REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE ITALIA S.r.l. (EMMECI)

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1 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE ITALIA S.r.l. (EMMECI) Pag. 1 di 10 Organismo di Mediazione iscritto al n. 577 del Registro presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. 28/2010 INDICE 1. Applicazione del Regolamento ed attivazione del Procedimento di Mediazione 2. Scelta e nomina del Mediatore 3. Comunicazioni del Mediatore e sua sostituzione 4. Scelta e nomina di Esperti 5. Tirocinio assistito dei Mediatori 6. Data, ora e luogo del Procedimento di Mediazione 7. Scheda di Valutazione 8. Svolgimento del Procedimento di Mediazione e poteri del Mediatore 9. Rappresentanza 10. Conclusione del Procedimento di Conciliazione 11. Accordo 12. Mancato accordo 13. Mancata adesione delle parti chiamate in mediazione 14. Riservatezza 15. Accordi con altri Organismi di Mediazione 16. Trattamento dei dati personali e diritto di accesso 17. Spese e Indennità di Mediazione 18. Esclusione di responsabilità 19. Ruolo del Mediatore in altri procedimenti 20. Gratuito Patrocinio 21. Interpretazione e applicazione delle norme 22. Legge applicabile 23. Rinvio normativo Allegato 1 Tabelle indennità di mediazione Allegato 2 Scheda di valutazione Allegato 3 - Codice Etico Allegato 4 regolamento Europeo 1. Applicazione del Regolamento e attivazione del procedimento di Mediazione 1.a Il presente Regolamento trova attuazione per la Mediazione di controversie che le parti decidono di risolvere amichevolmente, per disposizione di legge, su invito di un giudice, avvalendosi di una clausola contrattuale o tramite un accordo. 1.b La parte di una controversia che intende avviare il procedimento di Mediazione può attivarlo procedendo alla compilazione dell apposito modulo predisposto da Mediazione Conciliazione Italia, oppure inviando una richiesta scritta, purché conforme al presente Regolamento. L istanza, se completa dei dati delle parti, dell oggetto, delle ragioni della pretesa e del valore della controversia, viene attivata solo ed esclusivamente dopo che la parte abbia corrisposto l importo delle spese di avvio previste dalla normativa. Le parti possono velocizzare l avvio della procedura presentando una istanza congiunta di mediazione. Anche per l istanza congiunta sono dovute le spese di avvio del procedimento. Il procedimento di Mediazione e le eventuali comunicazioni tra le parti possono avvenire anche in forma telematica. 1.c All atto della ricezione dell istanza di una delle parti, Mediazione Conciliazione Italia, per il tramite del Responsabile dell Organismo, provvederà a nominare uno o più mediatori. L istanza dovrà essere corredata da una breve memoria con la descrizione della lite, il valore indicativo della controversia, l indicazione delle parti coinvolte con i relativi recapiti comprensivi di numeri telefonici, cellulari, fax, pec e/o e, qualora presenti, i nomi dei consulenti che le rappresentano con i relativi recapiti.

2 Pag. 2 di 10 1.d Al ricevimento della richiesta, qualora l istante non abbia già provveduto autonomamente ad informare la controparte dandone debita comunicazione ad EMMECI, il Responsabile dell Organismo (avvalendosi anche dei propri addetti alla Segreteria o dello stesso Mediatore designato) si attiverà richiedendo all altra parte la disponibilità ad aderire al procedimento di Mediazione. Il termine previsto per ottenere la risposta all invito a partecipare e per fissare la data del primo incontro è di 15 giorni dal deposito della domanda e previo versamento delle spese di avvio. 1.e Il procedimento di Mediazione potrà considerarsi attivato all atto del versamento integrale delle indennità previste dalle tabelle allegate al presente regolamento ed alla sottoscrizione di un accordo per lo svolgimento di una sessione di Mediazione, siglato da tutte le parti coinvolte e da EMMECI. Se la procedura ha luogo su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. 1.f Durante i periodi di ferie, che Mediazione Conciliazione Italia potrà o meno stabilire e che saranno indicati sul sito i termini di comunicazione dell istanza di mediazione si intendono sospesi. 2. Scelta e nomina del Mediatore 2.a Qualora il Mediatore non sia già stato indicato di comune accordo tra le parti, il Responsabile dell Organismo designerà uno o più mediatori, ritenuto/i idoneo/i a svolgere la funzione di terzo/i neutrale/i nella controversia. 2.b Per la designazione di uno o più mediatori, il Responsabile dell Organismo valuterà, oltre le specifiche competenze professionali, desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dalle eventuali conoscenze tecniche di settore, la sede ove avrà luogo la mediazione, la disponibilità e l eventuale presenza di conflitti d interesse. 2.c Il Vice Responsabile dell Organismo provvede alla nomina di cui sopra nel caso in cui il Mediatore designato sia il Responsabile dell Organismo. 3. Comunicazioni del Mediatore e sua sostituzione 3.a Il Mediatore designato accetta l incarico con atto scritto, avente anche la funzione di dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e di casi potenzialmente ostativi, da rilasciare prima all Organismo ed eventualmente anche alle parti. In assenza di tale dichiarazione il procedimento non può avere inizio. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità allo svolgimento dell incarico di Mediatore si rimanda al Codice Etico allegato. 3.b Al ricevimento di tali informazioni, o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi che non è in grado di prestare la propria opera, EMMECI sostituirà il Mediatore con un altro mediatore. 4. Scelta e nomina di Esperti Quando se ne ravvisi la necessità e/o l opportunità, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei Consulenti presso il Tribunale nel cui Circondario si svolge l incontro di Mediazione. In tal caso l Organismo autorizza la nomina dell Esperto e provvede a formalizzare l incarico. Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti. 5. Tirocinio assistito dei mediatori I mediatori non affiliati a Mediazione Conciliazione Italia, iscritti nel registro dei mediatori presso altri Organismi di Mediazione, che intendono partecipare come tirocinanti ai casi di mediazione in forma di tirocinio assistito gratuito, ai fini dell aggiornamento biennale previsto dal DM 180/2010 e successive modificazioni, dovranno inviare a mezzo lettera raccomandata alla sede di Mediazione Conciliazione Italia la seguente documentazione, in assenza della quale non sarà possibile procedere alla nomina: 1. Richiesta di tirocinio assistito gratuito con allegato valido documento di identità; 2. Certificazione dell Organismo/degli Organismi di Mediazione regolarmente iscritto/i presso il Ministero della Giustizia, ove il mediatore risulti inserito nelle proprie liste, attestante la data di iscrizione, il numero di mediazioni svolte, l oggetto e la conclusione delle stesse; 3. Dichiarazione di riservatezza firmata, nella quale il mediatore tirocinante dichiara di conoscere il Codice Etico ed il Regolamento di Mediazione di Mediazione Conciliazione Italia, con particolare riferimento all obbligo di riservatezza; 4. Dichiarazione firmata di disponibilità allo svolgimento del tirocinio assistito gratuito, con eventuali spese di trasferta a proprio carico, presso qualsiasi sede di mediazione di Mediazione Conciliazione Italia in Italia.

3 Pag. 3 di Data, ora e luogo del procedimento di Mediazione Il Responsabile dell Organismo stabilisce la data, l ora e il luogo del primo incontro presso la sede legale o in una delle sedi affiliate ad Mediazione Conciliazione Italia. Qualora ritenuto necessario, con il consenso delle parti e del Mediatore designato, il responsabile dell Organismo può prevedere una sede diversa da quelle sopra indicate, tenuto conto della residenza delle parti o delle particolari circostanze che richiedono tale scelta. In tale caso tutti gli oneri saranno a carico alle parti. 7. Scheda di Valutazione Al termine del Procedimento di Mediazione verrà consegnata a ciascuna delle parti che hanno partecipato all incontro una scheda di valutazione, nella quale verranno richieste informazioni circa il servizio fornito. Tale scheda, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti e da queste inserita in busta chiusa da siglare su ogni lembo, verrà inviata dal mediatore all Organismo, unitamente ai verbali ed agli accordi, entro 2 giorni dal termine del Procedimento a mezzo lettera raccomandata. L Organismo, ricevuta la scheda, provvederà a trasmetterla telematicamente al Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurino la certezza dell avvenuta ricezione. 8. Svolgimento del procedimento di Mediazione e poteri del Mediatore 8.a Il Mediatore ha facoltà di condurre la procedura come più ritiene opportuno, considerando la volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione veloce ed efficace. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. E autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti, senza però effettuare alcuna forma di registrazione dei vari incontri. 8.b Solo se congiuntamente richiesto dalle parti, così come previsto dalla legge, il Mediatore formula una proposta di conciliazione in qualunque momento del procedimento. Tale proposta viene comunicata per iscritto alle parti; sempre in forma scritta ed entro sette giorni, le stesse debbono comunicare al Mediatore la loro decisione. 8.c Sempre su richiesta di tutte le parti, la formulazione della proposta può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento di Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. In tal caso il Responsabile dell Organismo provvede alla relativa designazione. 8.d Ciascuna parte può abbandonare il procedimento di Mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione al Mediatore e all altra parte. 9. Rappresentanza Ciascuna parte può farsi rappresentare da uno o più consulenti o delegati di propria fiducia in possesso dei poteri necessari per risolvere la controversia, con esonero di ogni responsabilità dell Organismo circa la verifica dei soggetti legittimati a conferire tali i poteri. L assistenza da parte di un consulente di fiducia o di altri soggetti delegati non è vincolante. 10. Conclusione del procedimento di Mediazione 10.a Il Procedimento si chiude al verificarsi di uno dei seguenti casi: - una delle parti convocate non partecipa all incontro; - una delle parti abbandona il Procedimento; - le parti raggiungono l accordo; - le parti non raggiungono l accordo; - le parti assumono un comportamento non conforme alle regole di buona educazione, nonostante l ammonimento del Mediatore. 10.b Il Mediatore può inoltre decidere di aggiornare il Procedimento, qualora ritenga necessario che le parti analizzino specifiche proposte, raccolgano nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta utile ad agevolare la continuazione del negoziato. Il Procedimento di Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.

4 Pag. 4 di Accordo Quando la Mediazione si conclude positivamente, viene redatto separato processo verbale al quale è allegato il testo dell accordo, sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, che certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia. Copia del processo verbale viene rilasciato dall Organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute. 12. Mancato accordo Nell ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, il relativo verbale viene depositato presso la Segreteria dell Organismo di Mediazione. Copia del processo verbale viene rilasciato dall Organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute. 13. Mancata adesione delle parti chiamate in mediazione Il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione delle parti chiamate in mediazione. In tale ipotesi, il verbale viene depositato presso la Segreteria che rilascia l attestato di conclusione del procedimento alle parti che ne fanno richiesta, solo ove risultino interamente versate le indennità dovute. 14. Riservatezza 14.a Tutte le informazioni, le relazioni, i documenti forniti dalle parti all Organismo inerenti la richiesta di inizio del procedimento di Mediazione, utilizzati durante la stessa, sono riservati, così come pure le note redatte dal Mediatore nel corso degli incontri sia congiunti che separati con le parti. 14.b Il Responsabile dell Organismo, il Mediatore e qualsiasi altro che presti la propria opera o il proprio servizio nell Organismo non potranno essere obbligati a comunicare a chiunque quanto appreso in sede di Procedimento, né a testimoniare o produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura. 14.c Tutte le parti e le persone presenti al Procedimento di Mediazione inclusi gli esperti e gli eventuali tirocinanti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle notizie delle quali sono venute a conoscenza durante il Procedimento, fatto salvo quanto previsto dall articolo 9 comma 2 D. Lgs. 28/2010, evitando altresì di presentare detti elementi come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura. In particolare si evidenziano: (a) opinioni espresse, suggerimenti e offerte fatte dalla controparte, o dal Mediatore, nel corso del Procedimento; (b) ammissioni fatte dalla controparte nel corso del Procedimento di Mediazione; (c) l eventuale volontà di una delle parti di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal Mediatore. 15. Accordi con altri Organismi di Mediazione Mediazione Conciliazione Italia si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi di Mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione. Tali accordi saranno utilizzati anche nei casi di sospensione e/o cancellazione dell Organismo di Mediazione dal Registro relativamente ai procedimenti in corso. 16. Trattamento dei dati personali e diritto di accesso 16.a Tutti i dati in possesso di Mediazione Conciliazione Italia sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche. 16.b Gli atti del Procedimento di Mediazione sono raccolti in apposito fascicolo registrato e numerato al quale le parti hanno accesso, limitatamente a quanto previsto all articolo 7 D.M. 180/2010 e successive modificazioni, fatta eccezione per le comunicazioni riservate al solo Mediatore.

5 Pag. 5 di Spese e Indennità di Mediazione 17.a Le indennità da versare ad EMMECI includono le spese di avvio del Procedimento e le spese di mediazione; tali costi sono dovuti da ciascuna parte secondo le tariffe in vigore (di cui alla tabella A allegate). 17.b Nel caso in cui una o più parti abbandonino il procedimento le indennità restano acquisite da Mediazione Conciliazione Italia. 17.c Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti. 17.d salvo le pese di avvio procedimento versate per intero, le altre indennità devono essere corrisposte dalle parti anticipatamente rispetto alla data fissata per l incontro di mediazione almeno per il 50% dell importo. Per le maggiorazioni previste dall articolo 16 D.M. 180/2010 e relative modifiche apportate dal DM 145/2011 (di cui alla tabella B allegata), le eventuali indennità dovranno essere corrisposte dalle parti al termine del procedimento di mediazione in via solidale. 17.e Nel caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipi al Procedimento, in aggiunta alle spese di avvio per l emissione del verbale di chiusura del procedimento di mediazione. - 48,40 per il primo scaglione valore inferiore a 1000,00-60,50 per tutti gli altri scaglioni valore superiore a 1000,00 - Le spese su indicate devono essere versate al momento dell emissione del verbale. L avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di mancata partecipazione. 17.f Le riduzioni degli importi previste per le materie di cui all articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 28 (condizione di procedibilità), verranno applicate anche per tutte le altre procedure volontarie, demandate dal giudice o previste da espresse clausole contrattuali. 17.g Ai sensi dell art. 16, comma 4 del DM 180/2010, come modificato dall art. 5 del DM 145/2011, per tutte le controversie, ad eccezione delle materie di cui all articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 28 e successive modificazioni, le indennità: a. potranno essere aumentante di un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della controversia; b. verranno aumentante di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore. 17.h In tutti i casi e per tutte le materie dovrà essere applicato l aumento di un quarto in caso di successo della mediazione. Le predette maggiorazioni potranno cumularsi fra loro. 18. Esclusione di responsabilità Eventuali responsabilità per atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del Procedimento di Mediazione non possono essere addebitati a Mediazione Conciliazione Italia, al Responsabile dell Organismo, al Mediatore designato o ai loro collaboratori, tranne in caso di dolo o colpa grave. È inoltre responsabilità e competenza esclusiva delle parti: - l assoggettabilità della controversia al Procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza; - le indicazioni circa l oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell istanza di mediazione; - l individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per la quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l esatta individuazione di tali recapiti, in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al Procedimento di mediazione; - la forma ed il contenuto dell atto di delega al proprio rappresentante o consulente; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia. 19. Ruolo del Mediatore in altri procedimenti Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una delle parti in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l oggetto del Procedimento di Mediazione.

6 Pag. 6 di Gratuito Patrocinio Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni, la parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 76 e 92 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, oltre a depositare all Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dovrà allegare alla stessa la seguente documentazione: - modello ISEE; - dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione; - certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti; - certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di richiesta dell ammissione al gratuito patrocinio; - dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la non convivenza con altre persone. Per i conviventi risultanti dallo stato di famiglia il richiedente dovrà altresì allegare: - dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione; - certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti; - dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante l assenza di reddito 21. Interpretazione e applicazione delle norme Il Mediatore è tenuto all applicazione delle norme di questo Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Qualsiasi altra regola di natura procedurale verrà valutata e applicata dall Organismo di Mediazione. 22. Legge applicabile Il procedimento di Mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti. 23. Rinvio normativo Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Allegato 1 Tabelle indennità di mediazione All atto della presentazione della domanda di mediazione la parte istante provvederà a versare un importo di euro 48,40 (inclusa IVA al 21%) per le spese di avvio del procedimento, da corrispondersi parimenti dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. In caso di particolare complessità della pratica, verranno calcolate ulteriori spese vive del servizio notifica via fax o per ciascuna parte convocata per un valore di euro 5,00; e spese vive del servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata per un valore di euro 10,00. si considerano complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli con un numero di pagine superiore a 50, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di documenti in lingua straniera. Le spese di mediazione sono riportate nelle fasce di valore elencate nelle tabelle allegate, comprensive sia dell onorario del mediatore sia delle spese sostenute dall Organismo per l organizzazione e lo svolgimento dell intero procedimento. Nei casi previsti nell articolo 4 del presente regolamento ogni eventuale ulteriore spesa verrà fatturata al costo, previo accordo con le parti.

7 Pag. 7 di 10 TABELLA A - INDENNITÀ PER LE MEDIAZIONI IN TUTTE LE MATERIE OBBLIGATORIE Art.5 d.lgs.4 marzo 2010 n.28 Valore della lite (in euro) Spese di avvio del procedimento (iva inclusa) Spese di mediazione per ciascuna parte (iva inclusa) Indennità complessiva dovuta da ciascuna parte (iva inclusa) Fino a 1.000,00 48,40 euro 52,40 euro 100,80 euro Da 1.001,00 a 5.000,00 48,40 euro 104,87 euro 153,27 euro Da 5.001,00 a ,00 48,40 euro 193,60 euro 242,00 euro Da ,00 a ,00 48,40 euro 290,40 euro 338,80 euro Da ,00 a ,00 48,40 euro 302,00 euro 350,40 euro Da ,00 a ,00 48,40 euro 806,67 euro 855,07 euro Da ,00 a ,00 48,40 euro 1.210,00 euro 1.258,40 euro Da ,00 a ,00 48,40 euro 2.299,00 euro 2.347,40 euro Da ,00 a ,00 48,40 euro 3.146,00 euro 3.194,40 euro Oltre ,00 48,40 euro 5.566,00 euro 5.614,40 euro TABELLA B - EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ Valore della lite (in euro) Aumento in caso di successo (inclusa IVA 21%) AUMENTO in caso di complessità o di formulazione della proposta (Inclusa IVA 21%) Fino a 1.000,00 19,66 euro 15,73 euro Da 1.001,00 a 5.000,00 39,33 euro 31,46 euro Da 5.001,00 a ,00 72,60 euro 58,08 euro Da ,00 a ,00 108,90 euro 87,12 euro Da ,00 a ,00 181,50 euro 145,20 euro Da ,00 a ,00 302,50 euro 242,00 euro Da ,00 a ,00 605,00 euro 484,00 euro Da ,00 a , ,50 euro 919,60 euro Da ,00 a , ,00 euro 1.258,40 euro Oltre , ,00 euro 2.226,40 euro A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della tabella A allegata al DM 180/2010 Valore indeterminato, indeterminabile Valore della lite Spese di avvio del procedimento (iva inclusa) Spese di mediazione per ciascuna parte (iva inclusa) Valore indeterminato e/o indeterminabile 48,40 euro Decide l'organismo sino al limite di ,00 e lo comunica alle parti Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro , e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8 Pag. 8 di 10 Allegato 2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE ORGANISMO MEDIAZIONE CONCILIAZIONE ITALIA SRL N.577 Data Il sig., nato a il e residente in Via Scala di valutazione. 1= valore minimo 5= valore massimo VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO - Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l incontro di mediazione: - Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE - Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: - La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: VALUTAZIONE DEL MEDIATORE - Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: - Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: Padova, FIRMA Nota: Questo questionario, darà la possibilità ai responsabili dell organismo di MEDIAZIONE CONCILIAZIONE ITALIA SRL e dei suoi dipendenti che si occupano del Servizio di mediazione, di realizzare un proficuo scambio di informazioni ed offrire un servizio sempre più adeguato alle aspettative dei cittadini, delle imprese e degli enti che ad esso si rivolgono. Allegato 3 CODICE ETICO di Mediazione Conciliazione Italia S.r.l. Il Codice Etico di Mediazione Conciliazione Italia rappresenta l'insieme dei valori, dei principi e delle regole da osservare e rappresenta lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell esercizio della professione di mediatore di Mediazione Conciliazione Italia. I principi etici ai quali il mediatore deve attenersi, sono i seguenti: Indipendenza Il mediatore non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il mediatore ha l obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero generare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento del procedimento di mediazione. Il mediatore rifiuta o interrompe la mediazione se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento. Imparzialità Il mediatore valuta senza pregiudizi i fatti della controversia. Neutralità Il mediatore non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l esito della mediazione.

9 Pag. 9 di 10 Integrità E fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti ed essere iscritto come mediatore nelle liste di altri Organismi per un numero superiore a quello previsto dalla legge. Competenza Il mediatore deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sui principi teorici e sulle tecniche operative di composizione dei conflitti, di negoziazione e di mediazione. Prima di accettare la nomina il mediatore deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura conciliativa assegnatagli. Diligenza e operosità Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia. Riservatezza Il mediatore ha l obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa collegata. Le eventuali informazioni confidate al mediatore da una delle parti non potranno essere rivelate all altra parte senza il consenso della parte stessa. Correttezza e lealtà Il mediatore non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del Codice Etico comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente di Mediazione Conciliazione Italia di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subenti. L Amministratore Unico Dott. Roberto Taroni Allegato 4. CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI Codice europeo di condotta per mediatori Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI 1.1. Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

10 Pag. 10 di 10 ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA 2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. ART. 3 L ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole, altrimenti se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l accordo e delle possibilità di rendere l accordo esecutivo. ART. 4 RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

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