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Schema di Convenzione REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI CONVEZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMPLESSI FORESTALI DENOMINATI LAGO e SCANDRIGLIA TRA la Regione Lazio con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212, C.F. 080143490581 - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, in qualità di Direzione competente in materia forestale, di seguito denominata Regione, rappresentata ai fini della presente Convenzione dall Ing. Flaminia Tosini, nella qualità di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, nominato con DGR n. 714 del 03 novembre 2017; il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (codice fiscale n. 94008720586) con sede legale in Palombara Sabina, Piazza V. Veneto n. 12, di seguito denominato Parco, rappresentato ai fini della presente Convenzione da Barbara Venturini, nella qualità di Presidente del Parco; il Comune di Percile (codice fiscale n. 86001830586) con sede legale in Percile, via P.A. Borghese, 8, di seguito Percile, rappresentata ai fini della presente Convenzione da Vittorio Cola, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Percile; il Comune di Scandriglia con sede legale in Scandriglia (codice fiscale n. 00122200579), Via Umberto I n. 33, di seguito Scandriglia, rappresentato ai fini della presente Convenzione da Paolo Palmieri, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Scandriglia; PREMESSO - che ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 11/1972 e n. 616/1977, sono state trasferite alla Regione Lazio dall Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.), le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato; - che il complesso forestale Lago - che insiste nel territorio comunale del Comune di Percile - e il complesso forestale Scandriglia - che insiste nel territorio comunale del Comune di Scandriglia - ricadono all interno del Parco Naturale Regionale Monti Lucretili istituito con legge regionale 26 giugno 1989, n. 41 e successive modifiche e integrazioni; - che l articolo 100 della legge regionale n. 14/1999 riguardante l organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale, stabilisce che sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale; - che l articolo 104 della legge regionale n. 14/1999 stabilisce che nell ambito delle Aree Naturali Protette, la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti è disciplinata dalla legge regionale n. 29/1997; - che l articolo 24 della legge regionale n. 39/2002 prevede l affidamento, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli Enti gestori delle aree naturali protette, della gestione del proprio patrimonio boschivo in conformità agli indirizzi ed ai criteri di gestione ed utilizzazione definiti dalla Regione, sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali che dovrà essere conforme alla pianificazione vigente, ovvero che dovrà prevedere la realizzazione della stessa; - che ai sensi dell art. 36 della legge regionale n. 29/1997, la Giunta Regionale può concedere in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organi di gestione che ne facciano richiesta, i beni del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell area naturale protetta, compatibile con l uso sostenibile delle risorse forestali; - che ai sensi dell art. 526 del regolamento regionale n. 1/2002 la gestione del patrimonio agrosilvo-pastorale è affidata alla Direzione Regionale Ambiente, ora Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

- che la gestione dei beni del patrimonio regionale agro-silvo-pastorale, sia aventi carattere patrimoniale, sia aventi carattere demaniale, è affidata, ai sensi della D.G.R. n. 601 del 2012, all Area con competenze in materia forestale; - che la gestione del patrimonio forestale regionale è finalizzata alla sua valorizzazione attraverso lo sviluppo di attività che assicurino il miglioramento dell ambiente e la salvaguardia dagli incendi e dalle calamità naturali, aumentino la biodiversità, favoriscano la fruizione e lo sviluppo socio economico locale attraverso l avvio di attività turistiche e ricreative, permettano il ripristino e la manutenzione di strutture ed infrastrutture esistenti all interno delle foreste, mediante il ricorso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari o derivanti dalle attività selvicolturali volte alla conservazione dei soprassuoli forestali; - che la gestione del patrimonio forestale regionale deve essere di esempio per i gestori regionali ed è quindi opportuno sia certificata secondo i principali schemi internazionali FSC e PEFC che garantiscono il rispetto delle comunità locali, dei diritti delle popolazioni, della sostenibilità ambientale, della sicurezza nei lavori in bosco, della valorizzazione dei diversi servizi ecosistemici e dell approccio a cascata previsto dall Unione Europea; - che il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili con finanziamento regionale ha provveduto alla redazione del PGAF del complesso forestale Scandriglia approvato con Determinazione n. A11869 del 2012 e reso esecutivo con Determinazione n. A04319 del 2013; - che il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, con finanziamento regionale di cui alla Determinazione n. B83642 del 29 settembre 2008, provvederà alla redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale del complesso forestale Lago al fine di assicurare una gestione sostenibile dei soprassuoli forestali e stabilire i corretti indirizzi di fruizione e valorizzazione del patrimonio silvo pastorale; - che il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ha presentato un progetto alla Regione Lazio in cui sono riportate le attività di competenza che intende promuovere all interno delle foreste regionali Lago e Scandriglia, in conformità con quanto indicato nel Piano del Parco e nel Piano di Assestamento Forestale, aventi finalità turistico ricreative con particolare riguardo a quelle aventi carattere educativo, nel pieno rispetto degli obiettivi indicati all articolo 2 della legge regionale n. 29/1997, nonché di analisi e di valorizzazione dei servizi ecosistemici, in stretta collaborazione con la Regione e con i Comuni di Percile e di Scandriglia; - che il Comune di Percile ha presentato un progetto alla Regione Lazio, che va a completare in modo sussidiario il progetto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, in cui sono riportate le attività di competenza che intende promuovere all interno della foresta regionale Lago, richiedendo l affidamento delle strutture ed infrastrutture presenti all interno della stessa con l impegno di provvedere alla relativa regolarizzazione urbanistica e catastale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della loro utilizzazione, la gestione del patrimonio forestale e del pascolo anche attraverso la concessione della fida pascolo e/o l affitto dello stesso, con l impegno di supportare il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili nell individuazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici in stretta collaborazione con la Regione anche in termini di certificazione; - che il Comune di Scandriglia ha presentato un progetto alla Regione Lazio, che va a completare in modo sussidiario il progetto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, in cui sono riportate le attività di competenza che intende promuovere all interno della foresta regionale Scandriglia, richiedendo l affidamento delle strutture ed infrastrutture presenti all interno della stessa con l impegno di provvedere alla relativa regolarizzazione urbanistica e catastale, alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini della loro utilizzazione, la gestione del patrimonio forestale e del pascolo anche attraverso la concessione della fida pascolo e/o l affitto dello stesso, con l impegno di supportare il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili nell individuazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici in stretta collaborazione con la Regione anche in termini di certificazione; - che la realizzazione degli interventi previsti nei suddetti progetti dovrà avvenire sempre in modo concertato e sinergico, secondo le diverse competenze degli enti coinvolti, al fine di consentire

la valorizzazione del patrimonio forestale della Regione Lazio e, nel contempo, la sua fruizione compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale; - che la Regione Lazio, il Parco dei Monti Lucretili ed i Comuni di Percile e Scandriglia concordano, in un ottica di leale e fattiva collaborazione nell interesse comune, tesa alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio forestale regionale, di attuare gli interventi previsti nei progetti suddetti; - che l articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - che l Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha sancito il principio, ribadito in più sentenze dalla Corte di Giustizia dell Unione Europea nonché nella Delibera n. 567 del 31 maggio 2017, secondo cui un amministrazione pubblica può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi prestazioni di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con altre autorità pubbliche nel caso in cui risultino soddisfatte le seguenti condizioni: l accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti; alla base dell accordo deve esserci una reale divisione dei compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. ART. 2 FINALITA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione è volta alla valorizzazione delle foreste regionali Lago e Scandriglia e delle comunità locali attraverso la gestione sostenibile delle risorse forestali che garantisca la conservazione e la valorizzazione delle stesse nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate. ART. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE I beni di proprietà della Regione Lazio oggetto della presente Convenzione sono il complesso forestale Lago, situato in agro del Comune di Percile (RM) e il complesso forestale Scandriglia, situato in agro del Comune di Scandriglia (RI), appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Lazio. I suddetti beni, relativamente al complesso forestale Lago, sono individuati al Catasto terreni del Comune di Percile al foglio di mappa n. 10, particelle n. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40, 41, foglio di mappa n. 11 particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 33-34-35-36-37 e al foglio di mappa n. 12 particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21. Relativamente al complesso forestale Scandriglia i beni sono individuati catastalmente al foglio di mappa n. 16 particelle n. 81-92-93-94-95-96-214-215-219, foglio di mappa n. 26 particelle n. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-24-25-26-32-34-35-36-41, foglio di mappa n. 27 particelle n. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, foglio di mappa n. 28 particelle n. 23-24-25-26, foglio di mappa n. 29 particelle n. 9-11-12-13-26-27-28-29.

ART. 4 IMPEGNI DELLE PARTI La Regione, proprietaria dei complessi forestali Lago e Scandriglia, per il tramite della struttura competente in materia forestale si impegna a: -definire gli indirizzi ed i criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione del patrimonio boschivo ai sensi dell art. 100 comma 1, lettera b) della LR n. 14/1999, dell art. 24 della LR n. 39/2002 e art. 36 della LR n. 29/1997 affiancando i Comuni di Percile e di Scandriglia nella redazione dei progetti di utilizzazione boschiva e per la valorizzazione dei servizi ecosistemici; -valutare i progetti di recupero degli immobili e delle infrastrutture di proprietà della Regione Lazio presenti all interno dei complessi forestali Lago e Scandriglia, predisposti dalle Amministrazioni comunali di Percile e di Scandriglia, mettendo a disposizione le competenze del personale regionale per un eventuale supporto tecnico in un ottica di leale collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche; -supportare le Amministrazioni nella predisposizione degli atti per il sub-affidamento delle strutture e/o delle attività a terzi da parte dei Comuni o del Parco; Il Parco, soggetto incaricato della vigilanza e del monitoraggio all interno dei complessi forestali Lago e Scandriglia, si impegna a: -redigere il Piano di Assestamento Forestale della foresta regionale Lago in collaborazione e secondo le indicazioni della Regione e di quanto disposto con Determinazione B83642 del 29 settembre 2008; -individuare, attraverso una puntuale analisi del territorio, i servizi ecosistemici ai fini della loro valorizzazione; -attuare le iniziative riportate nel progetto allegato alla presente Convenzione, aventi finalità turistico ricreative con particolare riguardo a quelle aventi carattere educativo, nel pieno rispetto degli obiettivi indicati all articolo 2 della legge regionale n. 29/1997. A tal fine il Parco dovrà predisporre un Piano annuale unitamente ad un piano finanziario con le proposte degli interventi che si intendono realizzare nell annualità successiva, entro il 30 settembre di ogni anno, da sottoporre alla valutazione e all approvazione da parte della Regione prima del loro avvio; -trasmettere alla Regione una relazione annuale sulle attività svolte, provvedendo altresì alla rendicontazione dei flussi finanziari derivanti dalle iniziative realizzate. Il Comune di Percile, quale Ente territorialmente competente sul complesso forestale Lago, si impegna a: -predisporre i progetti di utilizzazione forestale secondo le indicazioni della Regione provvedendo, altresì, ad accantonare gli introiti derivanti dalle attività forestali secondo quanto disposto all articolo 21 della legge regionale n. 39/2002. Le risorse accantonate dovranno essere utilizzate esclusivamente per interventi migliorativi della foresta Lago, per la regolarizzazione urbanistica e catastale e il recupero delle strutture ed infrastrutture presenti all interno della stessa secondo progetti dettagliati, unitamente ad un piano finanziario, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno, da sottoporre alla valutazione e all approvazione della Regione; -collaborare con il Parco nell analisi e valorizzazione dei servizi ecosistemici in conformità a quanto previsto dal progetto del Parco e in modo sussidiario e integrativo; - incaricare un tecnico abilitato (dottore forestale o agronomo) per conseguire la certificazione della foresta attraverso la predisposizione del manuale e l espletamento dell iter istruttorio di certificazione in collaborazione con la Regione ai sensi delle due tipologie FSC e PEFC, che garantiscono un approccio corretto e sostenibile alla gestione boscata; -gestire la fida pascolo e/o l affitto di pascoli all interno del complesso forestale Lago attraverso la ricezione delle istanze, l istruttoria delle stesse, il rilascio dei permessi per il pascolo promiscuo della foresta; -trasmettere alla Regione una relazione annuale sulle attività svolte, provvedendo altresì alla rendicontazione dei flussi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse forestali. Il Comune di Scandriglia, quale Ente territorialmente competente sul complesso forestale Scandriglia, si impegna a:

- predisporre i progetti di utilizzazione forestale secondo le indicazioni della Regione provvedendo altresì ad accantonare gli introiti derivanti dalle attività forestali secondo quanto disposto all articolo 21 della legge regionale n. 39/2002. Le risorse accantonate dovranno essere utilizzate esclusivamente per interventi di miglioramento della foresta Scandriglia, per la regolarizzazione urbanistica e catastale e il recupero delle strutture ed infrastrutture presenti all interno della stessa secondo progetti dettagliati, unitamente ad un piano finanziario, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno, da sottoporre alla valutazione e all approvazione della Regione; -collaborare con il Parco nell analisi e valorizzazione dei servizi ecosistemici in conformità a quanto previsto dal progetto del Parco e in modo sussidiario e integrativo; - incaricare un tecnico abilitato (dottore forestale o agronomo) per conseguire la certificazione della foresta attraverso la predisposizione del manuale e l espletamento dell iter istruttorio di certificazione in collaborazione con la Regione ai sensi delle due tipologie FSC e PEFC, che garantiscono un approccio corretto e sostenibile alla gestione boscata; -gestire la fida pascolo e/o l affitto di pascoli all interno del complesso forestale Scandriglia attraverso la ricezione delle istanze, l istruttoria delle stesse, il rilascio dei permessi per il pascolo promiscuo della foresta; -trasmettere alla Regione una relazione annuale sulle attività svolte, provvedendo altresì alla rendicontazione dei flussi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse forestali. Le Parti si impegnano, ciascuna nell ambito delle relative competenze istituzionali, a svolgere le attività riportate nei progetti allegati, parti integranti della presente Convenzione. ART. 5 - RAPPORTI TRA LE PARTI La Regione affida al Parco, che accetta, la gestione delle attività turistico ricreative anche nell ambito dei progetti Gens, Giorniverdi, che garantiscono percorsi educativi per i bambini dei diversi gradi di istruzione che con le loro classi durante il periodo scolastico o con gruppi appositi durante le vacanze estive, vengono accompagnati a scoprire la Natura, e di altri programmi e progetti di sistema, con particolare riguardo alle iniziative aventi finalità di educazione ambientale dei complessi forestali Lago e Scandriglia, chiarendo sin da ora che le scelte sono determinate principalmente dagli strumenti di pianificazione forestale e dal Piano del Parco. Le attività dovranno essere programmate annualmente e dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione e approvazione da parte della Regione. Per l espletamento di tali attività non sono previsti oneri da parte della Regione, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto del presente articolo riguardo alla possibilità di partecipare da parte dei soggetti proponenti a bandi finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Gli introiti derivanti dalle iniziative nella misura del 10% dovranno essere accantonati con versamento alla Regione secondo quanto previsto dall articolo 21 della legge regionale n. 39/2002; la quota residua dovrà essere accantonata dal Parco ed utilizzata esclusivamente per interventi di valorizzazione delle foreste regionali oggetto della presente Convenzione, con particolare riguardo per la valutazione e la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Il Parco ha la facoltà di presentare domande di aiuto a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle foreste regionali e alla conservazione dell habitat naturale. La Regione Lazio affida al Comune di Percile, che accetta, la gestione delle strutture e delle infrastrutture presenti all interno della foresta Lago, nonché delle risorse silvo-pastorali attraverso la predisposizione di progetti di utilizzazione forestale, di gestione del pascolo mediante l affidamento in fida pascolo, supportando altresì il Parco nella valutazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici, chiarendo sin da ora che le scelte sono determinate dagli strumenti di pianificazione e dovranno essere sottoposti alla valutazione ed approvazione della Regione. Gli introiti derivanti dalle iniziative nella misura del 10% dovranno essere accantonati con versamento alla Regione secondo quanto previsto dall articolo 21 della legge regionale n. 39/2002; la quota residua dovrà essere accantonata su capitoli vincolati del Comune e potrà essere utilizzata esclusivamente per interventi di valorizzazione del complesso forestale Lago per la regolarizzazione

urbanistica e catastale e per la manutenzione degli immobili, per la certificazione forestale (incarico ad un professionista abilitato, redazione del manuale e istruttoria di certificazione ai sensi delle due tipologie FSC e PEFC in collaborazione con la Regione). In un ottica di fattiva collaborazione tra le Parti, l immobile denominato Porcareccia, a seguito del recupero, sarà messo a disposizione del Parco per la realizzazione delle iniziative sopra richiamate. Il Comune di Percile ha la facoltà di presentare domande di aiuto a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di interventi finalizzati prioritariamente al recupero delle strutture e delle infrastrutture nonché al miglioramento delle risorse forestali e pascolive. La Regione Lazio affida al Comune di Scandriglia, che accetta, la gestione delle strutture e delle infrastrutture presenti all interno della foresta Scandriglia, nonché delle risorse silvo-pastorali attraverso la predisposizione di progetti di utilizzazione forestale, di gestione del pascolo mediante l affidamento in fida pascolo, supportando il Parco nella valutazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici chiarendo sin da ora che gli interventi dovranno essere conformi a quanto riportato nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, reso esecutivo con Determinazione n. A04319 del 2013 e sottoposti alla valutazione della Regione. Il Comune di Scandriglia ha la facoltà di presentare domande di aiuto a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di interventi finalizzati prioritariamente al recupero delle strutture e delle infrastrutture nonché al miglioramento delle risorse forestali e pascolive. Gli introiti derivanti dalle iniziative nella misura del 10% dovranno essere accantonati con versamento alla Regione secondo quanto previsto dall articolo 21 della legge regionale n. 39/2002; la quota residua dovrà essere accantonata su capitoli vincolati del Comune e potrà essere utilizzata esclusivamente per interventi di valorizzazione del complesso forestale Scandriglia per la regolarizzazione urbanistica e catastale e per la manutenzione degli immobili, compresa la certificazione forestale (incarico ad un professionista abilitato, redazione del manuale e istruttoria di certificazione ai sensi delle due tipologie FSC e PEFC in collaborazione con la Regione). La Regione Lazio, il Parco e le Amministrazioni comunali si impegnano a perseguire gli obiettivi di valorizzazione dei complessi forestali Lago e Scandriglia oggetto della presente Convenzione, prevedendo, che le risorse vincolate presso le Amministrazioni siano utilizzate esclusivamente per interventi migliorativi dei suddetti complessi. In merito all inserimento delle particelle catastali nei fascicoli aziendali di ogni partner della presente Convenzione si precisa che le attribuzioni, e la durata della permanenza come prevista dai diversi Programmi, dovranno essere concordate congiuntamente agli altri partner al fine di non pregiudicare le potenzialità di finanziamento dei diversi progetti. ART. 6 - DURATA E DECORRENZA La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione della stessa per una durata decennale. Alla scadenza della Convenzione il Parco e le Amministrazioni comunali dovranno trasmettere alla Regione una relazione finale sulle attività svolte che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Convenzione. Altresì, gli Enti interessati dovranno restituire alla Regione i beni immobili di cui hanno assunto la disponibilità, in virtù della presente Convenzione o di eventuali atti integrativi. I beni immobili, nelle more della riconsegna degli stessi a seguito di una verifica dello stato di conservazione da parte della Regione, restano in carico alle Amministrazioni cui sono stati consegnati. Entro sei mesi dalla chiusura delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti possono concordare un rinnovo della Convenzione, previa verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti in termini di valorizzazione dell ambiente e di salvaguardia dagli incendi e dalle calamità naturali, di crescita socio economico locale attraverso lo sviluppo di attività turistiche e ricreative. ART. 7 - FINANZIAMENTO Per la realizzazione delle attività indicate nella presente Convenzione le Parti provvedono attraverso risorse proprie e risorse accantonate sui capitoli vincolati derivanti dalla realizzazione degli interventi

previsti dalla presente Convenzione. Risorse aggiuntive potranno derivare da finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari a seguito dell approvazione di progetti finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione delle proprietà coerentemente con quanto previsto all art. 4. Entro 30 giorni dalla firma della Convenzione le parti dovranno far pervenire alla Regione Lazio un cronoprogramma indicativo delle attività previste nel progetto per i prossimi 10 anni ordinandole, laddove possibile, secondo la priorità; nella nota andranno inoltre indicate in modo dettagliato le attività unitamente ad un piano finanziario con cui si intendono realizzare le stesse nel corso del primo anno solare di validità della Convenzione. Le suddette attività saranno sottoposte alla preventiva valutazione e approvazione da parte della Regione. ART. 8 - RESPONSABILI DELL ESECUZIONE DELL ACCORDO Entro 10 giorni dalla firma della presente Convenzione, le parti si impegnano ad individuare un proprio Responsabile, che sarà tenuto alla supervisione di ogni attività utile ai fini della sua celere e completa realizzazione. Il Responsabile indicato dalla Regione avrà il compito di coordinare i Responsabili nominati dagli altri sottoscrittori della Convenzione stessa. ART. 9 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ Qualora, per sopraggiunte esigenze di conservazione delle foreste Lago e Scandriglia, si ritenga necessario modificare le attività previste dalla presente Convenzione, programmate preventivamente e riportate nella pianificazione annuale, il soggetto proponente dovrà predisporre una dettagliata relazione in cui siano indicate i motivi sottesi alla richiesta di variazione, da approvare con atto formale della Regione, fatto salvo che tali variazioni non possono comportare modifiche sostanziali alla presente Convenzione. ART.10 - RISERVATEZZA Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili, di cui le parti verranno in possesso durante l esecuzione delle attività oggetto del presente atto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopracitate e utilizzare le stesse per fini diversi dall esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. In caso di cessazione della presente Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate. Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo. ART. 11 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI I risultati e la documentazione derivanti della presente Convenzione sono di proprietà delle parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle Parti. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione. ART. 12 - OBBLIGHI DELLE PARTI Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà tenuto a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. ART. 14 - RECESSO Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di sei mesi tramite Posta Elettronica Certificata. ART. 15 - SPESE ED ONERI FISCALI La presente Convenzione sconta l imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazione e integrazioni. La presente Convenzione va registrata ai sensi dell art. 1, della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ART. 16 - DOMICILIO Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, in Roma 00142 Viale del Tintoretto, 432. ART. 17 - NORME APPLICABILI Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile. Roma, lì Per la Regione Lazio Il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Ing. Flaminia Tosini Per il Parco Regionale dei Monti Lucretili Il Rappresentante legale pro tempore Sig.ra Barbara Vetturini Per il Comune di Percile Il Rappresentante legale pro tempore Sig. Vittorio Cola Per il Comune di Scandriglia Il Rappresentante legale pro tempore Sig. Paolo Palmieri