REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA



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Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 234 del Registro degli Organismi di Mediazione REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrate sul territorio italiano. Le parti, d intesa con ADR Semplifica, possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è derogabile ai sensi di legge. Ai fini della procedura e delle tariffe applicabili, le mediazioni si considerano obbligatorie se la controversia ha per oggetto una delle materie di cui all art. 5, comma 1-bis, D.lgs 28/2010. In tutti gli altri casi si considerano volontarie. Articolo 2 Procedura di mediazione 2.1 Richiesta di avvio della procedura La richiesta di avvio è depositata in forma scritta presso la sede dell organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando esclusivamente la modulistica per l avvio della procedura predisposta da ADR Semplifica. La richiesta di avvio può avvenire anche in forma telematica, mediante l utilizzo e l invio dell apposita modulistica presente sul sito internet www.adrsemplifica.it. E di competenza esclusiva delle parti l indicazione circa l oggetto della controversia e le ragioni della pretesa, l individuazione delle altre parti chiamate in mediazione, l indicazione dei loro recapiti nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, la determinazione del valore della controversia, la forma ed il contenuto di deleghe e procure, le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di altre domande relative alla stessa controversia. ADR Semplifica declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali conseguenze derivanti dall inesattezza o incompletezza dei dati richiesti ed indicati come obbligatori nell istanza di mediazione, con particolare riferimento a quelli relativi al recapito o domicilio postale delle parti convenute ai fini dell invio delle convocazioni per la partecipazione delle stesse al procedimento di mediazione. La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall organismo come non pervenuta.

La richiesta di avvio si considera incompleta se non è contestualmente accompagnata dal pagamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione. Durante i periodi di chiusura per ferie di ADR Semplifica, indicati sul sito internet www.adrsemplifica.it, i termini di comunicazione dell istanza di mediazione si intendono sospesi. 2.2 Avvio della mediazione La mediazione si avvia dopo l accettazione dell incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza. 2.3 Comunicazioni Le comunicazioni tra l organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche indicate nel sito internet www.adrsemplifica.it. L uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni. 2.4 Adesione alla mediazione L adesione formale alla mediazione avviene mediante compilazione, sottoscrizione ed invio all Organismo ( mediante mezzi che ne accertino l avvenuta ricezione) dell apposito modulo con il quale la parte si obbliga a presenziare al primo incontro di mediazione ed a corrispondere le dovute spese. Il modulo di adesione deve essere inviato all Organismo almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data fissata per il primo incontro di mediazione (per il calcolo non si computa il giorno dell incontro) accompagnata dal versamento contestuale delle spese di avvio a favore dell Organismo. Qualora tutte le parti convocate non facciano pervenire all Organismo il modulo di adesione entro il termine sopra indicato oppure comunichino per iscritto (con mezzi che assicurino l avvenuta ricezione della comunicazione) all Organismo o al mediatore o alla parte istante la volontà di non partecipare al procedimento di mediazione, l invito alla mediazione si considera rifiutato ed il mediatore potrà procedere alla redazione del verbale di mancata adesione alla mediazione in data e/o luogo che possono essere modificati, di comune accordo con la parte istante, rispetto a quelli indicati nella convocazione formale inviata dall Organismo alle parti. 2.5 Luogo di svolgimento della mediazione La mediazione si svolge nelle sedi di ADR Semplifica o di altro organismo nei casi di cui all art. 9 del presente regolamento. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo. ADR Semplifica Pagina 2

Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza oppure in conferenza telefonica, su indicazione del mediatore, sentite le parti. 2.6 Presenza delle parti e rappresentanza Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione di persona, potendo anche farsi rappresentare e assistere da un avvocato o da altra persona di fiducia. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. In ogni caso, chi rappresenta la parte deve essere fornito dei necessari poteri di rappresentanza e deve esibire al mediatore, al primo incontro tra le parti, la documentazione che certifichi la legittimazione ad agire in nome e per conto del rappresentato (sempre che la suddetta documentazione non sia già stata depositata presso la sede dell organismo). 2.7 Richiesta di rinvio Ciascuna delle parti può chiedere un rinvio del primo incontro di mediazione o degli incontri successivi al primo solo in caso di valido e giustificato motivo debitamente certificato. E considerato valida e giustificata la richiesta di rinvio determinata dall esigenza di chiamare in mediazione un terzo al quale si ritiene comune la causa o dal quale si pretende essere garantiti. La parte convocata in mediazione, inoltre, può chiedere un rinvio del primo incontro tra le parti solo dopo aver aderito formalmente alla procedura di mediazione nelle modalità previste dall art. 2.4 del presente regolamento. Diversamente, l Organismo ha la facoltà di non concedere alcun rinvio del primo incontro di mediazione. La richiesta di rinvio deve essere avanzata con mezzi che assicurano l avvenuta ricezione della richiesta stessa, ed il richiedente deve sempre corrispondere, anche in caso di giustificato motivo, la somma indicata nella Tabella di cui all art. 8.4 del presente regolamento per la gestione amministrativa della richiesta di rinvio, oltre maggiori ed eventuali spese vive sostenute per l invio delle successive e necessarie comunicazioni alle altre parti coinvolte in mediazione. 2.8 Mancata partecipazione alla mediazione per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi Qualora una delle parti non si presenti al primo incontro di mediazione o ad uno dei successivi incontri per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi, ( come può essere la mera dimenticanza del giorno, dell ora e del luogo ad essa precedentemente comunicati da parte dell Organismo con mezzi che accertino l avvenuta ricezione della comunicazione, o da parte del mediatore durante la lettura del verbale di rinvio al termine del precedente incontro di mediazione), è tenuta a corrispondere all Organismo una penale forfetaria di euro 100,00 (oltre iva) oltre alle spese vive sostenute dall Organismo, qualora sia necessario procedere ad una successiva fissazione dell incontro di mediazione in accordo con la/le controparte/i. ADR Semplifica Pagina 3

Tale somma non sarà dovuta qualora la parte presente pretenda la redazione definitiva di un verbale di mancata conciliazione per l assenza di controparte. In tal caso, il mediatore è tenuto ad ottemperare alla richiesta della parte presente. 2.9 Svolgimento della mediazione Nei soli procedimenti di mediazione obbligatoria il mediatore chiarisce alle parti, durante il primo incontro, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti ed i rispettivi avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. A tal fine, per meglio comprendere se sussistono gli estremi per iniziare la procedura, il mediatore potrà stimolare un confronto tra le parti in sessione congiunta e potrà procedere ad alcune sessioni separate. Nei procedimenti di mediazione volontaria, invece, il mediatore darà inizio alla mediazione sin dal primo incontro tra le parti senza dover verificare se sussistono gli estremi per iniziare il tentativo di conciliazione. Il mediatore, nei casi di cui all art. 5, comma 1 del D.lgs 28/2010, svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, comma 4, del D. lgs. 28/2010. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che è depositato in originale presso la sede dell organismo, da parte del mediatore stesso, unitamente alla scheda di valutazione del servizio che deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte. Al mediatore è fatto divieto di rilasciare copia del verbale a chiunque gliene faccia richiesta. L organismo provvede a rilasciare copia conforme del verbale, previa richiesta scritta e nel rispetto di quanto previsto dall art. 2.10 del presente regolamento. 2.10 Rilascio del Verbale Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano, ma solo successivamente al saldo di tutte le spese di mediazione eventualmente non ancora corrisposte da tutte le parti aderenti al procedimento di mediazione. Pertanto, qualora la parte che abbia saldato le proprie spese di mediazione richieda all organismo copia del verbale, di qualunque natura esso si tratti, il rilascio dello stesso potrà avvenire solo se anche le altre parti aderenti al procedimento abbiano saldato le rispettive spese di mediazione o se la parte richiedente effettui il pagamento a saldo per conto di queste ultime; ciò in conformità a quanto disposto dall art. 16, comma 9, del ADR Semplifica Pagina 4

D.M. 180/2010, che sancisce il principio della solidarietà di tutte le spese di mediazione in capo alle parti che abbiano aderito al procedimento di mediazione. 2.11 Durata della mediazione La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice, salvo diverso accordo tra le parti. Articolo 3 Nomina del mediatore 3.1 Scelta e nomina del mediatore Il mediatore è individuato dal responsabile dell organismo o da suo delegato. I mediatori facenti parte dell Organismo non possono svolgere attività di mediazione su qualsivoglia controversia, ma solo su quelle rispetto alle quali risultano specializzati in base alla propria attività professionale, alla tipologia di laurea universitaria posseduta ed alle proprie conoscenze tecniche e linguistiche. Ne consegue che gli affari di mediazione sono assegnati dall Organismo al mediatore tenendo in considerazione, innanzitutto, la materia oggetto della controversia. In secondo luogo, la scelta del mediatore tra quelli specializzati nella medesima materia sarà basata su criteri di esperienza e di turnazione nell assegnazione degli incarichi. Infine, sarà tenuto in considerazione anche il profilo di rendimento di ciascun mediatore risultante dal giudizio riportato delle parti per mezzo della scheda di valutazione del servizio ( così come previsto dall art. 7 comma 5 lett.b) del D.M. 180/2010 e s.m.i. ) e dalla formazione continua e specializzata sulle materie oggetto del procedimento di mediazione. Il tutto in modo da assicurare l imparzialità, la neutralità, l indipendenza, la competenza, la professionalità, la capacità, l esperienza e l idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell incarico. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall organismo se disponibile ovvero se la scelta è in linea con il criterio inderogabile stabilito dall Organismo per l assegnazione degli affari di mediazione ovvero se il mediatore indicato esercita la propria attività professionale nel luogo di svolgimento della mediazione indicato nella richiesta di avvio. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. ADR Semplifica Pagina 5

In casi particolari l organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del Tariffario per i consulenti tecnici e periti presso i tribunali. Nei casi di cui all art. 9 l organismo può designare un mediatore iscritto nell elenco di altro organismo, fermi restando i criteri di scelta di cui al presente articolo. 3.2 Dichiarazione di imparzialità, neutralità ed indipendenza del mediatore Il mediatore accetta l incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità, neutralità ed indipendenza e assumendosi l obbligo di comunicare a ADR Semplifica l esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell incarico. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti senza favorire una di esse a discapito dell altra o delle altre. Per dichiarazione di neutralità s intende l assenza di qualsivoglia interesse diretto sull esito del procedimento per tutta la durata del medesimo. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore attesta l assenza di qualsiasi legame oggettivo con alcuna delle parti per tutta la durata del procedimento. All accettazione dell incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato da ADR Semplifica. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l oggetto della mediazione. E fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o indipendente e/o neutrale. 3.3 Cause di incompatibilità Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore: ADR Semplifica Pagina 6

qualsiasi legame oggettivo ovvero relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione. Ciascuna parte può richiedere al responsabile dell organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell organismo, alla eventuale sostituzione provvede il socio di maggioranza di ADR Semplifica s.r.l. che non sia il responsabile dell organismo. 3.4 Proposta del mediatore Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Egli può formulare una proposta conciliativa solo ed esclusivamente nel caso in cui tutte le parti, istanti e convocate, siano presenti in mediazione e gliene facciano concorde richiesta. Una volta formulata la proposta la comunica per iscritto a tutte le parti, con mezzi che assicurino l avvenuta ricezione della stessa. Le parti devono far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento della proposta, l accettazione o il rifiuto della stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. In accordo con le parti, ADR Semplifica può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Articolo 4 Tirocinio assistito ADR Semplifica consentirà gratuitamente ai mediatori che abbiano i necessari requisiti previsti dalla legge e gliene facciano richiesta, di effettuare il tirocinio assistito rispetto ai procedimenti di mediazione in corso di svolgimento così come previsto dall art. 8, comma 4 del D.M. 180/2010 modificato ed integrato dal D.M. 145/2011. A tal fine, il mediatore avrà l onere di richiedere ufficialmente, tramite apposito modello predisposto dalla Segreteria dell Organismo, la possibilità di prendere parte in qualità di tirocinante ad un qualsivoglia procedimento di mediazione. Nel consentire la partecipazione al tirocinio assistito sarà data priorità ai mediatori formati ed iscritti presso ADR Semplifica. ADR Semplifica Pagina 7

Il mediatore tirocinante ha l obbligo di assistere all intera procedura di mediazione alla quale verrà assegnato ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e doveri imposti al mediatore della controversia. Articolo 5 Gratuito patrocinio Qualora una parte si trovi nelle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, essa è tenuta a depositare presso l Organismo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (compilando l apposito modulo messo a disposizione dall Organismo stesso), la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità: 1) la delibera del Consiglio dell Ordine degli Avvocati competente attestante l ammissione della parte medesima al beneficio del gratuito patrocinio, oppure in alternativa, 2) copia del CUD o della dichiarazione dei redditi del richiedente; copia del certificato attestante lo Stato di Famiglia; copia del CUD o della dichiarazione dei redditi dei componenti della famiglia del richiedente; carta d identità del richiedente; codice fiscale del richiedente e dei componenti della propria famiglia. In conformità a quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Giustizia del 20 dicembre 2011 in materia di mediazione civile e commerciale, le agevolazioni economiche riconosciute a favore di chi si trova nelle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione unicamente nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, e non anche nel diverso caso in cui la mediazione sia di natura volontaria. Articolo 6 - Liti di valore indeterminato o indeterminabile Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. A tal fine, si considerano onorari minimi quelli previsti per le controversie di valore compreso tra i 25.001,00 e i 50.000,00 euro, mentre si considerano onorari massimi quelli previsti per le controversie di valore compreso tra i 50.001,00 e i 250.000,00 euro. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. ADR Semplifica Pagina 8

Articolo 7 Accesso agli atti E garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell organismo. Articolo 8 Indennità per il servizio di mediazione L indennità per il servizio di mediazione comprende: 1) le spese di avvio del procedimento 2) le spese di mediazione (compenso) 3) le spese vive sostenute dall Organismo In caso di più parti istanti, all Organismo è dovuta un unica indennità di mediazione qualora le stesse rappresentino un unico centro di interesse. Diversamente, e cioè nel caso in cui ciascuna di esse rappresenti un autonomo centro di interesse, ognuna è tenuta a corrispondere la propria indennità, commisurata al valore della lite. 8.1 Spese di avvio del procedimento Le spese di avvio del procedimento sono sempre dovute, sia per le mediazioni obbligatorie sia per quelle volontarie. Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari ad euro 40,00 ( oltre I.V.A. ) per ciascuna parte, e devono essere versate: - relativamente alla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione; - relativamente alla parte convocata, al momento della sua adesione al procedimento. 8.2 Spese di mediazione (compenso) Le spese di mediazione comprendono l onorario del mediatore e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. ADR Semplifica Pagina 9

Mediazioni obbligatorie Nei procedimenti di mediazione obbligatoria, le spese di mediazione sono dovute nel caso in cui le parti, durante il primo incontro tra le stesse, ritengano sussistere gli estremi per iniziare il tentativo di conciliazione. Le spese di mediazione non sono dovute sia in caso di mancata adesione al procedimento di tutte le parti convocate, sia nel caso in cui le parti, durante il primo incontro tra le stesse, non ritengano sussistere gli estremi per iniziare il tentativo di conciliazione. Sono in ogni caso dovute sia le spese di avvio sia le spese vive (vedasi Circolare ministeriale 27.11.2013). Nei procedimenti di mediazione obbligatoria, le spese di mediazione devono essere corrisposte da ciascuna parte, per intero, al termine del primo incontro di mediazione, cioè al termine dell incontro in cui il mediatore, le parti ed i rispettivi avvocati hanno ritenuto che sussistessero gli estremi per iniziare la procedura di mediazione. Le eventuali spese di maggiorazione (art. 8.3) devono essere saldate prima della redazione del verbale finale, insieme alle spese vive (art. 8.4). Mediazioni volontarie Nei procedimenti di mediazione volontaria le spese di mediazione sono sempre dovute, ed il mediatore darà inizio alla mediazione sin dal primo incontro tra le parti senza dover verificare se sussistono gli estremi per iniziare il tentativo di conciliazione. In caso di mancata adesione al procedimento di tutte le parti convocate, le spese di mediazione si riducono ad euro 50,00 (oltre iva). Sono in ogni caso dovute sia le spese di avvio sia le spese vive (vedasi Circolare ministeriale 27.11.2013). Nei procedimenti di mediazione volontaria, le spese di mediazione devono essere corrisposte da ciascuna parte, per intero, al termine del primo incontro di mediazione. Le eventuali spese di maggiorazione (art. 8.3) devono essere saldate prima della redazione del verbale finale, insieme alle spese vive (art. 8.4). ADR Semplifica Pagina 10

Mediazioni demandate dal giudice o per clausola contrattuale Ai fini della procedura e delle tariffe applicabili, le mediazioni demandate dal giudice si considerano tutte di natura obbligatoria. Ai fini della procedura e delle tariffe applicabili, le mediazioni da svolgere in ottemperanza ad una clausola contrattuale si considerano obbligatorie se la controversia ha per oggetto una delle materie di cui all art. 5, comma 1-bis, D.lgs 28/2010. In caso contrario si considerano volontarie. Spese di mediazione obbligatoria e volontaria Gli importi relativi alle spese di mediazione obbligatoria indicati nella tabella sottostante, sono riportati già con la decurtazione di un terzo del valore per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti quattro, rispetto alla tabella delle indennità allegata al D.M. 180/2010, così come previsto dall art. 16, comma 4, lett. d), del D.M. 180/2010 come modificato dall art. 5, comma 1, lett. b) del D.M 145/2011. Gli importi indicati sono da intendersi oltre I.V.A. e per ciascuna parte. Valore della lite Spese di avvio Spese di mediazione (obbligatoria e volontaria) Fino a 1.000,00 40,00 43,00 Da 1.001,00 fino a 5.000,00 40,00 86,00 Da 5.001,00 fino a 10.000,00 40,00 160,00 Da 10.001,00 fino a 25.000,00 40,00 240,00 Da 25.001,00 fino a 50.000,00 40,00 400,00 Da 50.001,00 fino a 250.000,00 40,00 666,00 Da 250.001,00 fino a 500.000,00 40,00 1.000,00 Da 500.001,00 fino a 2.500.000,00 40,00 1.900,00 Da 2.500.001,00 fino a 5.000.000,00 40,00 2.600,00 Oltre 5.000.000,00 40,00 4.600,00 ADR Semplifica Pagina 11

8.3 Maggiorazioni e riduzioni delle spese di mediazione Le maggiorazioni sulle spese di mediazione obbligatoria e volontaria si applicano: in caso di successo della mediazione, nella misura di un quarto in più delle spese di mediazione; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti maggiore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo delle spese di mediazione è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ; in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare nella misura di un quinto in più delle spese di mediazione (applicabile nei soli casi di mediazione volontaria); Le riduzioni sulle spese di mediazione obbligatoria e volontaria si applicano: nelle materie di cui all art. 5, comma 1-bis del D.lgs. 28/2010, nella misura di un terzo del valore per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti quattro, rispetto alla tabella delle indennità allegata al D.M. 180/2010 ( gli importi relativi alle spese di mediazione obbligatoria indicati nella tabella di cui all art. 7.2 sono riportati già con la decurtazione suddetta ); quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento o nel caso in cui le parti, durante il primo incontro tra le stesse, non ritengano sussistere gli estremi per iniziare il tentativo di conciliazione, nella misura dell intero ammontare delle spese di mediazione (applicabile nei soli casi di mediazione obbligatoria); nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti minore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo delle spese di mediazione è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ; 8.4 Spese vive ( Circolare del Ministero della Giustizia del 20.12.2011) Le spese vive sostenute dall Organismo sono sempre dovute, sia per le mediazioni obbligatorie sia per quelle volontarie. Le spese vive devono essere saldate prima della redazione del verbale finale. Le seguenti spese vive saranno addebitate in capo alla parte (o alle parti) a cui sia riconducibile lo specifico adempimento, o per richiesta della parte stessa (ad es. richiesta di rinvio dell incontro di mediazione) o per necessità dell Organismo (ad es. sollecito di pagamento). Gli importi indicati sono da intendersi oltre I.V.A.. ADR Semplifica Pagina 12

Adempimento richiesto Euro Rilascio Copia del Verbale (semplice o conforme) 35,00 Gestione della richiesta di Rinvio dell incontro di Mediazione 50,00 Convocazione tramite Ufficiale Giudiziario 10,00 Invio Raccomandata 10,00 Invio Fax 5,00 Invio Pec 5,00 Invio Posta prioritaria 10,00 Richiesta copia di documenti 0,20 / copia Gestione della richiesta di nomina Consulente Tecnico 50,00 Richiesta di Omologa Verbale presso il Tribunale competente 150,00 Penale ex art. 2.12 del Regolamento ADR Semplifica 100,00 Articolo 9 - Accordi tra organismi ADR Semplifica può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione. Articolo 10 Regole finali e rinvio In caso di sospensione o cancellazione di ADR Semplifica dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso l organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. ADR Semplifica Pagina 13

In caso di mancato accordo tra le parti l Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si applica la normativa di riferimento tempo per tempo vigente. ADR Semplifica Pagina 14