4.00 Ordinanza d esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il maggio 96 in virtù dell articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) I.... 4 Art. 5 II. Obbligo scolastico Art. 6 Ammissione alla scuola Ogni ragazza o ragazzo suscettibile d istruzione e residente nel Cantone, che entro il dicembre avrà compiuto i sette anni, con l inizio dell anno scolastico è obbligata rispettivamente obbligato a frequentare la scuola elementare. Il consiglio scolastico può, su domanda, rilasciare l autorizzazione d ammissione anticipata alla scuola, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo è ben sviluppata rispettivamente sviluppato fisicamente e intellettualmente e non esistono dubbi circa un ammissione alla scuola. Il consiglio scolastico può, dopo aver ascoltato coloro che esercitano l autorità parentale, rinviare l inizio dell obbligo scolastico, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo non è sufficientemente sviluppata rispettivamente sviluppato e se non entra in linea di conto un immediata educazione speciale. Art. 7 Art. 4 8 Art. 5 9 Art. 6 Licenziamento anticipato a) Per il passaggio ad un altra scuola Su domanda il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell anno scolastico scolare rispettivamente scolari che hanno l intenzione di passare ad un altra scuola. Il licenziamento avviene per l inizio dell anno scolastico della scuola che la scolara rispettivamente lo scolaro intende frequentare. Art. 7 0 b) Per l inizio di un tirocinio o di una formazione empirica Su domanda o presentazione del contratto di tirocinio approvato dall Ufficio cantonale della formazione professionale il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell anno scolastico scolare rispettivamente scolari che iniziano un tirocinio o una formazione empirica, se viene comprovato che, una volta conclusosi l anno scolastico, l inizio del tirocinio non sarebbe più possibile senza considerevoli svantaggi per la scolara rispettivamente lo scolaro. Il licenziamento avviene due settimane prima dell inizio del tirocinio, al più presto il aprile. Il consiglio scolastico comunica immediatamente la decisione al competente ispettorato scolastico. Art. 8 c) Altre eccezioni
Il consiglio scolastico può, su proposta dell ispettorato scolastico, licenziare allieve o allievi prima della fine dell anno scolastico, se ciò risulta necessario per ragioni educative e se l allieva rispettivamente l allievo non potrebbe più trarre profitto dalla frequenza della scuola. Il consiglio scolastico dispone le necessarie perizie specialistiche. Su proposta dell ispettorato scolastico il consiglio scolastico può autorizzare altre eccezioni, se viene comprovato che il licenziamento anticipato è indispensabile per l ulteriore formazione della scolara rispettivamente dello scolaro. Art. 9 Salto di una classe Su domanda il consiglio scolastico può permettere ad un allieva o un allievo il salto di una classe, se ciò appare indicato nell interesse dell allieva rispettivamente dell allievo e viene proposto dall ispettorato scolastico dopo l effettuazione di un esame. In tal caso il consiglio scolastico licenzia le allieve e gli allievi alla fine dell ultima classe, anche se esse rispettivamente essi non hanno ancora frequentato nove anni di scuola. Art. 0 Insegnamento privato, scuole private Chi fa istruire privatamente una ragazza o un ragazzo deve informare il competente consiglio scolastico nonché il Dipartimento e nel contempo presentare a quest ultimo gli attestati d idoneità delle e degli insegnanti. Chi dirige una scuola privata deve notificarlo al Dipartimento e a quest ultimo presentare gli attestati di tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti all atto della loro assunzione. Le docenti e i docenti, che impartiscono un insegnamento privato o che insegnano presso una scuola privata, devono soddisfare i requisiti di eleggibilità e impartire l istruzione secondo il programma d insegnamento. 4 L insegnamento privato e le scuole private soggiacciono alla vigilanza dell ispettorato scolastico. Art. 4 Art. 5 Frequenza della scuola in un altro comune La domanda per l ammissione alla scuola di un altro comune va indirizzata al consiglio scolastico di tale comune. Esso decide, dopo aver consultato il consiglio scolastico del comune di residenza, circa l ammissione e fissa, d intesa con suddetto consiglio, un eventuale tassa scolastica. Tale tassa viene versata dal comune di residenza. La tassa scolastica è a carico di quanti esercitano l autorità parentale, se la frequenza della scuola sita nell altro comune avviene per ragioni personali di loro stessi o della ragazza rispettivamente del ragazzo. III. Organizzazione dell insegnamento Art. 6 Testi didattici Il Governo decide in merito all edizione di un nuovo testo didattico, alla rielaborazione di uno già esistente o alla traduzione di un testo didattico. La competente Commissione dei testi didattici consiglia il Dipartimento. La riedizione immutata di testi didattici viene decisa dal Dipartimento. Il Dipartimento stabilisce le indennità delle autrici e degli autori, delle traduttrici e dei traduttori
come pure delle illustratrici e degli illustratori. Il Dipartimento fissa il prezzo di vendita dei testi didattici. Art. 4 Pagella Le valutazioni nella pagella possono essere espresse in parole o in cifre. 7 La decisione al riguardo spetta al consiglio scolastico. Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio per tutte le scuole pubbliche un modello di pagella. IV.... 8 Art. 5 9 Materie d insegnamento alla scuola elementare 0 Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una lingua seconda, la matematica, lo studio dell ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il disegno e l espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l educazione fisica, le attività manuali e tessili. Gli intenti educativi relativi all igiene e alla salute, all ambiente e all educazione stradale devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie, soprattutto nell insegnamento delle lingue, dello studio dell ambiente come pure nell educazione fisica. Se in una scuola elementare in base all articolo 5 della legge scolastica viene gestito eccezionalmente un grado superiore, fa stato per analogia l articolo 6bis dell ordinanza d esecuzione. Art. 5bis Lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca 4 L insegnamento della lingua italiana inizia nella 4 a classe elementare e di regola nella 4 a classe ridotta. 5 L insegnamento del romancio inizia di regola nella a classe elementare rispettivamente nella a classe ridotta; tale insegnamento dev essere però offerto al più tardi a partire dalla 4 a classe elementare e di regola dalla 4 a classe ridotta. 6 Se in un comune vengono offerte quali materie d opzione obbligatoria il romancio e l italiano, spetta a quanti esercitano l autorità parentale decidere in quale delle due lingue debba essere impartito l insegnamento ai propri figli. Su richiesta delle rispettivamente dei rappresentanti legali il consiglio scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni. Sezioni con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in casi eccezionali e con il permesso del Governo. 4 Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca site in circoli in cui la maggioranza della popolazione parla romancio il Cantone può promuovere, tramite una consulenza in materia, l introduzione e l insegnamento della lingua romancia a titolo di lingua d incontro e del vicino. V.... 7 Art. 6 8 Materie d insegnamento nelle classi ridotte Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una seconda lingua, la matematica, lo studio dell'ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il
disegno e l'espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività manuali e tessili. Valgono per analogia le disposizioni sulle materie d insegnamento per la scuola elementare e per la scuola di avviamento pratico. VI.... 9 Art. 6bis 0 Materie d insegnamento alla scuola di avviamento pratico Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l italiano quali rispettive prime lingue, un ulteriore lingua cantonale stabilita dall ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l educazione fisica, l informatica di base. Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua seconda. Nelle scuole di lingua tedesca sono inoltre materie obbligatorie d'insegnamento l'italiano o il francese. 4 Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l educazione fisica, nozioni commerciali. 5 Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale. 6 Gli intenti educativi relativi all igiene e alla salute, all ambiente, ai mass-media e all educazione stradale nonché la preparazione della scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d insegnamento, soprattutto nell insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell educazione fisica. 7 4 Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a determinate materie. VII.... 5 Art. 7 6 Art. 8 7 Art. 9 8 Materie d insegnamento alla scuola secondaria 9 Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l italiano quali rispettive prime lingue, un ulteriore lingua cantonale stabilita dall ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l inglese, la matematica (aritmetica, algebra,
geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l educazione fisica, l informatica di base. Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua seconda. 40 Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (inglese, romancio, italiano, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l educazione fisica, nozioni commerciali. 4 Gli intenti educativi relativi all igiene e alla salute, all ambiente, ai mass-media e all educazione stradale nonché la preparazione alla scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d insegnamento, soprattutto nell insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell educazione fisica. VIII. Insegnanti delle scuole pubbliche 4 Art. 0 4 Supplenze Se un comune pretende il sussidio cantonale alle spese di supplenza, deve inviare al Dipartimento le relative comprove. Art. 4 Formazione supplementare Il Dipartimento può organizzare corsi di formazione supplementare nonché giornate di studio per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Esso può dichiarare obbligatoria anche la partecipazione a corsi e giornate di studio svolti da organizzazioni professionali. Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento il Governo può disporre riduzioni dell orario di lavoro per un massimo di due lezioni durante la durata dei corsi. La riduzione dell orario di lavoro non comporta una riduzione del sussidio cantonale all ente responsabile. IX. Doveri dei comuni e finanziamento Art. 44 Sussidi cantonali a) Stipendio del corpo insegnante Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria dei comuni, il 0 percento, il 8 percento, il 7 percento, il 46 percento o il 55 percento degli importi giusta il capitolo II dell ordinanza sullo stipendio degli insegnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola dell infanzia nel Cantone dei Grigioni. Art. 45 Calcolo per corporazioni di comuni e circoli 46 47 Per la determinazione dei sussidi cantonali allo stipendio, da versare alle corporazioni di comuni e ai circoli a sostegno dello stipendio del corpo insegnante, viene ponderata la capacità finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti. 48 Per il computo dell indice misto si tiene conto di un comune anche quando manda alla scuola della corporazione di comuni o del circolo almeno un alunna rispettivamente un alunno all anno, pur non essendone membro.
Il numero degli abitanti si basa sulla più recente statistica federale della popolazione annuale (ESPOP). 4 49 Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le corporazioni di comuni o per i circoli vengono riesaminate ogni due anni. Art. 4 50 Art. 5 5 Art. 6 5 Art. 7 5 Art. 8 f) Per i testi didattici Il credito necessario per l edizione dei testi didattici è fissato dal Gran Consiglio nel preventivo cantonale. Art. 9 54 Art. 0 55 Art. 56 Art. k) per l aggiornamento e il perfezionamento 57 Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l aggiornamento e il perfezionamento del corpo insegnante.... 58 Art. 59 Art. 4 m) Per le spese di trasporto 60 Il sussidio per le spese di trasporto giusta l articolo 54 capoverso numero 9 della legge ammonta al 0-55 percento delle spese computabili nei limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio.... 6... 6 X. Disposizioni finali e transitorie Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge. 6 Art. 6 64 Art. 7 65 Note finali
M del 6 set. 960, 5; PGC 960, 477, 480 (prima lettura), 96, 69, 07 (seconda lettura) Testo giusta DGC del 7 mar. 000; M del 4 dic. 999, 4; PGC 999/000, 99 CSC 4.000 4 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 5 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 7 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 8 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 9 Abrogazione giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all art. 0 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 5 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 7 Cfr. l art. 0 legge scolastica, CSC 4.000 8 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 9 Testo giusta DGC del 7 ott. 996; M del 7 mag. 996, 67; PGC 996/97, 0 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso CSC 4.000 Introduzione giusta DGC del 7 ott. 996; vedi nota all art. 5 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 5 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 7 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 8 Testo giusta DGC del 5 ott. 000; M del 9 mag. 000, 9; PGC 000/00, 49 9 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 0 Testo giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 4 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 5 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Abrogazione giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all art.
7 Abrogazione giusta DGC del 7 mag. 977; M del 4 mar. 977, 54; PGC 977/78, 0, 5 8 Testo giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 9 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 40 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Testo giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all art. 4 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 44 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 45 Testo giusta AGS 990, 4 46 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 47 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 48 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 49 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 50 Abrogazione giusta AGS 990, 4 5 Abrogazione giusta DGC del 7 ott. 996; vedi nota all art. 5 5 Abrogazione giusta AGS 990, 4 5 Abrogazione giusta AGS 990, 4 54 Abrogazione giusta DGC del 7 mag. 977; M del 4 mar. 977, 54, DGC 977/78, 0, 5 55 Testo risp. abrogazione giusta AGS 990, 4 56 Abrogazione con DGC del 7 set. 98; vedi nota all art. 57 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 58 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 59 Abrogazione giusta AGS 990, 4 60 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Entrata in vigore il lug. 96 giusta l art. 79 legge scolastica; la revisione del 7 set. 98 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 5 mar. 984 per l anno scolastico 984/85; la revisione del 6 nov. 986 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del apr. 987 per l anno scolastico 988/89; la revisione del 9 set. 99 è stata dichiarata in vigore con DG 7 ago. 99 per l anno scolastico 99/94; la revisione del 7 ott. 996 è stata posta in vigore con DG del 8 apr. 987 per il ago. 997, eccettuata l introduzione dell italiano quale seconda lingua nelle scuole elementari e nelle classi ridotte germanofone giusta l art. 5, 6 e 5 bism che entrano in vigore il ago 999; la revisione del 7 mar. 000 è stata posta in vigore con DG del 0 feb. 00 per il ago. 00; la revisione del 5 ott. 000 entra in vigore per il ago 00. 64 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 65 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso