figli minore Va. ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi, disponendo che la frequentazione tra la minore e la nuova compagna del sig. Co.Ma. sia limitata all'effettiva necessità e subordinata al desiderio della figlia; 3) stabilire i tempi e le modalità della presenza di Va. presso i nonni materni; 4) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per l mantenimento suo e della figlia determinato da questo Giudice sulla base del tenore di vita tenuto in costanza dì matrimonio e delle risultanze processuali e tenuto conto delle somme dì denaro di appartenenza dì entrambi i coniugi trattenute per l'intero dal sig. Co.Ro., disponendone altresì le modalità di restituzione; 5) assegnare all'istante, in quanto rispondente all'interesse della prole, la casa coniugale sita in Ivrea, via (...)". CONCLUSIONI DEL P.M.: Il P.M. accogliersi conclusioni diparte convenuta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Sulla domanda di separazione con addebito. Parte convenuta ha richiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, signor Co. per violazione dei doveri di fedeltà coniugale, di assistenza morale e materiale. Parte ricorrente viceversa ha richiesto la separazione senza domanda di addebito. Deve essere senz'altro pronunciata la separazione atteso che tutta l'istruttoria ha provato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, fondamento dell'unione coniugale. Non è stata invece raggiunta la prova della violazione di doveri coniugali da parte del ricorrente causalmente col legata alla fine dell'affectio coniugalis, sicché la domanda di addebito deve essere respinta. In particolare dall'esame delle deposizioni testimoniali non risulta la prova della relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, causa della crisi coniugale. Infatti il teste Zi.Ro. ha dichiarato di essere stato chiamato dalla sorella nell'agosto 2011 che le aveva detto di aver trovato sms e fotografia ritraente una donna nuda, nonché dei preservativi e delle pastiglie nelle tasche del marito, ma di non aver visto né gli sms né la fotografia. Lo stesso testimone ha poi dichiarato che era vero che il Co. nel novembre 2012 si era recato nella casa di Bordìghera con la figlia Va., la nuova compagna, nonché nelle vacanze natalizie 2012 a casa della compagna a Gressoney insieme alla figlia. La teste An.Ma., cognata della convenuta ha affermato che la nipote Va. le aveva raccontato che avrebbe passato le vacanze del primo novembre 2012 a Bordighera con l'amica del papà e con i figli, così anche le vacanze natalizie 2012. La madre della convenuta ha affermato "la bimba mi ha raccontato che ha fatto una bella vacanza con il papà e la nuova compagna". Dal complesso di tali testimonianze è provato soltanto che dopo l'udienza presidenziale avvenuta il 10 maggio 2012, il ricorrente insieme alla figlia ha trascorso alcuni giorni di vacanze nel novembre e poi nel dicembre 2012 con una donna e i figli di questa. I testimoni hanno detto che la nipote Va. ha definito la signora "nuova compagna", "amica del papà". Si tratta di indicazioni che da sole non sono idonee a provare la sussistenza di relazione extraconiugale tra il ricorrente e tale donna, di cui non si conosce il nome, né che detta relazione risalga al tempo nel quale il signor Co. era ancora sposato, causando la crisi del matrimonio. Il solo lasso temporale, (maggio udienza presidenziale, novembre prima vacanza), non è di per sé tale da provare la risalenza della relazione, tenuto conto che le indicazione riportate de relato dai testi circa la posizione di compagna, amica del papà, sono del tutto generiche. A ciò si deve aggiungere che non è emerso alcun elemento idoneo a provare che la signora con la quale il Co. si è recato, unitamente alla figlia, al mare e in montagna, sia la stessa donna di cui alla fotografia e ai messaggi visti dalla signora Zi. nell'agosto 2011. Ne consegue che non è provato che il Co. si sia reso inadempiente all'obbligo di fedeltà coltivando una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio causa della crisi matrimoniale. La scoperta di sms al contenuto, definito dalla convenuta amoroso, non provato in quanto detti LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5

messaggi non sono stati prodotti, non è di per sé indicativo della sussistenza di relazione extraconiugale. Non risulta neppure provato che la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento di disinteresse verso la moglie e la figlia tenuto dal ricorrente, In particolare dal complesso delle testimonianze risulta che il signor Co. durante la pausa pranzo svolgeva attività di spinning di cui è divenuto istruttore, che frequentava la palestra anche la sera (cfr testimonianza Zi.Ro.), faceva qualche volta fotografia saltuariamente il sabato o la domenica (cfr. deposizione Co.Ma.). Sulla assiduità di detti impegni la teste To. ha dichiarato "io tenevo la bambina, lui arrivava alla sera con la sacca. Mia figlia lavorava perché faceva i turni", mentre il teste Zi. ha dato indicazioni assolutamente generiche dicendo che quando andava a trovare alla sera la sorella erano più le volte che il marito non c'era che quelle che era presente. Orbene dalla deposizione della sig.ra To.. Risulta che l'impegno serale della palestra poteva coincidere con i turni lavorativi della moglie, mentre la circostanza che il teste Zi., non trovasse il cognato non è indicativo di una assenza costante di quest'ultimo, non essendo tutte le sere presente a casa della sorella. Né la prova dell'allontanamento del marito dalla moglie, della mancanza di assistenza a quest'ultima è fornita dal rifiuto di quest'ultimo di avere un secondo figlio. Le testimonianze sul punto sono infatti assolutamente divergenti. Da un lato il teste Co.Ma. ha dichiarato che "da quello che mi risulta era lei che non voleva il secondo figlio. Ne parlavamo io e mio fratello, Io ho avuto la seconda bambina e mio fratello mi disse che la moglie non voleva.", mentre il teste Zi.Ro. ha affermato "io so che in più occasioni ho sentito questa voglia da parte di mia sorella e non anche da parte di mio cognato", la teste To. ha deposto "in occasione di una cena è venuto fuori che mia figlia avrebbe voluto un altro figlio m il marito diceva che ormai a bambina aveva già 5 anni e che non voleva più averne ". Dal complesso di tali testimonianze se da un lato vi è contraddizione circa chi dei due coniugi non volesse avere più figli, dall'altro risulta che anche laddove non si volesse ritenere attendibile la deposizione di Co.Ma., comunque risulta provato che l'eventuale rifiuto ad avere un secondo figlio non era certo determinato dal venir meno di affetto del Co. verso la moglie, ma dalla difficoltà connessa con gli impegni derivanti dall'avere un neonato a fronte di una bimba ormai autosufficiente. Infine risulta provato che il ricorrente, seppur in diversa misura, contribuiva agli impegni connessi alla crescita ed educazione della figlia. Sul punto è importante la testimonianza Co.Se. e Za.Al.. Il primo ha precisato che il Co. accompagnava la bambina a scuola e di saperlo perché anche lui faceva ciò e lo incontrava, che aveva fatto i corsi di sci insieme al Co. e alla figlia, il teste Za. ha affermato di aver condiviso con il Co. e la figlia il corso gli sci. Infine il fratello del Co., Co.Ma., ha dichiarato che il ricorrente andava a prendere la figlia al basket, la andava a prendere e portare a scuola, andava ai colloqui. Tali testimonianze vanno coordinate con quanto detto dai testi di parte convenuta. In particolare Zi.Ro. ha affermato che la sorella aiutava la figlia nei compiti, aveva provveduto all'iscrizione a scuola, la teste An. ha affermato che per l'80/90 per cento la Zi. si occupava dell'educazione della figlia, la sig.ra To. ha detto che il genero accompagnava la nipote a scuola, per il resto se ne occupava la figlia. Dette deposizioni provano che il signor Co. seppur, in misura minore rispetto alla moglie, ha comunque seguito la figlia nelle attività scolastiche e sportive. La diversa misura del contributo da lui dato è spiegabile alla luce della ripartizione di compiti concordata tra le parti: l'istruttoria ha provato che per accordo comune la sig.ra Zi. aveva lasciato il lavoro, aveva optato per un impegno partirne vicino a casa, proprio per curare la figlia. Sul punto il teste Za. ha dichiarato: "si è vero mi ricordo che autonomamente aveva preferito acquisire un'attività partirne. Non ho memoria di divergenze dì opinioni tra dì loro sul punto". Così la teste To. "mia figlia ha perso un lavoro che le piaceva ma lo ha fatto perché vedeva poco la bambina, è avvenuto di comune accordo, un persona offesa le è dispiaciuto ". Anche la teste An. ha dichiarato che la scelta di lasciare 1 lavoro era stata presa di comune accordo. Dal complesso di tali testimonianze risulta così da un alto che la convenuta ha lasciato il lavoro d'accordo proprio perché voleva curare di più la figlia e dall'altro che il Co. ha collaborato con la moglie nell'educazione della figlia, seppur in misura minore tenuto conto dell'impegno lavorativo. Dalle considerazioni svolte emerge così che la domanda di addebito della separazione al marito deve essere respinta non sussistendone i presupposti. 2. Il regime di affidamento della minore. Entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso della minore con collocazione residenziale presso la madre con disciplina delle modalità di visita al padre. LA convenuta ha altresì formulato in sede di precisazione delle conclusioni domanda volta a disciplinare la frequentazione della minore con la compagna del padre, nonché le modalità e tempi di visita ai nonni materni. Merita senz'altro accoglimento la domanda di affidamento condiviso ad entrambi i genitori atteso che non sono emerse nel corso di causa circostanze tali da rendere detto regime di affidamento contrastante con l'interesse della minore a mantenere un rapporto eguale e costante con entrambi i genitori. Deve essere pertanto disposto l'affidamento condiviso di Va. ad entrambi i genitori con collocazione residenziale prevalente presso la madre, proprio al fine di garantire continuità nelle modalità e condizioni di vita della minore, con esercizio disgiunto della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione. Con riferimento ai tempi e modi di frequentazione del signor Co. con la figlia Va. devono essere confermate le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale, così come riportate nella parte dispositiva. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5

Ritiene il Collegio che, stante l'età della minore quattordicenne il prossimo 4 aprile, rimettere alla scelta della stessa modalità e tempi di frequentazione con i nonni materni. Viceversa la domanda volta a disciplinare la frequentazione con la compagna del padre non può essere accolta atteso che si tratta di persona estranea al nucleo familiare, sicché esula dall'oggetto del presente giudizio. 3. Statuizioni economiche; assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento. Parte convenuta ha formulato domanda di assegnazione della casa coniugale, peraltro già chiesta con il ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente. Tale domanda deve essere accolta sussistendone i presupposti. Infatti la figlia minore Va. ha collocazione residenziale prevalente presso la mare, sicché, proprio al fine di tutelare il suo preminente interesse a non subire modificazione circa il luogo e l'ambiente ove è cresciuta, ha maturato le sue relazioni, subendo in minor misura possibile i cambiamenti che necessariamente derivano dalla fine della relazione coniugale dei genitori, la casa coniugale, ove la minore è cresciuta deve essere attribuita alla sig.ra Zi. Dalla circostanza che la minore viva prevalentemente con la mare discende per i padre l'obbligo i partecipare e contribuire al mantenimento della figlia in proporzione alle sue risorse. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia Va. soccorrono i criteri indicati dall'art. 155 c.c., ossia attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche, la valenza economica dei compiti di cura e di quelli domestici assunti da ciascun genitori. Facendo applicazione di tali principi si osserva che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione versata in atti risulta che Va. ha potuto godere della disponibilità di un'abitazione in montagna per sei mesi all'anno (cfr. contratti di locazione dell'abitazione sita in Gressoney St. Jean), ha potuto trascorrere le vacanze estive a Djerba nel 2010, a Olbia nel 2011, risulta un acconto per viaggio a New York sempre nel novembre 2011 (cfr. doc. 4 di parte convenuta). Dalla documentazione versata in atti emerge che il signor Co. secondo la dichiarazione dei redditi 2011 ha un reddito imponibile per l'anno 2010 di 14.212,00 euro, con uno stipendio mensile di euro 1000,00, 1500,00 (cfr. doc. D prodotto dalla difesa del ricorrente). Risulta titolare di più società riguardo alle quali ha allegato, ma non provato attraverso idonea documentazione la mancata produzione di redditi. Ne consegue che le indicazioni del reddito percepito derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli estratti conto agli atti sono indicative, ma non già esaustive della determinazione del reddito percepito dallo stesso. La sig.ra Zi. risulta percepire uno stipendio mensile di euro 900,00, la stessa provvede in via principale a tutti i compiti domestici relativi alla cura della figlia Va. convivente, trascorrendo la minore la maggior parte della vita con la madre. Alla luce di tali evidenze istruttorie si stima equo fissare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal signor Co. a titolo di contributo per la figlia Va. in euro 350, mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 60 per cento delle spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, previamente documentate e concordate. Con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento per sé svolta da parte convenuta si osserva che presupposto per il riconoscimento dell'assegno è che il coniuge non abbia adeguati redditi propri per il proprio mantenimento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di ancorare il riconoscimento all'assegno di mantenimento alla circostanza che il reddito, seppur esistente in capo al richiedente non sia tale da permettere di godere di una condizione di vita analoga a quella che avrebbe avuto se la separazione non fosse intervenuta, nonché sussista disparità di reddito tra i coniugi. Nel caso in esame risulta che durante il matrimonio i coniugi hanno potuto effettuare alcune vacanze estive nel 2007, 2010, 2011, hanno preso in locazione un appartamento per le vacanze invernali (sei mesi), al costo di 3000,00 euro, 2500 euro, più spese condominiali (cfr. produzioni documentali della convenuta agli atti), hanno costruito una casa avvalendosi in parte della somma regalata dai genitori del Co. pari a euro 40.000 (cfr. deposizione testimoniale Co.Ma.), in parte contraendo un mutuo, le cui rate sono pagate dallo stesso Co., hanno effettuato investimenti in titoli e polizze vita. Tali risultanze provano che in costanza di matrimonio i coniugi conducevano un tenore di vita soddisfacente, indicativo di una capacità reddituale superiore a quella risultante dalle dichiarazioni agli atti. Infatti secondo le dichiarazioni dei redditi agli atti il signor Co. avrebbe percepito un reddito di circa 1600 euro mensili lordi nel 2009 e di circa 1184 euro lordi nel 2010. Pur aggiungendo il reddito della moglie pari a euro 900,00, il reddito complessivo non è adeguato rispetto alle spese documentate per le vacanze, tenuto conto che i coniugi dovevano anche far fronte alla rata di mutuo di euro 477,00 circa. Ne consegue che le risultanze documentale sulla misura del reddito del ricorrente hanno valore meramente indicativo. Ai fini della ricostruzione della situazione economica delle parti assume rilievo la documentazione prodotta da parte ricorrente attestante l'ammontare attuale ^gli investimenti effettuati, ossia un investimento in fondo comune di euro 16.457,52, investimento in titoli pari a euro 1000,96, mentre dal doc, C risulta versare mensilmente la rata del mutuo della casa già coniugale pari a euro 477,38. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5

Dalle produzioni documentali della difesa di parte convenuta emerge che il signor Co. ha altresì riscosso la somma di euro 1393,25 derivante dallo smobilizzo del fondo ME., nonché prelevava dal conto comune accreditandole sul conto a lui intestato n. 1297765 la somma di euro 3000,00 (cfr. doc. 4 parte convenuta e doc. E parte ricorrente), nonché risulta dal doc, 4 di parte convenuta che oltre agli emolumenti a lui versati dalla società CO. il Co. in data 25 marzo 2011 ha ricevuto dalla società C. la somma di euro 972,34, Si tratta di evidenza che prova che il ricorrente oltre agli emolumenti derivanti dalla società di carrozzeria percepisce anche introiti dall'attività facente capo alla società di revisione. Alla luce dell'analisi delle contrapposte situazioni reddittuali, finanziarie delle parti, risulta disparità tra le parti e inidoneità del reddito della convenuta a garantire il godimento di condizioni di vita analoghe a quelle che avrebbe se il matrimonio fosse proseguito. Ne consegue che deve essere accolta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla difesa della Zi.. Alla luce di tutte le evidenze contabili, tenuto altresì conto, che il signor Co. provvede al pagamento della rata del mutuo relativa alla casa già coniugale, assegnata alla sig.ra Zi. l'ammontare di tale assegno deve essere pari a euro 150,00 somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. Tale somma come quella dovuta per il mantenimento della figlia dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese. In considerazione dell'esito del giudizio caratterizzato dalla soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti. P.Q.M. il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattese ogni altra istanza eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede; 1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi Co.Ro. e Zi.El.; 2. assegna a Zi.El. la casa coniugale; 3. affida Co.Va. alla madre, con collocazione residenziale prevalente presso la madre, esercizio disgiunto della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità: - il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo a piacimento, nonché a fine settimana alternati dall'uscita da scuola alla domenica dopo cena alle ore 21,30; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni per le vacanze pasquali, durante le vacanze estive 21 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno; 4. dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlia, l'importo mensile di Euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 60 per cento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. adeguatamente documentate, spese extrascolastiche, sportive, ricreative debitamente concordate e documentate; 5. dispone che il signor Co. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora Zi. a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 150,00 mensili, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT; 6. compensa integralmente tra le parti le spese di causa. Così deciso in Ivrea il 7 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5