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A~1:tl~t..' @ CZY. fl 071 P'./ P'P' C/;:J P' ~. (ÒO/l~ao- JU!fl«!/UN~ a~ (oacaopta X LEGISLATURA 78" Seduta Giovedì 10 ottobre 2019 Deliberazione n. 426 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale - Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare. Presidente: Nicola Irto Consigliere - Questore: Domenico Tallini Segretario: Maria Stefania Lauria Consiglieri assegnati 31 Consiglieri presenti 21, assenti 10.. omissis... Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sette articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al 'coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 21, a favore 21 -, ne : proclama il risultato: Consiglio approva" IL PRESIDENTE f.to: Irto... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini IL SEGRETARIO f.to: Lauria E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 15 ottobre 2019 I~.?~~~EttA.~.110 (Avv. ~Q;la.I.!..rj.a)

<(-:'. ~/zm;çk 9lep~/;/Z/~ d~ ~a/~/ia Allegato alla deliberazione n. 426 del 10 ottobre 2019 X LEGISLATURA LEGGE REGIONALE NORME PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA IN ETÀ PRESCOLARE Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2019. Reggio Calabria, 14 ottobre 2019 IL PRESIDENTE F.to: (Nicola Irto) \

i~~: '~)2J /7 /7P' (7J /7 ~ vo;-t,u;rpt'd /:JU:ç/~Y14t-e a!t04 rocuat');ù? RELAZIONE La finalità della presente legge è quella di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare. Rientra tra i compiti fondamentali dello Stato, della Regione ed in generale delle istituzioni pubbliche adottare politiche ed azioni a sostegno dell'infanzia. A tal fine, è opportuno ricordare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, impone agli Stati contraenti l'adozione di tutte le misure legislative ed amministrative necessarie a tutelare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione. Tra questi, l'articolo 17 prevede!'impegno degli Stati membri a garantire l'accesso a bambini e ragazzi ad un'informazione sicura, rispettosa della loro età e che promuova il loro benessere sociale, spirituale e morale. Tra le misure elencate, il punto 3 prevede, appunto, che si incoraggi la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia. La lettura, dunque, è considerata strumento indispensabile di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, di educazione all'ascolto ed alla comunicazione. Rappresenta, inoltre, un mezzo di conoscenza e comprensione della realtà e, più in generale, strumento di crescita e di prevenzione della povertà culturale ed educativa. Occorre, dunque, realizzare politiche a sostegno dei più piccoli "per consentire ai bambini di poter partire bene nella vita". E' quanto emerge, peraltro, in un rilevante documento internazionale il "Nurturing' Care Framework ", rivolto ai governi nazionali e locali, agli operatori sanitari, educativi, che contiene indicazioni e raccomandazioni sugli interventi da porr(f in essere nel momento di vita che va dalla gravidanza fino ai tre anni di vita del bambino. Numerosi studi dimostrano, infatti, che i contesti stimolanti e ricchi da un punto di vista delle letture disponibili, consentono di acquisire abilità nelle competenze dell'alfabetizzazione in età prescolare e di sviluppare la motivazione, la curiosità e la memoria, tutte funzioni che vengono a comporre, il bagaglio intellettuale ed emotivo di una persona. Pertanto, attraverso questa proposta, la Regione deve adottare le misure necessarie a potenziare e diffondere la cultura della lettura nella prima infanzia nonché sostenere i progetti e le attività dei soggetti pubblici e privati, anche attraverso il riconoscimento dell'attività intrapresa nel 1999 dall' Associazione "Nati per Leggere", che da 20 anni si distingue su tutto il territorio nazionale per le attività sulla lettura in età prescolare. Inoltre, l'intenzione del legislatore è quella di valorizzare ed affermare la fondamentale attività esercitata dai pediatri, che svolgono un ruolo di assistenza e supporto ai bambini ed alle famiglie non solo dal punto di vista squisitamente medico-pediatrico ma altresì di sostegno educativo, pedagogico e formativo. Nello specifico, si propongono interventi di ampliamento dei servizi con caratteristiche educative, ludiche e culturali; la creazione di reti ed il sostegno di progetti e laboratori, di rafforzamento infrastrutturale, in termini di dotazione 1 \

@ o.,fio;:;. #/## rotj/10ij7-?nj Jlq;tI'~/U1~-6 t:1l«.a libraria, della rete locale delle biblioteche di pubblica lettura, nonché la creazione di piccole biblioteche negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo. Si prevede, altresì, il rafforzamento delle strutture bibliotecarie e l'istituzione o il supporto di presidi ed iniziative di lettura negli studi pediatrici, nei reparti o spazi ambulatoriali di ospedali e consultori. A tal fine, è prevista l'adozione di un "Piano per la Lettura" di carattere triennale, che ha la finalità di individuare obiettivi, strumenti ed azioni di informazione, diffusione ed implementazione delle misure per creare una rete che garantisca servizi su tutto il territorio regionale in modo uniforme ed efficiente. E' importante, al fine della stesura di un Piano realmente efficace e rispondente alle esigenze ed ai bisogni concreti, la previsione di un tavolo di coordinamento che coinvolga i vari stakeholders (operatori, educatori, enti territoriali, pediatri, associazioni, biblioteche) i quali, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, hanno il compito di evidenziare le esigenze e le criticità nonché elaborare proposte e progetti utili alla redazione del predetto Piano. La proposta si compone di sette articoli. L'articolo 1 indica i principi sottesi alla legge finalizzati alla promozione ed alla diffusione della lettura in età prescolare. L'articolo 2 indica le finalità della legge e definisce le misure e gli strumenti necessari che la Regione deve adottare per la tutela e valorizzazione del diritto alla lettura. L'articolo 3 individua i beneficiari delle azioni indicate dalla legge ed in particolare i bambini in età prescolare owero dai primi mesi di vita fino ai sei anni. L'articolo 4 descrive nel dettaglio le singole azioni ch,la Regione deve adottare. L'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte della Regione Calabria del Piano triennale regionale della lettura con l'obiettivo di stabilire gli ambiti di intervento e le misure di programmazione e governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare. Il Piano viene approvato ogni tre anni, sulla base del documento predisposto dal tavolo di coordinamento dei rappresentanti delle realtà pubbliche e private coinvolte nei progetti di diffusione della lettura. L'articolo 6 contiene la clausola d' invarianza finanziaria, in considerazione della natura squisitamente ordinamentale della legge. i L'articolo 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. 2

b~it4.'d7l~!jìlo/.r:ci/c-éz&. ck~ ~d'~{a, RELAZIONE FINANZIARIA Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo della legge: Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare" La presente legge ha natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari, come illustrato con la tabella descrittiva degli oneri finanziari, di seguito riportata: Tabella 1 - Oneri finanziari" """"""". Descrizione spese Tipologia Carattere Importo loc Temporale AoP Art. 1 L'art. 1 contiene disposizioni di O principio e chiarisce la ratio della legge, pertanto non comporta spese Art. 2 L'art. 2 contiene norme ordinamen- O tali in quanto si limita ad indicare le finalità sottese agli interventi previsti I dalla legge. Art. 3 I L' articolo 3 è una norma di carattere O ordinamentale, in quanto elenca i I beneficiari della legge. Art. 4 Non comporta spese in quanto O provvede ad esplicitare le politiche di sostegno per dare attuazione agli obiettivi sottesi della legge. Art. 5 Ha natura ordinamentale in quanto O prevede l'adozione di un piano triennale per la lettura che deve j essere approvato dalla Regione, sulla base degli indirizzi trasmessi dal tavolo di coordinamento costituito dai rappresentanti pubblici e privati attivi nel campo della Art. 6 promozione e diffusione del libro prescolare. ------------- Contiene la clausola di invarianza O finanziaria 3 ;;('fft~i'}!.."~-(

(/;7.. p: O/J #' /H (ocytd'/7~~f? c71i;ytii/1../u6 a.e«.c? I criteri quantificazione degli oneri finanziari non vengono esplicitati, posto che, come sopra evidenziato, la presente proposta non comporta alcuna spesa. Tabella 2 - Cooertura fi Programma/Capitolo Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 /I Il /I /I f--=--------- Totale /I /I /I IL SEGRETARIO F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 4

Q:;?. /i 07J p? / /l/l (QO/Z,1ij7?tfl JUi7~~/l/-?ce évuéb Art. 1 (Principi generali) 1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura di cui all'articolo 117, terzo comma, in conformità alla Convenzione europea dei diritti del fanciullo (N.Y 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, alla normativa europea e statale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e al recente documento UNICEF/OMS " Nurturing Care Framework", presentato a Ginevra nel 2018, per sollecitare governi e istituzioni ad investire precocemente nell'infanzia, promuove e valorizza il diritto di accesso al libro e rimuove gli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare nel territorio regionale. 2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), la Regione si impegna, in modo universale, ad adottare tutti gli strumenti e i prowedimenti necessari in materia di tutela e diffusione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e lungo tutto l'arco dell'età prescolare nonché a sostenere le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati nel settore. Art. 2 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione di cui all'articolo 1, riconosce l'accesso e la promozione alla lettura in età prescolare, come presupposto e strumento: a) di crescita che favorisce il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo della persona, in particolare secondo le linee del Programma nazionale "Nati per Leggere" promosso dall'associazione culturale pediatri, l'associazione italiana biblioteche e il Centro, per la salute del bambino a cui si ispira e si richiama la presente legge regionale; b) di identificazione del sé e dell'altro; c) di prevenzione della povertà educativa e ~ulturale; d) di tutela della diversità culturale; e) di superamento delle diversità culturali, economiche e sociali; f) di facilitazione di apprendimento delle lingue; g) di promozione di relazioni familiari e di competenze genitoriali. 2. A tal fine, la Regione provvede a realizzare direttamente e a sostenere iniziative e interventi destinati a: a) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le istituzioni, le università, le associazioni culturali, le biblioteche e i pediatri di libera scelta; b) sostenere la cultura alla familiarizzazione della lettura e le buone pratiche dei genitori e degli educatori; 5

(/.7.,ç. 0,0.,fl./,flp; (2;7,fl",r;. 00/ZM;fU-t'(~,-nr:y;u~/Zaa Cf/3?.ca (Qt:!,.{:CfA'#Ca c) creare, valorizzare e implementare il servizio bibliotecario regionale; d) favorire la lettura multilingue. Art. 3 (Beneficiari) 1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge: a) le famiglie con bambini in età prescolare (0-6 anni); b) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni culturali e multiculturali che offrono servizi educativi, culturali e sanitari ai bambini in età prescolare nel territorio regionale; c) gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le università e le biblioteche; d) i Comuni, anche in forma associata, la Città metropolitana e le Province. Art. 4 (Azioni) 1. La Regione si impegna ad adottare politiche di sostegno attraverso: a) il potenzia mento dei servizi con caratteristiche educative e culturali per i bambini in età prescolare; b) la creazione di reti finalizzate alla cooperazione di tutte le componenti sociali presenti sul territorio, in particolare ricono~cendo, implementando e valorizzando l'azione del Programma nazionale "~ati per Leggere" per la promozione della lettura ad alta voce; c) il rafforzamento della struttura bibliotecaria regionale attraverso una maggiore dotazione di libri e servizi per le fasce di età prescolare e!'incremento degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie; d) l'attività di informazione, formazione e ori,entamento rivolta a tutto il personale - educatori, docenti, operatori sanitari, operatori culturali, bibliotecari, pediatri di libera scelta, volontari - coinvolto nelle azioni e nei progetti di promozione del libro e della lettura; i e) l'istituzione e il sostegno di presidi e iniziative di lettura nei reparti di pediatria degli ospedali, nei centri vaccinali delle Aziende ospedaliere e nei consultori nonché negli ambulatori dei pediatri di libera scelta; f) la promozione e il sostegno di progetti e di laboratori sperimentali tra istituzioni; g) l'adesione, la promozione e il coordinamento di iniziative in occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura istituita dal Ministero dell'istruzione, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza e il valore del libro e della lettura come strumento di crescita culturale, psicologica e sociale. 6

Ccwò~'li/:> C(;~/Zd~l/ft,9l~y/C'/1-a& c.k/~ (Ot~~a,wt.a Art. 5 (Piano Triennale Regionale per la Lettura) 1. La Regione, con apposito provvedimento, approva il Piano triennale regionale per la lettura, che contiene un modello di implementazione e sviluppo dell'educazione e della pratica della lettura in età prescolare, sulla base delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio calabrese. 2. Il Piano ha la finalità di coinvolgere tutti i rappresentanti e referenti dei progetti e iniziative di promozione del libro e della lettura in un'ottica di rete tra enti locali, università, pediatri, con particolare attenzione ai pediatri di libera scelta, strutture socio-sanitarie, biblioteche, scuole e asili nido, l'associazione Nati per Leggere (NPL) Calabria, l'associazione culturale pediatri (ACP) che opera nella Regione Calabria, l'associazione Italiana biblioteche (AIB) Calabria, nonché le altre associazioni e privati interessati, compresi gli editori e i librai specializzati operanti sul territorio regionale. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. 3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito un tavolo di coordinamento regionale che ha il compito di formulare proposte, proporre piani e progetti nonchè strategie e modalità operative per rafforzare e implementare la rete di azioni necessarie per lo sviluppo e la diffusione della lettura in età prescolare. Il tavolo di coordinamento è costituito, a titolo gratuito e su base volontaria, da: a) due rappresentanti della Regione Calabria, rispettivamente competenti in materia di tutela della salute e delle poli~iche sociali; b) un rappresentante dell'associazione nazi9nale comuni italiani (ANCI Calabria); c) un rappresentante per la Calabria del Centro salute del bambino (CSB); d) un rappresentante dell'associazione culturale pediatri (ACP) Calabria; e) un rappresentante dell'associazione italiana biblioteche (AI B) Calabria; f) un rappresentante dei pediatri di libera ~celta, indicato dalla sigla sindacale di categoria più rappresentativa; g) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale; h) un rappresentante dell'università del territorio calabrese. 4. Il Piano regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal tavolo di coordinamento, determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi nonché le misure di programmazione e di governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare, al fine di creare una diffusa rete territoriale locale che garantisca un servizio armonizzato, coordinato ed efficiente di attività e servizi dedicati ai bambini attraverso il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei consultori, in particolare nell'ambito dei corsi di preparazione al parto, dei centri 7

7i?o/Zd~~:U ~~io/z/~ ~ ~~ia vaccinali, delle case circondariali, degli ospedali e case di cura con reparti di pediatria. Art. 6 (Clausola d'invarianza finanziaria) 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. E' conforme all'originale e si compone di n. 10 pagine. Reggio Calabria, 15 ottobre 2019 (Avv, 8,:;~.;.t'it :&,':-i~~',,