AZIENDA ULSS N.20 DI VERONA REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

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INDICE ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 FUNZIONI E COMPITI 3 ART. 3 FUNZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 4 ART. 4 CONTROLLO STRATEGICO 5 ART. 5 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI DELL ATTIVITÀ 5 ART. 6 COMPOSIZIONE E NOMINA 6 ART. 7 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI ESTERNI DELL OIV 7 ART. 8 - REQUISITI DEI COMPONENTI DELL OIV 7 ART. 9 - SEDE ORGANIZZATIVA E FUNZIONAMENTO 8 ART. 10 - RELAZIONI CON ALTRI ORGANI E UNITÀ ORGANIZZATIVE 9 ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 10 ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI Pagina 2

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DELL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, disciplina, ai sensi dell art. 14 del D. Lgs 27/10/2009 n. 150, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito nominato OIV. Art. 2 Funzioni e compiti 1. L OIV, ai sensi del comma 2 art 14 D. Lgs 27/10/2009 n. 150, sostituisce il controllo interno ed opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili di gestione. 2. L OIV esercita funzioni e compiti previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione dei risultati, adottato all interno dell ente ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nonché della DGRV n.2205 del 06/11/2012 recante Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del SSR ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del D.Lgs.150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011, n.9, modificata dalla L.R. 11 novembre, n. 22 a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, della trasparenza e l integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; c) elabora e definisce metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti; d) valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale nonché il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali-quantitativi affidati a tutti gli altri dipendenti operanti nelle singole unità operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione nazionale ed integrativa; e) valida la Relazione sul raggiungimento dei risultati, assicurando la visibilità attraverso la Pagina 3

pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente; f) analizza il livello di evoluzione del Ciclo di gestione dei risultati ed individua le aree di miglioramento, da tradursi in obiettivi condivisi da inserire nel Piano della valutazione degli obiettivi; g) accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell Ente a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, di qualità, di miglioramento e di innovazione dei servizi nell ambito del fondo per le risorse decentrate e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza; h) applica le linee guida, le metodologie e gli strumenti predisposti dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ai sensi dell art. 13 del D. Lgs 27/10/2009 n. 150; i) supporta l interazione tra gli Organi di Indirizzo politico ed i dirigenti di vertice, nonché tra quest ultimi ed i dirigenti ed i responsabili delle unità organizzative; j) promuove e garantisce l assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all integrità; k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. Art. 3 Funzioni in materia di valutazione dei dirigenti 1. L OIV svolge le attività di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione degli obiettivi, in particolare i risultati del personale con qualifica dirigenziale. Più precisamente: a) effettua la valutazione dei dirigenti e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato; b) valuta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei dirigenti nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate; c) verifica i risultati dell attività dei dirigenti e compie, su richiesta della Direzione Aziendale, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi. 2. Le valutazioni dei dirigenti tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili. Pagina 4

3. L OIV, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del dirigente, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, nelle modalità e nei tempi previsti dal Sistema permanente di Misurazione e Valutazione. 4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide di norma con l esercizio finanziario. 5. I dirigenti sono tenuti a collaborare con l OIV per l eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall Organismo stesso. 6. I dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con l OIV. Art. 4 Controllo strategico 1. L OIV, su indicazione del Direttore Generale, verifica l effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo strategico. 2. L attività consiste nell analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei programmi, dei possibili rimedi. 3. Al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni dell OIV è costituita, senza nuovi e maggiori oneri, la struttura tecnica di supporto. Ne fanno parte il Servizio UOC Controllo di Gestione, con funzioni di coordinamento, il Servizio Qualità e Accreditamento, il servizio Gestione Risorse Umane, il Servizio Economico Finanziario, così da assicurare la necessaria multidisciplinarità e professionalità. Detta Struttura può avvalersi della collaborazione di altri Servizi, in relazione alle specifiche esigenze. L OIV nella verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, deve operare in sinergia con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni previsto dall art.21 della L. 4 novembre 2010, n.183. Art. 5 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell attività Pagina 5

1. L OIV ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività. 2. I componenti dell OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003. 3. L OIV relaziona, ogni trimestre, avvalendosi anche delle indicazioni fornite dal controllo di gestione, agli Organi di vertice dell Azienda sui risultati dell attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e fornisce proposte migliorative dell organizzazione complessiva dell Azienda. In caso di criticità l OIV provvede tempestivamente a darne comunicazione alla Direzione Generale. Art. 6 Composizione e nomina 1. L OIV è composto da tre componenti esterni di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 2. La nomina dei componenti esterni è effettuata dal Direttore Generale previo espletamento di procedura selettiva ad evidenza pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall art. 8 del presente Regolamento. 3. A tale scopo viene bandito un avviso pubblico finalizzato all acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle relazioni accompagnatorie. Nel corso dell istruttoria, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione accompagnatoria, anche tramite eventuale colloquio a cura del Direttore Generale o di suoi delegati. In tal caso gli interessati saranno chiamati ad illustrare la relazione accompagnatoria, le loro esperienze professionali significative e ad esporre l attività e gli obiettivi che l OIV è tenuto a perseguire. 4. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell Ente, in particolare l atto di nomina, i curricula ed i compensi previsti dei componenti. 5. La durata della nomina è triennale e l incarico può essere rinnovato una sola volta. 6. I candidati nominati dovranno far pervenire la propria accettazione, entro 7 giorni dalla comunicazione che sarà loro inoltrata. Pagina 6

Art. 7 Compensi da corrispondere ai componenti esterni dell OIV A ciascuno dei componenti esterni viene attribuito un compenso lordo annuo, stabilito nella DGRV del 06/11/2012, che viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento. Art. 8 - Requisiti dei componenti dell OIV 1. I componenti dell OIV devono possedere capacità intellettuali, manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di favorire diverse modalità di lavoro, nonché avere un appropriata preparazione utile a promuovere valori quali la trasparenza, l integrità, la valutazione e la valorizzazione del merito e della premialità. 2. I componenti dell OIV devono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o dell Unione Europea; b) essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento; c) essere in possesso di un titolo di studio postuniversitario in ambiti afferenti ai settori dell organizzazione e gestione del personale; d) in assenza di un titolo di studio post universitario, è richiesto in alternativa il possesso di una comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale, in posizioni di responsabilità, nel campo amministrativo e/o sanitario. I componenti dovranno altresì dichiarare il livello di conoscenza delle lingue straniere, con particolare riferimento all inglese, nonché di conoscenza dell utilizzo degli strumenti informatici. 3. Non possono essere nominati componenti dell OIV i soggetti che hanno superato la soglia dell età necessaria per l accesso alla pensione. 4. Non possono essere nominati componenti dell OIV i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina. 5. Non possono altresì essere nominati componenti dell OIV i soggetti che rivestano incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici. 6. Non possono infine essere nominati quali componenti dell OIV i membri del Collegio Sindacale. Pagina 7

7. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell equilibrio di genere. Art. 9 - Sede organizzativa e funzionamento 1. L OIV ha sede presso l ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative. 2. Il Direttore Generale designa il Presidente. Il Presidente rappresenta l OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età. 3. In caso di dimissioni presentate da componenti dell OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni. 4. I nuovi componenti dell OIV saranno nominati entro il termine dei successivi trenta giorni. I componenti subentranti dovranno prendere atto delle operazioni in corso. 5. I componenti dell OIV possono essere revocati con provvedimento motivato dal Direttore Generale nei seguenti casi: - sopraggiunta incompatibilità di cui all art 8 commi 4 e 5; - grave inosservanza dei doveri inerenti all incarico. 6. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l attività è stata resa. 7. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata dell Organismo Indipendente di Valutazione. 8. L OIV si riunisce almeno una volta ogni trimestre su convocazione del Presidente, che ne fissa l ordine del giorno. 9. Specifiche riunioni possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente. 10. Le riunioni dell OIV non sono pubbliche: ad ogni seduta viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni sono approvati nella medesima seduta o nella seduta successiva e sono pubblicati sul sito web dell ente. Art. 10 - Relazioni con altri Organi e Unità Organizzative 1. L OIV si avvale del supporto tecnico operativo dell istituenda struttura tecnica che, alle dipendenze del Direttore Generale, mette a disposizione le risultanze del controllo di gestione Pagina 8

riferito ai centri di costo, all allocazione delle risorse, ai costi dei singoli fattori produttivi ed ai risultati ottenuti. 2. In rapporto alle attività inerenti il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati, al fine di garantire l indipendenza dell intero processo, il Servizio Controllo di Gestione risponderà direttamente all OIV. Presso tale servizio ha sede la segreteria dell organismo. 3. Le unità organizzative mettono a disposizione, per il tramite della struttura tecnica, il risultato dei controlli attuati sulla legittimità degli atti, sulla gestione economico-finanziaria dell ente, sulla gestione del personale e sullo stato di attuazione dei programmi operativi. 4. L OIV determina annualmente i parametri per i controlli con riferimento alle direttive degli Organi di vertice dell Amministrazione. 5. L OIV individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con il Collegio Sindacale e, ove necessario, si confronta e rapporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull andamento dell azione amministrativa dell Azienda. Art. 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera di approvazione. Art. 12 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla DGRV n. 2205/2012, al Piano triennale di valutazione degli obiettivi nonché alla normativa vigente in materia. Pagina 9