I recenti provvedimenti in materia di catasto

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5 I recenti provvedimenti in materia di catasto 5.1 Il sistema di interscambio dati ed il portale per i comuni Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani-Visco), convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, all art. 37, comma 54, dispone in attuazione dell art. 59, comma 7bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che entro il 31 dicembre 2006 risulti assicurata la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall Agenzia del Territorio, i cui costi, per Regioni, Province e Comuni devono essere unicamente quelli di connessione. Il citato art. 59, comma 7bis, del D.Lgs. n. 82/2005, prevede l emanazione di un decreto del Direttore dell Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e in coerenza con le disposizioni che disciplinano il Sistema pubblico di connettività, con il quale siano stabilite le regole tecnico-economiche per l utilizzo, in via telematica, dei dati catastali, da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni pubbliche. A questo riguardo, in coerenza agli indirizzi normativi, l Agenzia ha predisposto un Sistema d interscambio, basato sulla cooperazione applicativa tra i propri sistemi informatici e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, per assicurare loro la disponibilità della base dei dati catastali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Inoltre, per i Comuni e le Comunità Montane che potrebbero, ad oggi, essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata, l Agenzia del Territorio ha provveduto ad istituire un apposito canale comunicativo telematico denominato Portale per i Comuni accessibile dal sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it (cfr. figura n. 5.1). Con la circolare n. 7 del 15-12-2006 l Agenzia del territorio, nelle more della costituzione del suddetto Comitato e dell acquisizione delle concertazioni necessarie ai fini dell emanazione del citato decreto da parte del Direttore dell Agenzia, ha definito le regole e le modalità per la messa a disposizione della base dei dati catastali, che consentano, in via provvisoria, per i Comuni, le Province e le Regioni considerata l indifferibile urgenza di dar corso a soluzioni operative, attese dagli enti stessi, nel più ampio quadro del processo di decentramento catastale la circolazione e la fruizione di tali dati entro il previsto termine del 31 dicembre 2006. I nuovi servizi, attivati dal 30 dicembre 2006 (ai sensi del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, all art. 37, comma 54) rappresentano il primo passo per realizzare un obiettivo più ampio: costruire un vero e proprio portale, una porta d ingresso a risorse, informazioni e servizi pensati per i Comuni e rispondenti alle loro esigenze. 429 5. I recenti provvedimenti in materia di catasto

La gestione del catasto ed i Comuni 430 Figura n. 5.1 Nella figura n. 5.2 è riportata la Home page del portale. Figura n. 5.2

Dall aprile 2007 sono stati attivati altri servizi specifici per i Comuni, quali: i dati per la gestione della TARSU (comma 340 dell art. 1 della Legge 311/2004); le segnalazioni dei Comuni relative alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione (art. 34quinquies della Legge 80/2006); le segnalazioni riguardanti le attività di riclassamento delle singole unità immobiliari (art. 1, comma 336, della Legge 311/2004). Sono previste due diverse tipologie di fornitura telematica dei dati per gli enti territoriali interessati, nei limiti delle proprie competenze territoriali e dei fini istituzionali. Si tratta di quelle: 1) a richiesta per tutti gli enti territoriali interessati, pubblicate su specifica richiesta e riguardanti sia per il catasto terreni e fabbricati che per la cartografia vettoriale tutti i dati catastali attualizzati ad una data scelta dall Ente, nonché degli aggiornamenti registrati in un determinato intervallo temporale (cfr. figure n. 5.3 e 5.4); 2) specifiche per i Comuni, ovvero i file contenenti: i dati degli accatastamenti e variazioni da fornire in base all art. 34quinquies della Legge 80/2006 (cfr. figura n. 5.5); i dati derivanti dall Adempimento Unico da fornire ai fini della gestione dell ICI (cfr. figura n. 5.6); l estrazione di tutti i dati metrici del catasto fabbricati, attualizzati alla data di produzione, ai fini della gestione della TARSU (comma 340 dell art. 1 L. 311/ 2004); l aggiornamenti dei dati metrici del catasto fabbricati registrati in un intervallo temporale determinato ai fini della gestione della TARSU; gli esiti delle attività di riclassamento delle singole unità immobiliari (L. 311/ 2004 art. 1, comma 336). 431 5. I recenti provvedimenti in materia di catasto

La gestione del catasto ed i Comuni 432 Figura n. 5.3 Figura n. 5.4

Figura n. 5.5 Figura n. 5.6 5.1.1 Le modalità di trasmissione e scambio dei dati verso l Agenzia Attraverso il Portale dei Comuni o anche tramite il Sistema di Interscambio i Comuni possono trasmettere all Agenzia, i seguenti file: quelli di fornitura delle notifiche ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge n. 311 del 2004 1 ; le segnalazioni ai sensi dell art. 34quinquies, Legge 80 del 2006 (servizio disponibile dal 30 aprile 2007); 1 Il servizio, la cui disponibilità è prevista dal 30 aprile 2007, consentirà al Comune di inviare tramite il Portale il suddetto file, che ad oggi viene recapitato direttamente presso l ufficio periferico. 433 5. I recenti provvedimenti in materia di catasto

La gestione del catasto ed i Comuni 434 quelli della variazione degli stradari comunali. Il servizio, realizzato nell ambito del progetto di e-gov SIGMA-TER, è disponibile sul Sistema di Interscambio dell Agenzia e consente la fornitura in blocco di variazioni toponomastiche utili all aggiornamento della base dati catastale. 5.1.2 Modalità di interscambio dati: adesione e regole di utilizzo dei dati Al fine di permettere la condivisione dei dati con tutti gli enti territoriali, sono previste, attualmente, due diverse modalità alternative, pensate per rispondere anche alle esigenze conoscitive delle amministrazioni locali con livelli di dotazione informatica non avanzata. Si tratta delle seguenti modalità: Fornitura di dati catastali via web relativi ad ambiti territoriali delimitati e da scaricare attraverso il Portale per i comuni accessibile tramite connessione al sito internet; Sistema d interscambio comunicazione diretta, basato sui servizi di cooperazione applicativa tra sistemi informatici. L Agenzia del territorio continua a garantire, comunque, le usuali forniture dei dati richiedibili presso lo sportello dell Ufficio provinciale. I servizi predisposti dall Agenzia del Territorio per assicurare la fruizione telematica della base dei dati catastali sono offerti gratuitamente. Per usufruire della modalità di fornitura dati tramite portale per i Comuni, i costi a carico di Comuni, Comunità Montane, Province e Regioni sono, pertanto, unicamente quelli di connessione internet. Per l utilizzo del sistema d interscambio i costi sono quelli di connessione alla rete RUPA/SPC. Al fine di garantire un adeguata assistenza per la fruizione dei servizi di fornitura dati, l Agenzia ha predisposto un apposito canale di contatto (web contact) con operatori specializzati. Per utilizzare il servizio di assistenza è necessario accedere ai servizi stessi. L accesso, infatti, è consentito ai soli utenti abilitati in modalità web contact ed è organizzato con moduli strutturati che guidano l utente per la migliore indicazione del problema. Le risposte ai quesiti sono veicolate via e-mail. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei servizi è prevista, inoltre, una specifica funzione di assistenza in linea (FAQ e Info&Aiuto) direttamente disponibile insieme ai servizi. L accesso ai servizi di fornitura telematica dei dati catastali resi disponibili dall Agenzia del Territorio è riservato agli utenti che abbiano compilato e sottoscritto: due copie delle condizioni generali di servizio ; la scheda per l attivazione del servizio; l informativa Privacy.

I documenti vanno spediti, tramite raccomandata postale A/R, all Ufficio Gestione Contratti e Convenzioni della Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi dell Agenzia del Territorio (Viale Antonio Ciamarra 144 00173 Roma). A seguito della richiesta l Agenzia procederà ad autenticare l utente, definire il suo profilo di autorizzazione e fornire, tramite e-mail, le credenziali personali (userid e password) del Responsabile del Servizio necessarie per la registrazione prevista per l accesso al portale. Lo stesso utente sarà autorizzato alla abilitazione/revoca di eventuali ulteriori utenti interni, secondo l organizzazione e le necessità dell Ente, nel rispetto delle condizioni generali di servizio. L eventuale richiesta di disabilitare o sostituire il nominativo del Responsabile del Servizio dovrà essere inoltrata all Agenzia del Territorio a mezzo raccomandata A/R. L Ente s impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente in conformità agli scopi istituzionali per i quali gli stessi sono stati richiesti e nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione. Per la condivisione dei dati tramite sistema di interscambio, l Ente può scegliere di utilizzare altra pubblica amministrazione in qualità di intermediario strutturale previa comunicazione all Agenzia del Territorio. Fatto salvo tale caso non può consentire l accesso o l utilizzo diretto o indiretto dei dati catastali da parte di altri soggetti. Riguardo alle attività di trattamento dei dati, l Ente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto sui dati personali dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita. 5.2 Il modello unico per l edilizia Il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, all articolo 34quinquies dal titolo Disposizioni di semplificazione in materia edilizia, ha previsto: 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l istituzione di un modello unico digitale per l edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto 435 5. I recenti provvedimenti in materia di catasto

La gestione del catasto ed i Comuni 436 disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l edilizia, l Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1 gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio. Il primo periodo della norma proposta stabilisce nuove procedure unificate per quell insieme di adempimenti connessi agli interventi edilizi relativi agli immobili censibili nel catasto urbano. È infatti stabilita l istituzione di un unico modello digitale per la presentazione delle denunce di inizio attività (DIA), per i permessi di costruire e per ogni altro atto di assenso in materia edilizia. Il modello include anche le informazioni necessarie per provvedere al censimento in catasto. Una prima finalità della norma è di perseguire una evidente semplificazione per il cittadino (concentrando, a regime, le informazioni in un unico fascicolo ediliziocatastale), nonché un notevole miglioramento delle attività di controllo e accertamento del rispetto delle norme urbanistico-edilizie, attraverso l incrocio, e quindi l allineamento delle informazioni depositate in Comune con quelle dichiarate in catasto 2. Una seconda, ma non per importanza, finalità è quella di attivare una sinergia tra Comune e catasto, utile all acquisizione di notizie incidenti sull attribuzione della rendita catastale. Di fatto, prima della presente norma gli atti di iscrizione ed accertamento sono verificati da parte degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio in base alle informazioni dichiarate ed a quelle utili già presenti in Catasto. Solo una quota è verificata anche in sopralluogo. 2 Oggi, per la completa autonomia vigente nel nostro ordinamento giuridico tra controllo dell attività urbanistica-edilizia e di quella catastale, finalizzata principalmente a cogliere l aspetto reddituale dell immobile (ai fini fiscali), può accadere che l immobile dichiarato in catasto possa essere diverso da quello autorizzato dal Comune, sia per consistenza che per destinazione. Tale diversità è a doppio senso: può risultare indifferentemente economicamente più rilevante la posizione dichiarata in catasto rispetto a quella comunale o viceversa, a seconda che il dichiarante persegua il fine di eludere le imposte ovvero di legittimare, attraverso una situazione catastale coerente, uno stato autorizzativo carente dal punto di vista urbanistico-edilizio. Di fatto, nella dichiarazione catastale, l attuale normativa e quindi la relativa modulistica, non prevede l indicazione degli estremi dell autorizzazione edilizia, così come nella modulistica per la richiesta di autorizzazioni edilizie non è fatto obbligo di dichiarare l identificativo catastale dell immobile interessato. Tale ultima circostanza rende peraltro difficile, per il pregresso, l incrocio dei dati presenti nei due archivi.

Non vi è dubbio che l inclusione dei Comuni nel processo di verifica delle dichiarazioni catastali aumenta le potenzialità di controllo e consente di migliorare i risultati in termini di qualità ed efficacia dei controlli medesimi, sia per la sistematica utilizzazione di altre fonti informative disponibili ai Comuni e non all Agenzia del territorio (denuncia di inizio lavori, per esempio), sia per un più efficace e mirato utilizzo del personale relativamente ai controlli medesimi. Pertanto le dichiarazioni in catasto di nuove costruzioni o di variazione di quelle censite, oltre al controllo degli Uffici dell Agenzia del territorio, subiranno una preverifica da parte dei Comuni interessati, che di norma già possiedono informazioni, a volte acquisite anche attraverso esame sopralluogo, sulla qualità, natura e consistenza degli immobili. Ciò renderà l accertamento fiscale, ai fini dell attribuzione della rendita, più speditivo e più incisivo. La maggiore incisività deriva almeno da due aspetti, un primo connesso al ritorno delle informazioni, certificate, da parte dei Comuni in rettifica ove necessario rispetto a quelle contenute nella dichiarazione originaria di parte, ed un secondo all effetto derivante dalla maggiore attenzione che la parte dedicherà alla coerenza delle informazioni dichiarate rispetto alla realtà immobiliare, proprio per effetto dell attivazione di tali nuovi controlli. Gli effetti di questa norma si avranno con il tempo, posta la necessità di implementare il processo e soprattutto di attuare, seppure con gradualità, la trasmissione in via telematica del modello per la presentazione a tutti i Comuni. Funzionale a questo disegno risulta il successivo periodo anche dal punto di vista della graduale implementazione del sistema, in quanto consente ai Comuni, nelle more dell attuazione del modello unico, di avviare le attività di controllo delle informazioni necessarie, per provvedere alle variazioni o all iscrizione in catasto dei fabbricati. In particolare, il periodo in questione prevede l invio da parte dell Agenzia del territorio ai Comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione. Ciò consente ai Comuni di verificare eventuali discordanze, da segnalare all Agenzia del territorio, tra quanto dichiarato e quanto risulta, sulla base delle informazioni in loro possesso, in merito alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche degli immobili in questione. Il motivo per cui nella norma si è ritenuto necessario che le dichiarazioni di cui sopra siano presentate prima all Agenzia e poi da questa ai Comuni (anziché prevederne direttamente la presentazione ai Comuni), è connesso alla prossima estensione dell invio telematico da parte dei professionisti abilitati all Agenzia del territorio. Infatti, qualora si obbligasse il professionista alla presentazione della dichiarazione al Comune, si perderebbero tutti i vantaggi (semplificazione, riduzione costi ecc.) connessi con la telematizzazione, in quanto non è prevedibile nell immediato che tutti i Comuni si attrezzino repentinamente alla ricezione telematica degli atti catastali sulla base di reti protette e connesse alla pluralità del mondo professionale coinvolto. Per l attuazione della norma è stato emanato il decreto del 6-12-2006 del Direttore dell Agenzia del territorio dal titolo: Determinazione delle procedure attuative, delle 437 5. I recenti provvedimenti in materia di catasto

La gestione del catasto ed i Comuni 438 tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai Comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all attivazione del modello unico digitale per l edilizia, ai sensi dell art. 34quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tale decreto prevede che, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l edilizia, l Agenzia del territorio trasmette ai Comuni per via telematica o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1 gennaio 2006, con periodicità mensile e modalità specificate nell allegato tecnico 3. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del Comune, sulla base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso, sono segnalate, entro 90 giorni dalla ricezione, dal responsabile del procedimento del Comune stesso all Ufficio provinciale dell Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. I Comuni, verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle unità immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso o da qualsiasi altro accertamento ritenuto opportuno. Gli uffici provinciali dell Agenzia del territorio provvedono ad effettuare gli adempimenti di competenza in materia di validazione delle rendite catastali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla variazione del classamento, ne viene data comunque motivata comunicazione al Comune. 5.3 Gli accertamenti in sinergia con Agea Il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto delle forme di collaborazione tra Agea ed Agenzia del territorio, concernenti i seguenti tre punti: aggiornamento delle qualità di coltura catastale a partire dalle informazioni detenute da AGEA e conseguente revisione del reddito agrario e dominicale (art. 2, commi 33, 34 e 35); 3 Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli uffici provinciali dell Agenzia del territorio hanno provveduto a trasmettere ai Comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria competenza, presentate dal 1 gennaio al 30 settembre 2006, con le modalità specificate nell allegato tecnico. I dati relativi ai modelli D1, 1N E 2N relativi alle dichiarazioni di nuove costruzioni e variazioni di unità immobiliari urbane sono forniti in maniera differenziata per i Comuni con numero di unità immobiliari urbane inferiore a 20.000 e per quelli con numero di unità immobiliari superiori. Per i primi la fornitura è costituita da un archivio contenente tutti i file sia in formato ASCII che PDF. Per i secondi la fornitura è costituita da un archivio contenente tutti i file in formato ASCII, ed aventi estensione.dat. La fornitura dei dati censuari è uguale per tutte e due le tipologie di Comuni ed è costituita da un file di tipo ASCII di estensione DAT. Il file è compresso ed ha estensione.zip. Anche la fornitura dati metrici e planimetrici è uguale per tutte e due le tipologie di Comuni ed è costituita da un archivio contenente il file dei dati metrici, di tipo ASCII, e tanti file di estensione TIF relativi all immagine della planimetria di ogni scheda planimetrica corrispondente alle u.i comprese nei documenti. I files sono compressi ed hanno estensione.zip.